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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 79/2021, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 21/5/2024 all'esito dell'ordinanza del 23/05/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARENI AUGUSTO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSA EMANUELA
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1425/2020 pubblicata il 18/12/2020 notificata il 21/12/2020 resa all'esito del procedimento RG n. 4623/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza, Parte_1 con la quale, il Tribunale di Pescara in accoglimento della domanda proposta contro di lui da , dichiarava la risoluzione per inadempimento del Controparte_1 Parte_1 del contratto di compravendita immobiliare con patto di riservato dominio inter partes,
1 lo condannava al rilascio immediato dei beni immobili contemplati in contratto, al pagamento in favore della venditrice dell'equo compenso per l'uso del bene e del risarcimento del danno da compensarsi con le somme dovute in restituzione dal venditore al ed alle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, rigettata l'eccezione del di improcedibilità della domanda per Parte_1
l'omesso esperimento preventivo della mediazione, alla luce della natura non obbligatoria della stessa nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, fonda la sua decisione sulla disposizione dell'art. 1525 c.c. e sulla circostanza che le rate non corrisposte dal fossero più di una, ancorchè la sommatoria delle stesse non Parte_1 eccedesse il limite dell'ottavo indicato dalla norma e ritenendo che laddove l'inadempimento riguardasse più rate - che era incontestato che il non Parte_1 avesse corrisposto - il limite dell'ottavo non fosse applicabile.
Rigettava, inoltre, il Tribunale l'eccezione di nullità della compravendita immobiliare per l'inidoneità all'uso cui era destinato, in quanto mancava il trasferimento ad esso acquirente delle pertinenze che consentivano allo stesso di accedere nell'immobile e che, quindi, il bene potesse ricadere nelle sanzioni di nullità dovute al difetto di conformità con le risultanze catastali, all'uopo istando per una CTU che il Tribunale non ritenne di ammettere non trattandosi di un mezzo probatorio in mancanza di altre risultanze probatorie debitamente allegate dalla parte.
Rigettava, altresì, l'altro profilo di nullità conseguente all'assenza di agibilità dell'immobile alla luce della specifica pattuizione contenuta nel contratto che onerava esso acquirente di ottenere il rilascio del certificato di agibilità e della mancata dimostrazione che l'immobile presentasse criticità urbanistiche tali che ne impedissero il rilascio, non ritenendo, anche in tal caso, ammissibile l'esperimento di una CTU che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Disposta, quindi, la restituzione dell'immobile e degli importi versati dall'appellante in esecuzione del contratto, condannava lo stesso appellante al pagamento dell'indennizzo per l'uso del bene ed al risarcimento del danno ragguagliati al valore locativo del bene determinato in misura percentuale sul valore dell'immobile.
L'appellante censura la sentenza laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda ritenendo che la controversia non rientrasse in quelle ricomprese nella
2 mediazione obbligatoria, evidenziando come la controversia ineriva i diritti reali gravitando la controversia attorno al bene immobile oggetto della compravendita, al suo trasferimento e al suo godimento.
L'appellante censura inoltre la sentenza laddove ha male interpretato il limite dell'ottavo del prezzo ritenendolo inapplicabile al mancato pagamento di un numero superiore ad uno delle rate dedotte in contratto ed evidenziando come l'esistenza del limite dell'ottavo del prezzo non consentisse la risoluzione per inadempimento del contratto con patto di riservato dominio, ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione addotta dal Tribunale.
Le censure, poi, investono il capo della decisione che non ha esaminato l'eccezione di nullità del contratto fondata sul fatto che il contratto non avesse ricompreso la cessione su aree, di proprietà di terzi, attraverso cui l'acquirente avrebbe dovuto transitare per accedere all'appartamento sicchè il contratto doveva ritenersi nullo, alla luce di una corretta valutazione delle prove testimoniali, perchè mancate delle pertinenze da considerarsi parte essenziale dell'immobile sì da renderlo inidoneo all'uso di destinazione.
Le censure investono anche il capo della sentenza che ha rigettato l'ulteriore eccezione di nullità fondata sull'insussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato di agibilità per la mancata ammissione della CTU finalizzata all'accertamento della presenza o meno dei detti requisiti.nonchè quella fondata sull'esistenza di uno squilibrio contrattuale tra quanto oggetto del contratto di compravendita e lo stato di fatto dell'immobile, si da incidere sull'oggetto del contratto essendo il prezzo non corrispondente nè proporzionato allo stato di fatto e di diritto dell'immobile.
