Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 26431
CASS
Sentenza 29 aprile 2003

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Massime1

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma 5 cod.proc.pen. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 26431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26431
Data del deposito : 29 aprile 2003

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