Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 3444
CASS
Sentenza 19 novembre 1997

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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui non contempla l'applicazione dell'art. 513 cod. proc. pen., così come modificato dalla citata legge n. 267 del 1997, al giudizio di legittimità in corso. Ciò in quanto appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi o meno ai processi in corso e se, nell'ambito di questi, debbono prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili, sicché le eventuali ed inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò connaturato al principio generale della successione della legge processuale nel tempo e non potendosi tacciare incostituzionalità la disposizione di parziale temperamento del criterio "tempus regit actum".

In materia di dichiarazioni indizianti al fine di individuare la qualificazione da attribuire al soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare la eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo d'apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire allo stesso secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto con la particolare disciplina prevista dall'art. 210 cod. pro. pen., sempre che la qualifica medesima di imputato o indagato del medesimo reato ovvero di reato connesso presenti i requisiti della concretezza e della attualità e non appaia meramente astratta e potenziale, con riferimento ad eventuali successivi accertamenti o ad altri sviluppo investigativi.

Nella struttura del delitto di corruzione, dato che fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto" deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità e quindi una certa proporzione, l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine" deve essere almeno individuabile; va precisato peraltro che, poiché la individuazione ben può essere limitata al genere di atti da compiere, detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di danaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al "genus" previsto, giacché anche in tal caso la consegna di danaro al pubblico ufficiale deve ritenersi eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.

La ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Quest'ultimo quando agisce invece per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.

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    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 3444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3444
Data del deposito : 19 novembre 1997

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