Articolo 1240 del Codice della navigazione
Articolo 1260Articolo 1262
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1240.
(Competenza per territorio).

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che e' stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo' essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave ((. . .)) su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita' consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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