Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/11/2024, n. 30584
CASS
Sentenza 27 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 17 ottobre 2024, con numero di registro generale 24182/2016. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente principale, e la società IN PA, controricorrente e ricorrente incidentale. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di costi sostenuti dalla società per contratti di interest rate swap, sostenendo che la società non avesse dimostrato l'inerenza di tali costi all'attività d'impresa. La società, al contrario, invocava il riconoscimento della deducibilità, richiamando un precedente accertamento con adesione che aveva riconosciuto l'inerenza dei costi per l'anno 2003.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la società non avesse fornito la prova necessaria per dimostrare che i contratti di swap fossero stati stipulati con finalità di copertura e non speculative. La Corte ha sottolineato che, in materia di deducibilità, spetta al contribuente dimostrare l'inerenza dei costi rispetto all'attività imprenditoriale. Inoltre, ha evidenziato che l'accertamento con adesione relativo all'anno 2003 non vincolava l'Amministrazione per gli anni successivi. Pertanto, la decisione della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata, con rinvio per un nuovo giudizio, evidenziando l'importanza della prova dell'inerenza dei costi nel contesto tributario.

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Massime2

L'accertamento con adesione, stipulato dal contribuente con l'Agenzia delle Entrate a determinate condizioni ed in relazione ad una specifica annualità - rappresentando uno strumento in senso lato transattivo, avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell'accertamento tributario, con ricadute beneficiali - non importa alcun legittimo affidamento dello stesso contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell'accordo e non implica alcun vincolo per l'Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d'imposta.

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società, non operante nel settore creditizio o finanziario, che invoca l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qualvolta la componente negativa è riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.

Commentario1

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/11/2024, n. 30584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30584
Data del deposito : 27 novembre 2024

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