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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 312/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma n. 331/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma Vicolo dei Mulini n. 6 presso e nello studio dell'avv. Alessia Davoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Riccio da Parma n. 7 presso e nello studio degli avv. Katia Guarini e Guido Pierfrancesco che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione a precetto proposta da
[...]
dichiarando che non erano dovuti gli importi Parte_1
portati dallo stesso eccedenti euro 35.784,51 e rigettando per il resto l'opposizione.
In particolare la suddetta società in tale ricorso proponeva opposizione al precetto notificatogli da per l'importo di euro 47.529,86 Controparte_1 eccependo l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria avendo la stessa detratto solo cinque mensilità a titolo di aliunde perceptum pur lavorando da 9 mesi, sostenendo, quindi, che avesse intimato una somma maggiorata di euro 7000,00 rispetto al dovuto e l'erronea quantificazione delle spese legali affermando che avesse richiesto 2500,00 euro in più, l'illegittimità della richiesta di somme per l'esecuzione mobiliare e immobiliare per euro 6932,07, l'errata determinazione delle spese di precetto stante anche la richiesta del rimborso iva.
Concludeva chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse sulla scorta delle sollevate eccezioni e dei motivi di opposizione, le somme legittimamente dovute alla parte opposta e, per l'effetto, annullasse e dichiarasse parzialmente inefficace il precetto per la somma eccedente.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice assegnava termine a termine per il deposito delle Controparte_1
buste paga relative ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento e la stessa depositava la documentazione e rimodulava la pretesa creditoria azionata da €
47.529,86 a € 36.267,48.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per la condanna alle spese dal momento che era stata chiesta con il precetto una somma eccedente di euro 11.700,00 rispetto a quella dovuta.
Con il secondo motivo di appello deduceva violazione degli art. 273 c.p.c e 274
c.p.c. dal momento che il giudice non aveva riunito le opposizioni fatte dalla stessa e dai soci.
2 Concludeva chiedendo che la Corte d'appello riformasse l'impugnata sentenza accogliendo il motivo di gravame concernente la statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio e, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, annullasse e/o riformasse la impugnata sentenza nella parte in cui la condannava al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado.
Chiedeva, in via subordinata, previa riforma del capo impugnato relativo alla condanna delle spese processuali, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituiva deducendo la nullità dell'atto di appello stante Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda e per mancanza di specificità dei motivi.
In relazione alle spese di lite evidenziava che l'appellante non aveva provveduto al pagamento di quanto ritenuto dovuto, che i legali della stessa avevano espresso in udienza parere contrario alla riunione dei procedimenti, che la liquidazione era avvenuta utilizzando i valori minimi ed erano state compensate le spese giudiziali nella misura di un quarto.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed in subordine il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 16 gennaio 2025.
3 L'appello ha ad oggetto solo il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e non quello relativo all'accertamento della somma dovuta che, peraltro, i procuratori dell'appellata all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno confermato essere stata pagata medio tempore (cfr. verbale d'udienza).
Tanto precisato si ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, seppure non espressi chiaramente e con alcune contraddizioni, sono tuttavia individuabili i motivi di appello.
E', quindi, opportuno richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “Alla prima udienza è stato assegnato termine a parte opposta per il deposito delle buste paga relativi ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento;
la parte ha depositato la relativa documentazione e rimodulato la pretesa creditoria azionata da € 47.529,86 a € 36.267,48.
4. All'udienza successiva, parte opponente ha offerto di pagare la complessiva somma di € 34.155,02, esibendo assegno bancario per € 29.621,13 e impegnandosi a pagare la differenza entro i primi 10 giorni di febbraio;
ha
3 invece confermato la contestazione della debenza dell'ulteriore somma richiesta da parte opposta nelle note autorizzate, insistendo nell'istanza di sospensione del titolo azionato con il precetto opposto.
