Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 2
La ipotesi di connessione di cui all'art.12, lett.b), cod. proc. pen. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Allorché, invece, quest'ultimo agisca per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.
La competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto processuale indissolubile dalla funzionale attività del giudice, da riguardare come un dovere del giudice stesso che ne condiziona il potere decisorio. Ne consegue la costante rilevanza della relativa questione in relazione all'adozione di un provvedimento cautelare e la sindacabilità, in sede di impugnazione del provvedimento "de libertate", anche della competenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare. Consegue,altresì, che qualora il difetto di competenza del giudice che ha disposto la misura cautelare non abbia costituito, in sede di impugnazione della stessa, oggetto di specifica eccezione della parte interessata, il giudice può "ex officio" pervenire alla declaratoria di efficacia differita della misura stessa ex art.27 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.3.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone " N. 914
3. Dott. Nicola Milo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio Colla " N. 36262/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti di HI ON, NI RI, NI MA, MA MA e CH LA avverso la ordinanza del tribunale di Roma in data 2.2.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. G. Turone che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza udito il difensore Avv.to Marino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del 10.1.1998 il G.I.P. del tribunale di Roma applicava la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti di LA CH, ON HI, RI NI, MA NI e MA MA.
A RI e MA NI l'accusa contestava, in concorso, il delitto di aggressione, consumata con l'uso di armi, in danno di NE EL (artt. 81 cpv., 112, 582, 585 c.p. e 10 e 12 legge n. 497 del 1974), descritto al capo 8) della ordinanza custodiale.
A MA MA veniva addebitato il delitto di cui al capo 11) di sequestro di persona e di estorsione in danno di LE OL (artt. 61 n. 2, 110, 644, 605 e 629 c.p.). Ad ON HI e LA CH erano contestati, in concorso, il delitto di associazione mafiosa ex art. 4168 bis c.p., di cui sub 1); il delitto di detenzione e porto abusivo di armi ricettate (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 648 c.p. e 10 e 12 legge n. 497 del 1974), di cui sub 2), commesso al fine di portare a compimento i delitti oggetto del comune programma criminoso;
il delitto di cui sub 12) di aggressione in danno di AU NA, consumato con l'uso di armi, e di estorsione aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 e 629 c.p. e 2 e 10 della legge n. 497 del 1974).
Al solo CH, inoltre, si contestava il delitto di cui sub 13) di estorsione aggravata in danno di AO MA (artt. 110 e 629 c.p.) nonché il delitto di cui sub 22) di acquisto e cessione,
illeciti e continuati, di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 81 cpv. c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). Il provvedimento cautelare - adottato in un complesso procedimento penale, nel quale molte altre erano le persone indagate sottoposte a misura coercitiva - veniva sostanzialmente basato sulle dichiarazioni, rilasciate in più riprese, di tale IC IO, soggetto pluripregiudicato ben radicato nel contesto della criminalità organizzata di Latina e dell'agro pontino, il quale aveva riferito agli organi inquirenti fatti ed episodi delittuosi, ignoti agli investigatori in quanto neppure denunciati dalle vittime, dopo che si era deciso a prestare la sua collaborazione. Sulla istanza di riesame degli indagati il tribunale di Roma, con ordinanza deliberata il 2.2.1998 e depositata il 12.2.1998, dichiarava la incompetenza territoriale del G.I.P. del tribunale in ordine ai delitti di cui ai capi 8), 11) e 22) e indicava come competente il giudice del tribunale di Latina con il conseguente differimento di efficacia della misura ex art. 27 c.p.p. per i delitti suddetti;
annullava, altresì, il provvedimento custodiale nei confronti di ON HI in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti e nei confronti di LA CH in ordine ai reati di cui sub 1), 2), 6), 12) e 13).
