Sentenza 18 marzo 2009
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Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita.
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L'art. 643, comma 1, c.p.p., nella parte in cui fa espresso riferimento all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, impone al giudice di tenere conto, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, anche dei pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. Con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 7787 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sull'annosa questione della qualificazione della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, nonché sui criteri per la sua corretta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2009, n. 22688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22688 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 18/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 664
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 034133/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS US, N. IL 08/04/1964;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 18/07/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha domandato l'annullamento con rinvio, del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
In data 4 aprile 1990 TE PE veniva tratto in stato di fermo e, successivamente, in stato di detenzione cautelare a fronte ed in ragione del ferimento (2 aprile 1990) e del conseguente decesso (6 aprile 1990), verificatisi in Cosenza, di Chironna Domenico.
In data 19 gennaio 1991 il TE, a seguito di provvedimento favorevole emesso in sede di riesame, riacquistava la libertà. Dopo essere stato assolto nel giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Cosenza, il ricorrente, condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro alla pena di anni trenta di reclusione per il reati di omicidio e detenzione illegale di armi e alle pene accessorie, veniva nuovamente tratto in stato di detenzione il 6 novembre 1991, per essere ancora rilasciato l'anno seguente, in data 13 febbraio 1992, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza disposta dalla Suprema Corte su ricorso dallo stesso proposto.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, alla quale era stata rimessa la causa, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione e a quant'altro di accessorio, disponendone la carcerazione, che avveniva in data 17 novembre 1992 e si protraeva sino al 12 marzo 1993. Il TE ricorreva nuovamente al Giudice di legittimità che, respingendo il ricorso, confermava la condanna, che diveniva definitiva ed irrevocabile in data 16 marzo 1995.
Ancora una volta il ricorrente rientrava in carcere e riacquistava definitivamente la libertà il 16 novembre 2004 a seguito dell'assoluzione pronunciata con sentenza, nel giudizio di revisione, dalla Corte di Appello di Salerno.
La Corte di Cassazione, con sentenza 11.10/3.11.2005, respingeva, dichiarandolo inammissibile, il ricorso proposto dal P.G. della Corte di Appello di Salerno, conferendo così carattere definitivo all'assoluzione dell'istante.
In data 23 marzo 2006 l'odierno ricorrente proponeva ricorso, dinanzi alla stessa Corte di Appello di Salerno, per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario secondo quanto previsto dall'art. 643 c.p.p., quantificando i danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui richiedeva ristoro, in Euro 10.799.092,25.
Con due diverse ordinanze, emesse segnatamente il 27 ottobre 2006 ed il 9 febbraio 2007, la Corte di merito disponeva l'acquisizione di documenti ed informative e, contestualmente, rigettava la richiesta di provvisionale avanzata dal TE, evidenziando la necessità di procedere alla preventiva verifica di un'eventuale rilevanza del comportamento del medesimo in ordine alla pronuncia della sentenza di condanna.
Acquisita la documentazione, con ordinanza del 3 aprile 2007 la Corte decideva di concedere all'istante una provvisionale dell'importo di Euro 600,00 mensili. Conseguentemente all'espletamento delle consulenze medico legali disposte ed all'acquisizione delle relative relazioni, in data 30 luglio 2008 veniva depositata l'ordinanza, emessa in Camera di Consiglio il 18 luglio 2008, con cui la Corte adita accoglieva parzialmente la domanda di riparazione, condannando il Ministero dell'Economia a pagare in favore del TE la somma di Euro 660.000 (pervenendo a tale importo con la detrazione del 40% su quello originariamente determinato, di Euro 1.100.000), a causa del comportamento gravemente colposo del TE sia nel fornire a suo tempo un alibi falso sia nel procrastinare l'esito positivo della sua richiesta di revisione con una condotta macroscopicamente imprudente perché idonea ad essere interpretata come tentativo di "aggiustare" il processo di revisione: circostanze che, pur non avendo dato origine all'errore giudiziario per la totale esclusione della riparazione, comunque consentono al giudice che ha optato per il criterio equitativo di liquidazione, di tenerne conto, proprio in forza del contemperamento di tutte le emergenze processuali) detratto poi l'importo complessivo dei ratei di provvisionale medio tempore corrisposti, con integrale compensazione delle spese. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione TE PE con i suoi difensori di fiducia muniti di procura speciale. Deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 643 c.p.p.) o di altre norma giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (cita, a mò d'esempio, l'art. 24 Cost., comma 4, l'art. 5 C.E.D.U., comma 5 e art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) ed il vizio di motivazione.
Assume che la Corte salernitana, pur avendo scelto di utilizzare, per la determinazione del danno da riparazione dell'errore giudiziario, esclusivamente il criterio indennitario-equitativo, ha invece ritenuto non provato il danno patrimoniale richiesto e subito dal ricorrente, escludendo esplicitamente tale componente di danno, la risarcibilità del danno da perdita di chance, del danno patrimoniale subito per la propria difesa nei vari procedimenti, le spese sopportate dai parenti e dalla convivente per raggiungerlo, le spese sopportate in carcere, al pari dei danni concernenti la capacità lavorativa specifica, rappresentando come la relazione peritale collegiale (che riscontrava la sussistenza di un disturbo distimico lieve e non grave), preferita acriticamente a quella del consulente dr. Zotti, individuava il danno biologico in maniera parziale e limitato al solo pregiudizio psichico, incidendo sull'esclusione della capacità lavorativa specifica.
Ritiene, inoltre, il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto diversamente quantificare il danno non patrimoniale con riferimento alle specifiche componenti di questo (biologico, morale, esistenziale) e lamenta che la Corte avrebbe illegittimamente applicato la disciplina prevista per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che prevede l'esclusione dell'indennizzo qualora l'interessato abbia colpevolmente contribuito a dar causa alla detenzione, alla diversa materia della riparazione dell'errore giudiziario, per il quale l'art. 643 c.p.p. non prevede alcuna possibilità di attribuire rilevanza alla concorrente condotta eventualmente colpevole dell'interessato.
Quanto al secondo vizio come sopra dedotto, il ricorrente ritiene carente ed illogica la motivazione dell'ordinanza della Corte territoriale, per aver interpretato in modo insoddisfacente sia gli elementi di fatto addotti dal ricorrente a riprova del danno, sia le circostanze che, secondo quanto sostenuto dalla Corte, avrebbero portato ad individuare una condotta colpevole del ricorrente. Il Procuratore generale presso quest'Ufficio, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Con atto depositato in data 14.2.2008 si è costituito il Ministero dell'economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura generale dello Stato instando per il totale rigetto o inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 643 c.p.p., chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Deve ritenersi la correttezza ed esaustività del ragionamento seguito dalla Corte territoriale in ordine al danno patrimoniale, nelle due voci del lucro cessante e del danno emergente:
premesso che la parte che ne richieda il ristoro è tenuta a provare, solo quando intenda far sì che nella determinazione del "quantum" si tenga conto di determinati, specifici fattori idonei ad incidere sul risultato dell'operazione, specificamente non solo l'esistenza del pregiudizio subito, ma anche l'entità, quanto meno fornendo, in proposito, un principio di prova, la Corte di Salerno ha osservato che il TE aveva svolto all'epoca dei fatti solo attività occasionali per periodi brevissimi ricavandone corrispettivi di poco superiori agli attuali 1.000,00 Euro, nell'arco di sette anni, ed aggiungendo che si era diplomato ragioniere senza conseguire la relativa abilitazione professionale. La Corte, non essendo stata prospettata alcuna chance di lavoro, peraltro meramente ipotizzata (essendo risarcibile anche il danno da "perdita di chance", consistente nella perdita di una concreta - e provata - occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo, ovvero solo le aspettative di diritto quali conseguenze immediate e dirette della detenzione;
situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato), ne ha tratto la conclusione che non vi era stato nessun mancato guadagno: i rilievi della Corte al riguardo non sono certo censurabili per illogicità e, di converso, le argomentazioni critiche mosse al riguardo dal ricorrente sono del tutto generiche ed infondate.
Altrettanto vale per le spese legali sostenute per la difesa nei vari processi: infatti, il ricorrente si è limitato a rappresentare di essersi avvalso di avvocati di primo piano ma non ha fornito alcuna prova della corresponsione degli onorari. Carenza che era risaltata dalla circostanza che tali indicazioni erano state allegate per il solo processo di revisione, ma per tale "costo" correttamente è stata negata rilevanza ai fini della liquidazione dell'indennizzo, ciò essendo in piena conformità con quanto affermato da questa Corte secondo cui "La riparazione dell'errore giudiziario va commisurata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali" (Cass. pen. Sez. 4, 7.11.2007 n. 4166, Rv. 238669). Non meno generiche appaiono le osservazioni critiche relative agli altri "costi" rappresentati relative a spese sostenute dai congiunti e non certo dal ricorrente e imputabili ad obbligazione morale (affectio familiae e al "sopravitto" presso la Casa circondariale di Salerno). Sono invece fondate le osservazioni formulate dal ricorrente in ordine alla liquidazione delle somme imputabili al danno biologico e a quello morale.