5. Parte opposta non ha accettato la proposta, ritenendo dovuta la somma indicata nelle note autorizzate e dichiarando di non ritenere affidabile il pagamento tramite assegno bancario, stanti i precedenti infruttuosi pignoramenti del conto corrente della società; pertanto, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione.
6. L'istanza di sospensione è stata parzialmente accolta in data 30.1.2024.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. L'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
9. Il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2023, che, in parziale riforma della sentenza n. 256/2023 emessa da questo Tribunale, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato in forma orale all'opposta dall'opponente in data
12.10.2021 e, per l'effetto, ha condannato l'opponente alla reintegrazione in servizio dell'opposta e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.486,01, maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre,
l'opponente è stata condannata al pagamento dei 7/8 delle spese di lite dei due gradi di giudizio, quantificate in € 3.062,50 oltre accessori per il primo grado e in € 2.800,00 oltre accessori per il secondo grado.
10. Nel ricorso in opposizione venivano mosse alcune censure alla quantificazione operata nell'atto di precetto, che risultano superate – con particolare riferimento all'eccezione di mancata detrazione dell'aliunde perceptum – dal nuovo conteggio depositato da parte opposta in data 3.1.2024.
11. Parte opponente ha poi contestato che fosse dovuta l'i.v.a. sulle spese legali liquidate in sentenza, sostenendo che non fosse provata l'assoggettamento degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
12. L'eccezione risulta smentita dalla documentazione depositata in data
17.1.2024, in ottemperanza all'ordine giudiziale, da parte opposta: sono state infatti depositate fatture emesse dagli avv. Guido e Guarini da cui emerge
4 chiaramente l'applicazione dell'i.v.a. al 22% sulle competenze nette dovute, circostanza da cui emerge incontrovertibilmente l'assoggettamento dei difensori al regime ordinario e la conseguente debenza dell'i.v.a. sulle spese legali.
13. All'udienza del 18.4.2024, su sollecitazione della controparte, sono poi state depositate ulteriori fatture relative all'anno corrente, che hanno ulteriormente confermato la sottoposizione degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
14. È invece fondata l'eccezione relativa alle spese del primo precetto (intimato sulla base della sentenza di primo grado), incluse anche nel nuovo conteggio del 3.1.2024, dato che le spese afferenti a procedure esecutive avviate precedentemente non possono ritenersi ricomprese nell'importo ingiunto dal titolo esecutivo azionato con il precetto opposto in questa sede.
15. Gli ulteriori importi contestati da parte opponente, riferibili alle procedure esecutive avviate sulla base della sentenza di primo grado (compenso Geometra per trascrizione pignoramento immobiliare, contributo unificato e spese forfettarie dei pignoramenti presso terzi e immobiliare, spese di trascrizione del pignoramento immobiliare, spese legali dei giudizi di esecuzione mobiliare e immobiliare e dei relativi giudizi di opposizione) sono stati già defalcati dal dovuto nel nuovo conteggio del 3.1.2024.
16. In definitiva, quindi, l'opposizione risulta fondata solo in relazione agli importi eccedenti € 35.784,51, ossia gli € 36.267,48 calcolati nel conteggio del
3.1.2024 da cui devono essere sottratti € 482,97 di spese per il primo precetto.
17. In ragione della prevalente soccombenza di parte opponente, si dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna dell'opponente alla rifusione della restante parte delle spese legali della parte opposta, già liquidate come in dispositivo.”
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente i due motivi di appello.
La censura relativa alla mancata riunione di questa opposizione con quella proposta dai soci è del tutto infondata e anche poco pertinente con la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Innanzitutto non si applica l'art. 273 c.p.c. stante la diversità delle parti, in secondo luogo l'art. 274 c.p.c. è una mera facoltà e non un obbligo per il giudice.
La società, peraltro, in primo grado non ha chiesto la riunione ed è stata la stessa e i soci a decidere di opporre il medesimo precetto con due distinte opposizioni
5 a precetto.