L'appellante contesta anche la quantificazione delle indennità e del risarcimento riconosciuto alla parte appellata dal Giudice di primo grado, in quanto fondata su un criterio non richiesto e sollevato dalle parti ed in ogni caso non in linea con il valore locativo risultante dalle banche dati tenute dall'Agenzia delle Entrate e censura anche il mancato riconoscimento a proprio favore del danno non patrimoniale conseguente al limitato godimento dell'immobile a fronte di un valore eccessivamente oneroso rispetto al valore di mercato.
Così, quindi, conclude: “a) riformare integralmente la sentenza n. 1425/2020,
3 pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 21/10/2020, pubblicata in data
18/12/2020, notificata a mezzo PEC in data 21/12/2020, resa nella causa iscritta al n.
4623/2018 R.G., respingendo la domanda originariamente proposta, e per l'effetto mandare esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. delle seguenti somme: € Parte_1
15.780,00 (€ 1.315,00 x 12) per i versamenti mensili effettuati dal maggio 2017 all'aprile 2018; € 2.900,00 per i costi di notaio;
€ 7.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
e così alla complessiva somma di € 25.680,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
3) nel merito in subordine: riformare quantomeno parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui quantifica il valore locativo mensile dell'immobile oggetto di causa nella misura di € 789,00, riducendo il valore locativo mensile dell'immobile nella misura di € 432,00 sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle Entrate o nella misura ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce la appellata contestando le ragioni del gravame sia in punto di improcedibilità che nel merito, tenuto conto dal primo profilo che la fattispecie non concerne diritti reali ma il rapporto obbligatorio discendente dal contratto di compravendita.
Nel merito ritiene pienamente corretta la decisione in ordine all'inapplicabilità del limite dell'ottavo del prezzo alle ipotesi in cui le rate impagate siano più di una e ritenendo che qualsiasi domanda ed eccezione sollevata dalla parte appellante sia stata correttamente valutata dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto, l'appellato evidenzia l'assoluta correttezza della decisione avuto riguardo alla conformità tra le risultanze catastali e quanto oggetto del contratto di compravendita, poichè quanto indicato dall'appellante come pertinenza non ha tali caratteristiche ma si risolve in una servitù di passaggio in favore del proprietario dell'immobile, così come specificamente riconosciuto dai titolari degli immobili serventi.
4 L'appellato contesta, altresì, la novità - e quindi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. - dell'eccezione di nullità fondata sullo squilibrio contrattuale dedotto dall'appellante, squilibrio che, in ogni caso, ove mai esistente non avrebbe potuto condurre alla nullità del contratto.
L'appellato contesta anche il gravame sul capo relativo alla liquidazione dell'equo compenso e del risarcimento del danno correttamente effettuato in relazione al valore locativo del bene, così come dedotto in giudizio sin dall'atto introduttivo ed individuato con il ricorso al criterio equitativo e correttamente motivato dal Tribunale.
Così, quindi conclude: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 1425/2020 emessa dal Tribunale di Pescara in data
[...]
21.10.2020, pubblicata in data 18.12.2020 resa nella causa civile n.4623/2018 R.G. n.
97/2017 per tutti motivi innanzi esposti;
- per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1425/2020 del Tribunale di Pescara. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
La causa veniva trattenuta in decisione da altro collegio e le parti ivi già depositavano i rispettivi scritti conclusionali, cui replicava il solo appellante, ma successivamente rimessa sul ruolo ed assegnato all'odierno collegio cui perveniva per l'udienza del
21/5/2024
All'udienza del 21/5/2024, quindi, svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 23/5/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, la parte appellata depositava gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure dall'appellante fondata sulla ritenuta obbligatorietà del procedimento di mediazione relativamente all'introdotta controversia.
2.1. Il Tribunale, con motivazione esaustiva, coerente, corretta e pienamente
5 condivisa dal Collegio, infatti, ha ritenuto che vertendosi in tema di inadempimento contrattuale relativamente alla vendita con patto di riservato dominio, la fattispecie non rientrasse in alcuna delle ipotesi di obbligatorietà del procedimento di mediazione.
2.2. La domanda infatti, non aveva, come preteso da controparte, ad oggetto diritti reali, quanto il solo rapporto obbligatorio generato dal contratto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà che, notoriamente, costituisce un contratto traslativo con effetti reali, ma ove il diritto di proprietà costituisce solo l'oggetto del rapporto di natura obbligatoria.
2.3. La controversia, in altri termini, concerne solo il rapporto obbligatorio - in termini di risoluzione, annullamento o nullità, ma non già il diritto reale che forma oggetto del contratto.
