Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio è condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione è invece espressamente previsto dalla legge processuale).
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione delle ordinanze emesse nel giudizio penaleAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 18 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2047
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 020800/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OL C/ N. IL 29/05/1939;
2) AN DR C/ N. IL 31/05/1971;
3) AN ST C/ N. IL 28/12/1968;
4) CA IC N. IL 28/12/1968;
5) NI NI N. IL 02/10/1945;
6) ER NO N. IL 03/06/1956;
7) GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
avverso SENTENZA del 10/12/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di OL Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per le parti civili, l'avv. Andreini Gino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Batini Giuseppe (per NI EN ed il responsabile civile).
FATTO E DIRITTO
1. In data 30/12/1998 i coniugi NI OL e Lo OL ND ed un loro nipotino, si trovavano in vacanza all'interno di un piccolo appartamento, acquistato a febbraio del 1998 e sito in Rosignano Marittimo (LI).
Poco dopo le sei, mentre la Lo OL si trovava innanzi al piano di cottura della cucina, all'improvviso si sviluppava un devastante incendio che investiva la donna, la quale, a seguito delle gravi ustioni riportate, decedeva il 26/1/1999 presso l'ospedale di Genova. Nel sinistro pativano lesioni anche il marito ed il nipotino da cui fortunatamente guarivano.
La probabile origine del sinistro veniva individuata in una perdita di gas all'interno dell'appartamento.
A seguito delle indagini preliminari, connotate da una iniziale archiviazione, una successiva riapertura delle indagini ed il rinvio a giudizio, venivano imputati di omicidio colposo, lesioni colpose ed incendio colposo:
- NI EN, progettista e direttore dei lavori dell'unità immobiliare, per non avere previsto ed effettuato la costruzione di un'apertura di ventilazione bassa e permanete nella parte esterna ed una canna fumaria al servizio della cappa dell'apparecchio di cottura;
- NI LU, che aveva realizzato l'impianto di GPL, per avere, contrariamente al vero, dichiarato la conformità dell'impianto alle buone tecniche di sicurezza, consentendo in tal modo che si accumulassero concentrazioni pericolose di GAS che avevano determinato l'incendio a seguito dell'accensione del fornello.
Le imputazione al loro carico elevate erano le seguenti:
A) artt. 41, 81 e 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 3 e art. 590 c.p. perché, in cooperazione tra loro o comunque in concorso di cause indipendenti, NI nella qualità di progettista e direttore dei lavori per la costruzione dell'appartamento sito in Rosignano Marittimo, fraz. Vada loc. Tripesce n. 17, NI nella qualità di titolare di fatto della ditta "Rosignano Impianti" di RU TO che ha realizzato l'impianto a gas GPL di alimentazione dei piani cottura del predetto fabbricato e rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46 del 1990, art. 9, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione dei p.ti 5.2 e 65.1 delle norme UNI-CIG 7130-72, non avendo il NI previsto - sebbene fosse una soluzione praticabile in sede di costruzione dell'immobile - la presenza di una canna fumaria al servizio della cappa per l'apparecchio di cottura e neppure l'apertura di ventilazione permanente di misura minima pari a 100 cmq. diretta verso l'esterno e da ricavarsi nella parte bassa di una parete esterna del locale, e il NI nella qualità di cui sopra avendo dichiarato la conformità di un impianto non conforme alle regole della buona tecnica per la sicurezza di cui alle norme UNI-CIG sopra menzionate - difformità che consentivano il raggiungimento di concentrazioni pericolose di gas in aria a seguito di una perdita in corrispondenza di una delle connessioni tra il piano di cottura e l'impianto fisso e che determinavano, a causa dell'innesco avvenuto dall'accenditore del fornello, l'esplosione ed il conseguente incendio verificatisi il 30/12/1998 nel predetto appartamento - cagionavano la morte di LO OP ND sopraggiunta in data 26/1/1999, durante il ricovero presso l'Ospedale di Genova Sampierdarena divisione grandi ustionati, per gravi ustioni di 2^ e 3^ grado estese al 90% della superficie corporea riportate nell'incendio e complicate da insufficienza respiratoria e sepsi renale e brocopneumonica, nonché lesioni personali gravi a CA OL ed a AN OL a seguito delle ustioni riportate. Nelle località e nelle date sopra indicate.
B) artt. 113, 423 e 449 c.p. perché, con la condotta colposa descritta al caro che precede, in cooperazione tra loro, cagionavano un incendio nell'appartamento di proprietà di AN OL e di LO OP ND. In Rosignano Marittimo, fraz. Vada il 30/12/1998.
