CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5637 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brindisi il 21.12.2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a SA VI la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, commesso il 17.2.2021; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., per avere erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell'attività di spaccio di droga. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 5. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, AV ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 6. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza impugnata riconosce sussistere il reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro argomenta nel senso che si tratterebbe del «provento dell'attività di spaccio...», per cui - prosegue il giudice di merito - ricorrerebbero le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. per procedere alla confisca del denaro. 7. È tuttavia insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 2 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché appare erroneo il richiamo del Tribunale all'art. 240 cod. pen, per giustificare la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione. 8. Nella specie, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata rivela che si è fatta sostanziale applicazione della normativa di cui all'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, norma che è stata sostituita, a far data dal 6.4.2018, per effetto dell'art 6, comma 5, del d. Igs. 10 marzo 2018, n. 21 (che, seguendo la filosofia del principio della "riserva di codice", ha, per così dire, "ricollocato" le varie disposizioni, pur senza alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, in diverse norme contenute nel codice penale, nel testo unico in materia di stupefacenti, nel testo unico in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione), dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990 che, sotto la rubrica "Ipotesi particolare di confisca", recita: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240- bis del codice penale» (nell'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 21 del 2018, che disciplina la "confisca "allargata" sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2- ter del precedente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, che individuavano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto, sicché il contenuto dell'art. 240-bis cod. pen. è lo stesso, per quanto in questa sede 3 e estensore Il Presidente Il Consi rileva, del previgente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, risolvendosi in un caso di continuità normativa). 9. Difatti, la motivazione della sentenza impugnata fa cenno ai presupposti della suddetta ipotesi di confisca speciale obbligatoria, nella parte in cui afferma che la rilevante somma sequestrata di euro 4.690,00 non avrebbe potuto essere accumulata dall'imputato con la dichiarata attività occasionale di bracciante agricolo, riconoscendo quindi che lo stesso non ne aveva potuto giustificare in alcun modo la provenienza. Tale motivazione, che può essere giuridicamente corretta in questa sede, giustifica la confisca del denaro ai sensi di quanto previsto dall'art. 240-bis cod. pen. e comporta il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1° dicembre 2022
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5637 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brindisi il 21.12.2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a SA VI la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, commesso il 17.2.2021; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., per avere erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell'attività di spaccio di droga. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 5. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, AV ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 6. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza impugnata riconosce sussistere il reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro argomenta nel senso che si tratterebbe del «provento dell'attività di spaccio...», per cui - prosegue il giudice di merito - ricorrerebbero le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. per procedere alla confisca del denaro. 7. È tuttavia insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 2 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché appare erroneo il richiamo del Tribunale all'art. 240 cod. pen, per giustificare la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione. 8. Nella specie, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata rivela che si è fatta sostanziale applicazione della normativa di cui all'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, norma che è stata sostituita, a far data dal 6.4.2018, per effetto dell'art 6, comma 5, del d. Igs. 10 marzo 2018, n. 21 (che, seguendo la filosofia del principio della "riserva di codice", ha, per così dire, "ricollocato" le varie disposizioni, pur senza alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, in diverse norme contenute nel codice penale, nel testo unico in materia di stupefacenti, nel testo unico in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione), dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990 che, sotto la rubrica "Ipotesi particolare di confisca", recita: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240- bis del codice penale» (nell'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 21 del 2018, che disciplina la "confisca "allargata" sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2- ter del precedente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, che individuavano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto, sicché il contenuto dell'art. 240-bis cod. pen. è lo stesso, per quanto in questa sede 3 e estensore Il Presidente Il Consi rileva, del previgente art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, risolvendosi in un caso di continuità normativa). 9. Difatti, la motivazione della sentenza impugnata fa cenno ai presupposti della suddetta ipotesi di confisca speciale obbligatoria, nella parte in cui afferma che la rilevante somma sequestrata di euro 4.690,00 non avrebbe potuto essere accumulata dall'imputato con la dichiarata attività occasionale di bracciante agricolo, riconoscendo quindi che lo stesso non ne aveva potuto giustificare in alcun modo la provenienza. Tale motivazione, che può essere giuridicamente corretta in questa sede, giustifica la confisca del denaro ai sensi di quanto previsto dall'art. 240-bis cod. pen. e comporta il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1° dicembre 2022