Per quanto attiene alla condanna alle spese di lite da parte del giudice di primo grado nonostante la parziale fondatezza dell'opposizione a precetto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (Cass. SU n. 32061/2022) pronunciandosi in una causa di opposizione a precetto ha così statuito: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare si legge nella motivazione della medesima sentenza: “ Alla stregua di tale principio, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo,
e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'integrale compensazione delle
6 spese dei due gradi di merito.
La complessità della questione trattata, oggetto di contrastanti della giurisprudenza di legittimità, giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.”
Si ritiene, pertanto, che l'appello in relazione alla domanda di riforma della condanna alle spese del giudizio di primo grado sia fondato in quanto considerato che l'opposizione a precetto era in parte fondata parte appellante non poteva essere considerata soccombente.
Si specifica, inoltre, ad abundantiam, che, nel caso di specie, considerate le difese degli opponenti e la somma inizialmente precettata l'opposizione è risultata in larga parte fondata.
Considerato, peraltro, che l'opposizione a precetto proposta non era, comunque, interamente fondata in relazione alla somma precettata, che l'appellante dopo la notifica del precetto non ha provveduto a pagare la somma ritenuta dovuta, ma ha provveduto solo dopo la sentenza a pagare la somma ivi accertata ( cfr. verbale d'udienza del 16 gennaio 2025) e tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della suddetta sentenza della Suprema Corte, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese giudiziali del primo grado di giudizio tra le parti
A parziale modifica della sentenza appellata, debbono, quindi, essere integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, quanto sopra detto, le varie e divergenti pronunce della Suprema Corte in materia di spese giudiziali e la complessiva vicenda processuale si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di appello tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 312/2024 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese del primo grado di giudizio tra le parti
7 2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 312/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma n. 331/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma Vicolo dei Mulini n. 6 presso e nello studio dell'avv. Alessia Davoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Riccio da Parma n. 7 presso e nello studio degli avv. Katia Guarini e Guido Pierfrancesco che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro accoglieva in parte l'opposizione a precetto proposta da
[...]
dichiarando che non erano dovuti gli importi Parte_1
portati dallo stesso eccedenti euro 35.784,51 e rigettando per il resto l'opposizione.
In particolare la suddetta società in tale ricorso proponeva opposizione al precetto notificatogli da per l'importo di euro 47.529,86 Controparte_1 eccependo l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria avendo la stessa detratto solo cinque mensilità a titolo di aliunde perceptum pur lavorando da 9 mesi, sostenendo, quindi, che avesse intimato una somma maggiorata di euro 7000,00 rispetto al dovuto e l'erronea quantificazione delle spese legali affermando che avesse richiesto 2500,00 euro in più, l'illegittimità della richiesta di somme per l'esecuzione mobiliare e immobiliare per euro 6932,07, l'errata determinazione delle spese di precetto stante anche la richiesta del rimborso iva.
Concludeva chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse sulla scorta delle sollevate eccezioni e dei motivi di opposizione, le somme legittimamente dovute alla parte opposta e, per l'effetto, annullasse e dichiarasse parzialmente inefficace il precetto per la somma eccedente.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il giudice assegnava termine a termine per il deposito delle Controparte_1
buste paga relative ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento e la stessa depositava la documentazione e rimodulava la pretesa creditoria azionata da €
47.529,86 a € 36.267,48.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c per la condanna alle spese dal momento che era stata chiesta con il precetto una somma eccedente di euro 11.700,00 rispetto a quella dovuta.
Con il secondo motivo di appello deduceva violazione degli art. 273 c.p.c e 274
c.p.c. dal momento che il giudice non aveva riunito le opposizioni fatte dalla stessa e dai soci.
2 Concludeva chiedendo che la Corte d'appello riformasse l'impugnata sentenza accogliendo il motivo di gravame concernente la statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio e, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, annullasse e/o riformasse la impugnata sentenza nella parte in cui la condannava al pagamento delle spese di causa del giudizio di primo grado.
Chiedeva, in via subordinata, previa riforma del capo impugnato relativo alla condanna delle spese processuali, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituiva deducendo la nullità dell'atto di appello stante Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda e per mancanza di specificità dei motivi.
In relazione alle spese di lite evidenziava che l'appellante non aveva provveduto al pagamento di quanto ritenuto dovuto, che i legali della stessa avevano espresso in udienza parere contrario alla riunione dei procedimenti, che la liquidazione era avvenuta utilizzando i valori minimi ed erano state compensate le spese giudiziali nella misura di un quarto.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ed in subordine il rigetto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 16 gennaio 2025.
3 L'appello ha ad oggetto solo il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e non quello relativo all'accertamento della somma dovuta che, peraltro, i procuratori dell'appellata all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno confermato essere stata pagata medio tempore (cfr. verbale d'udienza).
Tanto precisato si ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, seppure non espressi chiaramente e con alcune contraddizioni, sono tuttavia individuabili i motivi di appello.
E', quindi, opportuno richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “Alla prima udienza è stato assegnato termine a parte opposta per il deposito delle buste paga relativi ai rapporti di lavoro successivi al licenziamento;
la parte ha depositato la relativa documentazione e rimodulato la pretesa creditoria azionata da € 47.529,86 a € 36.267,48.
4. All'udienza successiva, parte opponente ha offerto di pagare la complessiva somma di € 34.155,02, esibendo assegno bancario per € 29.621,13 e impegnandosi a pagare la differenza entro i primi 10 giorni di febbraio;
ha
3 invece confermato la contestazione della debenza dell'ulteriore somma richiesta da parte opposta nelle note autorizzate, insistendo nell'istanza di sospensione del titolo azionato con il precetto opposto.
5. Parte opposta non ha accettato la proposta, ritenendo dovuta la somma indicata nelle note autorizzate e dichiarando di non ritenere affidabile il pagamento tramite assegno bancario, stanti i precedenti infruttuosi pignoramenti del conto corrente della società; pertanto, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione.
6. L'istanza di sospensione è stata parzialmente accolta in data 30.1.2024.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. L'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini che seguono.
9. Il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2023, che, in parziale riforma della sentenza n. 256/2023 emessa da questo Tribunale, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato in forma orale all'opposta dall'opponente in data
12.10.2021 e, per l'effetto, ha condannato l'opponente alla reintegrazione in servizio dell'opposta e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.486,01, maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre,
l'opponente è stata condannata al pagamento dei 7/8 delle spese di lite dei due gradi di giudizio, quantificate in € 3.062,50 oltre accessori per il primo grado e in € 2.800,00 oltre accessori per il secondo grado.
10. Nel ricorso in opposizione venivano mosse alcune censure alla quantificazione operata nell'atto di precetto, che risultano superate – con particolare riferimento all'eccezione di mancata detrazione dell'aliunde perceptum – dal nuovo conteggio depositato da parte opposta in data 3.1.2024.
11. Parte opponente ha poi contestato che fosse dovuta l'i.v.a. sulle spese legali liquidate in sentenza, sostenendo che non fosse provata l'assoggettamento degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
12. L'eccezione risulta smentita dalla documentazione depositata in data
17.1.2024, in ottemperanza all'ordine giudiziale, da parte opposta: sono state infatti depositate fatture emesse dagli avv. Guido e Guarini da cui emerge
4 chiaramente l'applicazione dell'i.v.a. al 22% sulle competenze nette dovute, circostanza da cui emerge incontrovertibilmente l'assoggettamento dei difensori al regime ordinario e la conseguente debenza dell'i.v.a. sulle spese legali.
13. All'udienza del 18.4.2024, su sollecitazione della controparte, sono poi state depositate ulteriori fatture relative all'anno corrente, che hanno ulteriormente confermato la sottoposizione degli avvocati di parte opposta al regime ordinario.
