Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice decide sulla ricusazione del perito non è appellabile, con le forme previste dall'art. 41 cod. proc. pen., ma ricorribile per cassazione (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma quinto, cod. proc. pen. all'osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili" rimanda all'art. 41 cod. proc. pen. e, attraverso quest'ultimo, alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 18799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18799 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
18 7 9 9 / 1 6 ASR ૬૬ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 717/2016 LUISA BIANCHI Presidente N. Dott. - - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42567/2015- Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT UI nei confronti di: AR IR N. IL 22/01/1976 inoltre: AR IR N. IL 22/01/1976 avverso la sentenza n. 6/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 23/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per MA EP ON, che ha concluso per l'annullamento senza 1 rinvio agli effetti penali per prescrizione, rigetto nel resto;
rigetto del ricorso della parte civile;
Udito il difensore, Avv. Patrizia Carli in sostituzione dell'Avv. Piero Gozzi, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la prescrizione : del reato ed insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso;
F b Udito, per la parte civile, Udit i difensor Avv1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7/11/2013 dal Giudice di Pace di Bologna nel confronti di NA RK, ritenuto colpevole del reato previsto dall'art.590 cod. pen. per avere cagionato lesioni personali gravi a AT LU e AT RA per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione dell'art.141, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il concorso di colpa della vittima e riducendo l'importo della somma riconosciuta a titolo di • provvisionale.
2. Il giudice di appello ha così ricostruito il fatto: l'imputato viaggiava alle ore 1:10 a bordo dell'autovettura Opel Astra percorrendo viale Europa con direzione centro città quando, giunto all'intersezione con via Michelino, era entrato in collisione con la vettura Nissan IC condotta da LU AT (RA AT era passeggera), che si era immessa in viale Europa senza concedere la dovuta precedenza;
sul tratto stradale interessato dal sinistro vige il limite di velocità di km/h 50 e l'imputato viaggiava alla velocità di km/h 110 circa;
l'urto si era verificato a 18 metri di distanza dalla linea trasversale di dare la precedenza> ubicata su via Michelino. Il Tribunale, accertato che l'imputato viaggiava a velocità superiore a quella consentita ed aveva tentato di effettuare un sorpasso anomalo, ponendosi a cavallo di due corsie senza verificare di poter effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, ha confermato la pronuncia di condanna rilevando, tuttavia, che LU AT non aveva concesso la dovuta precedenza ed aveva anche iniziato un cambio di corsia di marcia verso sinistra, omettendo di accertare se tale manovra potesse essere fatta senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada;
ne ha tratto un giudizio di responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro, non quantificando le rispettive percentuali di colpa.
3. RK NA propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt.6 CEDU, 24 e 111 Cost., 39, comma 2, d. lgs. 28 agosto 2000, n.274 e mancata assunzione di una prova decisiva. Si sostiene che la regolarità della notificazione della citazione per il giudizio non sarebbe sufficiente per ritenere dimostrata la inequivoca volontà dell'imputato di non partecipare al processo, essendo dimostrata la forza maggiore in quanto il difensore di fiducia, eletto domiciliatario, che ha ricevuto la 2 notificazione non è mai comparso se non all'udienza di discussione;
il ricorrente lamenta il rigetto dell'istanza di acquisizione della prova del fatto che l'imputato fosse ignaro del rinvio a giudizio;
b) inosservanza o erronea applicazione degli artt.40,41 e 131 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione nella parte in cui l'evento è addebitato all'imputato. Si ritiene contraddittorio attribuire l'evento all'imputato dopo aver affermato che la vittima avrebbe avuto il tempo di interrompere la manovra di immissione o di non iniziare la manovra di cambio di corsia a sinistra, avendo il giudice acclarato che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche se l'imputato avesse tenuto una velocità inferiore;
c) inosservanza o erronea applicazione del principio d'inviolabilità del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt.495, comma 2, cod. proc.pen., art.6, comma 3, lett.b) e d) CEDU, art.111, comma 3, Cost.) nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si sono ritenute sussistenti lesioni superiori a 40 giorni e per mancata assunzione di una prova decisiva. Si sostiene che le lesioni delle parti civili sarebbero state quantificate senza un accertamento giudiziale, pur emergendo dai certificati di Pronto Soccorso prognosi di durata inferiore ai 40 giorni, sulla base di una consulenza tecnica di parte civile senza che fosse disposta la perizia richiesta dall'imputato; d) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. nonostante il concorso di colpa della parte civile e la non abitualità del comportamento.
