Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 914
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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La ipotesi di connessione di cui all'art.12, lett.b), cod. proc. pen. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Allorché, invece, quest'ultimo agisca per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.

La competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto processuale indissolubile dalla funzionale attività del giudice, da riguardare come un dovere del giudice stesso che ne condiziona il potere decisorio. Ne consegue la costante rilevanza della relativa questione in relazione all'adozione di un provvedimento cautelare e la sindacabilità, in sede di impugnazione del provvedimento "de libertate", anche della competenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare. Consegue,altresì, che qualora il difetto di competenza del giudice che ha disposto la misura cautelare non abbia costituito, in sede di impugnazione della stessa, oggetto di specifica eccezione della parte interessata, il giudice può "ex officio" pervenire alla declaratoria di efficacia differita della misura stessa ex art.27 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 914
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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