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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1899 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LANZA CP_1 C.F._2
BARBARA MARIA e CUCCHETTO ALESSIA con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1775/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data
25.09.2023, notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
A) in via principale: riformare la sentenza impugnata e disporre la cessazione dell'obbligo del
ricorrente di corresponsione dell'assegno di divorzio in favore della resistente, con decorrenza
dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio n.1048/2021 del 14.05.2021 e, per
l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del Sig. delle somme CP_1 Pt_1
percepite a titolo di assegno di mantenimento/divorzio dal 15.05.2021, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
B) in via subordinata: in parziale riforma della sentenza appellata, ridurre l'importo
dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00, o nella maggiore o minore somma che verrà
ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio
n.1048/2021 del 14.05.2021. Per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in CP_1
favore del Sig. delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento/divorzio dal Pt_1
15.05.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) in ogni caso: in riforma della sentenza impugnata, fissare la decorrenza della riduzione
dell'assegno mantenimento/divorzio dal mese di marzo 2020 (data del significativo mutamento
delle condizioni economiche dell'obbligato) e per l'effetto condannare la Sig.ra alla CP_1
restituzione in favore del Sig. delle maggiori somme percepite fino al 21.04.2021, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione monetaria;
D) Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
2 Per parte reclamata: “Nel merito:
1. Respingersi l'appello promosso da , siccome infondato per le ragioni esposte Parte_1
in atti, da aversi qui per richiamate.
2. Per l'effetto delle circostanze sopravvenute descritte e documentate, in parziale modifica della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1775/2023 del 25 settembre 2023, resa a definizione del
giudizio recante n. 3988/2020 R.G., che per il resto dovrà essere confermata, disporsi che
versi a a decorrere dal mese di luglio 2024, la somma Parte_1 CP_1
complessiva di € 1.200,00 a titolo di assegno divorzile da versarsi in via anticipata entro il
giorno 28 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione secondo
gli indici Istat a decorrere da luglio 2025.
3. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al capo 2
che precede, confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 1775/2023 del 25 settembre
2023 a definizione del giudizio recante n. 3988/2020 R.G. 4.
In ogni caso, condannarsi all'integrale pagamento delle spese di lite Parte_1
maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”.
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Verona, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo: che in data 25
luglio 1992 aveva contratto matrimonio con che, con decreto del 30 novembre CP_1
2017, il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, nella quale gli stessi avevano stabilito, dapprima, la disponibilità per la moglie dell'immobile familiare in
3 comproprietà delle parti, con obbligo del marito al pagamento delle rate residue del mutuo, oltre all'obbligo di quest'ultimo al versamento di un assegno di mantenimento mensile per la resistente di euro 1.000,00, e, successivamente, a seguito della vendita della casa coniugale,
l'aumento dell'assegno di mantenimento mensile a carico del marito e a favore della moglie ad euro 1.800,00, oltre alla corresponsione della complessiva somma di euro 15.000,00 a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
che, rispetto all'epoca della separazione, il ricorrente aveva subito un peggioramento della sua condizione reddituale, ragione per cui chiedeva, in via preliminare e inaudita altera parte, la cessazione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento mensile per la moglie o, in subordine, l'immediata riduzione del predetto assegno ad euro 500,00 mensili e, nel merito, di non riconoscere alcun assegno divorzile per la resistente.
2. Con comparsa del 19 novembre 2020 si costituiva in giudizio chiedendo, CP_1
in via preliminare, il rigetto dell'istanza urgente di elisione e riduzione dell'assegno e la conferma del contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione e, nel merito, nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre,
il riconoscimento di un assegno divorzile per sé, da determinare nello stesso importo stabilito in sede di separazione consensuale.
3. Con ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2020, il Presidente f.f., tenuto conto della diminuzione reddituale documentata dal ricorrente, considerata comunque l'assenza di spese fisse dello stesso rispetto a quelle sostenute dalla moglie, riduceva l'assegno di mantenimento mensile per la ad euro 1.200,00. CP_1
4. Con memoria integrativa dell'8 gennaio 2021 il ricorrente chiedeva, in via provvisoria, la modifica dell'ordinanza presidenziale, con previsione dell'obbligo del marito di corrispondere il
4 contributo di mantenimento mensile per la moglie nella misura di euro 500,00, invece dei
1.200,00 euro disposti e, nel merito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di alcun assegno divorzile per la resistente e, solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della l'attribuzione a favore della CP_1
stessa e a proprio carico di un contributo a titolo di assegno divorzile di euro 250,00 al mese.
5. All'udienza del 21 aprile 2021, il Giudice istruttore modificava la misura dell'assegno di mantenimento in euro 900,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2021 e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc di definizione del procedimento, proponendo la previsione dell'assegno divorzile così come modificato, tenuto conto dell'assestamento degli equilibri familiari tra le parti, dimostrativi di un affectio familiare fondata su particolari e collaudati accordi. Tale proposta veniva accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente.
