Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 1022 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. TRITTO MARIA LUIGIA e RR Parte_1
CATALDO;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/01/2024 la ricorrente, in qualità di erede legittima del Sig. ER
, già beneficiario di rendita per la malattia professionale “carcinoma polmonare”, determinante
[...]
un danno biologico quantificato nel 85% e deceduto per la ridetta patologia in data 20.5.2023, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare il maggior danno biologico patito dal de cuius rispetto a quello riconosciuto in sede di revisione passiva, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Il CTU infatti ha ritenuto che OR , deceduto per "Carcinoma Polmonare – Persona_1
14/3/2023 (data successiva alla data di trasmissione dell'istanza di revisione passiva avvenuta in data
26.01.2022) e nella misura del 90% a far data dal 15/3/2023, data dell'esame TC della Colonna
Vertebrale Dorsale e del 100% a far data dal 18/4/2023 in applicazione a quanto previsto dal codice
137 (cachessia neoplastica) delle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alle differenze dei ratei dovuti ma maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale nelle percentuali e per i periodi innanzi specificati, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei CP_1
relativi ratei maturati nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vengono compensate stante la decorrenza differita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura dell'85%
(ottantacinque per cento) fino al 14/3/2023 (data successiva alla data di trasmissione dell'istanza di revisione passiva avvenuta in data 26.01.2022) e nella misura del 90% a far data dal 15/3/2023, data dell'esame TC della Colonna Vertebrale Dorsale e del 100% a far data dal 18/4/2023 in applicazione a quanto previsto dal codice 137 (cachessia neoplastica) delle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000).
2. condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalle date predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
3. spese compensate
Così deciso in Taranto, 3.2.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)