14. È invece fondata l'eccezione relativa alle spese del primo precetto (intimato sulla base della sentenza di primo grado), incluse anche nel nuovo conteggio del 3.1.2024, dato che le spese afferenti a procedure esecutive avviate precedentemente non possono ritenersi ricomprese nell'importo ingiunto dal titolo esecutivo azionato con il precetto opposto in questa sede.
15. Gli ulteriori importi contestati da parte opponente, riferibili alle procedure esecutive avviate sulla base della sentenza di primo grado (compenso Geometra per trascrizione pignoramento immobiliare, contributo unificato e spese forfettarie dei pignoramenti presso terzi e immobiliare, spese di trascrizione del pignoramento immobiliare, spese legali dei giudizi di esecuzione mobiliare e immobiliare e dei relativi giudizi di opposizione) sono stati già defalcati dal dovuto nel nuovo conteggio del 3.1.2024.
16. In definitiva, quindi, l'opposizione risulta fondata solo in relazione agli importi eccedenti € 35.784,51, ossia gli € 36.267,48 calcolati nel conteggio del
3.1.2024 da cui devono essere sottratti € 482,97 di spese per il primo precetto.
17. In ragione della prevalente soccombenza di parte opponente, si dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna dell'opponente alla rifusione della restante parte delle spese legali della parte opposta, già liquidate come in dispositivo.”
Vanno, quindi, esaminati congiuntamente i due motivi di appello.
La censura relativa alla mancata riunione di questa opposizione con quella proposta dai soci è del tutto infondata e anche poco pertinente con la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Innanzitutto non si applica l'art. 273 c.p.c. stante la diversità delle parti, in secondo luogo l'art. 274 c.p.c. è una mera facoltà e non un obbligo per il giudice.
La società, peraltro, in primo grado non ha chiesto la riunione ed è stata la stessa e i soci a decidere di opporre il medesimo precetto con due distinte opposizioni
5 a precetto.
Per quanto attiene alla condanna alle spese di lite da parte del giudice di primo grado nonostante la parziale fondatezza dell'opposizione a precetto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (Cass. SU n. 32061/2022) pronunciandosi in una causa di opposizione a precetto ha così statuito: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare si legge nella motivazione della medesima sentenza: “ Alla stregua di tale principio, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo,
e ponendo altresì in risalto l'accoglimento parziale dell'appello proposto dagl'intimanti, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni svolte in precedenza, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto di aver commesso un errore nell'indicazione della somma dovuta, non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'integrale compensazione delle
6 spese dei due gradi di merito.
La complessità della questione trattata, oggetto di contrastanti della giurisprudenza di legittimità, giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.”
Si ritiene, pertanto, che l'appello in relazione alla domanda di riforma della condanna alle spese del giudizio di primo grado sia fondato in quanto considerato che l'opposizione a precetto era in parte fondata parte appellante non poteva essere considerata soccombente.
Si specifica, inoltre, ad abundantiam, che, nel caso di specie, considerate le difese degli opponenti e la somma inizialmente precettata l'opposizione è risultata in larga parte fondata.
Considerato, peraltro, che l'opposizione a precetto proposta non era, comunque, interamente fondata in relazione alla somma precettata, che l'appellante dopo la notifica del precetto non ha provveduto a pagare la somma ritenuta dovuta, ma ha provveduto solo dopo la sentenza a pagare la somma ivi accertata ( cfr. verbale d'udienza del 16 gennaio 2025) e tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della suddetta sentenza della Suprema Corte, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese giudiziali del primo grado di giudizio tra le parti
A parziale modifica della sentenza appellata, debbono, quindi, essere integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, quanto sopra detto, le varie e divergenti pronunce della Suprema Corte in materia di spese giudiziali e la complessiva vicenda processuale si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di appello tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 312/2024 RGL così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese del primo grado di giudizio tra le parti
7 2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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