Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 4
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui non contempla l'applicazione dell'art. 513 cod. proc. pen., così come modificato dalla citata legge n. 267 del 1997, al giudizio di legittimità in corso. Ciò in quanto appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi o meno ai processi in corso e se, nell'ambito di questi, debbono prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili, sicché le eventuali ed inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò connaturato al principio generale della successione della legge processuale nel tempo e non potendosi tacciare incostituzionalità la disposizione di parziale temperamento del criterio "tempus regit actum".
In materia di dichiarazioni indizianti al fine di individuare la qualificazione da attribuire al soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare la eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo d'apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire allo stesso secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto con la particolare disciplina prevista dall'art. 210 cod. pro. pen., sempre che la qualifica medesima di imputato o indagato del medesimo reato ovvero di reato connesso presenti i requisiti della concretezza e della attualità e non appaia meramente astratta e potenziale, con riferimento ad eventuali successivi accertamenti o ad altri sviluppo investigativi.
Nella struttura del delitto di corruzione, dato che fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto" deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità e quindi una certa proporzione, l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine" deve essere almeno individuabile; va precisato peraltro che, poiché la individuazione ben può essere limitata al genere di atti da compiere, detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di danaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al "genus" previsto, giacché anche in tal caso la consegna di danaro al pubblico ufficiale deve ritenersi eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.
La ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Quest'ultimo quando agisce invece per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.
Commentario • 1
- 1. CorruzioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19/11/1997
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " est. N. 1636
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " CO LO " N. 26549/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TO EP, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di NO in data 6 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avvocato Giorgio Faccio, il quale ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza;
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata il 6 marzo 1997 e depositata il 21 aprile 1997 la Corte d'appello di NO riduceva la pena inflitta a PP ET, che il tribunale di AL in data 12 aprile 1996 aveva giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 319 c.p., perché, in concorso con persone non identificate, nella qualità di segretario comunale del comune di Narzole, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare garantendo di favorire la ditta "Arciere" nell'aggiudicazione di una gara di appalto della raccolta di rifiuti nel comune suddetto, accettava la promessa di lire quindici milioni da parte del consulente della ditta stessa RT RT. Con la medesima sentenza il tribunale assolveva lo stesso ET dal reato di turbativa d'asta e disponeva lo stralcio relativamente al delitto di concussione, contestato all'imputato per fatti successivi all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta "Arciere".
Il giudice di primo grado basava l'affermazione di responsabilità di PP ET sulla chiamata in correità proveniente da RT RT, imputato del medesimo reato (in ordine al quale aveva definito la sua posizione con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e che , sentito in dibattimento con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere, per cui il tribunale, acquisite al fascicolo le dichiarazione dallo stesso rese al pubblico ministero di NO e di AL, di esse aveva dato lettura, ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo allora vigente, così utilizzandole ai fini della prova. Riscontri oggettivi esterni della chiamata in correità, ai sensi dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p., il tribunale valutava le dichiarazioni di LO BR, presidente della cooperativa "Arciere", PP EN, amministratore delegato, IC LL, capo del personale, e LO MB, incaricato della gestione del contratto di appalto, i quali, sentiti come testi, avevano confermato l'esistenza dell'accordo intervenuto tra il RT ed il ET. Sulla impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello di NO, a conferma della valutazione già espressa dal tribunale, in relazione al fatto che PP EN era stato imputato con il RT ed altri di corruzione propria in altro procedimento penale, definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal tribunale di Saluzzo in data 28.6.1995, escludeva per lo stesso la qualifica di imputato di reato connesso, non dovendosi ravvisare la situazione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p., e, di conseguenza, l'applicabilità delle forme di cui all'art. 210 c.p.p. Quanto agli altri soggetti amministratori della cooperativa "Arciere", ammessi a deporre come testi e le cui dichiarazioni erano state utilizzate come elementi di riscontro esterno all'accusa del RT, rilevava il tribunale che a carico degli stessi non erano emersi prove o semplici indizi che avessero dato mandato o, comunque, sollecitato esso RT a promettere danaro all'imputato, sicché, non essendo nella posizione di indagati "o anche solo indagabili", non se ne imponeva l'esame con le garanzie di cui all'art. 63, ult. comma, c.p.p.
La corte territoriale giudicava, inoltre la chiamata in correità del RT corredata di intrinseca attendibilità, poiché i due interrogatori resi al P.M. di NO e di AL erano assolutamente coerenti, per cui la mancata conferma nel caso dell'udienza preliminare e l'esercizio della facoltà di non rispondere alla udienza dibattimentale non valevano tanto quanto una meditata e fondata ritrattazione, ma apparivano piuttosto l'espressione di una strumentale volontà di prendere le distanze dalla vicenda processuale in corso e dalle responsabilità che l'iniziale comportamento di collaborazione aveva comportato. Sulla configurabilità del delitto di corruzione, infine, la corte di merito osservava che la mancata individuazione e l'omesso compimento, in concreto, dell'atto contrario ai doveri di ufficio non costituiva circostanza idonea ad escludere il reato, - anche perché la mancata impugnazione del P.M. della assoluzione del ET dal reato di turbativa d'asta non impediva di ritenere come estremamente improbabile che l'atto contrario fosse consistito proprio nella condotta descritta nel relativo capo di imputazione - e che, in ogni caso, la posizione di preminenza del segretario comunale nel piccolo comune di Narzole consentiva all'imputato la concreta possibilità di favorire la cooperativa.
Avverso la sentenza nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore avvocato Faccio, il quale nei motivi deduce:
1. nullità della sentenza per inosservanza e violazione dell'art. 210 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità della deposizione di PP EN, siccome imputato in altro procedimento, che lo stesso tribunale di AL aveva ritenuto connesso al procedimento in oggetto;
2. nullità della sentenza per inosservanza e violazione dell'art. 63, 2^ comma c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle deposizioni dei soggetti amministratori della cooperativa l'"Arciere", i quali sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini;
3. nullità della sentenza per inosservanza e violazione dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p., per avere il giudice di merito ricavato la sussistenza dei riscontri oggettivi esterni alla chiamata in correità dalle dichiarazioni non utilizzabili dei soggetti di cui innanzi (BR, MB e LL) nonché dal fatto dell'avvenuto pagamento di parte della somma, che sarebbe stata promessa dal RT, in epoca successiva all'aggiudicazione dell'appalto, secondo circostanza costituente l'evento del delitto di concussione contestato al ET e per la quale, a seguito dell'operato stralcio, non risultava offerta la prova;
4. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della norma incriminatrice della corruzione propria, non avendo il giudice di merito individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio.
5. Con memoria depositata in data 29 ottobre 1997 lo stesso difensore ha presentato - in virtù delle novellate disposizioni degli artt. 513 514 c.p.p. a seguito dell'ius superveniens di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - motivo nuovo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 267 del 1997 e per l'effetto della prevista diversa ipotesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso, l'applicazione della disciplina transitoria, predisposta per i procedimenti ed i giudizi di merito incorso, anche al presente giudizio di cassazione. In subordine alla mancata interpretazione della norma in tal senso, deduce la non manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso, del quale, invece, il difensore dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento mediante pronuncia di annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
È preliminare l'esame della questione, denunciata dal difensore dell'imputato con la memoria depositata in data in atti e relativa alla applicabilità nel giudizio di cassazione della nuove regole di acquisizione e di valutazione della prova quali introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, trattandosi di un tema di diritto conseguente ad "ius superveniens" - che, perciò, la parte non aveva potuto dedurre in precedenza - e rilevante nel presente processo, in quanto il giudizio di responsabilità del ET è stato fondato sulla chiamata in correità proveniente da soggetto imputato del medesimo reato, le cui dichiarazioni, rese in sede di indagini preliminari, erano state utilizzate mediante lettura, ai sensi dell'art. 513, 2^ comma, c.p.p. nel testo all'epoca vigente, giacché il dichiarante, sentito in dibattimento con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Sul tema così proposto questo giudice di legittimità, con recenti e conformi statuizioni (Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 1997, n. 1213, Cascino ed altri;