2. Con sentenza del 5/5/2005 del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina, gli imputati venivano assolti, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 perché il fatto non sussiste, in assenza di prova certa del nesso eziologico tra la condotta loro ascritta e l'evento.
3. Con sentenza del 10/12/2007 la Corte di Appello di Firenze confermava le assoluzioni, rigettando gli appelli delle parti civili. Osservava la Corte territoriale, in rito, che ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ricusazione del perito d'ufficio ing. RU non era appellabile;
in ogni caso le censure mosse al perito non evidenziavano alcun particolare rilievo. Nel merito, considerato che la ricostruzione accusatoria articolata sulla fuga di gas a lento rilascio e sulla lunga durata di essa era rimasta una mera ipotesi, ne conseguiva l'assenza di prova certa del nesso causale che imponeva la conferma dell'assoluzione.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile deducendo:
4.1. La nullità della sentenza, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) con riferimento all'art. 223 c.p.p. e art. 228 c.p.p., comma 2 e artt. 37, 40 e 41 c.p.p., per violazione delle regole relative alla impugnabilità delle ordinanze dibattimentali, ed in particolare di rigetto della ricusazione del C.T.U. ing. ST RU (ordinanza dettata alla stessa udienza di discussione 5.5.2005 e di pronuncia della sentenza di 1 grado). Invero la corte territoriale erroneamente aveva ritenuto non impugnabile l'ordinanza di rigetto della istanza di ricusazione del perito pronunciata dal Tribunale, senza tener conto che l'art. 586 c.p.p. prevede espressamente la possibilità di impugnare unitamente con la sentenza, anche le ordinanze emesse in dibattimento. In ogni caso la perizia doveva essere dichiarata nulla per incompatibilità del perito, il quale, come dipendente dell'USL di Livorno, era deputato a controllare le aziende commercializzanti il GPL e pertanto aveva interesse a negare la possibilità che fosse messo in commercio gas non odorizzato, così ammettendo negligenze nei controlli.
4.2. La violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per il mancato rispetto di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione dell'art. 228 c.p.p., commessa dallo stesso C.T.U. nel chiedere collaborazione al C.T. degli imputati, ing. Marotta, senza avere coinvolto il C.T. del P.M. e il C.T. delle parti civili.
4.3. La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, nonché per travisamento delle prove e dei fatti. Invero il giudice di merito aveva negato ingiustificatamente l'ingresso, nella articolazione della sua decisione, ad elementi probatori e di fatto di segno contrario, risultanti dagli atti processuali e dotati di efficacia scardinante dell'impianto logico motivazionale. Infatti la corte territoriale, nel definire infondata l'ipotesi del lento rilascio del gas, dal che l'irrilevanza causale della mancata areazione della stanza, non aveva tenuto in conto ipotesi contrarie e cioè che il gas non fosse odorizzato, o anche che la percentuale bassa della sua concentrazione non lo aveva reso percepibile per gli occupanti dell'appartamento, in tal modo viziando la motivazione di travisamento di fatti e prove. Inoltre la sentenza impugnata era connotata da palesi incongruenze logiche, laddove non valutava adeguatamente le dichiarazioni del comandante dei VV.FF. De Felice, laddove aveva dichiarato che il "rigonfio" del metallo;
da ciò si poteva desumere la fuoriuscita del GPL proprio dal raccordo dell'impianto sotto la cucina.
S. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
5.1. In relazione alla censura mossa alla sentenza, nella parte in cui era stata dichiarata la inappellabilità del rigetto dell'istanza di ricusazione del perito d'ufficio, va premesso che la possibilità di ricusare il perito, ai sensi dell'art. 223 c.p.p., discende dal fatto che, essendo questi un ausiliario del giudice, deve avere anch'egli i connotati della terzietà propri del soggetto processuale che gli affida l'incarico.
Inoltre, in tema di impugnabilità dell'ordinanza con cui viene decisa l'istanza di ricusazione del perito, questa Corte ha stabilito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ciò in ragione dell'esplicito rinvio effettuato dall'art. 223 c.p.p., comma 5 all'osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", tra cui, appunto la possibilità di ricorrere per cassazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p. (cfr. Cass. 4^, 26431/03, ric. Folco, rv. 225859). A ben vedere, però, l'art. 41, comma 1, prevede esplicitamente il ricorso per cassazione solo per impugnare il provvedimento con cui, "de plano", si dichiara la inammissibilità della richiesta, non anche in relazione al provvedimento di rigetto o di accoglimento. Va però rilevato che il comma 3, predetto articolo, nelle disciplinare la decisione sul merito della ricusazione, rinvia alle norme sul procedimento in camera di consiglio, art. 127 c.p.p., laddove è previsto, al comma settimo, che avverso l'ordinanza adottata è proponibile ricorso per cassazione.
