Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
5 4 3/ 1 6 43 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1546 Giovanni Conti - Presidente - sez. 6 Pierluigi Di Stefano - Consigliere - UP - 17/11/2015 Angelo Capozzi - Consigliere - R.G.N. 29985/2015 Emilia Anna Giordano - Consigliere - Laura Scalia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2015, la Corte di appello di Ancona, confermando la statuizione di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, ha condannato PA AR, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed applicata la riduzione per il rito prescelto, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione oltre alla multa di euro 30 mila. Il AR è stato in tal modo ritenuto colpevole del delitto di detenzione, importazione e trasporto per la cessione a terzi di sostanza stupefacente, M да ipotesi aggravata dall'ingente quantitativo (artt. 73, comma 1-bis lett. a) e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) pari a kg. 20,728 circa di marijuana, suddivisi in 28 panetti corrispondenti al peso netto di kg. 19,85, con - principio attivo THC pari a kg. 1,400, superiore per gr. 400 al limite soglia e suscettibile di frazionamento in n. 57.000 dosi confezionati con il : cellophane, occultati in un doppio fondo ricavato dietro il sedile posteriore e nei logheroni laterali dell'autovettura BMW tg. AA 079 IL, autovettura con la quale il prevenuto sbarcava dalla motonave della compagnia "Minoan Lines", proveniente dalla Grecia, il tutto per fatti avvenuti in Ancona il 14 marzo 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, il difensore del AR propone ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui lamenta vizi per violazione di legge e carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e carenza, contraddittorietà e parziale illogicità della motivazione, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La parte, ripercorrendo gli indirizzi della Suprema Corte sul punto, censura infatti l'impugnata sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cit. secondo un più risalente pronunciamento della Corte di legittimità (Cass. SU n. 17 del 21/06/2000, Primavera), e quindi, in via esclusiva, in ragione della quantità dello stupefacente e del suo occultamento all'interno dell'autovettura di proprietà dell'imputato. I Giudici di appello non avrebbero invece prestato adesione ai più recenti indirizzi di legittimità che applicativi del "criterio ponderale" avrebbero fissato per le "droghe leggere" l'estremo dell'ingente quantitativo di cui alla richiamata aggravante, nella misura di 50 chilogrammi di sostanza, avuto riguardo ad una percentuale media di principio attivo. In ogni caso, la sentenza della Corte di appello di Ancona non avrebbe motivato sull'operata scelta di applicare la contestata aggravante. Sarebbe poi mancata nella motivazione spesa dalla Corte territoriale che si sarebbe riportata sul punto al mero carattere eccezionale del quantitativo contestato rispetto a quelli sequestrati negli ultimi anni nel territorio marchigiano l'indicazione di quegli specifici parametri di - riferimento che, tratti dall'esperienza offerta dall'area interessata (Sez. 6, n. 31351 del 19/05/2011, Turi), non avrebbero consentito di qualificare come ingente il quantitativo contestato. M 2 яя La sentenza non avrebbe fatto pertanto applicazione degli orientamenti diretti a fissare, in negativo, l'ingente quantitativo in quello che superi di 2.000 volte il "valore soglia" (espresso in mg nella tabella ministeriale) e, comunque, nell'intervenuto superamento di detto valore, la sentenza non si sarebbe fatta carico di valutare, in concreto, l'operatività dell'aggravante.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 cod. pen. ed agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per eccessiva dosimetria della pena inflitta, carenza di motivazione e/o parziale illogicità, risultando mancante il riconoscimento della prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen. rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 cit. La parte sottolinea l'intervenuta caducazione della disciplina di cui al d.l. n. 272 del 2005, convertito nella legge n. 49 del 2006, in seguito all'adozione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e, quindi con la reviviscenza della pregressa normativa, che differenzia, in punto di trattamento sanzionatorio, le «droghe leggere» dalle «droghe pesanti»> -, la modifica della cornice edittale entro cui la Corte di appello avrebbe dovuto valutare i reati in contestazione. La medesima parte fa quindi valere l'incongruità della motivazione laddove la Corte territoriale giustifica la pena applicata in ragione dell'inserimento del prevenuto in una organizzazione criminale, operante nell'ambito del traffico internazionale degli stupefacenti, laddove non sarebbe risultato invece, per gli svolti accertamenti, coinvolgimento alcuno dell'imputato in organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti né ipotesi alcuna di concorso, o altra associativa, a suo carico. Viene segnalato il vizio di motivazione in cui sarebbe ancora incorsa la Corte di appello per non aver ritenuto le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in tal senso motivando sulla partecipazione dell'imputato ad una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, in difetto di indizi. La sentenza impugnata non avrebbe ancora debitamente valutato, ai fini della dosimetria della pena, nell'operato bilanciamento tra le circostanze, il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato e, quindi: l'operata ammissione della sua responsabilità; le fornite indicazioni sul destinatario del carico;
le ragioni, familiari ed economiche, addotte;
lo stato di incensuratezza. 3 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile non confrontandosi, lo stesso, con la motivazione spesa dai Giudici di appello e, con questa, con i principi stessi, ivi correttamente interpretati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità. La motivazione della Corte di appello, per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell' ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), pienamente espressiva della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte, in applicazione della quale la prima ha articolato specifico apprezzamento di merito sulle quantità della sostanza stupefacente contestata. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto (tra le altre: Sez. 6, n. 1247 del 08/10/2015, Maggiore, non massimata;
Id., n. 20140 del 06/05/2015, Perri, in motivazione, par. 5, per passaggio non oggetto di massimazione) come l'aggravante dell' "ingente quantità" di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di norma non ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 e ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia - mantenga efficacia anche superata (SU, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi) dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La sentenza delle Sezioni Unite ha infatti inteso trovare un parametro "convenzionale", non arbitrario o invasivo delle competenze del silente Legislatore (così per i contenuti del d.l. n. 36 del 2014) in quanto espressivo di un' esperienza giurisdizionale maturata nell'ambito dell'intero territorio nazionale, cui poter ancorare la sollecitazione indirizzata ai Giudici del merito a dare, della norma, un'applicazione tendenzialmente omogenea. Tendenzialità interrotta dalla ragionevole libertà, confermata nella sentenza richiamata, dell'attenzione da prestarsi, sia che si assista a superamento dell'indicato valore sia che detto valore non venga raggiunto, alle peculiarità del caso ed alla possibilità di un apprezzamento specificamente motivato. Per detta lettura, come rilevato dalla Corte (Sez. 6, n. 1247, cit.), i parametri del decreto ministeriale dell' 11 aprile 2006 non sono il presupposto di legittimità dell'intero ragionamento, ma solo un dato oggettivo da cui muovere e che, ragionevole e tecnicamente affidabile, permane in quanto indipendente rispetto alla sorte formale del decreto. 4 La Corte territoriale di Ancona, procedendo dall'indicato principio di diritto, ha dato conto in motivazione del superamento, nella misura di gr. 400 (per un principio attivo pari a kg.
1.400 di marijuana), del valore soglia stabilito da questa Corte. Discostandosi poi da ogni automatismo applicativo, nel più lieve rigore che l'indicato principio riveste allorché il valore soglia risulti superato, i Giudici di appello hanno congruamente orientato ogni decisione in ordine alla sussistenza dell'aggravante previa valorizzazione, in motivazione, delle circostanze del caso concreto, per precipuo riguardo: al numero delle dosi ricavabile;
al mercato di destinazione della droga;
al numero dei tossicodipendenti rifornibili;
alla oggettiva eccezionalità del sequestro in relazione all'area di interesse. L'indicato sistema quindi, più puntualmente, resta salvo anche all'esito della caducazione, conseguente all'adozione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, del plesso sanzionatorio previsto dalla legge n. 49 del 2006 e del parametro della quantità massima detenibile di cui al d.m. 11 aprile 2006. Alla ripresa di efficacia del d.m. 11 aprile 2006 giusta la legge n. 79 del 2014 (art. 2), di conversione del d.l. n. 36 del 2014, e giusta definizione dei parametri processuali in ragione dei quali ritenere integrata la prova di una detenzione non destinata ad uso esclusivamente personale (art. 75, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990, come novellato dall'art. 1, comma 24-quater, lett. b), d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), per orientamento espresso dalla Corte, mantengono infatti validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014, Keci;
Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014, Kapsimalis;
Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le censure svolte dal ricorrente avverso la sentenza dei Giudici di appello quanto alla ritenuta dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo pienamente motivato la Corte territoriale di Ancona sulla sub valenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità in ragione della eccezionalità della condotta per siffatta aggravante ritenuta. де M 5 Ogni ulteriore profilo di contestazione contenuto nell'indicato motivo, in quanto diretto a porre in contestazione il fatto, i cui termini di obiettiva consistenza non risultano invero neppure essere stati oggetto di censura da parte del prevenuto in grado di appello figurando nella premessa della sentenza della Corte distrettuale il carattere non contestato del fatto nella sua materialità in ragione delle ammissive dichiarazioni rese dell'imputato in sede di interrogatorio di convalida, condotta processuale, peraltro, questa, di sostegno al pure operato riconoscimento delle generiche si qualifica, del - pari, come inammissibilmente dedotto dinanzi alla Corte. Identico giudizio si accompagna al pure denunciato, in ricorso, vizio di motivazione - peraltro contrassegnato da intima contraddittorietà per omessa valutazione, nella fissazione del trattamento sanzionatorio, della condotta collaborativa del prevenuto, condotta invece pienamente valutata, nei termini indicati, al fine di determinare la pena.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo stimare in euro 1.500,00, in favore della Cassa delle ammende, in ragione di una iniziativa processuale, connotata da ritenuti profili di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Laura Scalia Hauntedia дешь DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO CADIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO O N