Cass. Pen., sez. VI, 30 ottobre 1997, n. 513, Di Palma ed altri), ha già ritenuto che la lettera ed il tenore della disposizione transitoria, di cui all'art. 6 della legge n. 267 del 1997, non consentono la interpretazione estensiva prospettata dalla difesa, nel senso della immediata osservanza della nuova norma anche nel giudizio di cassazione, consentendosi in tal modo, mediante l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, il recupero del contraddittorio nella formazione della prova mediante la riapertura dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio. Ha ritenuto, infatti, questa suprema corte, in base all'analisi letterale e sistematica della disposta disciplina transitoria, che la implicita esclusione nel giudizio di cassazione in corso dei complessi meccanismi di recupero dell'oralità e del contraddittorio, quali previsti dalla norma dell'art. 6 legge predetta, si spiega, essenzialmente, con il fatto che nel giudizio di legittimità, non essendo la cassazione giudice del fatto, non esistono strutturalmente e funzionalmente spazi per l'operatività delle regole di acquisizione e di valutazione della prova dichiarativa, analiticamente modellate dalla disciplina transitoria in riferimento alle scelte difensive alle parti ed ai correlati poterei decisori del giudice nel dibattimento di merito, per il cui indispensabile prolungamento all'uopo dovuto è addirittura prevista una limitata sospensione del corso della prescrizione;
che, una volta accertata l'assenza di violazione di legge o di vizio motivazionale circa la vicenda di acquisizione e di valutazione della prova alla stregua delle disposizioni all'epoca vigenti, il preteso obbligo di annullamento con rinvio della decisione impugnata sarebbe privo di giustificazione, dato che la Corte di cassazione non sarebbe legittimata a rilevare la inutilizzabilità incondizionata della prova dichiarativa in precedenza acquisita ed a prescrivere al giudice di rinvio l'immediata applicazione della nuova norma;
che non potrebbe farsi luogo ad una inammissibile regressione del processo alla fase di merito, allo scopo di consentire alla parte interessata di formulare richiesta di rinnovazione dell'esame del dichiarante e al giudice di rinvio di verificare, prima, l'esistenza delle condizioni per la riapertura dell'istruzione dibattimentale e valutare, poi, l'esito del nuovo esame alla stregua della specifica "regula iuris" all'uopo dettata dalla norma transitoria;
che il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento resterebbe in questo caso condizionato, nel suo effettivo dispiegarsi nella vicenda processuale, dall'esercizio meramente eventuale dei poteri difensivi della parte interessata e dalla successiva rinnovazione dell'esame; che, in sede di lavori preparatori della legge n. 267 del 1997, la proposta di inserimento di un ulteriore comma, che prevedesse l'applicabilità della disciplina transitoria anche alla fase pendente dinanzi alla Cassazione, non venne neppure posta in discussione, rimanendo sinanco priva di risposta da parte del relatore in sede referente. Si è, altresì, aggiunto alle argomentazioni di cui innanzi - sempre da parte di questo giudice di legittimità - che il legislatore, a proposito, ha dettato una disciplina transitoria che esula totalmente dai canoni consueti delle nullità o della inutilizzabilità, giacché, se avesse voluto stabilire un regime di nullità o di inutilizzabilità, sarebbe stato inevitabile un ritorno alla prima fase del giudizio, salvo acquiescenze di parte. Ma così non è stato, siccome deve argomentarsi dal fatto che la rinnovazione del dibattimento sul punto, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, è ammessa "nei limiti della cognizione devoluta", ciò significando che il cd. recupero del contraddittorio nella formazione della prova non è stato spinto a comprenderne la obbligatorietà sino al giudizio di cassazione.
Tutte le considerazioni svolte meritano ampia adesione, per cui devesi ribadire ancora la infondatezza del motivo aggiunto, confermandosi inoltre - secondo quanto pure le decisioni citate di questa Suprema Corte hanno rilevato - la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.
Secondo il giudice delle leggi, infatti, appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova norma processuale, stabilire se essa debba applicarsi o meno ai processi in corso e se, nell'ambito di questi, debbono prevedersi specifiche esclusioni in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili sicché le eventuali ed inevitabili differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo ciò connaturato al principio generale della successione della legge processuale nel tempo e non potendosi tacciare di incostituzionalità la disposizione di parziale temperamento del criterio "tempus regit actum".
Nella specie, le situazioni processuali oggettivamente diverse dei giudici di merito e di quelli di legittimità, in corso al momento all'entrata in vigore del novellato art. 513 c.p.p., giustificano la disciplina transitoria differenziata di cui all'art.6 della legge n. 267 del 1997.
Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione dell'art. 210 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da PP EN, cui non era stata riconosciuta la qualifica di imputato in reato connesso in dipendenza del fatto che lo stesso, in concorso con il chiamante in correità RT RT, in altro procedimento penale svoltosi innanzi il tribunale di Saluzzo, era stato imputato del delitto di corruzione propria e che il suddetto delitto di corruzione, per il quale il RT aveva riportato condanna, era stato, per quest'ultimo, riconosciuto siccome commesso in continuazione con il reato addebitato in questa sede anche ad esso ricorrente.
