Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 1
La contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso (nel caso di specie, relativa alla titolarità del rapporto di locazione dal lato attivo, ovvero alla identificazione della persona del locatore) non solleva una questione di legittimazione "ad causam", ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e come tale costituisce eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte, e, ove come nella specie sia applicabile il nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ.,inammissibile se proposta per la prima volta in appello e preclusa ove la parte abbia tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, per non aver ritenuto inammissibile il motivo d'appello connesso alla negazione della propria qualità di locatore in capo ad un soggetto che in primo grado non aveva formulato la relativa eccezione, proponendo al contrario domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall'attore-conduttore il pagamento di ulteriori canoni locatizi).
Commentario • 1
- 1. Locazione, morosità, sfratto, impugnazione, conduttore, appello, cessioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 19170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19170 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC EP elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato GIACINTO MIRAGLIA, difeso dall'avvocato BORRELLO Tito giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI EN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 22696/01 proposto da:
NI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI EL che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO SANTARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NC SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 263/00 del Tribunale di SIENA, emessa il 29/03/00, depositata il 17/05/00, R.G. 433/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/07/05 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato TITO BORRELLO;
udito l'Avvocato STEFANO SANTARELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Siena, presentato il 7 luglio 1995, EP IN, premesso che deteneva in locazione un appartamento di civile abitazione dal 1^ gennaio 1981 e che aveva pagato un canone eccessivo, chiedeva che fosse determinato l'equo canone, con la condanna del locatore EN NI alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il NI, costituendosi, sosteneva che il conduttore IN aveva pagato un canone inferiore a quello legale e, pertanto, proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del IN al pagamento della differenza, chiesta in L. 13.512.172.
Il Pretore adito, con la sentenza del 25 novembre 1997, dichiarava la decadenza del convenuto NI dalla domanda riconvenzionale ed accoglieva la domanda attorea, condannando il NI alla restituzione della somma di L. 4.753.416.
Il NI proponeva appello, deducendo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva perché egli non era proprietario dell'appartamento, che era stato dato in locazione al IN dalla suocera del NI, GI Dal Monte, al cui decesso, avvenuto il 19 giugno 1993, era succeduto il figlio dell'appellante NI, EL (all'epoca minore, in quanto nato il [...]), essendo premorta la madre del medesimo.
Costituitosi il IN, il Tribunale di Siena, con la sentenza depositata il 17 maggio 2000, ha accolto l'appello, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di EN NI perché il contratto di locazione con il IN venne concluso da GI Dal Monte, alla quale succedette come unico erede EL NI, di anni sedici;
il Tribunale ha, perciò, concluso che la presente causa doveva essere instaurata "nei confronti di NI EN, non in proprio, ma nella di lui qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne". Il Tribunale ha, poi, compensato le spese del giudizio di primo grado, condannando il IN a pagare le spese del giudizio di appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena EP IN ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi, a cui EN NI ha resistito con controricorso e ricorso incidentale diretto contro la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2.- Con il primo motivo del ricorso principale il IN deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.", lamentando che la contestazione, da parte del NI,
della sua qualità di locatore è avvenuta soltanto in secondo grado, mentre, in primo grado, il NI aveva formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori canoni, dimostrando così che egli aveva la disponibilità dell'immobile e godeva in modo pieno ed assoluto dei frutti dello stesso.
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che locatore fosse non il convenuto EN NI, ma suo figlio EL NI (minore quando è stato depositato il ricorso per la determinazione dell'equo canone). A seguito di tale accertamento il Tribunale ha accolto l'eccezione opposta dal NI per la prima volta nell'atto di appello. L'eccezione del convenuto, però, attiene non alla sua legittimazione passiva, ma alla titolarità del rapporto di locazione (dal lato attivo), e cioè alla identificazione della persona del locatore. Ed invero la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso non solleva una questione di legittimazione ad causam, sibbene una questione attinente al merito ed affidata alla disponibilità della parte (v., tra le altre, Cass. 14 aprile 1988 n. 2961). Per la legittimazione passiva rispetto alla azione del conduttore diretta alla determinazione dell'equo canone è sufficiente che l'azione sia proposta contro il soggetto che nella domanda viene indicato come locatore, e quindi come il titolare attivo del rapporto locativo. L'accertamento sulla esattezza o meno di tale indicazione appartiene al merito della causa.
L'eccezione relativa al merito della causa, come si è detto, è affidata alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che, se essa non è stata sollevata in primo grado, costituisce una eccezione nuova in appello.
Nel caso di specie, EN NI, convenuto in proprio nella qualità di locatore, non solo non ha contestato tale qualità nel giudizio di primo grado, ma ha anche proposto domanda riconvenzionale per ottenere una integrazione del canone pagato dall'attore, ritenuta dovuta;
con ciò ammettendo espressamente di essere il titolare attivo del rapporto di locazione.
Consegue che l'eccezione di non essere egli U locatore, formulata per la prima volta in appello, è tardiva sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, tale eccezione, essendo nuova, era impedita dal secondo comma del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile al presente giudizio, che, come si è detto in narrativa, è stato instaurato in primo grado dopo il 30 aprile 1995; secondariamente la stessa eccezione era preclusa dalla espressa ammissione della qualità di locatore effettuata in primo grado con la proposizione della domanda riconvenzionale diretta ad ottenere dall'attore il pagamento di ulteriori canoni locatizi.
La sentenza impugnata, pertanto, ha accolto un motivo dell'appello proposto dal NI, che era per più aspetti inammissibile. 3.- La fondatezza del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri due motivi dello stesso ricorso, nonché del ricorso incidentale diretto contro la pronunzia sulle spese processuali.
4.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, competente ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (sull'istituzione del giudice unico di primo grado), per una nuova decisione sull'appello proposto dal NI.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri due motivi detto stesso ricorso ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005