6. Con sentenza non definitiva n. 1048/2021 del 14 maggio 2021, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
7. Con memoria del 12 novembre 2021 la resistente modificava parzialmente le proprie conclusioni, chiedendo, in via principale, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro
1.200,00 con decorrenza da dicembre 2021 e, in subordine, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 900,00, con decorrenza da aprile 2021.
8. Proseguito, dunque, il giudizio, il Tribunale, con la sentenza n. 1775/2023, stabiliva,
tenuto conto dell'evidente disparità di risorse economiche esistente tra le parti, della durata del matrimonio e dell'età dei coniugi, considerata la ridotta capacità lavorativa della resistente ed il contributo familiare dato dalla stessa, ma valorizzato anche il peggioramento reddituale subito dal ricorrente, dovuto, in particolare, alla interruzione delle missioni lavorative all'estero, il
5 diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile di euro 900,00 da parte dell'ex CP_1
marito, con compensazione di 1/3 delle spese di lite tra le parti e condanna del ricorrente al pagamento dei restanti 2/3.
Il giudizio di appello
9. Avverso la sentenza proponeva reclamo sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
9.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza, per aver il
Giudice di prime cure erroneamente valutato le prove prodotte in giudizio relative alle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
9.2. Con il secondo motivo il reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza, per aver il
Tribunale violato l'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 secondo i paradigmi della sentenza n.
18287/2018 delle Sezioni Unite, non risultando provata l'esistenza dei presupposti assistenziale e perequativo-compensativo per il riconoscimento dell'assegno. Deduceva, altresì, che il Giudice
del primo grado si era limitato a confermare il contenuto della proposta conciliativa precedentemente formulata dall'istruttore, senza argomentare la decisione.
10. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame avversario CP_1
e la conferma della sentenza impugnata con rifusione delle spese di lite maggiorate del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. La Corte, con ordinanza del 4 dicembre 2024, preso atto dei fatti sopravvenuti allegati dalle parti con le note scritte del 2 dicembre 2024 e consistenti, per il nello svolgimento Pt_1
di nuova missione all'estero e, per la nella documentazione medica relativa alle sue CP_1
6 condizioni di salute, ritenendoli rilevanti per la definizione del giudizio, ordinava alle stesse di depositare tutte le buste paga dell'anno 2024 entro il 20 gennaio 2025, con termine per note conclusive al 20 febbraio 2025 e note per l'udienza al 17 marzo 2025.
13. Con memoria del 20 febbraio 2025, , in ragione dei fatti sopravvenuti, CP_1
formulava domanda di modifica della sentenza in corso di causa, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a carico del reclamante di euro 1.200,00 a partire dal mese di luglio
2024, essendo stabilmente riprese le missioni all'estero da parte dello stesso.
14. Nella medesima data, il reclamante confermava le proprie conclusioni come da reclamo.
15. Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 17 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
16. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
17. Il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di connessione si tratteranno congiuntamente, sono infondati. Invero, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare l'impossibilità
dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di
compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione
del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio
patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio” (Cass.
Civ. n. 9144/2023). Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni
7 oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo, in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti in primo grado, è emerso chiaramente che fra le parti sussiste un divario economico notevole, dal momento che, da un lato, il reclamante,
oltre ad essere intestatario di un fondo pensione “Arti & Mestieri” del valore, alla data del 31
dicembre 2021, di euro 9.902,68, di una polizza vita di euro 149.000,00 e di un conto corrente bancario con saldo contabile, alla data del 23 gennaio 2023, di euro 60.573,00, godeva, all'epoca della separazione, di un reddito medio netto mensile di euro 4.399,80 e, negli anni 2020-2021, di euro 5.263,54 (cfr. doc. “movimenti conto del 7 settembre 2022; all. n. 5, 8 e docc. n. Pt_1
24, 25 e 2 e 3, relativi ai redditi 2018-2019 e 2020-2021 di cui è stata calcolata la media),
percependo sino a febbraio 2020 una retribuzione straordinaria ulteriore per le missioni militari svolte all'estero di euro 3.300,00 al mese (cfr. all. da 14 a 22, ove si evince che, con l'indennità
di trasferta estero, nell'anno 2019, lo stipendio medio mensile del reclamante era di euro
9.685,31) senza alcun costo fisso, vivendo nell'alloggio dell'Arma dei Carabinieri. La CP_1
invece, pur possedendo delle piccole quote di proprietà di beni familiari e avendo intestati due conto correnti bancari con saldo minimo, godeva, all'epoca della separazione, di un reddito medio netto mensile di euro 908,37 al mese, rimasto pressoché invariato negli anni 2020-2021,
con l'aggiunta del costo fisso del canone di locazione mensile di euro 500,00 a partire da giugno
8 2019 e con l'aggravio delle sue condizioni di salute, con conseguente aumento dei costi per le spese mediche a suo carico (cfr. all. n. 23 e 58, in cui risulta la proprietà di 1/6 della casa dei genitori con diritto di abitazione della madre, 1/12 di un immobile in vecchio stato e 4/9 di un terreno;
docc. n. 18 e 38, ove può leggersi, nel dettaglio, un reddito medio netto mensile, al netto dell'assegno di mantenimento, di euro 877,68 nel 2018 ed euro 939,07 nel 2019 e di euro 947,91
nel 2020 ed euro 989,58 nel 2021; docc. n. 22; docc. n. 37 e 19, ove risulta che, al 31 dicembre
Contr 2022, il saldo del conto corrente della reclamata ammontava ad euro 1.399,40 e quello di
Intesa San Paolo, alla data del 4 novembre 2020, ad euro 10.000,36; docc. da 3 a 16 e da 24 a 32,
in cui risultano accertate le problematiche scheletriche, ortopediche e oncologiche della CP_1
oltre alle relative spese e la certificazione di invalidità civile totale con inabilità lavorativa permanente del 100%, riconosciutale dall' nel 2018). CP_3
Non si ritengono, poi, rilevanti, ai fini dell'individuazione del patrimonio della reclamata, i trasferimenti sporadici di denaro ricevuti dalla stessa da parte del fratello e della madre, avendo la chiarito che si trattava di piccoli prestiti familiari ottenuti in momenti di particolare CP_1
necessità, non di certo computabili nei redditi della reclamata per entità e per finalità (cfr. doc. n.
