Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 19170
CASS
Sentenza 29 settembre 2005

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso (nel caso di specie, relativa alla titolarità del rapporto di locazione dal lato attivo, ovvero alla identificazione della persona del locatore) non solleva una questione di legittimazione "ad causam", ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e come tale costituisce eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte, e, ove come nella specie sia applicabile il nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ.,inammissibile se proposta per la prima volta in appello e preclusa ove la parte abbia tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, per non aver ritenuto inammissibile il motivo d'appello connesso alla negazione della propria qualità di locatore in capo ad un soggetto che in primo grado non aveva formulato la relativa eccezione, proponendo al contrario domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall'attore-conduttore il pagamento di ulteriori canoni locatizi).

Commentario1

  • 1Locazione, morosità, sfratto, impugnazione, conduttore, appello, cessioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 19170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19170
Data del deposito : 29 settembre 2005

Testo completo