Il tribunale - premesso chela questione di competenza ben poteva essere rilevata "ex officio", ai sensi dell'art. 21, 2^ comma, c.p.p., anche in sede di impugnazione incidentale "de libertate",
essendo ciascun giudice sempre obbligato al rispetto della sua competenza e dovendosi, perciò, per tale aspetto procedere al doveroso controllo di legalità della ordinanza impositiva di una misura cautelare - considerava che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e dall'art. 16 c.p.p. solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno dei questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. In base alla suddetta considerazione il giudice del riesame riteneva che RI e MA NI risultavano indagati per il solo delitto sub 8) commesso in Latina, senza altri addebiti in tema di delitto associativo ex art. 416 bis c.p., per cui palese era la incompetenza per territorio del giudice romano, posto che nessuna causa di connessione ricollegava l'episodio delittuoso in contestazione a quegli stessi addebiti associativi ne' in via generale ne' con riferimento specifico alla posizione del singolo soggetto. Ad analoga conclusione il tribunale perveniva quanto alla posizione di MA MA, indagata per il solo delitto specificato sub 11) e commesso in Latina, in ordine al quale a nulla rilevava in contrario che detto delitto fosse stato contestato alla stessa MA in concorso con altre persone, esse soltanto indagate per altra condotta di reato associativo ricadente nella competenza del giudice romano. La incompetenza territoriale in ordine al delitto di cui al capo 22), commesso in Latina ed addebitato a LA CH, veniva dichiarata in quanto il fatto contestato era totalmente autonomo e separato dagli altri reati contestati allo stesso indagato, sicché non poteva operare il criterio attributivo di competenza ex art. 12, lett. b), c.p.p.. Per gli altri delitti contestati ad ON HI e LA CH, il tribunale escludeva, per ciascun reato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza negando la intrinseca credibilità delle dichiarazioni di accusa di IC IO e rilevando altresì che le chiamate in correità erano anche prive di idonei riscontri oggettivi esterni.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, il quale denuncia la violazione della legge processuale penale perché la questione circa la competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari non poteva essere posta ne' essere esaminata di ufficio nella fase delle indagini preliminari e perché, comunque, nell'affermare la propria incompetenza per territorio, il tribunale era incorso nella erronea applicazione degli artt. 12 e 16 c.p.p. non avendo considerato che i fatti contestati agli imputati NI al capo 8) erano stati chiaramente commessi in occasione della condotta criminosa ascritta ad altro coimputato in danno della medesima parte offesa. Il P.M. ricorrente deduce, altresì, il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento per la manifesta illogicità del quadro indiziario relativo ai delitti contestati ad ON HI e LA CH.
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto è infondata la censura relativa alla violazione di legge in tema di declaratoria della incompetenza territoriale del G.I.P. del tribunale di Roma e costituisce censura in punto di fatto, come tale inammissibile, il denunciato vizio di motivazione circa la esclusione, a carico degli indagati HI e CH, di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati per i quali è stato annullato il provvedimento custodiale.
Riaffermando "con rimeditata convinzione" quanto già era stato prospettato con precedente sentenza del 20 luglio 1994 a proposito della rilevanza processuale della competenza del giudice in relazione a qualsiasi provvedimento dallo stesso assunto, questo giudice di legittimità, nel massimo suo consesso (Cass. pen., Sez. Un., 12 dicembre 1994, n. 19, ric. De Lorenzo, m. CED 199.393), ha stabilito che la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto processuale indissolubile dalla funzionale attività del giudice, da riguardare come un dovere che ne condiziona il potere decisorio, donde la costante rilevanza della relativa questione in relazione all'adozione di un provvedimento cautelare ed il carattere eccezionale, subordinato all'urgenza di garantire alcuna delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., della adozione della misura da parte di giudice incompetente. Da tale premessa questa Corte suprema aveva, pertanto, desunto che, in sede di impugnazione del provvedimento "de libertate", diveniva sindacabile non solo la competenza per materia, ma anche la competenza per territorio del giudice che aveva disposto la misura cautelare, con la conseguenza che la pronuncia di incompetenza da parte del giudice della impugnazione comportava la sanzione della inefficacia differita ex art. 27 c.p.p., al pari di quella del giudice che la misura aveva disposto.
"Per la loro indiscutibile esattezza alla luce soprattutto del dettato costituzionale" detti principi venivano in seguito ancora autorevolmente ribaditi (Cass. pen., Sez. Un. 12 aprile 1996, n. 1, ric. Fario, m. CED 204.164) e ad essi il tribunale di Roma si è esattamente richiamato nel caso in esame, per cui è infondata la censura del P.M. ricorrente laddove essa propone - con esegesi in contrasto con il precetto costituzionale - che, in sede di impugnazione della misura cautelare coercitiva, non possa il giudice "ex officio" pervenire alla declaratoria di inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. qualora il difetto di competenza del giudice, che la misura medesima ha disposto, non abbia costituito l'oggetto di specifica eccezione della parte interessata.
