Sentenza 19 gennaio 2010
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La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2010, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/01/2010
Dott. MARZANO AN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 107
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 30537/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN, n. il 18.4.1953 in Cessaniti;
2) RA IC, n. in Cessaniti l'8.4.1949; 3) AN PI, n. l'1.9.1973 in Vibo Valentia;
4) FU PI, n. il 17.5.1976 in Pistoia;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia in data 13 maggio 2009;
nei confronti di:
1) RR IE n. San Marcello il 21.7.12957; 2) Di AM MO, n. il 10.3.1972; 3) NI MA, n. il 10.3.1965 in Pistoia.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AN Marzano;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 13 maggio 2009 il G.I.P. del Tribunale di Pistoia, nel corso di un procedimento nei confronti di IE RR, NI MA e MO Di AM, per imputazione di cui agli artt. 113 e 589 c.p., rigettava, con provvedimento reso de plano, una istanza di ricusazione dei periti dott. Diego Olivari e dott.ssa Tarabini Anna, proposta dalle parti civili AN CA, RA IC, RD AN e PI CA.
2.0. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso le suindicate parti civili per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, per avere il giudice pronunciato la suddetta ordinanza de plano, senza il previo espletamento dell'udienza camerale, in violazione del disposto di cui all'art. 223, in relazione agli artt. 37 e ss. c.p.p.;
b) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 36 c.p.c., comma 1, lett. c), e art. 223 c.p.p., comma 2, per avere il giudice illegittimamente escluso la sussistenza della addotta causa di ricusazione.
2.1. I ricorrenti hanno prodotto una memoria, per mezzo del difensore, con la quale, richiamate anche ulteriori vicende procedimentali sviluppatesi dopo la dichiarazione di ricusazione, e la richiesta del P.G. in questa sede requirente, ribadiscono le ragioni del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato, rimanendone assorbito il secondo.
Invero, come ricorda anche il P.G. in questa sede requirente, ha in passato questa Suprema Corte ritenuto che, in tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell'udienza partecipata di cui all'art. 127 c.p.p., prevista solo per il procedimento di ricusazione del giudice: tanto, si chiarisce in motivazione, per "la preminente esigenza di speditezza processuale che si impone nella fase di assunzione delle prove" (Cass., Sez. 4^, 18 dicembre 2003, n. 17567/2004, Rv. 228170). Tale divisamente è stato condiviso da altra sentenza di questa Suprema Corte (Sez. 1^, 11 dicembre 2008, n. 13007/2009, Rv. 243530), nella quale pure si è rilevato che, quanto al ricorso al rito camerale, "previsto esclusivamente con riferimento alla ricusazione del giudice ..., il procedimento disciplinato dall'art. 223 c.p.p. esclude l'obbligatorietà del ricorso alla anzidetta procedura, evidente essendo la preminente esigenza di speditezza processuale che si impone nella fase di assunzione delle prove".
Ritiene il Collegio che tale divisamente debba essere rivisto. Invero, in tema di ricusazione del perito dispone l'art. 223, comma 5, che "si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice". Quanto a quest'ultima, dispone l'art. 41, comma 3, che "sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni". Pertinentemente è stato osservato, in altra sentenza di questa Suprema Corte (Sez. 4^, 23 aprile 2003, n. 26431, Rv. 225859) che "la citata disposizione di rinvio contenuta nell'art. 223, comma 5, ... rimanda in primo luogo all'art. 41 c.p.p. e, attraverso quest'ultimo, alle forme dell'art. 127 ...". Posto, dunque, che tale norma, afferente all'espletamento del rito camerale, con la introduzione e l'assicurazione del contraddittorio tra le parti, non riguarda solo la ricusazione del giudice, ma, per il rinvio suindicato, anche la ricusazione del perito, quanto alla osservanza della norma in quanto compatibile con la disciplina dettata per la ricusazione del giudice, ai sensi del precitato art.223 c.p.p., comma 5, l'applicazione della stessa al procedimento relativo alla ricusazione del perito non si appalesa, di per sè, incompatibile con la natura propria di quest'ultima, trattandosi solo di disciplinare l'iter procedimentale al riguardo, peraltro nei ristretti termini temporali scanditi dall'art. 127 c.p.p.. Per vero, la esigenza di speditezza dell'assunzione del mezzo di prova nel caso di ricusazione del perito non appare diversa e meno pregnante della stessa speditezza richiesta e ravvisabile nel caso in cui debba decidersi sulla ammissione del mezzo di prova da parte di un giudice ricusato, in tale ultimo caso certamente dovendosi adottare comunque, per espressa disposizione normativa, il rito camerale. E, d'altro canto, l'esigenza di speditezza predetta non può essere avulsa dalla prioritaria esigenza che il mezzo di prova venga validamente espletato da soggetto a tanto ritualmente legittimato, previa compiuta delibazione al riguardo nel previsto contraddittorio delle parti.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale di Pistola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010