Il motivo è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
La ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale, sicché la riconducibilità ad unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Il quale, quando agisce per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina, perciò, la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia, secondo prospettazione formulata già con l'appello, la violazione dell'art. 63, 2^ comma, c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dei soggetti amministratori della società cooperativa (BR, MB e LL), i quali avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio come imputati o persone sottoposte ad indagini in rapporto al medesimo reato di corruzione. Anche detta censura non è fondata, in applicazione del principio secondo cui, al fine di individuare la qualificazione da attribuire al soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare la eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo di apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire allo stesso secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto con la particolare disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p., sempre che la qualifica medesima di imputato o indagato del medesimo reato ovvero di reato connesso presenti i requisiti della concretezza e della attualità e non appaia meramente astratta e potenziale, con riferimento ad eventuali successivi accertamenti o ad altri sviluppi investigativi.
Nel caso in esame, infatti, il giudice di merito, quanto ai soggetti amministratori della Società cooperativa, ha sicuramente escluso la sussistenza a loro carico di ogni indizio di colpevolezza circa eventuale concorso nella condotta del RT, precisando che sinanco dal prosieguo della indagine dibattimentale non erano emersi elementi indizianti e che, anche sul piano logico, una potenziale attività di cooperazione degli stessi non aveva trovato il conforto di alcun riferimento da parte dello stesso RT, che aveva un suo ben preciso interesse personale all'aggiudicazione dell'appalto alla società.
Nella completa e assoluta utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone suddette viene meno, per conseguente infondatezza, il terzo motivo della impugnazione, nella parte in cui con esso il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p. per la pretesa insussistenza dei riscontri oggettivi esterni alla chiamata in correità del RT, dato che le dichiarazioni in questione sono state correttamente valutate come elementi di prova aggiuntivi della attendibilità del chiamante in correità. Nè può ritenersi fondata la censura del vizio logico di motivazione per avere la corte territoriale - in presenza di contestuale accusa a carico dell'imputato del delitto di concussione per avere costretto gli amministratori EN ed BR a versargli somme di danaro, minacciando ostacoli alla definitiva conclusione del contratto di appalto dopo che la gara aveva designato come ditta aggiudicatrice la cooperativa "Arciere" - valutato come elemento oggettivo di riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie del RT, in ordine al delitto di corruzione, il fatto dell'avvenuto versamento delle somme e, per altro verso, detto fatto considerato come l'evento del delitto ex art. 317 c.p. Nella complessiva vicenda in oggetto - in cui si contesta al pubblico ufficiale di avere, prima, accettato la promessa di una retribuzione in danaro per un atto non sufficientemente precisato se conforme o contrario ai doveri dell'ufficio, richiestogli al fine di garantire l'aggiudicazione della gara di appalto a favore di una determinata società, e di avere, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, costretto i rappresentanti della stessa società, del tutto estranei al pregresso accordo corruttivo, a versargli il danaro da altri già promesso con la minaccia di impedire il conseguente contratto con la pubblica amministrazione - nella indubbia astratta compatibilità dei due reati di corruzione e di concussione (l'uno perfezionatosi con la sola promessa, giacché il pagamento successivo di somme appartiene alla oggettività dell'altro, quale suo momento consumativo) e tutt'altro che illogico ravvisare nel versamento delle somme l'oggettivo elemento di riscontro esterno alla chiamata in correità circa il delitto di corruzione.
Questa Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192, 3^ comma, c.p.p. i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, per cui esattamente, nella specie, l'accusa di corruzione intrinsecamente attendibile del RT è stata ritenuta credibile in base all'avvenuto oggettivo pagamento delle some di danaro, ottenuto - secondo l'accusa - con la condotta concussoria, motivata dalla intenzione di realizzare l'intenzione di realizzare l'oggetto della promessa corruttiva.
Con l'ultimo motivo di ricorso l'imputato censura la sentenza impugnata per la inosservanza e la erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 319 c.p., non avendo il giudice di merito individuato l'atto contrario ai doveri dell'ufficio per il cui compimento era stata accettata la promessa di danaro. Sul punto, oggetto già della impugnazione in appello, la sentenza della corte torinese richiama l'indirizzo prevalente di questo giudice di legittimità, secondo cui - poiché ai fini della corruzione propria antecedente l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere inteso in senso formale, risolvendosi esso in qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità di onestà connessi alla pubblica funzione - la mancata individuazione dell'atto da compiere in concreto non fa venire meno il delitto di cui all'art.319 c.p. Aggiunge la sentenza della corte di merito che, pur essendo stato l'imputato assolto dal delitto ex art. 353, 2^ comma, c.p. - contestategli, in concorso con persone non identificate, per avere turbato la correttezza e la regolarità della gara di aggiudicazione dell'appalto in questione, fornendo al consulente della società cooperativa ditta Arciere indicazioni in ordine all'offerta da effettuare - appariva "estremamente probabile " che l'atto contrario ai doveri di ufficio fosse consentito proprio nella condotta precisata nella suddetta imputazione.
In ogni caso - concludevano i giudici di appello - era sin troppo evidente come l'ovvia posizione di preminenza, che la figura di segretario comunale assume in piccoli comuni anche agli occhi degli amministratori locali, aveva finito per assicurare al ET una concreta possibilità di favorire la cooperativa il che aveva reso, di conseguenza, credibile che il danaro promesso dovesse servire come remunerazione per atti, che rientravano nella competenza del pubblico ufficiale.
L'indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata, tuttavia, non è il solo che questo giudice di legittimità ha espresso, giacché una risalente giurisprudenza - a conforto della quale era anche la opinione di autorevoli autori, ad avviso dei quali per atti di ufficio dovevano intendersi gli atti determinati nella loro essenza specifica, poiché ciò era inerente all'elemento della retribuzione - aveva affermato, invece, che nel reato di corruzione è indispensabile accertare l'atto specifico che il pubblico ufficiale si impegna a compiere, dato che il debito in questione viene a sostanziarsi in un vero e proprio accordo tra le parti in ordine alla negoziazione di un atto amministrativo, che deve, perciò, essere determinato nella sua essenza specifica (Cass. Pen., sez. VI 24 novembre 1981, Taldone;
Cass. Pen;
sez. VI, 26 marzo 1974, Galluzzo).
In una posizione intermedia meno rigorosa, inoltre, veniva a delinearsi altro orientamento, secondo cui l'atto è da intendere individuato anche quando il comportamento del pubblico ufficiale sia stato identificato nel suo contenuto, anche se in concreto suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non appositamente programmati e previsti (Cass. Pen;
sez. VI, 29 ottobre 1985, n. 9998, Paulucci). Anche la dottrina più recente, del resto, perveniva alla conclusione ultima suddetta quando - sul presupposto che la retribuzione costituisce elemento essenziale tipico non soltanto della corruzione propria, ma anche di quella impropria - poneva in evidenza come la individuazione dell'atto costituisce elemento imprescindibile di ogni forma di corruzione, giacché ove esso manchi non è possibile procedere ad una valutazione in termini di necessaria corrispondenza tra prestazione, in danaro o di altra utilità, e l'atto, che il pubblico ufficiale si impegna a compiere o ad omettere, essendo detta valutazione importante per verificare della sussistenza in concreto del reato, che, nella forma della corruzione impropria, resta escluso nel caso in cui vi sia enorme sproporzione tra la prestazione di una parte e quella del pubblico ufficiale.
Si precisava, tuttavia, da parte degli autori più recenti, che la individuazione dell'atto ben può avvenire facendo riferimento al solo referente del "genus", nel quale confluisce, come "species", una pluralità tendenzialmente omogenea di singoli atti, uno o alcuni dei quali saranno successivamente compiuti dal pubblico ufficiale per dare esecuzione al concordato mercimonio.
Veniva in tal modo stabilito che, nell'accordo che intercorre tra privato e pubblico ufficiale, la determinazione dell'atto, che quest'ultimo deve compiere, può derivare anche da un procedimento indiretto, nel caso in cui il pubblico ufficiale si impegna ad adottare atti individuabili di volta in volta in base a criteri prefissati, eventualmente accompagnati da manifestazioni di volontà del privato stesso. Nel principio così delineato, inoltre, si vedeva realizzata anche la giusta esigenza di comprendere nell'area della illiceità penale tutti quegli episodi di corruzione caratterizzati da una sorta di controllo diffuso da parte del privato di tutta l'attività del pubblico ufficiale, episodi che la restrittiva interpretazione della norma, nel senso della indispensabile individuazione in concreto del singolo atto, avrebbe lasciato, invece, impuniti.
Ritenuta, pertanto, sufficiente ad integrare il requisito di tipicità della corruzione antecedente anche la semplice "individuabilità" dell'atto conforme o contrario, la competenza del pubblico ufficiale ad emettere l'atto (ovvero ad attuare il comportamento) oggetto del "pactum sceleris" - oltre che ad incidere sulla sussistenza o meno del reato a seconda del suo diverso profilarsi nelle ipotesi di incompetenza assoluta nel senso di straripamento di potere, di incompetenza generica dell'ufficio di appartenenza del funzionario corrotto ovvero di incompetenza specifica del pubblico ufficiale nell'ambito dell'ufficio - era considerata parametro idoneo per definire la medesima individuabilità dell'atto già al momento del perfezionarsi dell'accordo corruttivo.
La tesi suddetta è certamente la interpretazione della norma che occorre privilegiare, in quanto, ove si dovesse prescindere dalla individuazione o, almeno, dalla individuabilità dell'atto, ci sarebbe il rischio di ipotizzare il delitto di corruzione anche nel caso in cui, per incompetenza assoluta, non sarebbe materialmente possibile al pubblico ufficiale compiere l'atto, in vista del quale ha ricevuto la retribuzione o ne ha accettato la promessa;
ne' ci sarebbe la possibilità di distinguere, al momento in cui il reato si perfeziona nella conclusione dell'accordo corruttivo, tra corruzione impropria antecedente e corruzione propria antecedente, dato che solo la individuazione o la individubilità dell'atto o del comportamento permette di formulare il giudizio di conformità o di contrarietà ai doveri dell'ufficio.
In base alle considerazioni svolte deve rafforzarsi la linea interpretativa secondo la quale già è orientata la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, che nella struttura del delitto di corruzione, dato che fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo cd. "venduto" deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità e quindi una certa proporzione, ritiene che l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine" deve essere almeno individuabile;
precisando, altresì, che, poiché la individuazione ben può essere limitata al genere di atti da compiere, detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di danaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di interventi dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al "genus" previsto, giacché anche in tal caso la consegna di danaro al pubblico ufficiale deve ritenersi eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori.
Dei principi di diritto di cui innanzi il Giudice di merito non ha controllato, in adeguata motivazione, la concreta applicazione al caso di specie.
Premesso, infatti, che la identificabilità dell'atto contrario in un comportamento rientrante nella sfera specifica della competenza dell'imputato quale segretario del comune (indicazione dell'offerta da effettuare, utile per l'aggiudicazione della gara, che il ET avrebbe potuto dare soltanto in violazione dell'obbligo del segreto, cui era tenuto, circa l'entità della offerta degli altri concorrenti) è stata ritenuta soltanto "estremamente probabile", sicché sembra che il giudice di merito abbia inteso escludere che la retribuzione offerta fosse da mettere in relazione al compimento di atti contrari di diretta competenza dell'imputato stesso, occorre rilevare come il fare discendere la possibilità di illeciti favoritismi per la ditta Arciere, nella gara per l'aggiudicazione dell'appalto, soltanto "dall'ovvia posizione di preminenza" del segretario comunale anche agli occhi degli amministratori locali, non appare sufficiente criterio per definire, in termini di eventualità, il compimento di altri atti materiali, idonei in concreto a realizzare incidenza o ingerenza illecita nella formazione e nella emanazione dell'atto amministrativo, conclusivo nella fase di scelta del contraente e non rientrante nella competenza specifica del segretario comunale.
La indicazione della posizione di preminenza dell'imputato rispetto agli amministratori del comune, secondo quanto sembra emergere dalla sentenza della corte territoriale, è significativa soltanto di un'attività di "disponibilita" del ET a fungere da intermediario per assicurare alla cooperativa l'aggiudicazione dell'appalto.
Tuttavia, mancando la specificazione del criterio di individuazione o di individuabilità degli atti oggetto di un accertato mercimonio, la semplice consegna di somme di danaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza che sia stato consumato un episodio di corruzione o ad addebitarne la responsabilità al pubblico ufficiale, ben potendo tale condotta integrare alternativamente i reati di millantato credito o di truffa a carico del percettore delle somme medesime, il quale abbia semplicemente dichiarato, la sua "disponibilità" ad assicurare un determinato risultato in cambio della ottenuta remunerazione o della promessa di essa.
In accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso, pertanto, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio degli atti alla medesima corte di appello di NO, che, in nuovo giudizio innanzi a diversa sezione, nel rispetto della regola di diritto enunciata, dovrà chiarire, secondo il criterio della preventiva identificabilità, quale sia stato l'atto o il comportamento del pubblico ufficiale, contrario ai doveri dell'ufficio, che il ET si era impegnato ad attuare.
P.T.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità.
Annulla con rinvio la impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di NO. Così deciso in Roma, in udienza pubblica, il 19 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998