In sintesi pertanto può affermarsi che contro la declaratoria di inammissibilità della ricusazione è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 41, comma 1; contro la decisione di accoglimento o rigetto dell'istanza è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 41, comma 3 e art. 127, comma 7. Ciò premesso, tornando al caso oggetto di giudizio, va notato che l'art. 586 c.p.p., laddove prevede che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possono essere impugnate unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (pertanto anche con l'appello), premette, nel suo incipit, "Quando non è diversamente stabilito dalla legge". Pertanto, poiché l'ordinanza in questione è costituita dalla decisione sull'istanza di ricusazione del perito d'ufficio; e tale provvedimento, ai sensi del combinato dell'art. 223 c.p.p., comma 5, art. 41 c.p.p., commi 1 e 3 e art. 127 c.p.p., comma 7, è impugnabile con ricorso per cassazione, se ne deduce che non ne
è ammessa la sua appellabilità ex art. 586 c.p.p., essendo per l'ordinanza di ricusazione "diversamente stabilito". Tale punto di censura della sentenza è pertanto infondato.
5.2. La parte civile ha eccepito, inoltre, la nullità della perizia di ufficio, per essere stata redatta da persona, l'ing. RU ST, versante in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 c.p.p., lett. a) ("se ha interesse nel procedimento..."). In particolare l'ing. RU avrebbe avuto interesse ad affermare in dibattimento che non era possibile fosse stato commercializzato nella provincia di Livorno gas non odorizzato, ciò in quanto, essendo dipendente dell'USL n. 6 di Livorno, deputata al controllo di stabilimenti ove si maneggia GPL, se avesse ammesso detta possibilità avrebbe indirettamente confessato una negligenza del suo ufficio. Orbene, premesso che la situazione di incompatibilità lamentata è basata su un mero potenziale sospetto, va ricordato che, anche ad ammettere in ipotesi una situazione di incompatibilità, la sua esistenza non incide da sola sulla capacità del perito a svolgere l'incarico e non determina alcuna nullità, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura e nei termini previsti (cfr. Cass. 40651/06, ric. zonch, rv. 236307). A tale dubbio ha dato risposta il tribunale negando l'esistenza di una situazione di incompatibilità, senza che avverso il provvedimento sia stata proposta valida impugnazione.
Pertanto anche tale motivo di impugnazione è infondato.
5.3. La difesa della parte civile ha lamentato inoltre il mancato rispetto di norme processuali dell'art. 228 c.p.p., per avere il C.T.U. chiesto ed ottenuto la collaborazione del C.T. degli imputati, ing. Marotta, senza coinvolgere il C.T. del P.M. e il C.T. delle parti civili. Anche tale motivo di doglianza è infondato. Invero non risulta che il perito abbia avuto colloqui fuori da incontri programmati con le parti. La eventuale richiesta di ottenere documentazione di "simulazioni" effettuate è in linea con la dialettica collaborazione tra perito e consulenti, esplicitamente prevista dall'art. 230 c.p.p., comma 2. In ogni caso eventuali irregolarità, specificamente non emergenti dagli atti, non incidono sulla validità ed utilizzabilità del mezzo di prova, ma possono solo incidere sul giudice nel momento della valutazione della prova. Va pertanto respinta l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilita della perizia.
5.4. Infondate sono infine le censure di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e del travisamento del fatto e della prova, laddove è stata riconosciuta la sussistenza di dubbi in ordine alla presenza del nesso di causalità tra le condotte addebitate agli imputati e gli eventi verificatisi.
Al riguardo, nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, non è inutile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., sez. 1^, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).
I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
5.5. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nei nostro caso, di assoluzione) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della assenza di responsabilità.