4. LU AT, quale parte civile, propone ricorso a mezzo procuratore speciale censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità. Si deduce che il Tribunale ha confermato l'incarico peritale d'ufficio a persona in grave conflitto d'interessi per la qualità di professionista organico alla società assicuratrice per la responsabilità civile dell'imputato; la ricusazione del perito proposta dalla parte civile è stata respinta, si assume, ignorando la prova delle consulenze espletate dal perito per la Unipolsai s.p.a. e la falsa dichiarazione del perito di non essere in condizione d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fondato la decisione in violazione dell'art.526 cod.proc.pen., che vieta di utilizzare una perizia se illegittimamente acquisita;
: b) inosservanza о erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul punto concernente la provvisionale. Si deduce l'immotivata revoca delle provvisionali assegnate alle parti civili dal primo giudice sulla base 3 della comparazione del reddito e della mancanza di necessità immediate delle parti civili;
c) mancata assunzione di una prova decisiva per omessa rinnovazione della perizia cinematica con perito non in conflitto d'interessi con alcuna delle parti;
d) vizio di motivazione per avere il Tribunale trascurato che il AT aveva acquisito una precedenza di fatto, sia rispetto alla distanza dal crocevia di partenza, sia rispetto a qualsiasi auto che fosse su viale Europa a distanza di 160/170 metri e che, se il conducente della Opel avesse rispettato il limite di velocità, il sinistro non si sarebbe verificato. Nel ricorso si lamenta il travisamento della dinamica del sinistro sulla base di dati erroneamente valutati dal perito e la contraddittorietà dell'affermato concorso di colpa nonostante l'accertamento in fatto che una minore velocità del veicolo dell'imputato avrebbe con buona probabilità consentito di evitare del tutto l'evento. Vengono esposte le incongruenze tra i dati emergenti dall'istruttoria e la ricostruzione cinematica del sinistro, lamentandosi che sia stata del tutto ignorata la testimonianza resa da RA AT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio è prescritto.
1.1. Si tratta di fatto commesso il 17/11/2007. Quanto al tempo necessario ' a prescrivere, la disciplina attualmente vigente, applicabile in quanto si tratta di fatto commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n.251, prevede il termine prescrizionale di sei anni, in ogni caso non ulteriormente estensibile oltre un quarto in caso di interruzioni, per complessivi sette anni e sei mesi. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado in data 7/11/2013 ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157,160 e 161 cod.pen., come modificati con legge n.251/2005, e tenuto conto dei periodi di sospensione del termine, in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate.
1.2. Al riguardo, rilevato che il ricorso non risulta affetto da profili di inammissibilità, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di Cassazione, come, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in 4 modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Sul punto, l'orientamento della Corte è univoco.
1.3. Nei casi in cui sia stata proposta azione civile nel processo penale, il giudice non può dichiarare estinto il reato e pronunciarsi sull'azione civile (Sez.4, n.10471 del 1/10/1993, Conversi, Rv. 195462). Nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 cod.proc.pen., è invece tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello.
2. Con riguardo, in particolare, all'impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.243976), trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall'art.76, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo>, il giudice di legittimità è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale ai soli fini della pronuncia sull'azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reato. Tale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.
2.1. Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita - previsti dall'art.82, comma 2, cod.proc.pen., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al -giudice civile non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013, De Iuliis, Rv. 257199;Sez. 6, n.48397 del 11/12/2008, Russo, Rv. 242132;Sez. 4, n.24360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 240942; Sez.5, n.12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.234536; Sez.6, n.25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 225576; Sez.1, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv. 211323).
2.2. Esaminando il caso concreto, va rilevato che dagli atti processuali risulta che la parte civile ha partecipato al giudizio di primo grado ed al giudizio di appello. Nella presente fase una delle parti civili, LU AT, ha peraltro proposto ricorso. Consegue, alle considerazioni svolte, che, dovendosi ancora ritenere in essere l'azione civile, i motivi d'impugnazione devono essere esaminati sotto tutti i profili e non soltanto ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza.
3. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso di RK NA è infondato.
