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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14641/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Dante Di Nanni n. 48, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. RAMPANTI SALVATORE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi n. 2, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MASSANO LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con dimora principale, anche a fini anagrafici, presso la madre e con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare di Collegno (TO) Via Carlo Donat Cattin 2, di proprietà del padre Sig. compreso ogni arredo e suppellettile alla madre, Sig. Controparte_1 Parte_2
la quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore, impegnandosi a volturarne a sé le utenze (luce e telefono) e a prendere contatti con l'amministratore di condominio per le spese ordinarie di gestione a far data da giorno di deposito del ricorso. Gli arredi acquistati a spese esclusive del Sig. CP_1
e, segnatamente, i mobili della cucina, inclusi gli elettrodomestici, e l'armadio della camera
[...] da letto dovranno rimanere all'interno della casa quando la stessa gli sarà ritrasferita, con riserva delle parti di accordarsi a tempo debito sugli altri eventuali mobili in comproprietà. Si dà atto che il padre della minore, Sig. si è già allontanato dalla casa familiare, portando seco i propri Controparte_1 effetti personali e quant'altro di propria pertinenza, da cui si impegna altresì a spostare la propria residenza altrove entro e non oltre 8 giorni dal deposito del ricorso, ed autorizzando la Sig.a
[...]
a sostituire la serratura della casa familiare, con impegno di quest'ultima a ripristinare Pt_2 l'originaria serratura al momento del ritrasferimento dell'immobile al Sig. Controparte_1
DISPONE la facoltà del padre di vedere e tenere la figlia minore con sé liberamente, previo accordo con la madre. In assenza di diversi accordi con la madre, il Sig. potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-nel periodo scolastico, a settimane alterne con pernottamento, dalle ore 10,00 del sabato mattina fino alle ore 08,00 del lunedì avvenire, con impegno del padre a portare la minore a scuola entro quell'ora, da cui lo stesso giorno verrà prelevata all'uscita da una baby-sitter per riaccompagnarla a casa della madre ed accudirla sino al suo arrivo, con spese divise a metà tra i genitori, previa documentazione delle stesse, salvo diverso accordo tra le parti, e ciò sino al compimento dei 14 anni di età della minore;
-nel periodo non scolastico, a settimane alterne con pernottamento, dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica sera, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, con riaccompagnamento a casa della madre entro quell'ora, salvo diverso accordo tra le parti;
-nel periodo scolastico e non scolastico due giorni alla settimana con pernottamento nelle settimane in cui la minore non trascorrerà il fine settimana con il padre (il martedì e il venerdì), in ogni caso dalle ore 18,30 del martedì e del venerdì, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, entro cui il padre preleverà la minore da casa della madre, accompagnandola a scuola e/o a casa e/o al centro estivo entro le ore 8,00 del giorno successivo se martedì ed a casa della madre entro le ore 9,00 del giorno successivo se venerdì, salvo diverso accordo tra le parti;
-un giorno con pernottamento (il martedì) nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre dalle ore 18,30, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, con accompagnamento della minore a scuola e/o a casa e/o al centro estivo entro le ore 08,00 del giorno successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
-nel giorno del compleanno della madre, quest'ultima lo trascorrerà con la figlia per l'intera giornata, con facoltà del padre di recuperare nella medesima settimana il giorno perso, se il compleanno della madre dovesse cadere in un giorno di sua competenza, previo accordo con la madre e salvo diverso accordo tra le parti;
-nel giorno di compleanno della minore secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per il 2024 con la madre, 2025 con il padre e così via), salvo diverso accordo tra le parti;
-in ogni caso, eventuali richieste di cambio dei giorni e degli orari stabiliti per la visita della minore dovranno essere sempre richiesti per iscritto via e-mail o via whatsapp con congruo preavviso ovvero, comunque, almeno 2 giorni prima del giorno del cambio, salvo diverso accordo tra le parti;
-in ogni caso, impegno di ciascun genitore a comunicare all'altro, quando la minore è con sé e non venga affidata ad una baby-sitter che sia di comune gradimento di entrambi i genitori ovvero ai nonni e agli zii di primo grado per un periodo prolungato della giornata (2 ore), il luogo dove e la persona con cui la minore si trova almeno un'ora prima che ciò accada, salvo diverso accordo tra le parti;
-nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre, nonché dal 26 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che la figlia trascorrerà con la madre dal 25 al 30 dicembre e con il padre il 24 e dal 31 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025, salvo diverso accordo tra le parti;
-nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta alla riapertura delle scuole, a decorrere dalla Pasqua 2025, che la figlia trascorrerà con il padre dal giorno di chiusura delle scuole sino a Pasqua e con la madre da Pasquetta sino alla riapertura delle scuole, salvo diverso accordo tra le parti;
-durante giorni festivi infrasettimanali di vacanza, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
-durante i giorni feriali infrasettimanali di chiusura scolastica (es.: scioperi, maltempo, cause di forza maggiore, chiusura estiva della scuola ecc…), secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. La gestione della minore verrà condivisa, verranno presi permessi/ferie da entrambi i genitori in maniera equa e se uno dei due genitori non potesse rispettare il turno di sua competenza, pagherà integralmente le spese per la baby-sitter, senza rimborso alcuno dall'altro, salvo disponibilità dell'altro genitore o dei nonni;
-nelle vacanze estive, durante il periodo estivo, fino ad almeno 15 giorni, di cui almeno 10 consecutivi, in periodo e in luogo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno con facoltà del padre di portare la minore in vacanza con sé per altri 7 giorni, dopo che la figlia abbia trascorso almeno 7 giorni consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra le parti, precisandosi che nel periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, sarà sospeso il diritto di frequentazione dell'altro genitore;
-facoltà del padre di assentarsi una volta all'anno per due settimane, previo congruo preavviso alla madre della minore, con sospensione del diritto di visita della figlia per tutto il periodo, senza diritto di recuperare il tempo di frequentazione perduto.
Resta inteso che le parti potranno assumere concordemente diversi e migliori accordi in ordine al calendario di visita, tenuto conto dell'interesse primario della minore al fine di mantenere un equilibrato rapporto bigenitoriale, concordando il luogo di ritrovo in considerazione delle reciproche esigenze logistiche. Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti di comune accordo, compatibilmente con le loro esigenze e degli impegni della minore di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra gli stessi.
PRENDE ATTO, in caso di viaggio della minore fuori dall'Italia, dell'obbligo di ciascun genitore di comunicazione al riguardo all'altro genitore almeno 2 giorni prima dell'eventuale partenza, nonché
l'obbligo di autorizzarne per iscritto l'eventuale viaggio al richiedente (es.: via e-mail ecc…) entro 2 giorni dalla suddetta comunicazione, con l'intesa che, in caso di mancata risposta per allora, varrà il silenzio assenso tra le parti.
DISPONE l'obbligo di contribuzione mensile del padre, tenuto conto che è gravato da mutuo e spese di locazione, al mantenimento della figlia minore mediante il pagamento di € 300,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 13 di ogni mese e per dodici mensilità a far data dal giorno del deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO della rinuncia ufficiale del Sig. alla percezione della propria quota Controparte_1 del 50% dell'assegno unico mensile per la prole in favore della Sig.a da comunicarsi Parte_2 all'Ente entro e non oltre 8 giorni dal deposito del ricorso, con la conseguenza che la Sig.a
[...] percepirà l'assegno unico per la prole al 100% da allora in avanti. Pt_2
DISPONE l'obbligo di contribuzione del padre, a far data dal giorno del deposito del presente ricorso, nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e di quelle scolastiche sostenute dalla madre nell'interesse della minore, nonché delle spese per le attività ludico-sportive e ricreative della medesima, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino del 15.03.2016, con rimborso della propria quota alla madre della minore tramite bonifico bancario entro e non oltre la fine del mese in cui le spese sono sostenute qualora la madre dovesse per motivi d'urgenza anticiparle tutte di tasca propria.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle suddette pattuizioni, le parti dichiarano di aver prima d'ora regolato e definito ogni precedente rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente al riguardo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14641/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Dante Di Nanni n. 48, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. RAMPANTI SALVATORE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi n. 2, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MASSANO LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/06/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con dimora principale, anche a fini anagrafici, presso la madre e con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare di Collegno (TO) Via Carlo Donat Cattin 2, di proprietà del padre Sig. compreso ogni arredo e suppellettile alla madre, Sig. Controparte_1 Parte_2
la quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore, impegnandosi a volturarne a sé le utenze (luce e telefono) e a prendere contatti con l'amministratore di condominio per le spese ordinarie di gestione a far data da giorno di deposito del ricorso. Gli arredi acquistati a spese esclusive del Sig. CP_1
e, segnatamente, i mobili della cucina, inclusi gli elettrodomestici, e l'armadio della camera
[...] da letto dovranno rimanere all'interno della casa quando la stessa gli sarà ritrasferita, con riserva delle parti di accordarsi a tempo debito sugli altri eventuali mobili in comproprietà. Si dà atto che il padre della minore, Sig. si è già allontanato dalla casa familiare, portando seco i propri Controparte_1 effetti personali e quant'altro di propria pertinenza, da cui si impegna altresì a spostare la propria residenza altrove entro e non oltre 8 giorni dal deposito del ricorso, ed autorizzando la Sig.a
[...]