E ciò anzitutto sulla scorta di un elementare rilievo che faccia riferimento - da una parte - all'entità del danno biologico di natura permanente che la stessa Corte salernitana riconosce e all'entità della detenzione subita e, dall'altra, a quel vero e proprio criterio legale di liquidazione di cui all'art. 315 c.p. che per la situazione del tutto analoga dell'ingiusta detenzione fissa il tetto dei 516.000 Euro con riferimento al periodo massimo di privazione di libertà pari a sei anni.
La sola detenzione sofferta comporterebbe, secondo i parametri comunemente adottati per la liquidazione dell'ingiusta detenzione, un indennizzo (11 anni e 6 mesi di detenzione, pari a 4.195 G. x Euro 235,83) pari a Euro 989.306,85, onde, secondo l'arguto ragionamento svolto dal ricorrente, la riparazione per le conseguenze personali e familiari liquidate dalla Corte territoriale si ridurrebbe a soli Euro 110.693,15 ( 1.100.000- 989. 306, 85): viene meno quindi quel dettame di "commisurazione" sancito dall'art. 643 c.p.p. e si deve riconoscere, al contempo, la carenza di motivazione in ordine ai criteri, seppur "equitativi", seguiti nella determinazione dell'importo liquidato.
In particolare, conformemente alle censure mosse al riguardo, questa Corte ha affermato che: "nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, il danno biologico deve essere valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché la liquidazione cui si perviene non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari, che comunque costituiscono il metodo adottato dal diritto vivente (nella specie, la Corte ha ritenuto del tutto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice che aveva compiuto una valutazione equitativa del danno biologico - considerando la gravità dei danni alla salute provocati dalla ingiusta detenzione e dal processo subito -, che finiva per discostarsi di poco rispetto al calcolo risultante attraverso il criterio tabellare)" (Cass. pen., sez. 4, 25.11.2003, n. 2050). Analogamente, se è vero che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 hanno, tra l'altro, statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona, costituendo una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ne' più ne' meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sè risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché
diversamente denominato, non è men vero che non può non tenersi conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le peculiari sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali: l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita. Deve ritenersi, inoltre, corretta la censura relativa all'erronea deduzione dall'importo complessivo della quota del 40% in conseguenza del ravvisato concorrente comportamento gravemente colposo tenuto dal TE nel dar causa all'ingiusta detenzione e procrastinare l'esito positivo del giudizio di revisione.
Invero, deve riconoscersi che la colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario (Cass. pen., sez. 4, 24.9.1998, n. 2569). Infatti, l'art. 643 del nuovo codice di rito penale, modificando il corrispondente art. 571 c.p.p. 1930, che recitava "... ha dato o concorso a dare causa...", limita la previsione di ostatività al fatto che il ricorrente abbia "dato causa..." senza ricomprendere l'ipotesi che si sia semplicemente "concorso a dare causa": la modifica è rilevante, posto che nell'art. 314 cod. proc. pen., relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, è invece inserita l'ipotesi del concorso causale, così come osservato anche dalla dottrina con specifiche notazioni, a volte senza ulteriori commenti;
a volte rilevando che l'omissione non sembra priva di portata innovativa, tanto più ove si consideri che l'ipotesi in questione è stata invece menzionata nell'art. 314 cod. proc. pen., dove si esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da colui che, appunto, "vi abbia dato o concorso a dare causa", sicché, a prescindere dalle motivazioni che possono avere indotto il legislatore ad essere maggiormente rigoroso nel disciplinare la riparazione per l'ingiusta detenzione, non vi sarebbe dubbio che dal mancato riferimento nell'art. 643 c.p.p. all'ipotesi di concorso si può argomentare che quest'ultimo non costituisce più, a differenza che nella disciplina previgente, condizione ostativa alla riparazione dell'errore giudiziario;
altra volta considerando che la previsione del concorso s'inquadra nella tendenza del codice - che tale dottrina mostra di non condividere - a disciplinare più restrittivamente l'ambito della riparabilità dell'ingiusta custodia rispetto a quello dell'errore giudiziario. Tanto precisato sul piano strettamente giuridico, va osservato che la Corte di merito non si è posto tale problema, che invece doveva essere focalizzato ed esaminato in relazione al duplice profilo della gravità della colpa e della sua incidenza "causale" e non meramente sinergica.
Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame nei termini di cui in motivazione.
P.Q.M.
Annulla con rinvio alla Corte di Salerno per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2009