2.4. Infatti, “L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dell'acquirente inadempiente all' obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6322 del
22/03/2006)
2.5. Conseguentemente, deve trovare applicazione il principio, tra l'altro, confermato da Cassazione 22736/2021, secondo cui la “risoluzione contrattuale, non [è] compresa nelle materie indicate nell'art. 5 comma i bis d.lgs.vo n.28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari);”
2.6. Conseguentemente, la censura dell'appellante è integralmente infondata.
3. Del pari infondate sono le censure sollevate dall'appellante nel merito della controversia, in particolare per quel che attiene all'insussistenza della causa di risoluzione del contratto con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1525 c.c.
6 3.1. Nella fattispecie è pacifico che le rate non corrisposte dalla parte acquirente, l'odierno appellante, fossero più di una.
3.2. L'art. 1525 c.c. limita espressamente la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale con riserva di proprietà ad un limite che, da un lato è numerico, e dall'altro è pecuniario, stabilendo una presunzione di non grave inadempimento relativamente al mancato pagamento di una sola rata laddove sia inferiore all'ottava parte del prezzo.
3.3. Tale limitazione non può estendersi alle ulteriori possibili ipotesi di inadempimento, sicchè il mancato pagamento di più rate, ancorchè il complessivo ammontare non superi l'ottava parte del prezzo, costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1525 c.c.
3.4. Infatti, nell'ipotesi di mancato pagamento di più rate, a mente della norma sopra citata, il compratore perde il beneficio del pagamento rateale rispetto alle rate successive, sicchè è evidente dal testo della norma che il limite inderogabile debba intendersi e il numero e l'ammontare pecuniario riferibile all'unica rata inferiore all'ottavo del prezzo che il compratore può non pagare senza subire l'effetto risolutivo del contratto.
3.5. Ciò in armonia con quanto ormai pacifico in Giurisprudenza, secondo cui
“...le disposizioni degli artt.1525 e 1526 c.c. hanno come scopo quello di limitare la possibilità delle parti di munire la vendita con patto di riservato dominio di clausola risolutiva espressa. L'autonomia contrattuale trova infatti un limite nella eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo: che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo.
Pertanto la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, ….” (Cassazione SS.UU. 11718/1993)
3.6. Trattandosi di una limitazione all'autonomia contrattuale, tale norma non può nè interpretarsi estensivamente, ricomprendendovi ipotesi non specificamente contemplate, né analogicamente, applicandola a rapporti
7 diversi dalla vendita con patto di riscatto che qui interessa.
3.7. Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio per l'inadempimento della parte acquirente, ancorchè l'ammontare dei ratei non versati alla data della domanda fosse inferiore all'ottava parte del prezzo di compravendita.
4. Del pari infondata è la censura della parte appellante relativa al rigetto delle eccezioni di nullità contrattuali da essa appellante sollevate in prime cure.
4.1. Infondata, infatti, è l'eccezione concernente il mancato rilascio del certificato di abitabilità.
4.2. Correttamente, infatti, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che le parti del contratto avessero previsto espressamente l'onere dell'ottenimento della relativa certificazione a carico di parte acquirente, ciò che conferma come quest'ultimo fosse a conoscenza della mancanza di detta certificazione all'atto della stipula che, in ogni caso, per come reiteratamente riaffermato in giurisprudenza, rimane totalmente valida, potendo predicarsi la nullità del negozio solo allorquando non vi fossero originariamente i requisiti per il suo ottenimento.
4.3. In ogni caso, proprio in quanto dell'onere di ottenere la certificazione si era fatto carico l'appellante stesso, quest'ultimo non avrebbe potuto dolersi della nullità del contratto di compravendita nè eccepire l'esistenza di una vendita di aliud pro alio, non avendo dimostrato il diniego del relativo rilascio ovvero il rifiuto esplicito da parte dell'amministrazione rispetto alla richiesta da esso formulata, non avendo neanche argomentato di aver chiesto il rilascio della certificazione.
4.4. A tale mancata dimostrazione non poteva, poi, supplire il ricorso alla CTU domandata da parte appellante, non trattandosi di un mezzo di prova nella disponibilità delle parti e non avendo la parte appellante neanche dedotto un elemento di prova a sostegno del proprio assunto.
4.5. Del pari infondate sono le censure della parte appellante circa la nullità contrattuale basate sul mancato trasferimento alla parte acquirente delle
8 pertinenze costituite dalle porzioni di terreno, di proprietà di terzi, che consentivano l'accesso all'unità immobiliare compravenduta.
4.6. L'istruttoria svolta, basata su risultanze documentali e sulle prove orali, hanno consentito di ritenere come la questione sollevata da parte appellate fosse basata su un'errata valutazione sia della natura dei diritti che si assumevano non aver costituito oggetto del trasferimento, sia della valutazione circa lo stato dei luoghi.