5.6. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata reggia vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
In particolare il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della parte civile che in sostanza ripropongono motivi di fatto. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno rimarcato che: - non era stato provato che la presenza di una presa d'aria ed di una canna fumaria avrebbero evitato l'evento; ciò infatti sarebbe stato possibile solo se la perdita di gas fosse stata lenta e protratta per ore. Al contrario, come osservato dal perito d'ufficio tutti i dati di fatto lasciavano intendere che ciò non si era verificato. Infatti, essendo il gas più pesante dell'aria ed avendo un odore inconfondibile, prima che la sua concentrazione raggiungesse i 90 centimetri di altezza, il livello dei fornelli, la Lo OL (sveglia già dalle ore 5.30 del mattino e prima di accendere il fornello verso le ore 6.00), già stando nel letto, ne avrebbe inteso olfattivamente la presenza ed avrebbe respirato gas e non aria. La stessa percezione avrebbero dovuto manifestare sia il marito che il nipotino. Di tali percezioni, invece, non vi era alcuna traccia nel processo. Nè si può dire travisata la prova laddove il giudice di merito ha ritenuto che l'inalazione prolungata di gas avrebbe dovuto provocare malessere, in quanto è questa una valutazione di fatto basata sull'osservazione che se l'ingestione del gas può provocare la morte, è presumibile che in un momento antecedente provochi malessere. In ogni caso anche senza l'utilizzo di tale valutazione del giudice, rimane pur sempre, come argomento principale di convincimento, la circostanza dell'assenza della percezione olfattiva del gas.
Ha ritenuto pertanto il giudice di merito che l'ipotesi più verosimile dell'incendio era che esso era stato innescato da un improvviso accumulo di gas, forse per una rottura del regolatore di pressione della bombola, evento che non sarebbe stato evitato dalla presenza dei presidi di sicurezza omessi. Di ciò vi era riscontro nella telefonata che la sera prima la Lo OL aveva fatto ad un artigiano, segnalando il fuoco debole dei fornelli e strani rumori al bruciatore della caldaia, prendendo appuntamento per il giorno dopo. - La tesi del perito RU, secondo cui quando la Lo OL aveva azionato la manopola della cucina, vi era stata una forte ed anomala fuoriuscita di gas, ha osservato la corte territoriale essere perfettamente compatibile con la circostanza che la parte lesa era stata trovata nuda a seguito della bruciatura dei vestiti, mentre il fuoco non aveva investito il marito ed il nipotino, pur siti a pochi metri di distanza. Pertanto vi era stato un violento ed improvviso incendio, ma non un'esplosione dovuta a lungo e lento accumulo di gas.
- Quanto alla possibilità che il gas non fosse odorizzato, questa affermazione difensiva è rimasta una mera ipotesi, non suffragata in atti ed in contraddizione con il fatto che l'inalazione del gas avrebbe dovuto determinare nel nucleo familiare della Lo OL delle percezioni, quantomeno all'olfatto, invece non riscontrate. Inoltre, neanche era possibile che la mancata percezione del gas fosse stata determinata dalla sua bassa concentrazione nell'ambiente, in quanto la violenza dell'incendio deponeva per una alta percentuale di concentrazione nell'aria.
- Anche la tesi sostenuta dal perito della parte civile, secondo cui i raccordi filettati, tra la bombola di gas (sita all'esterno) ed il piano di cottura, non erano ben serrati, tanto da svitarsi a mano e che ciò poteva essere la presumibile causa del rilascio del gas, è stata analizzata in sentenza e ritenuta non attendibile. Ciò in quanto se questa fosse stata la causa del sinistro, vi sarebbe stato un rilascio ed accumulo lento del gas, fatto questo escluso per i motivi già illustrati. Inoltre il dirigente dei VV.FF. De Felice aveva notato, entrando nell'appartamento dopo lo spegnimento dell'incendio ed il raffreddamento, che i raccordi filettati erano allentati. Il teste ha riferito che nell'appartamento si era raggiunta la temperatura di 800 gradi, e che il tubo flessibile di collegamento (tra la bombola e il piano di cottura) era rigonfio "come se avesse sentito il calore". Ha osservato la corte che ciò non doveva meravigliare, se era vero che i termosifoni si erano addirittura fusi. Ne ha dedotto la Corte distrettuale che, come peraltro avallato dal C.T. del P.M. Bocci, che l'incendio aveva alterato profondamente le apparecchiature e pertanto non era possibile dirsi se prima dell'incendio i giunti di collegamento del gas fossero allentati o meno. Pertanto, l'allentamento precedente al fatto era una ipotesi priva di riscontro probatorio. In Sintesi, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno, con coerente ed adeguata motivazione, ritenuto smentita dagli accertamenti di fatto la tesi del lento rilascio del gas, che avrebbe reso eziologicamente rilevanti le condotte contestate agli imputati, dando maggior credito alla tesi sostenuta dal perito d'ufficio dell'improvvisa fuoriuscita di gas, in ordine a cui le condotte omesse dagli imputati non sarebbero state idonee ad evitare gli eventi.
Per quanto detto si impone il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009