Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato).
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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10485/2020, si è pronunciata in merito alla legittimità dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti che siano indagati per il delitto di associazione per delinquere, ex art. 416 del c.p., per fatti realizzati nel dark web, valutando se anche una misura cautelare meno afflittiva potesse essere idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato. La vicenda giudiziaria sottoposta all'esame della Suprema Corte vedeva come protagonisti due soggetti che, unitamente ad altri non identificati, attraverso l'utilizzo di nickname, si erano associati dando avvio alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2017, n. 17090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17090 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
17090-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. 622 GIACOMO FUMU sez. -relatore- P.U. -28/2/2017- ANNA MARIA DE SANTIS R.G. n. 28399/2016 NO PI UC EL SE A.R. PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AL UA n. in Albania il 13/6/1975 avverso la sentenza resa in data 1/7/2015 dalla Corte d'Appello di Firenze che riformava parzialmente quella del locale Tribunale in data 26/2/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 28/2/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il Bilalaj dal delitto ex art. 416 cod.pen., confermava il giudizio di responsabilità in ordine alla rapina aggravata sub D) nonché riguardo ai furti tentati e 1 ет consumati ascritti ai capi I) ed L) della rubrica, rideterminando la pena in anni tre mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo :
2.1 la violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 8,12 e 16 cod.proc.pen. Osserva la difesa che sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Prato, ritenendo che la competenza territoriale fosse stata legittimamente radicata nel luogo in cui era avvenuta la prima manifestazione del sodalizio criminoso ascritto al capo A), ovvero il reato contestato sub B) al coimputato IN CE, nonostante detto capo non fosse concursualmente ascritto al ricorrente, con conseguente violazione degli artt. 12 e 16 cod. proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La difesa del LI AR ha tempestivamente eccepito all'udienza del 29.10.2013 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, evidenziando che il reato più grave tra quelli ascritti al ricorrente doveva essere ravvisato nella rapina aggravata ascritta al capo D), avvenuta in Prato, con conseguente attribuzione della competenza all'autorità giudiziaria di detta città. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione reiterata in appello argomentando in ordine all'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo, contestato anche al Bilalaj e reati fine. In particolare ha evidenziato che "il reato sub B) commesso in Firenze, pur non addebitato al Bilalaj, in quanto inquadrabile..nell'unitario programma delinquenziale comune a tutti gli associati, comprensivo della rapina commessa in diverso territorio ( capo D) contestata al Bilalaj, vale a radicare anche nei confronti di questi la competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze ex art. 16 comma 1 cod.proc.pen". La tesi asseverata dalla Corte territoriale in conformità al giudice di primo grado è giuridicamente erronea. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di 2 deu competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice. (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl.comp.in proc. Zagaria e altri, Rv. 214834). Infatti pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari come ' s'evince dal dato testuale della disposizione normativa ("se una persona è imputata...)”. Pertanto, escluso che la fattispecie associativa eserciti qualsivoglia vis atractiva rispetto ai reati-fine, il generico programma criminoso tipico del delitto di associazione a delinquere non è suscettibile di integrare, di per sè solo e in mancanza di altri elementi, un rapporto di connessione tra l'addebito ex art. 416 cod.pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio. (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772). A contrario si è ritenuto che la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009, Rv. 245503). In conclusione, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione valorizzata nella specie dai giudici di merito, alla luce della ventennale elaborazione della giurisprudenza di legittimità è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale né assume rilievo, al fine dello spostamento della competenza, la valutazione di un determinato reato come più grave ove non sia stato oggetto di contestazione nei confronti dell'imputato che eccepisce l'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, Settepani, Rv. 254808; n. 8526 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc. Baruffo e altri, Rv. 254924, n. 24583 del 28/05/2009, Confl. comp. in proc. Belletti e altri, Rv. 243821). Pertanto, in accoglimento del gravame difensivo e in conformità alla richiesta del P.g., deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado in quanto resa da giudice territorialmente incompetente, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
3 deu Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo al Procuratore della Repubblica di Prato per l'ulteriore Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2017 Il consigliere estensore Anna Maria De Santis den 4 grado. Dispone la trasmissione degli atti corso. Il Presidente Giacomo Fumu Funn DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE GD5 APR. 2017 IL PREMAD IL Cancelliere A Z Claudia Pianelli) TER I O N R E O C