19, ove risultano nel periodo 2019-2020 dei movimenti di denaro in entrata di circa euro 200,00
al mese).
Da tali risultanze, dunque, può ritenersi che alcun errore sia stato compiuto dal Giudice di prime cure nell'individuazione del patrimonio delle parti, in quanto, anche a fronte della temporanea diminuzione della capacità reddituale del dovuta all'assenza dell'indennità per missioni Pt_1
militari all'estero da marzo 2020 a giugno 2024 (da non ritenersi comunque così incisiva sulla condizione complessiva del reclamante, stante la notevole capienza patrimoniale), la differente
9 situazione economica delle parti e lo squilibrio esistente risultano incontrovertibili.
Peraltro, va considerato che dalla documentazione prodotta in sede di appello risulta chiaro che,
se la situazione reddituale della reclamata risulta pressoché invariata, potendosi calcolare un reddito medio netto mensile, negli anni 2023-2024, di euro 1.030,70 (cfr. docc. n. 10 e 11 ove si può calcolare un'entrata medio netta mensile di euro 1.042,28 nel 2023 ed euro 1.019,13 nel
2024, comprensivi di tredicesima), con ulteriore aggravio delle condizioni mediche e dunque aumento di spese, stante il sopravvenuto ricovero per una problematica al piede destro, connessa alle sue pregresse patologie (cfr. doc. n. 9), la capacità reddituale del è invece di gran Pt_1
lunga aumentata, anche in ragione del fatto che lo stesso riprendeva a svolgere le mansioni militari all'estero, come si può evincere dall'ordine di servizio prodotto, in cui risulta che il medesimo dal mese di luglio 2024 è in missione all'estero in Iraq con mandato annuale (cfr. all.
n. 1), arrivando a percepire uno stipendio medio mensile di euro 7.903,42 nell'anno 2024 (cfr.
all. da 1 a 12, ove può leggersi che, mentre nei mesi precedenti alla missione il reclamante percepiva uno stipendio medio netto mensile di euro 4.610,90, dal mese di luglio, a seguito dell'incarico in Iraq, l'entrata medio netta mensile ammontava ad euro 10.572,41).
In ragione di ciò, considerato anche che la condizione di limitatezza delle entrate della reclamata
è pacifica e documentale, potendo la stessa attualmente contare, al netto dell'assegno divorzile e sottratta la spesa del canone dell'affitto per l'immobile ove vive, su una somma residua mensile per sé di circa 530,00 euro mensili e che, stante le certificate problematiche di salute e la condizione di invalidità del 100%, non le risulta possibile implementare le ore lavorative o cercare un lavoro più remunerativo (anche in considerazione dell'età), da cui l'esistenza del presupposto dell'inadeguatezza dei redditi e dell'incapacità oggettiva di procurarseli, non può
10 che ritenersi esistente il diritto della al riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a CP_1
carico dell'ex marito sotto il profilo assistenziale.
Per ciò che attiene, poi, all'aspetto perequativo-compensativo del contributo, si ritiene che, nel corso del giudizio, sia stato provato dalla il contributo familiare dato, dal momento che, CP_1
nei primi anni di matrimonio, la reclamata, dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche a
Roma, abbandonava tale città per seguire il marito, trasferito con ordine di servizio a Cagliari per poi stabilirsi con lui definitivamente a Verona nel 1995 (cfr. pag. 9 della memoria di parte reclamante dell'8 gennaio 2021 in cui lo stesso dichiarava “dopo un primo Pt_1
trasferimento a Cagliari del Sig. dove la moglie lo seguì dal 1992 al 1995, i coniugi Pt_1
fissarono la propria residenza coniugale a Verona”), accontentandosi di svolgere il lavoro di segreteria part-time, non in linea con il percorso di studi sostenuto e, dunque, con le sue aspirazioni professionali.
Inoltre, non va trascurato il fatto che la reclamata, per tutto il periodo in cui il reclamante si trovava all'estero per lavoro, oltre ad essersi occupata in via esclusiva della casa coniugale,
gestiva in autonomia le gravi problematiche di salute emerse nel corso della vita matrimoniale
(quali, gli interventi ortopedici e oncologici cui si è dovuta sottoporre negli anni, in particolare dal 2007 al 2020, cfr. docc. medica allegata dal n. 3 al 16 e dal 24 al 32), permettendo così al di dedicarsi interamente alla propria carriera e senza impedire la sua crescita Pt_1
professionale e le maggiori entrate a lui derivanti dalle missioni.
Da ciò può, quindi, evincersi la sussistenza di un contributo familiare e, altresì, di contributo alla formazione del patrimonio del marito da parte della e, conseguentemente, il diritto della CP_1
stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamante anche sotto il profilo
11 perequativo-compensativo dell'emolumento. Non hanno, sul punto, alcuna incidenza le allegazioni del relative alla totale mancanza di affectio coniugalis tra le parti, essendo Pt_1
stati peraltro ammessi dal reclamante stesso alcuni fatti dimostrativi dell'esistenza del legame coniugale, quali l'acquisto esclusivo, da parte del marito, della casa familiare, con cointestazione dell'immobile ad entrambi i coniugi in evidente adesione ad un progetto di vita comune, il totale pagamento da parte del marito degli interventi chirurgici della moglie in libera professione e l'accordo sullo svolgimento, da parte della di un lavoro part-time a Verona (cfr. pag. 8 CP_1
e ss. del ricorso di primo grado).
Alla luce di quanto esposto, accertate le condizioni di disparità economico-patrimoniale dei coniugi e di inadeguatezza reddituale della reclamata, considerato il recente aumento della capacità reddituale del reclamante dovuto alla ripresa delle trasferte militari all'estero - in alternanza al lavoro ordinario - e tenuto conto del contributo familiare della si ritiene CP_1
che debba essere confermato il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile di euro 900,00 mensili da parte del marito, come stabilito dal Tribunale, valorizzandosi anche in questa sede, a sostegno della diminuzione dell'emolumento rispetto a quello relativo alla fase di separazione, la diversa funzione dell'assegno, che, prima del divorzio, risulta quella di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita del matrimonio e, in seguito, quella di permettere all'ex coniuge di condurre una vita dignitosa, riconoscendo l'apporto dato in costanza di coniugio. Non
va trascurato, infine, che tale importo costituisce per il un onere prededucibile, con Pt_1
conseguente minore incidenza dello stesso sulle sue entrate all'esito del deposito da parte dello stesso della dichiarazione dei redditi.
18. Quanto, infine, alla domanda di modifica formulata da con le note CP_1
12 conclusive del 20 febbraio 2025, deve ritenersi che la stessa non possa trovare accoglimento, in quanto la decisione di confermare la sentenza del Tribunale risulta assunta anche tenendo in considerazione il fatto sopravvenuto relativo alla ripresa delle missioni militari all'estero da parte del Infatti, pur considerando che le stesse determinano maggiori entrate, non Pt_1
necessariamente sono destinate a proseguire per un lungo periodo, ma certamente sono in grado di implementare il patrimonio del comportando quindi per lui un incremento di risorse Pt_1
patrimoniali, da ritenersi significativo anche per l'ipotesi in cui in seguito le missioni all'estero dovessero cessare. Ciò anche in quanto va valutato il fatto che, pur comportando un aumento dell'attuale capacità reddituale del reclamante, la missione all'estero rappresenta comunque una forma di lavoro straordinaria con un termine stabilito e va considerato, altresì, che, nel corso degli anni, il ha sempre svolto le missioni all'estero in alternanza a periodi di lavoro Pt_1
ordinario, per cui il quantum dell'assegno divorzile di euro 900,00 al mese (e rivalutazione)
risulta aderente alla situazione complessiva delle parti e alla funzione dell'assegno divorzile.
19. In conclusione, il reclamo proposto deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e non può essere accolta la domanda di modifica formulata dalla reclamata.
20. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del reclamante prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore di due annualità
dell'assegno divorzile (Cass. Civ. n. 14365/2024), dimidiata la fase istruttoria in ragione della limitatezza della stessa (con applicazione quindi dei minimi per tale fase) e con un aumento del
15% per collegamenti ipertestuali (essendo relativi ad un numero limitato di documenti depositati).
13 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1775/2023 del Tribunale di
Verona.
2) Rigetta la domanda di modifica formulata dalla reclamata.
3) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 5.621,20 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto che sussistono i presupposti per disporre a carico di l'obbligo di Parte_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1899 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSE Parte_1 C.F._1
EDOARDO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti LANZA CP_1 C.F._2
BARBARA MARIA e CUCCHETTO ALESSIA con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1775/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data
25.09.2023, notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
A) in via principale: riformare la sentenza impugnata e disporre la cessazione dell'obbligo del
ricorrente di corresponsione dell'assegno di divorzio in favore della resistente, con decorrenza
dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio n.1048/2021 del 14.05.2021 e, per
l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del Sig. delle somme CP_1 Pt_1
percepite a titolo di assegno di mantenimento/divorzio dal 15.05.2021, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
B) in via subordinata: in parziale riforma della sentenza appellata, ridurre l'importo
dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00, o nella maggiore o minore somma che verrà
ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio
n.1048/2021 del 14.05.2021. Per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in CP_1
favore del Sig. delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento/divorzio dal Pt_1
15.05.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) in ogni caso: in riforma della sentenza impugnata, fissare la decorrenza della riduzione
dell'assegno mantenimento/divorzio dal mese di marzo 2020 (data del significativo mutamento
delle condizioni economiche dell'obbligato) e per l'effetto condannare la Sig.ra alla CP_1
restituzione in favore del Sig. delle maggiori somme percepite fino al 21.04.2021, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione monetaria;
D) Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
2 Per parte reclamata: “Nel merito:
1. Respingersi l'appello promosso da , siccome infondato per le ragioni esposte Parte_1
in atti, da aversi qui per richiamate.
2. Per l'effetto delle circostanze sopravvenute descritte e documentate, in parziale modifica della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1775/2023 del 25 settembre 2023, resa a definizione del
giudizio recante n. 3988/2020 R.G., che per il resto dovrà essere confermata, disporsi che
versi a a decorrere dal mese di luglio 2024, la somma Parte_1 CP_1
complessiva di € 1.200,00 a titolo di assegno divorzile da versarsi in via anticipata entro il
giorno 28 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione secondo
gli indici Istat a decorrere da luglio 2025.
3. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al capo 2
che precede, confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 1775/2023 del 25 settembre
2023 a definizione del giudizio recante n. 3988/2020 R.G. 4.
In ogni caso, condannarsi all'integrale pagamento delle spese di lite Parte_1
maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”.
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Verona, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo: che in data 25
luglio 1992 aveva contratto matrimonio con che, con decreto del 30 novembre CP_1
2017, il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, nella quale gli stessi avevano stabilito, dapprima, la disponibilità per la moglie dell'immobile familiare in
3 comproprietà delle parti, con obbligo del marito al pagamento delle rate residue del mutuo, oltre all'obbligo di quest'ultimo al versamento di un assegno di mantenimento mensile per la resistente di euro 1.000,00, e, successivamente, a seguito della vendita della casa coniugale,
l'aumento dell'assegno di mantenimento mensile a carico del marito e a favore della moglie ad euro 1.800,00, oltre alla corresponsione della complessiva somma di euro 15.000,00 a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
che, rispetto all'epoca della separazione, il ricorrente aveva subito un peggioramento della sua condizione reddituale, ragione per cui chiedeva, in via preliminare e inaudita altera parte, la cessazione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento mensile per la moglie o, in subordine, l'immediata riduzione del predetto assegno ad euro 500,00 mensili e, nel merito, di non riconoscere alcun assegno divorzile per la resistente.
2. Con comparsa del 19 novembre 2020 si costituiva in giudizio chiedendo, CP_1
in via preliminare, il rigetto dell'istanza urgente di elisione e riduzione dell'assegno e la conferma del contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione e, nel merito, nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre,
il riconoscimento di un assegno divorzile per sé, da determinare nello stesso importo stabilito in sede di separazione consensuale.
3. Con ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2020, il Presidente f.f., tenuto conto della diminuzione reddituale documentata dal ricorrente, considerata comunque l'assenza di spese fisse dello stesso rispetto a quelle sostenute dalla moglie, riduceva l'assegno di mantenimento mensile per la ad euro 1.200,00. CP_1
4. Con memoria integrativa dell'8 gennaio 2021 il ricorrente chiedeva, in via provvisoria, la modifica dell'ordinanza presidenziale, con previsione dell'obbligo del marito di corrispondere il
4 contributo di mantenimento mensile per la moglie nella misura di euro 500,00, invece dei
1.200,00 euro disposti e, nel merito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di alcun assegno divorzile per la resistente e, solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della l'attribuzione a favore della CP_1
stessa e a proprio carico di un contributo a titolo di assegno divorzile di euro 250,00 al mese.
5. All'udienza del 21 aprile 2021, il Giudice istruttore modificava la misura dell'assegno di mantenimento in euro 900,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2021 e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc di definizione del procedimento, proponendo la previsione dell'assegno divorzile così come modificato, tenuto conto dell'assestamento degli equilibri familiari tra le parti, dimostrativi di un affectio familiare fondata su particolari e collaudati accordi. Tale proposta veniva accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente.
6. Con sentenza non definitiva n. 1048/2021 del 14 maggio 2021, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
7. Con memoria del 12 novembre 2021 la resistente modificava parzialmente le proprie conclusioni, chiedendo, in via principale, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro
1.200,00 con decorrenza da dicembre 2021 e, in subordine, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 900,00, con decorrenza da aprile 2021.
8. Proseguito, dunque, il giudizio, il Tribunale, con la sentenza n. 1775/2023, stabiliva,
tenuto conto dell'evidente disparità di risorse economiche esistente tra le parti, della durata del matrimonio e dell'età dei coniugi, considerata la ridotta capacità lavorativa della resistente ed il contributo familiare dato dalla stessa, ma valorizzato anche il peggioramento reddituale subito dal ricorrente, dovuto, in particolare, alla interruzione delle missioni lavorative all'estero, il
5 diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile di euro 900,00 da parte dell'ex CP_1
marito, con compensazione di 1/3 delle spese di lite tra le parti e condanna del ricorrente al pagamento dei restanti 2/3.
Il giudizio di appello
9. Avverso la sentenza proponeva reclamo sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
9.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza, per aver il
Giudice di prime cure erroneamente valutato le prove prodotte in giudizio relative alle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
9.2. Con il secondo motivo il reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza, per aver il
Tribunale violato l'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 secondo i paradigmi della sentenza n.
18287/2018 delle Sezioni Unite, non risultando provata l'esistenza dei presupposti assistenziale e perequativo-compensativo per il riconoscimento dell'assegno. Deduceva, altresì, che il Giudice
del primo grado si era limitato a confermare il contenuto della proposta conciliativa precedentemente formulata dall'istruttore, senza argomentare la decisione.
10. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame avversario CP_1
e la conferma della sentenza impugnata con rifusione delle spese di lite maggiorate del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. La Corte, con ordinanza del 4 dicembre 2024, preso atto dei fatti sopravvenuti allegati dalle parti con le note scritte del 2 dicembre 2024 e consistenti, per il nello svolgimento Pt_1
di nuova missione all'estero e, per la nella documentazione medica relativa alle sue CP_1
6 condizioni di salute, ritenendoli rilevanti per la definizione del giudizio, ordinava alle stesse di depositare tutte le buste paga dell'anno 2024 entro il 20 gennaio 2025, con termine per note conclusive al 20 febbraio 2025 e note per l'udienza al 17 marzo 2025.
13. Con memoria del 20 febbraio 2025, , in ragione dei fatti sopravvenuti, CP_1
formulava domanda di modifica della sentenza in corso di causa, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a carico del reclamante di euro 1.200,00 a partire dal mese di luglio
2024, essendo stabilmente riprese le missioni all'estero da parte dello stesso.
14. Nella medesima data, il reclamante confermava le proprie conclusioni come da reclamo.
15. Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 17 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
16. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
17. Il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di connessione si tratteranno congiuntamente, sono infondati. Invero, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare l'impossibilità
dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di
compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione
del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio
patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio” (Cass.
Civ. n. 9144/2023). Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni
7 oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo, in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti in primo grado, è emerso chiaramente che fra le parti sussiste un divario economico notevole, dal momento che, da un lato, il reclamante,
oltre ad essere intestatario di un fondo pensione “Arti & Mestieri” del valore, alla data del 31
dicembre 2021, di euro 9.902,68, di una polizza vita di euro 149.000,00 e di un conto corrente bancario con saldo contabile, alla data del 23 gennaio 2023, di euro 60.573,00, godeva, all'epoca della separazione, di un reddito medio netto mensile di euro 4.399,80 e, negli anni 2020-2021, di euro 5.263,54 (cfr. doc. “movimenti conto del 7 settembre 2022; all. n. 5, 8 e docc. n. Pt_1
24, 25 e 2 e 3, relativi ai redditi 2018-2019 e 2020-2021 di cui è stata calcolata la media),
percependo sino a febbraio 2020 una retribuzione straordinaria ulteriore per le missioni militari svolte all'estero di euro 3.300,00 al mese (cfr. all. da 14 a 22, ove si evince che, con l'indennità
di trasferta estero, nell'anno 2019, lo stipendio medio mensile del reclamante era di euro
9.685,31) senza alcun costo fisso, vivendo nell'alloggio dell'Arma dei Carabinieri. La CP_1
invece, pur possedendo delle piccole quote di proprietà di beni familiari e avendo intestati due conto correnti bancari con saldo minimo, godeva, all'epoca della separazione, di un reddito medio netto mensile di euro 908,37 al mese, rimasto pressoché invariato negli anni 2020-2021,
con l'aggiunta del costo fisso del canone di locazione mensile di euro 500,00 a partire da giugno
8 2019 e con l'aggravio delle sue condizioni di salute, con conseguente aumento dei costi per le spese mediche a suo carico (cfr. all. n. 23 e 58, in cui risulta la proprietà di 1/6 della casa dei genitori con diritto di abitazione della madre, 1/12 di un immobile in vecchio stato e 4/9 di un terreno;
docc. n. 18 e 38, ove può leggersi, nel dettaglio, un reddito medio netto mensile, al netto dell'assegno di mantenimento, di euro 877,68 nel 2018 ed euro 939,07 nel 2019 e di euro 947,91
nel 2020 ed euro 989,58 nel 2021; docc. n. 22; docc. n. 37 e 19, ove risulta che, al 31 dicembre
Contr 2022, il saldo del conto corrente della reclamata ammontava ad euro 1.399,40 e quello di
Intesa San Paolo, alla data del 4 novembre 2020, ad euro 10.000,36; docc. da 3 a 16 e da 24 a 32,
in cui risultano accertate le problematiche scheletriche, ortopediche e oncologiche della CP_1
oltre alle relative spese e la certificazione di invalidità civile totale con inabilità lavorativa permanente del 100%, riconosciutale dall' nel 2018). CP_3
Non si ritengono, poi, rilevanti, ai fini dell'individuazione del patrimonio della reclamata, i trasferimenti sporadici di denaro ricevuti dalla stessa da parte del fratello e della madre, avendo la chiarito che si trattava di piccoli prestiti familiari ottenuti in momenti di particolare CP_1
necessità, non di certo computabili nei redditi della reclamata per entità e per finalità (cfr. doc. n.
19, ove risultano nel periodo 2019-2020 dei movimenti di denaro in entrata di circa euro 200,00
al mese).
Da tali risultanze, dunque, può ritenersi che alcun errore sia stato compiuto dal Giudice di prime cure nell'individuazione del patrimonio delle parti, in quanto, anche a fronte della temporanea diminuzione della capacità reddituale del dovuta all'assenza dell'indennità per missioni Pt_1
militari all'estero da marzo 2020 a giugno 2024 (da non ritenersi comunque così incisiva sulla condizione complessiva del reclamante, stante la notevole capienza patrimoniale), la differente
9 situazione economica delle parti e lo squilibrio esistente risultano incontrovertibili.
Peraltro, va considerato che dalla documentazione prodotta in sede di appello risulta chiaro che,
se la situazione reddituale della reclamata risulta pressoché invariata, potendosi calcolare un reddito medio netto mensile, negli anni 2023-2024, di euro 1.030,70 (cfr. docc. n. 10 e 11 ove si può calcolare un'entrata medio netta mensile di euro 1.042,28 nel 2023 ed euro 1.019,13 nel
2024, comprensivi di tredicesima), con ulteriore aggravio delle condizioni mediche e dunque aumento di spese, stante il sopravvenuto ricovero per una problematica al piede destro, connessa alle sue pregresse patologie (cfr. doc. n. 9), la capacità reddituale del è invece di gran Pt_1
lunga aumentata, anche in ragione del fatto che lo stesso riprendeva a svolgere le mansioni militari all'estero, come si può evincere dall'ordine di servizio prodotto, in cui risulta che il medesimo dal mese di luglio 2024 è in missione all'estero in Iraq con mandato annuale (cfr. all.
n. 1), arrivando a percepire uno stipendio medio mensile di euro 7.903,42 nell'anno 2024 (cfr.
all. da 1 a 12, ove può leggersi che, mentre nei mesi precedenti alla missione il reclamante percepiva uno stipendio medio netto mensile di euro 4.610,90, dal mese di luglio, a seguito dell'incarico in Iraq, l'entrata medio netta mensile ammontava ad euro 10.572,41).
In ragione di ciò, considerato anche che la condizione di limitatezza delle entrate della reclamata
è pacifica e documentale, potendo la stessa attualmente contare, al netto dell'assegno divorzile e sottratta la spesa del canone dell'affitto per l'immobile ove vive, su una somma residua mensile per sé di circa 530,00 euro mensili e che, stante le certificate problematiche di salute e la condizione di invalidità del 100%, non le risulta possibile implementare le ore lavorative o cercare un lavoro più remunerativo (anche in considerazione dell'età), da cui l'esistenza del presupposto dell'inadeguatezza dei redditi e dell'incapacità oggettiva di procurarseli, non può
10 che ritenersi esistente il diritto della al riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a CP_1
carico dell'ex marito sotto il profilo assistenziale.
Per ciò che attiene, poi, all'aspetto perequativo-compensativo del contributo, si ritiene che, nel corso del giudizio, sia stato provato dalla il contributo familiare dato, dal momento che, CP_1
nei primi anni di matrimonio, la reclamata, dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche a
Roma, abbandonava tale città per seguire il marito, trasferito con ordine di servizio a Cagliari per poi stabilirsi con lui definitivamente a Verona nel 1995 (cfr. pag. 9 della memoria di parte reclamante dell'8 gennaio 2021 in cui lo stesso dichiarava “dopo un primo Pt_1
trasferimento a Cagliari del Sig. dove la moglie lo seguì dal 1992 al 1995, i coniugi Pt_1
fissarono la propria residenza coniugale a Verona”), accontentandosi di svolgere il lavoro di segreteria part-time, non in linea con il percorso di studi sostenuto e, dunque, con le sue aspirazioni professionali.
Inoltre, non va trascurato il fatto che la reclamata, per tutto il periodo in cui il reclamante si trovava all'estero per lavoro, oltre ad essersi occupata in via esclusiva della casa coniugale,
gestiva in autonomia le gravi problematiche di salute emerse nel corso della vita matrimoniale
(quali, gli interventi ortopedici e oncologici cui si è dovuta sottoporre negli anni, in particolare dal 2007 al 2020, cfr. docc. medica allegata dal n. 3 al 16 e dal 24 al 32), permettendo così al di dedicarsi interamente alla propria carriera e senza impedire la sua crescita Pt_1
professionale e le maggiori entrate a lui derivanti dalle missioni.
Da ciò può, quindi, evincersi la sussistenza di un contributo familiare e, altresì, di contributo alla formazione del patrimonio del marito da parte della e, conseguentemente, il diritto della CP_1
stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamante anche sotto il profilo
11 perequativo-compensativo dell'emolumento. Non hanno, sul punto, alcuna incidenza le allegazioni del relative alla totale mancanza di affectio coniugalis tra le parti, essendo Pt_1
stati peraltro ammessi dal reclamante stesso alcuni fatti dimostrativi dell'esistenza del legame coniugale, quali l'acquisto esclusivo, da parte del marito, della casa familiare, con cointestazione dell'immobile ad entrambi i coniugi in evidente adesione ad un progetto di vita comune, il totale pagamento da parte del marito degli interventi chirurgici della moglie in libera professione e l'accordo sullo svolgimento, da parte della di un lavoro part-time a Verona (cfr. pag. 8 CP_1
e ss. del ricorso di primo grado).
Alla luce di quanto esposto, accertate le condizioni di disparità economico-patrimoniale dei coniugi e di inadeguatezza reddituale della reclamata, considerato il recente aumento della capacità reddituale del reclamante dovuto alla ripresa delle trasferte militari all'estero - in alternanza al lavoro ordinario - e tenuto conto del contributo familiare della si ritiene CP_1
che debba essere confermato il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile di euro 900,00 mensili da parte del marito, come stabilito dal Tribunale, valorizzandosi anche in questa sede, a sostegno della diminuzione dell'emolumento rispetto a quello relativo alla fase di separazione, la diversa funzione dell'assegno, che, prima del divorzio, risulta quella di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita del matrimonio e, in seguito, quella di permettere all'ex coniuge di condurre una vita dignitosa, riconoscendo l'apporto dato in costanza di coniugio. Non
va trascurato, infine, che tale importo costituisce per il un onere prededucibile, con Pt_1
conseguente minore incidenza dello stesso sulle sue entrate all'esito del deposito da parte dello stesso della dichiarazione dei redditi.
18. Quanto, infine, alla domanda di modifica formulata da con le note CP_1
12 conclusive del 20 febbraio 2025, deve ritenersi che la stessa non possa trovare accoglimento, in quanto la decisione di confermare la sentenza del Tribunale risulta assunta anche tenendo in considerazione il fatto sopravvenuto relativo alla ripresa delle missioni militari all'estero da parte del Infatti, pur considerando che le stesse determinano maggiori entrate, non Pt_1
necessariamente sono destinate a proseguire per un lungo periodo, ma certamente sono in grado di implementare il patrimonio del comportando quindi per lui un incremento di risorse Pt_1
patrimoniali, da ritenersi significativo anche per l'ipotesi in cui in seguito le missioni all'estero dovessero cessare. Ciò anche in quanto va valutato il fatto che, pur comportando un aumento dell'attuale capacità reddituale del reclamante, la missione all'estero rappresenta comunque una forma di lavoro straordinaria con un termine stabilito e va considerato, altresì, che, nel corso degli anni, il ha sempre svolto le missioni all'estero in alternanza a periodi di lavoro Pt_1
ordinario, per cui il quantum dell'assegno divorzile di euro 900,00 al mese (e rivalutazione)
risulta aderente alla situazione complessiva delle parti e alla funzione dell'assegno divorzile.
19. In conclusione, il reclamo proposto deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e non può essere accolta la domanda di modifica formulata dalla reclamata.
20. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del reclamante prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore di due annualità
dell'assegno divorzile (Cass. Civ. n. 14365/2024), dimidiata la fase istruttoria in ragione della limitatezza della stessa (con applicazione quindi dei minimi per tale fase) e con un aumento del
15% per collegamenti ipertestuali (essendo relativi ad un numero limitato di documenti depositati).
13 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1775/2023 del Tribunale di
Verona.
2) Rigetta la domanda di modifica formulata dalla reclamata.
3) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 5.621,20 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto che sussistono i presupposti per disporre a carico di l'obbligo di Parte_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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