4.7. Primariamente, infatti, la doglianza circa la mancata inclusione nell'atto compravendita delle pertinenze, che l'appellante riteneva fossero costituite dagli appezzamenti di terreno che consentivano l'accesso all'immobile compravenduto, non considerava che, laddove effettivamente tali porzioni avessero costituito delle pertinenze dell'immobile compravenduto, l'acquisto da parte dell'acquirente dell'immobile avrebbero ricompreso anche tali pertinenze.
4.8. Infatti, è principio pacifico quello secondo cui “Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, ..”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12866 del 22/04/2022)(Cass. Sez. 2,
17/01/2003, n. 634, Rv. 559829 - 01)
4.9. Deve, peraltro, considerarsi come dalle stesse risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado era emerso come l'immobile oggetto del contratto avesse l'incontestato accesso dalle porzioni che, seppur di proprietà di terzi - gli stessi testi escussi nel giudizio - erano gravate del diritto di passaggio in favore dell'immobile compravenduto peraltro del tutto evidente sulla scorta delle stesse risultanze documentali in atti.
4.10. Non essendo in discussione - nè potendolo essere in relazione alla mancata partecipazione al giudizio dei titolari dei fondi serventi -
l'esistenza di un diritto di servitù gravante sui fondi altrui ed a favore del proprietario dell'immobile (diritto che era in ogni caso ricompreso nella
9 compravendita in virtù della specifica clausola di cui all'art. 2 del contratto), le risultanze acquisite in giudizio consentono di ritenere sufficientemente dimostrato in ogni caso la disponibilità e la libera esercitabilità del passaggio sulle porzioni di proprietà di terzi al fine di accedere all'imobile compravenduto.
4.11. Conseguentemente, anche sotto profilo le censure dell'appellante sono prive di fondamento.
5. Sono infondate anche le censure in ordine alla misura dell'indennizzo riconosciuto alla parte appellata.
5.1. Quest'ultima, infatti, aveva espressamente richiesto e dimostrato, con il richiamo al valore locatizio del bene - valore affatto contestato dalla parte appellante nel corso del giudizio di prime cure - quale elemento di determinazione, il danno da mancato godimento dell'immobile.
5.2. Correttamente il Tribunale, in mancanza di allegazione probatoria circa l'ammontare del danno figurativo e ritenendo sussistere elementi presuntivi discendenti dalla stessa natura del rapporto contrattuale, dal valore dell'immobile così come dedotto in contratto, dal godimento dell'immobile protratto nella vigenza del rapporto contrattuale da parte dell'appellante e dagli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione, ha ritenuto di individuare nel tasso di rendimento medio delle locazioni immobiliari l'ammontare del danno figurativo da riconoscersi all'appellato.
5.3. Ciò appare corretto non solo in ordine all'an del pregiudizio, ma anche in relazione al quantum del risarcimento, avendo fatto riferimento alla notoria redditività dei cespiti immobiliari e non essendo stata specificamente contestata dall'appellante la notorietà del fatto nè la misura notoria del rendimento immobiliare.
6. Da ultimo, deve evidenziarsi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle ragioni di gravame che si fondano sull'esistenza di uno squilibrio contrattuale discendente dal minor valore dell'immobile, in quanto mai sollevate ritualmente nel corso del giudizio di prime cure.
10 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi:
7.1. in Euro 6.946,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
8. Le ragioni della decisione impongono al Collegio di disporre la condanna della parte appellante al pagamento in favore delle appellate di una somma, determinata in via equitativa, pari alla metà delle spese di lite liquidate.
