Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19823/2024 R.G. Previdenza
TRA cf. e C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore nata C.F._2 Persona_1 il 22.03.2016 a Napoli, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Improta presso il quale elettivamente domiciliano come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Vanda de Cesare
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.09.2024, i ricorrenti in epigrafe, premesso il riconoscimento in favore della propria figlia minore della condizione di “INVALIDA CON DIFFICOLTÀ Persona_1
PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETÀ
(L.118/71 L.289/90) - INDENNITÀ DI FREQUENZA” con decorrenza dal 29.06.2023 per CP_ effetto di verbale definito il 23.01.2024 , deducevano che nonostante la comunicazione in data 26.01.2024 del Modello AP70 contenente indicazione di tutti i requisiti socio-economici necessari alla liquidazione, l non aveva provveduto al CP_2 pagamento della prestazione, anzi con lettera in data 20.02.2024 comunicava la reiezione della domanda per mancanza della documentazione “frequenza centri estivi” Chiedevano, pertanto, condannarsi l al pagamento dei ratei già maturati a titolo di CP_2 indennità di frequenza per il periodo da Ottobre 2023 a Giugno 2024, pari all'importo complessivo di € 2972,24, oltre interessi, con vittoria di spese ed attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si costituiva l convenuto che eccepiva l'avvenuto pagamento degli arretrati ad aprile CP_2
2024, quindi del rateo corrente di prestazione a decorrere da maggio 2024, dunque prima della introduzione del giudizio;
chiedeva quindi rigettarsi la domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Dalla documentazione versata in atti dall' emerge che, ben prima del deposito del CP_2 ricorso introduttivo del giudizio, in data 17.09.2024, l provvedeva al pagamento CP_2 degli arretrati nonché del rateo corrente relativi alla indennità di frequenza spettante in favore di : in particolare, come emerge dai cedolini in atti, gli arretrati erano Persona_1 pagati ad aprile 2024 e da maggio 2024 erano mensilmente liquidati i ratei correnti della prestazione ( cfr. prod. ). CP_2
Tali circostanza non è stata contestata dal procuratore della parte ricorrente, neppure presente all'udienza. Nulla è dovuto per le spese stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
Napoli, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi
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