Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 2
L'utente della strada non è responsabile dell'infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest'ultimo, soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell'evento, e non sua concausa.
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sè condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile).
Commentari • 2
- 1. Autore: Roberta Russohttps://dirittopenaleuomo.org/
Si è laureata in giurisprudenza nel 2008 presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, discutendo una tesi dal titolo «Il principio di doppia incriminazione dall'estradizione al Mandato d'Arresto europeo» (rel. Prof. P. Moscarini) con votazione 110/110 e lode. Dal 2008 al 2010 ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'l'Università degli Studi di Foggia. Dal 2009 collabora con la Prof.ssa Ombretta di Giovine e dal 2010 partecipa all'attività di didattica e di ricerca delle cattedre di diritto penale dell'Università Bocconi. Nel 2011 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale. Nel 2014 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca …
Leggi di più… - 2. Eccesso di velocità: strumenti per l'accertamento e loro taratura periodicaRaffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2015
La velocità; attendibilità dell'accertamento. di Raffaele Vairo Sommario: Premessa. - 1. Velocità. -1.1. Velocità inadeguata. - 1.2. Limiti di velocità. - 1.3. Rilevazione. - 1.4. La legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche. - 1.5. L'attendibilità delle rilevazioni eseguite dalle apparecchiature. - 2. Taratura periodica: l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione; - 2.1. Taratura periodica: la Corte Costituzionale detta le regole. Premessa Finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e poste dall'ordinamento giuridico sono la sicurezza e la salute delle persone, tra cui rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32202 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/07/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1420
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 3915/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IP ZI N. IL 14/12/1966;
1) MILANO ASSICURAZIONI SPA;
avverso la sentenza n. 3079/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito il P.G. in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
IP ZI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur parzialmente riformando in melius quella di prima grado quanto al concorso di colpa della vittima, il giudizio di comparazione delle circostanze e l'entità della pena, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale verificatosi mentre era alla guida di un autobus di linea.
L'addebito era ritenuto ravvisandosi profili di colpa specifica e profili di colpa generica: il prevenuto, pur viaggiando alla guida del mezzo su una strada con diritto di precedenza, aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (trattavasi di velocità prossima a quella massima consentita, ma non adeguata in ragione della presenza di un'intersezione che solo poco tempo prima, a seguito di un mutamento di segnaletica, aveva perso il diritto di precedenza) e, pur avendo apprezzato che il conducente di un furgone (la vittima), aveva impegnato la strada, omettendo di rispettare la innovata disciplina della precedenza, aveva limitato la propria reazione al solo segnalamento acustico e ad una manovra di sterzata (che aveva provocato l'impatto), anziché procedere ad un'immediata azione di frenatura che l'incidente avrebbe evitato. Viene articolato un unico complesso motivo con cui si deduce l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Si sostiene che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che il giudice di primo grado non aveva posto a fondamento della condanna l'addebito dell'eccesso di velocità, che, si sostiene, attraverso la riproduzione di alcune righe della deposizione del CT, sarebbe stato in fatto smentito, in ragione della diversa valutazione che il CT, solo in dibattimento, avrebbe fatto della velocità del conducente del furgone.
Per l'effetto, la Corte di merito aveva erroneamente posto a fondamento della colpa il dato della velocità che, invece, doveva considerarsi smentito dalle risultanze dibattimentali. Si sostiene, poi, che non poteva condividersi l'addebito articolato sub specie della difettosa manovra posta in essere per impedire l'evento (segnalazione acustica e sterzata) giacché in tal modo si sarebbe dimenticato che nell'apprezzamento delle manovre di emergenza si doveva applicare il principio secondo cui "il conducente che venga a trovarsi senza sua colpa in condizioni di pericolo per fatto improvviso altrui non risponde a titolo di colpa per non aver saputo scegliere la manovra di emergenza più appropriata al fine di evitare l'incidente".