3.1. E' pacifico che la notificazione del decreto di citazione a giudizio sia stata regolarmente eseguita presso il difensore di fiducia, nel cui studio l'imputato aveva eletto domicilio. In ogni caso, il rapporto fiduciario esistente tra l'imputato ed il difensore, al quale la citazione è stata notificata, avrebbe reso tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario;
il profilo del rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, tale da implicare il sorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti>, stato posto in rilievo in una pronuncia dėlla Corte Costituzionale (n.136 del 5 maggio 2008), così come ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stato posto in rilievo l'onere di diligenza a carico del difensore che sia consegnatario delle notificazioni, sia pure con specifico riferimento all'onere del difensore di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il suo studio professionale (Sez. 2, n.2233 del 04/12/2013, dep. 2014, Ortolan, Rv. 258286; Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv 222553; Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002, Fisheku, Rv 222578). Tale dovere di informazione da € parte del difensore nei confronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà dell'imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte di BU (Corte EDU 18/10/2006 Hermi c. Italia;
Corte EDU 28/02/2008 Demebukov c. Bulgaria), dovendosi fare affidamento anche su tale dovere nell'ottica di bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di celerità del processo. 6 3.2. E poiché, in virtù del già richiamato rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, è ricorrente nella giurisprudenza della Corte di legittimità la massima per cui nel caso di nomina di un difensore di fiducia, la notificazione presso quest'ultimo è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente> (tra le altre, Sez.6, n.938 del 10/11/2011, dep. 2012, Spinella, n.m.; Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, Rv. 239207; Sez. 1, dep. 2008, Ciarlantini, n. 16002 del 06/04/2006, Sez. 1, n. 32678 Latovic, Rv. 233615; del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036), in difetto di qualsivoglia riferimento nel ricorso a circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale effettiva conoscenza, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo (si allude alla presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ed alla funzione di emenda della pena, così come richiamata dall'art. 27, comma 3, Cost.) dare accesso alla prova della mancata conoscenza.
3.3. La Corte di Cassazione ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo ad esempio affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615), ulteriormente precisando che in tema di restituzione nel termine per • impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla 1. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente>> (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep.16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207); nella motivazione di quest'ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue: La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia dall'imputato e l'imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui dà il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (0 conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, . il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee>> (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv. 251114).
3.4. Ulteriore conferma della correttezza di ogni interpretazione che valorizzi il rapporto professionale che intercorre tra il difensore di fiducia e l'imputato, ai fini del giudizio circa la conoscenza effettiva del procedimento nel rispetto dell'art.6 CEDU come interpretato dalla Corte di BU (Corte EDU 10 novembre 2004 e Grand Chambre 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia;
Corte EDU 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia) e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea (in tema di mandato di arresto europeo, Corte Giustizia 26 febbraio 2013, C-399/11), si trae anche dall'esame della disciplina del processo in absentia introdotta dagli artt.
9-11 della legge 28 aprile 2014, n.67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) che, abrogando l'istituto della contumacia, ammette espressamente che il giudice possa procedere in assenza dell'imputato qualora quest'ultimo abbia nominato un difensore di fiducia, equiparando tale nomina all'effettiva conoscenza del procedimento.
3.5. Applicando tali principi al caso concreto, se ne deve desumere la correttezza della sentenza impugnata, che ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata in proposito dalla difesa.
4. Il secondo motivo del ricorso di RK NA è inammissibile.
4.1. In particolare, il Tribunale ha analizzato con attenzione, sottoponendole a vaglio critico, le deduzioni dell'appellante concernenti la contraddittorietà della prova dei fatti addebitatigli, riconoscendo il concorso di colpa della vittima ma sottolineando che l'eccessiva velocità di marcia e la manovra di sorpasso anomalo riconducibili alla condotta di guida dell'imputato erano causalmente collegate al sinistro perché una velocità di marcia inferiore avrebbe consentito allo NA di attivare una tempestiva ed idonea manovra di emergenza ed avrebbe, in ogni caso, prodotto conseguenze lesive assai più contenute.
4.2. Si tratta, a ben vedere, di motivazione completa, congrua, esente da manifesta illogicità e pienamente rispettosa del principio più volte espresso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale, in tema di concorso di cause indipendenti, il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355), si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare> l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, 8 avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865). Ed è, anche, necessario ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nelle sue dinamiche e nella sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada, l'accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente sono rimesse al giudice di merito ed integrano una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione. Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima e i suoi contenuti motivazionali forniscono esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo.