9. La reiterazione da parte dell'appellante di tesi giuridiche già affrontate e risolte in senso negativo, sia dal Tribunale che, soprattutto, da costanti pronunce della
Suprema Corte, costituiscono evidenti presupposto per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
10. Giova, infatti, rammentare come “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c….“
(Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018)
11. Deve rammentarsi al proposito come le Sezioni unite, con sentenza n. 9912 del
2018, hanno statuito che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave
11 devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
12. Nella fattispecie, il reiterarsi della tesi circa la sussistenza di un limite pecuniario delle rate impagate indipendente dall'unicità del rateo inadempiuto, del tutto contraria alla chiara lettera della norma e della granitica interpretazione giurisprudenziale, sostanzia la violazione di quel minimo grado di diligenza nell'avvertire l'infondatezza delle proprie domande che dovrebbe suggerire alla parte di desistere dalla loro proposizione o reiterazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore del'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) condanna, altresì, la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di euro 3.473,00 a titolo di indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
4) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
12 13
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 79/2021, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 21/5/2024 all'esito dell'ordinanza del 23/05/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARENI AUGUSTO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSA EMANUELA
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1425/2020 pubblicata il 18/12/2020 notificata il 21/12/2020 resa all'esito del procedimento RG n. 4623/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza, Parte_1 con la quale, il Tribunale di Pescara in accoglimento della domanda proposta contro di lui da , dichiarava la risoluzione per inadempimento del Controparte_1 Parte_1 del contratto di compravendita immobiliare con patto di riservato dominio inter partes,
1 lo condannava al rilascio immediato dei beni immobili contemplati in contratto, al pagamento in favore della venditrice dell'equo compenso per l'uso del bene e del risarcimento del danno da compensarsi con le somme dovute in restituzione dal venditore al ed alle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, rigettata l'eccezione del di improcedibilità della domanda per Parte_1
l'omesso esperimento preventivo della mediazione, alla luce della natura non obbligatoria della stessa nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, fonda la sua decisione sulla disposizione dell'art. 1525 c.c. e sulla circostanza che le rate non corrisposte dal fossero più di una, ancorchè la sommatoria delle stesse non Parte_1 eccedesse il limite dell'ottavo indicato dalla norma e ritenendo che laddove l'inadempimento riguardasse più rate - che era incontestato che il non Parte_1 avesse corrisposto - il limite dell'ottavo non fosse applicabile.
Rigettava, inoltre, il Tribunale l'eccezione di nullità della compravendita immobiliare per l'inidoneità all'uso cui era destinato, in quanto mancava il trasferimento ad esso acquirente delle pertinenze che consentivano allo stesso di accedere nell'immobile e che, quindi, il bene potesse ricadere nelle sanzioni di nullità dovute al difetto di conformità con le risultanze catastali, all'uopo istando per una CTU che il Tribunale non ritenne di ammettere non trattandosi di un mezzo probatorio in mancanza di altre risultanze probatorie debitamente allegate dalla parte.
Rigettava, altresì, l'altro profilo di nullità conseguente all'assenza di agibilità dell'immobile alla luce della specifica pattuizione contenuta nel contratto che onerava esso acquirente di ottenere il rilascio del certificato di agibilità e della mancata dimostrazione che l'immobile presentasse criticità urbanistiche tali che ne impedissero il rilascio, non ritenendo, anche in tal caso, ammissibile l'esperimento di una CTU che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Disposta, quindi, la restituzione dell'immobile e degli importi versati dall'appellante in esecuzione del contratto, condannava lo stesso appellante al pagamento dell'indennizzo per l'uso del bene ed al risarcimento del danno ragguagliati al valore locativo del bene determinato in misura percentuale sul valore dell'immobile.
L'appellante censura la sentenza laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda ritenendo che la controversia non rientrasse in quelle ricomprese nella
2 mediazione obbligatoria, evidenziando come la controversia ineriva i diritti reali gravitando la controversia attorno al bene immobile oggetto della compravendita, al suo trasferimento e al suo godimento.
L'appellante censura inoltre la sentenza laddove ha male interpretato il limite dell'ottavo del prezzo ritenendolo inapplicabile al mancato pagamento di un numero superiore ad uno delle rate dedotte in contratto ed evidenziando come l'esistenza del limite dell'ottavo del prezzo non consentisse la risoluzione per inadempimento del contratto con patto di riservato dominio, ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione addotta dal Tribunale.
Le censure, poi, investono il capo della decisione che non ha esaminato l'eccezione di nullità del contratto fondata sul fatto che il contratto non avesse ricompreso la cessione su aree, di proprietà di terzi, attraverso cui l'acquirente avrebbe dovuto transitare per accedere all'appartamento sicchè il contratto doveva ritenersi nullo, alla luce di una corretta valutazione delle prove testimoniali, perchè mancate delle pertinenze da considerarsi parte essenziale dell'immobile sì da renderlo inidoneo all'uso di destinazione.
Le censure investono anche il capo della sentenza che ha rigettato l'ulteriore eccezione di nullità fondata sull'insussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato di agibilità per la mancata ammissione della CTU finalizzata all'accertamento della presenza o meno dei detti requisiti.nonchè quella fondata sull'esistenza di uno squilibrio contrattuale tra quanto oggetto del contratto di compravendita e lo stato di fatto dell'immobile, si da incidere sull'oggetto del contratto essendo il prezzo non corrispondente nè proporzionato allo stato di fatto e di diritto dell'immobile.
