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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5502/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CREMASCO PATRIZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CREMASCO PATRIZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 18.9.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/04/2013 da (n. Parte_1
a SO (TV) il 28/12/1984) e (n. a SA DE RA (VI) il Parte_2
14/08/1978), trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto, avendo da tempo stabilito ciascuno la propria residenza altrove, anche rispetto alla casa coniugale.
DISPORRE, in favore di entrambi i genitori, l'affidamento condiviso del figlio attualmente minorenne, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a coabitare presso l'unità abitativa sita in S. Zenone degli
EZ (TV), Via Viazza 18, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale ex artt. 315-bis, 316 e 316-bis C.C., attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente
2 interesse del figlio e tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
3) DISPORRE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio econdo il suddetto calendario: Per_1
• un pomeriggio durante la settimana, indicativamente il martedì pomeriggio, salvo diversi accordi per impegni anche lavorativi dei rispettivi genitori, per poi riportarlo presso la madre entro le ore 21.00.
• Un week end ogni 15 giorni prelevandolo dall'abitazione materna il sabato mattina per poi ivi riaccompagnarlo entro le ore 21.00 della domenica.
• Durante le vacanze natalizie, un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno, alternando quindi ogni anno, con la madre la settimana che va dal 24 al 30 dicembre con quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compresa la Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo; e così durante ogni altra festività, ponte e/o ricorrenza, sempre con alternanza di anno in anno tra i due genitori.
• Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio minore per almeno 15 gg. Anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il 31 Maggio di ogni anno.
Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze familiari e lavorative del padre e della madre, nonché degli impegni scolastici, sportivi e sociali del figlio.
DISPORRE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, CP_1 Pt_3
la somma mensile di € 230,00 da versare anticipatamente entro il giorno 21 di ciascun mese, attraverso bonifico mensile, sul conto corrente intestato alla madre, le cui coordinate bancarie sono già note. Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da gennaio 2026.
DISPORRE che le spese straordinarie per il figlio, individuate come da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale ed espressamente accettato dalle parti, siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
DARSI ATTO che i ricorrenti s'impegnano, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del passaporto, recandosi presso gli
Uffici competenti, se necessario.
DARSI ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, potendo ciascuno provvedere al proprio fabbisogno economico, con rinuncia reciproca a qualunque pretesa scaturente dal rapporto matrimoniale concluso.
DARSI ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni loro questione economica.
3 DARSI ATTO che, con la sottoscrizione del presente ricorso, sin d'ora i coniugi rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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