Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2014, n. 25143
CASS
Sentenza 18 dicembre 2014

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Massime1

Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

Commentario1

  • 1Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020

    L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2014, n. 25143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25143
Data del deposito : 18 dicembre 2014

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