Infondata è anche l'altra censura di violazione delle norme di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p. siccome innanzi precisata. Questo giudice di legittimità, in indirizzo ormai costante (da ultimo: Cass. pen., Sez. IV, 21 agosto 1996, n. 1999, ric. Acampora, m. CED 206.293), afferma che la connessione per continuazione, di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p., rileva processualmente solo se sia riferibile ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Al di fuori di tale ipotesi il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., producendo i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena. Questa stessa Corte, inoltre, ad ulteriore specificazione dell'affermato principio, ha ancora precisato (Cass. pen., Sez. VI, 19 marzo 1998, n. 3444, ric. Cunetto, m. CED 210.08 5) che la ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p. si riferisce oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unita ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Il quale, perciò, quando agisce per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.
Allo stesso modo, sempre in tema di competenza per connessione, ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p., è stato stabilito (ex plurimis:
Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 1997, n. 6908, Ietto, m. CED 206.560), secondo l'opinione prevalente anche in dottrina, che è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato - fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato - mezzo.
Anche ai suddetti principi il giudice di merito si è puntualmente uniformato nel valutare che in relazione all'unico reato addebitato a RI e MA NI non era individuabile alcuna ipotesi di continuazione con gli altri reati contestati ai diversi coindagati e che la complessa ipotesi delittuosa contestata a MA MA non poteva essere ritenuta in connessione teleologica con gli altri reati, che, ancorché commessi in danno della medesima parte offesa, non vedevano anche tra gli autori la stessa MA.
Gli altri rilievi formulati dalla impugnazione del P.M. ricorrente (consistenti nell'evidenziare la necessità della competenza territoriale uniforme del giudice romano anche per i delitti in ordine ai quali è stato indicato come competente il giudice di Latina, essendo stati detti reati commessi in occasione di quelli ascritti ad altri soggetti e data la valenza probatoria di essi ai fini della fattispecie associativa, cui i NI e la MA sono estranei) non tengono conto, infine, del fatto che, in attuazione dell'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione, l'innovazione di maggiore importanza da parte del legislatore del 1988 è stata quella di eliminare i casi di connessione probatoria previsti dal previgente art. 45 n. 4 c.p.p. (1930), in armonia - siccome indica la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito - con quanto previsto dalle principali legislazioni straniere che hanno processi basati sul sistema accusatorio.
In ordine al vizio di motivazione, che il P.M. ricorrente deduce quanto alla ritenuta esclusione del quadro indiziario idoneo circa i delitti ascritti ad ON HI e LA CH (per quest'ultimo non sussiste impugnazione sulla declaratoria di incompetenza per il delitto di cui sub 22), osserva questa Suprema Corte che in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari personali, quando tali indizi debbono essere desunti da dichiarazioni di soggetti indicati nell'art. 192, 3^ e 4^ comma, c.p.p., i riscontri esterni, sempre necessari, possono non avere carattere cd. individualizzante solo in caso di elevata attendibilità intrinseca della chiamata in correità e di pregnante valore confermativo delle circostanze inerenti al fatto per cui si procede;
detto carattere è da considerare, invece, indispensabile quando non sia possibile un tranquillante riconoscimento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie a causa della presenza, in esse, di errori, contraddizioni ed incoerenze.
Nella specie il giudice del riesame - secondo valutazione già del G.I.P. in sede di applicazione della misura - ha riconosciuto l'inaffidabilità intrinseca di quanto dichiarato da IO agli inquirenti ed ha precisato che "tali apporti verbali sono di tale natura e si indirizzano su tali soggetti da rendere non tanto difficile quanto pressoché impossibile addivenire alla individuazione di un qualche serio ed appagante riscontro di quelle dichiarazioni accusatorie".
Lo stesso giudice di merito ha esaminato, poi, nel dettaglio le posizioni degli indagati in relazione a ciascun reato ed ha esposto ampia, convincente e non contraddittoria motivazione in ordine alla insufficienza di idonei elementi di riscontro oggettivo esterno alle singole accuse ed all'assoluto difetto di elementi indizianti di colpevolezza in misura grave.
Le censure svolte dal P.M. ricorrente mirano ad ottenere in questa sede una inammissibile diversa valutazione del materiale probatorio, del quale, comunque, il giudice di merito ha tenuto esattamente conto, pur nella prospettiva solamente possibile della cd. frazionabilità della chiamata in correità, considerando che la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del IO, anche se non riferibile a tutte le parti del suo racconto, coinvolgeva senz'altro le posizioni dei due indagati HI e CH, che non reggevano alla verifica giudiziale di idonei riscontri.
P.T.M.
rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 1999