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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2024, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza, iscritta al n.892/2024 del R.G. Lavoro
TRA
, nato in [...] il [...] C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, alla Piazza Cota n. 8, presso lo studio degli avv.ti Aniello Calemma e Massimo D'Amora, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 37120230011235930000, notificato in data 05.01.2024, relativo al periodo
01/2015 – 03/2015 e 01/2018 – 12/2019 per un importo di € 11.187,13, deducendone la intervenuta prescrizione e, in ogni caso, la infondatezza della pretesa. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo lo sgravio dell'avviso.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuto sgravio dell'avviso impugnato.
Invero, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). CP_ Ebbene, rilevato che non è stata fornita dall' come era suo preciso onere, la prova del fondamento contributivo, espressamente contestato dal ricorrente, e rilevato che lo sgravio è successivo sia al deposito del ricorso sia alla notifica dello stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.865, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 9.7.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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