Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2025REG.PROV.COLL.
N. 04763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4763 del 2024, proposto da
Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini e Giuseppe Messina, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l., Compagnia Portuale di Crotone Soc. Coop., Marenostrum Società Coop. A R.L, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 860/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Gioia Tauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originaria ricorrente chiedeva all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, con istanza trasmessa in data 14 settembre 2021, il rilascio di una concessione demaniale marittima volta “ ad ottenere una zona demaniale marittima nella superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicati nel porto vecchio di Crotone, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 38, particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici ”, con la precisazione che i manufatti oggetto di interesse venivano richiesti nello stato in cui essi si trovavano e che non sarebbe stata apportata alcuna modifica.
Analoga istanza di concessione demaniale, presentata in precedenza per la trasformazione degli stessi manufatti in una struttura ricettiva alberghiera, mediante un intervento di demolizione-ricostruzione, non aveva sortito esito positivo, essendo stata rigettata dall’Autorità, a causa del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, Catanzaro e Crotone.
L’Autorità Portuale, con nota prot. n.0018094 del 3 novembre 2021, aveva comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 - bis della l. n. 241/90.
Istruito il procedimento, con nota prot. n. 0008185 U PRES del 4 maggio 2022, l’Autorità ha adottato il provvedimento conclusivo di rigetto.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso tutti gli atti conseguenti e presupposti, l’attuale appellante ha proposto ricorso al Tar Reggio Calabria che, con la sentenza in questa sede impugnata ha respinto il ricorso.
La parte ricorrente, soccombente in primo grado, ha appellato ritualmente la sentenza.
L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio resiste al gravame.
All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando ; Erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti significative carenze nell’istruttoria condotta dall’Amministrazione; “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 e 54 Cod. Nav. e dell’art. 16 della l. 28 gennaio 1994, n. 84; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, avendo l’Autorità omesso la trasmissione delle note istruttorie asseritamente ostative; Eccesso di potere per sviamento e difetto d’istruttoria avendo l’Autorità omesso ogni valutazione del contributo istruttorio della ricorrente”.
Evidenzia che la sentenza aveva erroneamente ritenuto, quanto ai diversi e concorrenti profili di illegittimità che caratterizzavano la procedura oggetto del presente giudizio, come non sussistessero “ carenze significative nell’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente che ha illustrato in modo soddisfacente i presupposti di diritto e di fatto delle determinazioni assunte ”.
Evidenzia in particolare, con riferimento al primo gruppo di censure articolate, che la sentenza di prime cure aveva affermato “ non ravvisa innanzitutto alcun vizio di illegittimità dell’azione amministrativa nel non aver allegato le note prot. n. 15667 del 28.07.2016 e prot. n. 4664 del 10.03.2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – ufficio Tecnico e Opere marittime per la Calabria di Reggio Calabria, presupposte al diniego e non espressamente impugnate ”, ritenendo che l’obbligo della motivazione, di cui all’art. 3, comma 3, l. n. 141/1990 sarebbe stato correttamente adempiuto dall’Autorità perché “ le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa ”.
In altri termini, secondo il TAR, l’obbligo sarebbe stato legittimamente assolto dall’Amministrazione per relationem . L’appellante contesta tale assunto, lamentando che, per rispettare il precetto legislativo, il provvedimento avrebbe dovuto allegare gli atti recanti la motivazione del diniego.
Inoltre, secondo l’appellante, l’amministrazione avrebbe dovuto dar conto, mediante una adeguata motivazione, di aver esaminato le osservazioni presentate dalla parte istante e di ritenerle inidonee a confutare le ragioni ostative, esposte con il preavviso di diniego; in virtù dell’art. 10 bis della l. 241/1990, l’Autorità, ai fini della sua giustificazione, doveva necessariamente esplicitare una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso e non poteva esimersi da ciò.
La censura non è fondata.
Il preavviso di rigetto del 10 novembre 2021 motivava sulla circostanza che l’istanza non era corredata da alcuna documentazione tecnica e progettuale attestante interventi di tipo migliorativo o conservativo dei fabbricati, resi oltremodo necessari alla luce della loro non conformità alla normativa antisismica.
In particolare, il preavviso segnalava la “ necessità di interventi urgenti di consolidamento statico e messa in sicurezza con adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/1/2018 poiché esso risulta pericolante (note prot. 15667 del 28/7/2016 e prot. n. 4664 del 10/3/2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – ufficio Tecnico e Opere marittime per la Calabria di Reggio Calabria) ”.
L’Autorità Portuale ha, poi, rigettato con provvedimento prot. n. 008185 del 4 maggio 2022, l’istanza di concessione demaniale, ribadendo la mancanza di documentazione tecnica “ necessaria a superare le criticità statiche del manufatto in parola ”.
Nello specifico, il provvedimento evidenzia che erano stati esaminati gli scritti difensivi della istante pervenuti in data 10 novembre 2021, i quali non confutavano, nel merito, la contestazione rilevata.
Inoltre, nel provvedimento si segnalava la contraddittorietà dell’assunto difensivo, in base al quale i pareri tecnici a suo tempo resi dal Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche venivano considerati unilateralmente superati sotto il profilo normativo e comunque superabili mediante specifici interventi tecnici di recupero statico a carico del manufatto di interesse, senza che fosse stato però allegato alla domanda di concessione alcun documento progettuale in tal senso.
Al contrario, nell’ambito dei succitati scritti difensivi, da un lato la ditta richiedente si doleva di non essere stata messa in condizione di presentare la documentazione tecnica necessaria a superare le criticità statiche del manufatto in parola, dall’altro sottaceva la circostanza che essa non aveva ritenuto di allegare alcuna documentazione tecnica alla istanza stessa, avendo anzi cura di rimarcare l’intendimento di acquisire in concessione tale manufatto nello stato in cui si trovava.
La ditta richiedente non aveva, quindi, consentito che l’Ente avviasse la prevista istruttoria tecnico-amministrativa dalla quale verificare la compatibilità della trasformazione del fabbricato, ricadente in una zona urbana di particolare pregio architettonico e paesaggistico in un fabbricato adibito ad uffici, sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.
La ricorrente lamenta, inoltre, che le note prot. n. 15667 del 28 luglio 2016 e prot. n. 4664 del 10 marzo 2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria – ufficio Tecnico e Opere marittime per la Calabria di Reggio Calabria, CT 21007/2024 – presupposte al diniego e non espressamente impugnate, non sarebbero state allegate al provvedimento impugnato, il quale sarebbe viziato, per ciò solo, da difetto di motivazione.
In ogni caso, le note citate, oltre a non essere allegate al provvedimento finale, non darebbero conto dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile, già eseguito, che avrebbe definitivamente eliminato lo stato di pericolosità rilevato dall’Amministrazione intimata.
Al contrario di quanto lamentato, il provvedimento di rigetto è dettagliatamente motivato sulla base della contestata violazione dell’art. 6, comma 4, punto 2 del “Regolamento d’uso delle Aree Demaniali Marittime”, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 del 30 aprile 2020.
Inoltre, la motivazione del diniego, che, per relationem , richiama le note prot. n. 15667 del 28 luglio 2016 e prot. n. 4664 del 10 marzo 2017 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, è conforme alla previsione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
Al riguardo, non vi è motivo di discostarsi dall'unanime giurisprudenza di questo Consesso, secondo cui " il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza "(Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2023, n. 265).
Infatti, " nell'ambito del procedimento amministrativo, il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato "ob relationem" ad altro atto, di cui non è peraltro necessaria l'allegazione, ma è sufficiente che sia messo a disposizione del destinatario del provvedimento stesso, cioè che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti disciplinato dalla l. n. 241/1990 " (Consiglio di Stato sez. VI, 24/03/2023, n. 3001).
In ogni caso, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è formalmente rispettato, laddove l’atto rechi l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata, e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e conseguentemente di utilmente accedere ad una tutela in via amministrativa o giurisdizionale.
La sentenza appellata e il provvedimento impugnato in primo grado, si sottraggono, dunque, alle censure formulate dalla parte ricorrente.
Va peraltro rilevato che il diniego impugnato è incentrato – essenzialmente - sulle riscontrate carenze del progetto presentato dall’istante. Ne consegue che alla parte interessata non è precluso il rinnovo di un’istanza di concessione demaniale idonea a superare le criticità riscontrate, fermo restano il potere dell’amministrazione di effettuare le valutazioni si propria competenza.
L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO