Sentenza 9 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 500 del 2024, proposto da
- Ren 184 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Lorenzo Cuocolo, Giulia Gualco, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
- Comune di Grottole, Regione SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 20 settembre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri intimati per omessa conclusione del procedimento di VIA avviato dalla Società con istanza del 29 novembre 2021;
- nonché, ancora, per l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ren 184 s.r.l., con ricorso notificato il 19 novembre 2024 e depositato il successivo 20 di novembre, ha in buona sostanza lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dagli intimati Ministeri sulla sua istanza del 29 novembre 2021per la realizzazione di un impianto di produzione di energia
da fonte solare denominato "Grottole 3” di potenza di immissione pari a 20.000 kW e potenza di picco pari a 19.996,99 kW da realizzarsi nel comune di Grottole. Nel contempo, ha istato per l’accertamento del diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. I Ministeri intimati, costituitisi in giudizio, hanno concluso per l’inammissibilità in rito e per l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 18 dicembre 2024, su istanza del procuratore della ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza svoltasi il 7 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni, come da verbale, e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento che governa il termine di conclusione del procedimento e i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del privato a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione.
Quanto al termine di conclusione del procedimento, l’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che «ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso». Può, nondimeno accadere – come ha sostenuto il deducente nel caso di specie – che la pubblica amministrazione, in pendenza di un procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, anziché portare l’iter procedimentale alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, rimanga silente. A fronte di tale inerzia, al fine di offrire al cittadino adeguata tutela giurisdizionale contro il comportamento inerte dell’amministrazione in sede di procedimento amministrativo, l’ordinamento ha apprestato, a tutela dell’interesse pretensivo del privato, l’azione avverso il silenzio-inadempimento, di cui all’art. 31, co. 1, cod. proc. amm.. Tale disposizione prevede che «decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere». Il comma della citata disposizione disciplina i termini entro cui l’azione può essere esperita, prevedendo che «l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento».
Pertanto, qualora dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento sia decorso il termine di un anno senza che il privato abbia promosso l’azione avverso il silenzio-inadempimento, l’eventuale ricorso tardivo ex art. 31, co. 1, c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2419).
4.2. Nel caso di specie la deducente, ancorché veicolando la propria reazione processuale (anche) mediante la domanda di annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 20 settembre 2024, in tesi di carattere soprassessorio, ha nella sostanza contestato l’inerzia dello stesso Ministero in ordine al rilascio del decreto di VIA.
Orbene, come si è innanzi osservato, il ricorso è pianamente inammissibile, essendo decorso ben oltre un anno dalla scadenza del termine di cui si invoca l’applicazione, segnatamente quello di cui all’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152 del 2006 (ossia centotrenta giorni dall’inizio della pubblicazione) avendo la relativa fase della consultazione pubblica preso avvio il 28 giugno 2022 ed essendosi conclusa il successivo 28 di luglio. Peraltro, nel caso di specie risulta che l’ultima integrazione documentale sia avvenuta il 5 maggio 2023 con termine di quindici giorni per le consultazioni pubbliche fino al 20 maggio 2023; a questo termine vanno sommati i trenta giorni per l’emissione del parere della commissione tecnica e trenta giorni per l’emissione del decreto di VIA, arrivando così al 19 luglio 2023. A fronte di ciò, il ricorso è stato notificato solamente in data 20 novembre 2024 e quindi ben oltre l’anno previsto dall’art 31, comma 2, cod. proc. amm.
4.2.2. Recessiva risulta la tesi della deducente, secondo cui «il Ministero dell'ambiente ha assunto parere in data 30 maggio 2024 e da tale data è decorso il termine di trenta giorni entro cui assumere il provvedimento definitivo di VIA». Invero, tale parere integra solo una fase del complessivo iter procedimentale entro cui rilasciare la VIA, non costituendo riferimento al quale ancorare il dies a quo per il computo del termine annuale di cui all’art. 31 cod. proc. amm.. Peraltro, il parere del MASE di cui è trattasi è intervenuto ben oltre il decorso del complessivo termine per il rilascio della VIA (19 luglio 2023) e il quadro normativo di riferimento non attribuisce a esso l’attitudine a rimettere in termini la deducente, o a costituire il dies a quo per il computo di un nuovo termine annuale.
In altri termini, ritiene il Collegio che incombesse sulla odierna deducente l’onere (non assolto) di far valere tempestivamente le sue ragioni avverso la lamentata inerzia ministeriale sin dal 19 luglio 2023, data in cui è spirato il termine di cui all’art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152 del 2006, e che l’ordinamento non si presti a consentire la configurazione di un nuovo termine di reazione processuale a mera discrezione del soggetto istante in caso di attività (peraltro di carattere pianamente non satisfattivo) dell’Amministrazione intervenute solo successivamente al suo spirare.
4.2.3. Neppure a tal fine può essere attribuita valenza alla diffida della ricorrente dell’11 settembre 2024. In senso opposto (in disparte ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per addivenire a tale ambita equiparazione) va tuttavia osservato che, anche a voler riqualificare tale diffida come nuova istanza, il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo maturati nel periodo dal 11 settembre 2024 (diffida) al 19 novembre 2024 (notifica del ricorso) i centotrenta giorni previsti per la formazione del silenzio giuridicamente rilevante.
4.3. Quanto all’istanza di rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, in disparte l’approdo già raggiunto circa l’azione avverso il silenzio, va rilevata la sua inammissibilità per difetto di legittimazione da parte della deducente Ren 184 s.r.l.. Invero, la ricevuta di versamento prodotta in atti, infatti, indica come ordinante il pagamento la Renergetica s.p.a. e in atti di causa non si rinvengono elementi di collegamento tra tale (distinto e autonomo) soggetto giuridico e l’odierna ricorrente. Non è stata, dunque, dimostrata la legittimazione a chiedere la corresponsione dell’indennizzo nella misura indicata in ricorso (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 921).
5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei Ministeri intimati, e per essi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente e complessivamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO