Articolo 1216 del Codice della navigazione
Articolo 1235Articolo 1237
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1216.
(Navigazione senza abilitazione).

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' ((. . .)) che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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