L'appellante contesta anche la quantificazione delle indennità e del risarcimento riconosciuto alla parte appellata dal Giudice di primo grado, in quanto fondata su un criterio non richiesto e sollevato dalle parti ed in ogni caso non in linea con il valore locativo risultante dalle banche dati tenute dall'Agenzia delle Entrate e censura anche il mancato riconoscimento a proprio favore del danno non patrimoniale conseguente al limitato godimento dell'immobile a fronte di un valore eccessivamente oneroso rispetto al valore di mercato.
Così, quindi, conclude: “a) riformare integralmente la sentenza n. 1425/2020,
3 pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 21/10/2020, pubblicata in data
18/12/2020, notificata a mezzo PEC in data 21/12/2020, resa nella causa iscritta al n.
4623/2018 R.G., respingendo la domanda originariamente proposta, e per l'effetto mandare esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. delle seguenti somme: € Parte_1
15.780,00 (€ 1.315,00 x 12) per i versamenti mensili effettuati dal maggio 2017 all'aprile 2018; € 2.900,00 per i costi di notaio;
€ 7.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
e così alla complessiva somma di € 25.680,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
3) nel merito in subordine: riformare quantomeno parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui quantifica il valore locativo mensile dell'immobile oggetto di causa nella misura di € 789,00, riducendo il valore locativo mensile dell'immobile nella misura di € 432,00 sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle Entrate o nella misura ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce la appellata contestando le ragioni del gravame sia in punto di improcedibilità che nel merito, tenuto conto dal primo profilo che la fattispecie non concerne diritti reali ma il rapporto obbligatorio discendente dal contratto di compravendita.
Nel merito ritiene pienamente corretta la decisione in ordine all'inapplicabilità del limite dell'ottavo del prezzo alle ipotesi in cui le rate impagate siano più di una e ritenendo che qualsiasi domanda ed eccezione sollevata dalla parte appellante sia stata correttamente valutata dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto, l'appellato evidenzia l'assoluta correttezza della decisione avuto riguardo alla conformità tra le risultanze catastali e quanto oggetto del contratto di compravendita, poichè quanto indicato dall'appellante come pertinenza non ha tali caratteristiche ma si risolve in una servitù di passaggio in favore del proprietario dell'immobile, così come specificamente riconosciuto dai titolari degli immobili serventi.
4 L'appellato contesta, altresì, la novità - e quindi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. - dell'eccezione di nullità fondata sullo squilibrio contrattuale dedotto dall'appellante, squilibrio che, in ogni caso, ove mai esistente non avrebbe potuto condurre alla nullità del contratto.
L'appellato contesta anche il gravame sul capo relativo alla liquidazione dell'equo compenso e del risarcimento del danno correttamente effettuato in relazione al valore locativo del bene, così come dedotto in giudizio sin dall'atto introduttivo ed individuato con il ricorso al criterio equitativo e correttamente motivato dal Tribunale.
Così, quindi conclude: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 1425/2020 emessa dal Tribunale di Pescara in data
[...]
21.10.2020, pubblicata in data 18.12.2020 resa nella causa civile n.4623/2018 R.G. n.
97/2017 per tutti motivi innanzi esposti;
- per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1425/2020 del Tribunale di Pescara. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
La causa veniva trattenuta in decisione da altro collegio e le parti ivi già depositavano i rispettivi scritti conclusionali, cui replicava il solo appellante, ma successivamente rimessa sul ruolo ed assegnato all'odierno collegio cui perveniva per l'udienza del
21/5/2024
All'udienza del 21/5/2024, quindi, svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 23/5/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, la parte appellata depositava gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure dall'appellante fondata sulla ritenuta obbligatorietà del procedimento di mediazione relativamente all'introdotta controversia.
2.1. Il Tribunale, con motivazione esaustiva, coerente, corretta e pienamente
5 condivisa dal Collegio, infatti, ha ritenuto che vertendosi in tema di inadempimento contrattuale relativamente alla vendita con patto di riservato dominio, la fattispecie non rientrasse in alcuna delle ipotesi di obbligatorietà del procedimento di mediazione.
2.2. La domanda infatti, non aveva, come preteso da controparte, ad oggetto diritti reali, quanto il solo rapporto obbligatorio generato dal contratto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà che, notoriamente, costituisce un contratto traslativo con effetti reali, ma ove il diritto di proprietà costituisce solo l'oggetto del rapporto di natura obbligatoria.
2.3. La controversia, in altri termini, concerne solo il rapporto obbligatorio - in termini di risoluzione, annullamento o nullità, ma non già il diritto reale che forma oggetto del contratto.
2.4. Infatti, “L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dell'acquirente inadempiente all' obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6322 del
22/03/2006)
2.5. Conseguentemente, deve trovare applicazione il principio, tra l'altro, confermato da Cassazione 22736/2021, secondo cui la “risoluzione contrattuale, non [è] compresa nelle materie indicate nell'art. 5 comma i bis d.lgs.vo n.28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari);”
2.6. Conseguentemente, la censura dell'appellante è integralmente infondata.
3. Del pari infondate sono le censure sollevate dall'appellante nel merito della controversia, in particolare per quel che attiene all'insussistenza della causa di risoluzione del contratto con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1525 c.c.
6 3.1. Nella fattispecie è pacifico che le rate non corrisposte dalla parte acquirente, l'odierno appellante, fossero più di una.
3.2. L'art. 1525 c.c. limita espressamente la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale con riserva di proprietà ad un limite che, da un lato è numerico, e dall'altro è pecuniario, stabilendo una presunzione di non grave inadempimento relativamente al mancato pagamento di una sola rata laddove sia inferiore all'ottava parte del prezzo.
3.3. Tale limitazione non può estendersi alle ulteriori possibili ipotesi di inadempimento, sicchè il mancato pagamento di più rate, ancorchè il complessivo ammontare non superi l'ottava parte del prezzo, costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1525 c.c.
3.4. Infatti, nell'ipotesi di mancato pagamento di più rate, a mente della norma sopra citata, il compratore perde il beneficio del pagamento rateale rispetto alle rate successive, sicchè è evidente dal testo della norma che il limite inderogabile debba intendersi e il numero e l'ammontare pecuniario riferibile all'unica rata inferiore all'ottavo del prezzo che il compratore può non pagare senza subire l'effetto risolutivo del contratto.
3.5. Ciò in armonia con quanto ormai pacifico in Giurisprudenza, secondo cui
“...le disposizioni degli artt.1525 e 1526 c.c. hanno come scopo quello di limitare la possibilità delle parti di munire la vendita con patto di riservato dominio di clausola risolutiva espressa. L'autonomia contrattuale trova infatti un limite nella eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo: che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo.
Pertanto la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, ….” (Cassazione SS.UU. 11718/1993)
3.6. Trattandosi di una limitazione all'autonomia contrattuale, tale norma non può nè interpretarsi estensivamente, ricomprendendovi ipotesi non specificamente contemplate, né analogicamente, applicandola a rapporti
7 diversi dalla vendita con patto di riscatto che qui interessa.
3.7. Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio per l'inadempimento della parte acquirente, ancorchè l'ammontare dei ratei non versati alla data della domanda fosse inferiore all'ottava parte del prezzo di compravendita.
4. Del pari infondata è la censura della parte appellante relativa al rigetto delle eccezioni di nullità contrattuali da essa appellante sollevate in prime cure.
4.1. Infondata, infatti, è l'eccezione concernente il mancato rilascio del certificato di abitabilità.
4.2. Correttamente, infatti, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che le parti del contratto avessero previsto espressamente l'onere dell'ottenimento della relativa certificazione a carico di parte acquirente, ciò che conferma come quest'ultimo fosse a conoscenza della mancanza di detta certificazione all'atto della stipula che, in ogni caso, per come reiteratamente riaffermato in giurisprudenza, rimane totalmente valida, potendo predicarsi la nullità del negozio solo allorquando non vi fossero originariamente i requisiti per il suo ottenimento.
4.3. In ogni caso, proprio in quanto dell'onere di ottenere la certificazione si era fatto carico l'appellante stesso, quest'ultimo non avrebbe potuto dolersi della nullità del contratto di compravendita nè eccepire l'esistenza di una vendita di aliud pro alio, non avendo dimostrato il diniego del relativo rilascio ovvero il rifiuto esplicito da parte dell'amministrazione rispetto alla richiesta da esso formulata, non avendo neanche argomentato di aver chiesto il rilascio della certificazione.
4.4. A tale mancata dimostrazione non poteva, poi, supplire il ricorso alla CTU domandata da parte appellante, non trattandosi di un mezzo di prova nella disponibilità delle parti e non avendo la parte appellante neanche dedotto un elemento di prova a sostegno del proprio assunto.
4.5. Del pari infondate sono le censure della parte appellante circa la nullità contrattuale basate sul mancato trasferimento alla parte acquirente delle
8 pertinenze costituite dalle porzioni di terreno, di proprietà di terzi, che consentivano l'accesso all'unità immobiliare compravenduta.
4.6. L'istruttoria svolta, basata su risultanze documentali e sulle prove orali, hanno consentito di ritenere come la questione sollevata da parte appellate fosse basata su un'errata valutazione sia della natura dei diritti che si assumevano non aver costituito oggetto del trasferimento, sia della valutazione circa lo stato dei luoghi.
4.7. Primariamente, infatti, la doglianza circa la mancata inclusione nell'atto compravendita delle pertinenze, che l'appellante riteneva fossero costituite dagli appezzamenti di terreno che consentivano l'accesso all'immobile compravenduto, non considerava che, laddove effettivamente tali porzioni avessero costituito delle pertinenze dell'immobile compravenduto, l'acquisto da parte dell'acquirente dell'immobile avrebbero ricompreso anche tali pertinenze.
4.8. Infatti, è principio pacifico quello secondo cui “Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, ..”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12866 del 22/04/2022)(Cass. Sez. 2,
17/01/2003, n. 634, Rv. 559829 - 01)
4.9. Deve, peraltro, considerarsi come dalle stesse risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado era emerso come l'immobile oggetto del contratto avesse l'incontestato accesso dalle porzioni che, seppur di proprietà di terzi - gli stessi testi escussi nel giudizio - erano gravate del diritto di passaggio in favore dell'immobile compravenduto peraltro del tutto evidente sulla scorta delle stesse risultanze documentali in atti.
4.10. Non essendo in discussione - nè potendolo essere in relazione alla mancata partecipazione al giudizio dei titolari dei fondi serventi -
l'esistenza di un diritto di servitù gravante sui fondi altrui ed a favore del proprietario dell'immobile (diritto che era in ogni caso ricompreso nella
9 compravendita in virtù della specifica clausola di cui all'art. 2 del contratto), le risultanze acquisite in giudizio consentono di ritenere sufficientemente dimostrato in ogni caso la disponibilità e la libera esercitabilità del passaggio sulle porzioni di proprietà di terzi al fine di accedere all'imobile compravenduto.
4.11. Conseguentemente, anche sotto profilo le censure dell'appellante sono prive di fondamento.
5. Sono infondate anche le censure in ordine alla misura dell'indennizzo riconosciuto alla parte appellata.
5.1. Quest'ultima, infatti, aveva espressamente richiesto e dimostrato, con il richiamo al valore locatizio del bene - valore affatto contestato dalla parte appellante nel corso del giudizio di prime cure - quale elemento di determinazione, il danno da mancato godimento dell'immobile.
5.2. Correttamente il Tribunale, in mancanza di allegazione probatoria circa l'ammontare del danno figurativo e ritenendo sussistere elementi presuntivi discendenti dalla stessa natura del rapporto contrattuale, dal valore dell'immobile così come dedotto in contratto, dal godimento dell'immobile protratto nella vigenza del rapporto contrattuale da parte dell'appellante e dagli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione, ha ritenuto di individuare nel tasso di rendimento medio delle locazioni immobiliari l'ammontare del danno figurativo da riconoscersi all'appellato.
5.3. Ciò appare corretto non solo in ordine all'an del pregiudizio, ma anche in relazione al quantum del risarcimento, avendo fatto riferimento alla notoria redditività dei cespiti immobiliari e non essendo stata specificamente contestata dall'appellante la notorietà del fatto nè la misura notoria del rendimento immobiliare.
6. Da ultimo, deve evidenziarsi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle ragioni di gravame che si fondano sull'esistenza di uno squilibrio contrattuale discendente dal minor valore dell'immobile, in quanto mai sollevate ritualmente nel corso del giudizio di prime cure.
10 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi:
7.1. in Euro 6.946,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
8. Le ragioni della decisione impongono al Collegio di disporre la condanna della parte appellante al pagamento in favore delle appellate di una somma, determinata in via equitativa, pari alla metà delle spese di lite liquidate.
9. La reiterazione da parte dell'appellante di tesi giuridiche già affrontate e risolte in senso negativo, sia dal Tribunale che, soprattutto, da costanti pronunce della
Suprema Corte, costituiscono evidenti presupposto per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
10. Giova, infatti, rammentare come “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c….“
(Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018)
11. Deve rammentarsi al proposito come le Sezioni unite, con sentenza n. 9912 del
2018, hanno statuito che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave
11 devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
12. Nella fattispecie, il reiterarsi della tesi circa la sussistenza di un limite pecuniario delle rate impagate indipendente dall'unicità del rateo inadempiuto, del tutto contraria alla chiara lettera della norma e della granitica interpretazione giurisprudenziale, sostanzia la violazione di quel minimo grado di diligenza nell'avvertire l'infondatezza delle proprie domande che dovrebbe suggerire alla parte di desistere dalla loro proposizione o reiterazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore del'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) condanna, altresì, la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di euro 3.473,00 a titolo di indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
4) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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