Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).
Commentario • 1
- 1. Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020
L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2014, n. 25143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25143 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/12/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 2564
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 14597/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UI N. IL 12/06/1983;
avverso la sentenza n. 15/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Deidone Eugenio del foro di Roma in sost. dell'avv. Nava per il ricorrente il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di RI LU avverso la sentenza emessa in data 8.1.2014 dalla Corte di Appello di Milano che in parziale riforma di quella in data 21.11.2008 del G.u.p. del Tribunale di Milano, dichiarava l'improcedibilità nei confronti del predetto per estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1 bis mentre rideterminava la pena per i residui reati di cui all'art. 589 c.p. (investimento del pedone LE CO che attraversava sulle strisce pedonali) e art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7 in anni tre di reclusione e mesi 8 di arresto (da intendersi reclusione) (fatti del 5.1.2008).
2. Deduce i motivi di seguito riportati in sintesi:
2.1 la violazione di legge per omesso rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore atteso che la Corte territoriale aveva ritenuto impraticabile il rinvio per impedimento del difensore trattandosi di rito abbreviato, camerale;
eccepisce, comunque, l'illegittimità costituzionale dell'art. 599 c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
2.2 il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente;
2.3 la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione ai criteri adottati per la determinazione della pena;
2.4 l'errata applicazione della legge penale e processuale per la mancata applicazione della prescrizione del reato di cui al capo b). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. Riguardo al primo motivo di ricorso, va ribadito che la giurisprudenza consolidata di questa Corte -esclusa l'isolata pronuncia Sez. 2, 11.10.2000, n. 13033, Rv. 217507 cui sarebbe seguita quella n. 29097 del 2011 (nemmeno massimata sul CED) richiamata in ricorso - è costante nell'affermare che al procedimento camerale del giudizio abbreviato d'appello, regolato, ex art. 443 c.p.p., dagli artt. 599 e 127 c.p.p., non si applica l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso d'impedimento del difensore, dal momento che la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto - art. 599 c.p.p., comma 2 - che qualora abbia manifestato la volontà di presenziare all'udienza questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento. Non può ravvisarsi, dunque, alcuna nullità per il fatto che, nonostante il difensore di fiducia del ricorrente avesse chiesto, peraltro solo il giorno prima dell'udienza, il differimento della stessa per un proprio impedimento, la corte d'appello abbia proceduto al giudizio (ex plurimis: Cass. pen. SS.UU., 8.4.1998 n. 7551, Rv. 210795; Sez. 5, 23.3.2004, n. 22308, Rv. 228093; Sez. 2, 20.1.2003, n. 12845, Rv. 224748; Sez. 6, 23.9.2004, n. 40542, Rv. 230260; Sez. 4, 17.3.2005, n. 20576, Rv.231360; Sez. 6, 24.5.2006, n. 23778, Rv. 234726; Sez. 4, 14.7.2008, n. 33392, Rv. 240901; Sez. 6; 4.12.2013 n. 51498, Rv. 258331, Sez. 1, 24.11.2011, n. 6907, Rv. 252401). Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 c.p.p. - in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non prevede la partecipazione necessaria del difensore e le norme sul legittimo impedimento, in riferimento alla mancata estensione dell'art. 420 ter c.p.p. all'udienza di rito abbreviato ex art. 499 c.p.p. in fase di appello - con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., essa appare manifestamente infondata. È stato infatti affermato dal giudice delle leggi (Corte Cost, sent. n. 373/1992; Corte Cost., ord. n. 160/1994) che rientra nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito ritenute più consone alle specifiche fattispecie procedimentali e tanto non determina alcuna disparità di trattamento per consimili situazioni processuali. La giurisprudenza della Consulta è, infatti, assolutamente costante nel riconoscere che le concrete modalità di esercizio del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore ordinario in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti alternativi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di eguaglianza, difesa e giusto processo, purché di tale diritto non sia snaturata o preclusa l'effettività. Nè può ritenersi che un contraddittorio che in sede di gravame si svolga, in ipotesi, in forma meramente cartolare vanifichi l'esercizio di difesa o leda il principio di eguaglianza allorché tale possibilità consegua all'opzione, liberamente privilegiata dallo stesso imputato, di consentire l'accelerazione del procedimento in cambio di consistenti benefici sostanziali (in questo senso Cass. pen. Sez. 4, 15.4.2004, n. 21761, Rv. 228592 e Sez. 5, 6.4.2006, n. 16555, Rv. 234451).
5. Quanto alla dinamica del sinistro, come già rilevato dalla sentenza impugnata, essa è stata oggetto di analoga censura in grado di appello secondo una tesi già introdotta in primo grado e già respinta dal G.u.p. alla cui motivazione si è rimenata la stessa Corte territoriale, onde la relativa doglianza appare palesemente aspecifica poiché la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Del resto, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione, nel caso di specie ampiamente rinvenibile (ex pluribus, Cass. pen. Sez. 4, n. 38459 de, 19.10.2006; Sez. 4, n. 43403 del 17.10.2007, Rv. 238321 ed altre). Quanto alla determinazione della pena, il giudice del merito, con la enunciazione anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. ovvero con la condivisione della quantificazione operata dal giudice di primo grado, come ne, caso di specie, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale vacazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, 19.3.2008 n. 12749, Rv. 239754). Nè la mera indicazione erronea per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7 della pena dell'arresto in luogo di quella, corretta, della reclusione (che ben avrebbe potuto la Corte territoriale provvederà a rettificare direttamente, per l'evidente errore materiale, senza incorrere in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius). trattandosi irrefutabilmente di delitto e non già di contravvenzione, può comportare, come già evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 6), lo snaturamelo dell'ipotesi criminosa contestata e far conseguire, addirittura, il decorso de, termine prescrizionale più breve previsto per i reati contravvenzionali in luogo di quello di sette anni e sei mesi prescritto per i delitti.
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015