Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 1
È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma 5 cod.proc.pen. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 26431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26431 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Battisti Mariano Consigliere
2. Dott. Visconti Sergio Consigliere
3. Dott. Bianchi Luisa Consigliere
4. Dott. Iacopino Silvana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO TI, n. il 4/10/1976;
avverso ordinanze del 9/10/2002 e del 17/10/2002 Gip Tribunale di Mondovì;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Bianchi Luisa;
Lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art.590 c.p., la persona offesa FO TI, per il tramite del difensore di fiducia avv.to Vittorio Nizza, ricorre per la cassazione delle ordinanze del Gip del Tribunale di Mondovì in data 9/10/2002 e 17/10/2002 con le quali sono state rigettate le istanze dalla medesima proposta di ricusazione dei periti dott. Pietro BO, medico chirurgo, e dott. Enrico Cardesi, anatomopatologo. A sostegno dell'impugnazione vengono richiamate le ragioni che hanno portato alla istanza di ricusazione, sostanzialmente consistenti nel fatto che l'incarico ai predetti dott. BO e Carduso faceva seguito ad un precedente analogo incarico (conferito in sede di incidente probatorio al BO quale consulente tecnico espressamente nominato dal giudice e al Cardesi quale ausiliario di cui il primo era stato autorizzato a valersi, la cui relazione conclusiva era stata allegata alla consulenza) e che gli stessi si erano già espressi in ordine ai quesiti formulati (conclusioni però ritenute dal giudice inutilizzabili per vizi formali in quanto gli ausiliari del perito avevano proceduto all'esame dei preparati istologici in assenza del dott. BO, unico garante della regolarità della perizia, ed altresì senza previo avviso ai difensori e ai consulenti tecnici di parte, con evidente violazione del contraddittorio e nullità dell'atto). Ne risulterebbe pregiudicata l'indipendenza di giudizio, venendosi il BO a trovare nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 34, comma 3, c.p.p. e il Cardesi in quella di cui all'art. 35 lett. c); la motivazione addotta in contrario dal Gip, secondo la quale i consulenti, una volta ripetute le operazioni peritali con il rispetto del contraddittorio, ben avrebbero potuto modificare, se del caso, anche alla luce di quanto eventualmente segnalato dai consulenti di parte le loro precedenti valutazioni, sarebbe contraddittoria e illogica per non aver tenuto conto del fatto il BO si trovava nella stessa situazione del giudice invitato a pronunciarsi una seconda volta su un medesimo fatto e che per il Cardesi operava la previsione dell'art. 36 lett. c) c.p.p.; a sostegno della tesi sostenuta si invoca l'art. 221, comma 1, c.p.p. che stabilisce, che, quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che l'incarico sia affidato ad un altro perito, disposizione che, anche nei casi di nullità derivante - come nel presente caso - dalla violazione delle norme che regolano le operazioni di conferimento e svolgimento dell'incarico peritale, impone di conferire l'incarico ad un diverso perito per evitare la spiacevole situazione del perito prevenuto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che poiché il richiamo contenuto nell'art. 223 c.p.p. alle norme sulla ricusazione del giudice contiene espressamente la riserva "in quanto applicabili" e vertendosi in tema di provvedimenti istruttori non direttamente impugnabili, non può applicarsi l'art. 41 c.p.p. in via analogica, per il principio della tassatività dei casi di impugnazione.
La tesi del Procuratore Generale non è condivisibile. Ritiene infatti il Collegio che con il limite della "applicabilità" previsto dal quinto comma dell'art. 223, il legislatore abbia voluto far riferimento alla possibilità che alcune delle disposizioni dettate in tema di ricusazione del giudice possano non essere concretamente applicabili alla diversa situazione del perito, proprio per la oggettiva differenza, nonostante l'assimilazione della disciplina legislativa dettata, delle due situazioni, ma non già escludere la possibilità di ricorso per Cassazione nei confronti dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del perito. A tal riguardo può osservarsi che, diversamente dalla disciplina previdente, che dichiarava espressamente inoppugnabile l'ordinanza conclusiva del procedimento di ricusazione, l'attuale codice nulla dispone circa eventuali mezzi di impugnazione limitandosi alla citata disposizione di rinvio contenuta nell'art. 223 comma 5, rinvio che rimanda in primo luogo all'art. 41 c.p.p. e, attraverso quest'ultimo, alle forme dell'art. 127, rendendo così ammissibile il ricorso per Cassazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il Gip di Mondovì è pervenuto alla dichiarazione di inutilizzabilità degli esiti della consulenza già acquisita avendo riscontrato che nell'espletamento della stessa si erano verificate alcune irregolarità (consistenti nel compimento di Cardesi di indagini peritali oltre i limiti della sua funzione di ausiliario e nel mancato avviso ai difensori della persona offesa di uno specifico atto di indagine) che ne comportavano la nullità. Trova dunque applicazione la disposizione dell'art. 221, comma 1, ultima parte, c.p.p., con la quale il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il caso di dichiarata nullità della perizia, stabilendo che il giudice, ove possibile, affidi il nuovo incarico ad un altro perito.
È lo stesso codice che, sia pure con una norma che - evidentemente per ragioni di mera opportunità - invita il giudice a non affidare l'incarico allo stesso soggetto che ha posto in essere l'atto nullo, prevede tuttavia anche la possibilità di rinnovare la nomina nei confronti dello stesso perito, rendendo così legittima la situazione in cui quest'ultimo viene a trovarsi (v. Sez. III 23/6/2000 n. 10058, Fumarola ed altro m.u. 217005). Di conseguenza non è ipotizzabile a carico di tale perito una situazione di incompatibilità che gli imponga di astenersi o che possa essere dedotta quale motivo di ricusazione.
Una conferma di tale principio può inoltre ricavarsi da quanto già in precedenza deciso da questa Corte (sez. IV 30/3/2000 n. 10713 m.u. 217693) secondo cui, in caso sia necessario procedere al rinnovo della perizia a seguito della modifica della composizione dell'organo giudicante, non è vietato conferire l'incarico alla stessa persona già in precedenza nominata.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 GIUGNO 2003.