Si conclude affermandosi la carenza motivazionale anche sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento: meramente congetturale sarebbe stata la conclusione della Corte di merito che l'incidente sarebbe stato evitato in presenza della manovra appropriata, che l'imputato avrebbe potuto effettuare, della tempestiva frenatura del mezzo. È stata ritualmente depositata una memoria difensiva nell'interesse delle parti civili costituite con la quale sono state contestate le censure proposte dal ricorrente ed è stato richiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo va evidenziato che trattasi di doglianza che sconta alcune evidenti carenze documentative che non consentono di cogliere il dedotto travisamento della prova.
Va ricordato, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da un atto del procedimento specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su una prova insussistente in atti ovvero su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale ovvero che sia contrastata insuperabilmente da una prova presente agli atti ma ignorata. In questa prospettiva, in base al principio di "autosufficienza" del ricorso, occorre che a questo venga allegato l'atto processuale di riferimento ovvero che ve ne sia nel ricorso l'"integrale trascrizione" o l'indicazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma.
Ciò vale, a fortiori, quando oggetto della denuncia di vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da un atto del procedimento è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, dove requisito di ammissibilità del ricorso è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso, giacché tale integralità, stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti, è essenziale per consentire di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione (per riferimenti, Sezione 6^, 24 febbraio 201, NU IS ed altri). Il principio trova applicazione pertinente nel caso di specie, con riferimento ad una doglianza costruita sulla pretesa difettosa considerazione da parte del giudice di appello delle dichiarazioni rese dal CT in primo grado, tali che avrebbero dovuto portare ad un diverso apprezzamento del dato della velocità (con riflessi, per quanto qui interessa, sulla tenuta della motivazione a seconda della diversa valenza attribuibile a tale dato, se e quando leggibile in atti in modo difforme da quanto considerato in sentenza). Ciò detto, non potendosi apprezzare il preteso travisamento, vi è da rilevare che la ricostruzione della vicenda non può essere qui censurata nel merito, così come la motivazione dei profili di colpa pare argomentata in modo ampiamente satisfattivo oltre che giuridicamente corretto.
Va a tal ultimo riguardo pertinentemente osservato, che, secondo principio pacifico (cui il giudicante si è sostanzialmente attenuto), poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. Ciò vale in particolare, ai fini che interessano, proprio con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all'art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), che dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Da ciò conseguendo che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (Sezione 4^, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro). Tale principio è qui calzante a fronte dell'argomento difensivo che vorrebbe radicare nella condotta del conducente sfavorito dal diritto di precedenza ogni responsabilità dell'incidente, quasi che il conducente avente diritto di precedenza non avesse, nonostante tale diritto, l'obbligo di assumere una condotta adeguatamente prudenziale all'approssimarsi di intersezioni ove possano provenire dei veicoli (e ciò tacendo, per quanto interessa, della circostanza fattuale, che risultata documentata in atti come conosciuta dal prevenuto, del recente cambiamento della segnaletica stradale, che aveva portato a mutare la disciplina della "precedenza").
È esente da censure anche il passaggio argomentativo sul profilo di colpa generica, dovendosi comunque considerare che il principio evocato in ricorso sull'apprezzamento valutativo della colpa in caso di "manovra di emergenza" presuppone pur sempre una condizione che qui risulta smentita, ossia l'assenza di colpa del conducente obbligato alla manovra improvvisa, giacché solo a questi limitati fini può valere il principio dell'affidamento incolpevole. Nella specie, secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, l'addebito di colpa articolato sull'improvvida manovra di emergenza adottata poggia, a ben vedere, proprio sulla considerazione della precedente condotta di guida tenuta dal prevenuto, ricostruita come colposa in ragione di una velocità non adeguata al contesto e in ragione del riferito sufficiente spatium deliberandi a disposizione del prevenuto per effettuare la manovra di frenatura, l'unica in grado di evitare l'evento dannoso.
Del resto, vale il principio secondo cui l'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento (cfr. Sezione 4^, 26 marzo 2010, Fondiaria s.p.a. in proc. Cellamare). Nella specie, se ne deve dedurre non erronea la determinazione del giudicante di avere ravvisato la colpa nell'eziologia dell'incidente a carico del conducente dell'autobus argomentando sia sul profilo della velocità, sia sul profilo dell'improvvida scelta della manovra che avrebbe potuto evitare l'incidente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010