5. Il terzo motivo del ricorso di RK NA è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'accertamento della durata della malattia non risulta fondato su alcuna consulenza di parte, avendo il Tribunale elencato (pag.4) i documenti, contenenti la certificazione della durata della prognosi per un periodo superiore ai 40 giorni, per entrambe le persone offese;
l'entità delle lesioni è stata desunta da tale prova documentale.
6. Il quarto motivo del ricorso di RK NA è assorbito dal rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione.
7. Il primo motivo del ricorso di LU AT è infondato.
7.1. In tema di ricusazione del perito dispone l'art. 223, comma 5, cod.proc.pen. che si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice>. Quanto a quest'ultima, dispone l'art. 41, comma 3, cod.proc.pen. che sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni>.
7.2. E' stato osservato, in altra sentenza di questa Sezione (Sez.4, n. 26431 del 29/04/2003, Folco, Rv. 225859) che la citata disposizione di rinvio contenuta nell'art. 223, comma 5, rimanda in primo luogo all'art. 41 *** cod.proc.pen. e, attraverso quest'ultimo, alle forme dell'art. 127 ...>. Posto, dunque, che tale norma, afferente all'espletamento del rito camerale, con la introduzione e l'assicurazione del contraddittorio tra le parti, non riguarda solo la ricusazione del giudice, ma, per il rinvio suindicato, anche la ricusazione del perito, quanto alla osservanza della norma in quanto compatibile con la disciplina dettata per la ricusazione del giudice, ai sensi del citato art. 223, comma 5, cod.proc.pen., l'applicazione della stessa al procedimento relativo alla ricusazione del perito non si appalesa, di per sè, incompatibile con la natura propria di quest'ultima. La esigenza di speditezza dell'assunzione del mezzo di prova nel caso di ricusazione del perito non appare, infatti, diversa e meno pregnante della stessa speditezza richiesta e ravvisabile nel caso in cui debba decidersi sulla ammissione del mezzo di prova da parte di un giudice ricusato, in tale ultimo caso certamente dovendosi adottare comunque, per espressa ! disposizione normativa, il rito camerale.
7.3. E, d'altro canto, l'esigenza di speditezza predetta non può essere avulsa dalla prioritaria esigenza che il mezzo di prova venga validamente espletato da soggetto a tanto ritualmente legittimato, previa compiuta delibazione al riguardo nel previsto contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 7318 del 19/01/2010, Fusca, Rv. 246696). Su queste basi trova fondamento la necessità che il provvedimento di rigetto della ricusazione, ove ritenuto viziato, sia impugnato autonomamente con le forme previste dall'art.41 cod.proc.pen., posto che la regola generale dell'art.586 cod.proc.pen. non trova applicazione in presenza di un autonomo strumento d'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento (Sez. 4, n. 7287 del 18/11/2008, dep.2009, Franzini, Rv. 242859).
8. Il secondo motivo del ricorso di LU AT è inammissibile. E' infatti costante, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'affermazione del principio per cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.3, n.18663 del 27/01/2015, D. G., Rv.263486; Sez.5, n.5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068). A ciò si aggiunga che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n.49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701).
9. Il terzo motivo del ricorso di LU AT è infondato. Premesso che . la perizia non rientra nella categoria della prova decisiva> ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, 10 n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv.253707), tanto meno fondata si palesa la censura in relazione a quanto osservato al par. n.7 della presente motivazione. 10. Il quarto motivo del ricorso di LU AT propone censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità, con riguardo alle quali si richiama la motivazione espressa al par.n.4 della presente pronuncia. Anche con riferimento alla condotta di guida di tale parte civile, infatti, il Tribunale ha enunciato con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità le ragioni per le quali fosse configurabile un concorso di colpa del conducente della Nissan IC, che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza all'altro autoveicolo, pur essendo in condizione di avvistarne la presenza in tempo utile. 11. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso dell'imputato agli effetti civili. Il ricorso proposto da LU AT deve essere rigettato;
segue la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso dell'imputato agli effetti civili. Rigetta il ricorso di AT LU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2016 Il ConsiglieConfiguereestensore Il Presidente CORTESEugenia Serrao Luisa Bianchi Klute CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAG. 2015 M E R P IL CANCELLIERE U S Patrizia D etensio 11