Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2011, n. 34377
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Sentenza 13 luglio 2011

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In tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2011, n. 34377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34377
    Data del deposito : 13 luglio 2011

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