a sostituire la serratura della casa familiare, con impegno di quest'ultima a ripristinare Pt_2 l'originaria serratura al momento del ritrasferimento dell'immobile al Sig. Controparte_1
DISPONE la facoltà del padre di vedere e tenere la figlia minore con sé liberamente, previo accordo con la madre. In assenza di diversi accordi con la madre, il Sig. potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-nel periodo scolastico, a settimane alterne con pernottamento, dalle ore 10,00 del sabato mattina fino alle ore 08,00 del lunedì avvenire, con impegno del padre a portare la minore a scuola entro quell'ora, da cui lo stesso giorno verrà prelevata all'uscita da una baby-sitter per riaccompagnarla a casa della madre ed accudirla sino al suo arrivo, con spese divise a metà tra i genitori, previa documentazione delle stesse, salvo diverso accordo tra le parti, e ciò sino al compimento dei 14 anni di età della minore;
-nel periodo non scolastico, a settimane alterne con pernottamento, dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica sera, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, con riaccompagnamento a casa della madre entro quell'ora, salvo diverso accordo tra le parti;
-nel periodo scolastico e non scolastico due giorni alla settimana con pernottamento nelle settimane in cui la minore non trascorrerà il fine settimana con il padre (il martedì e il venerdì), in ogni caso dalle ore 18,30 del martedì e del venerdì, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, entro cui il padre preleverà la minore da casa della madre, accompagnandola a scuola e/o a casa e/o al centro estivo entro le ore 8,00 del giorno successivo se martedì ed a casa della madre entro le ore 9,00 del giorno successivo se venerdì, salvo diverso accordo tra le parti;
-un giorno con pernottamento (il martedì) nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre dalle ore 18,30, salve eventuali modifiche d'orario legate a esigenze lavorative del padre da concordarsi tra le parti, con accompagnamento della minore a scuola e/o a casa e/o al centro estivo entro le ore 08,00 del giorno successivo, salvo diverso accordo tra le parti;
-nel giorno del compleanno della madre, quest'ultima lo trascorrerà con la figlia per l'intera giornata, con facoltà del padre di recuperare nella medesima settimana il giorno perso, se il compleanno della madre dovesse cadere in un giorno di sua competenza, previo accordo con la madre e salvo diverso accordo tra le parti;
-nel giorno di compleanno della minore secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per il 2024 con la madre, 2025 con il padre e così via), salvo diverso accordo tra le parti;
-in ogni caso, eventuali richieste di cambio dei giorni e degli orari stabiliti per la visita della minore dovranno essere sempre richiesti per iscritto via e-mail o via whatsapp con congruo preavviso ovvero, comunque, almeno 2 giorni prima del giorno del cambio, salvo diverso accordo tra le parti;
-in ogni caso, impegno di ciascun genitore a comunicare all'altro, quando la minore è con sé e non venga affidata ad una baby-sitter che sia di comune gradimento di entrambi i genitori ovvero ai nonni e agli zii di primo grado per un periodo prolungato della giornata (2 ore), il luogo dove e la persona con cui la minore si trova almeno un'ora prima che ciò accada, salvo diverso accordo tra le parti;
-nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre, nonché dal 26 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che la figlia trascorrerà con la madre dal 25 al 30 dicembre e con il padre il 24 e dal 31 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025, salvo diverso accordo tra le parti;
-nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta alla riapertura delle scuole, a decorrere dalla Pasqua 2025, che la figlia trascorrerà con il padre dal giorno di chiusura delle scuole sino a Pasqua e con la madre da Pasquetta sino alla riapertura delle scuole, salvo diverso accordo tra le parti;
-durante giorni festivi infrasettimanali di vacanza, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
-durante i giorni feriali infrasettimanali di chiusura scolastica (es.: scioperi, maltempo, cause di forza maggiore, chiusura estiva della scuola ecc…), secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. La gestione della minore verrà condivisa, verranno presi permessi/ferie da entrambi i genitori in maniera equa e se uno dei due genitori non potesse rispettare il turno di sua competenza, pagherà integralmente le spese per la baby-sitter, senza rimborso alcuno dall'altro, salvo disponibilità dell'altro genitore o dei nonni;
-nelle vacanze estive, durante il periodo estivo, fino ad almeno 15 giorni, di cui almeno 10 consecutivi, in periodo e in luogo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno con facoltà del padre di portare la minore in vacanza con sé per altri 7 giorni, dopo che la figlia abbia trascorso almeno 7 giorni consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra le parti, precisandosi che nel periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, sarà sospeso il diritto di frequentazione dell'altro genitore;
-facoltà del padre di assentarsi una volta all'anno per due settimane, previo congruo preavviso alla madre della minore, con sospensione del diritto di visita della figlia per tutto il periodo, senza diritto di recuperare il tempo di frequentazione perduto.
Resta inteso che le parti potranno assumere concordemente diversi e migliori accordi in ordine al calendario di visita, tenuto conto dell'interesse primario della minore al fine di mantenere un equilibrato rapporto bigenitoriale, concordando il luogo di ritrovo in considerazione delle reciproche esigenze logistiche. Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti di comune accordo, compatibilmente con le loro esigenze e degli impegni della minore di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra gli stessi.
PRENDE ATTO, in caso di viaggio della minore fuori dall'Italia, dell'obbligo di ciascun genitore di comunicazione al riguardo all'altro genitore almeno 2 giorni prima dell'eventuale partenza, nonché
l'obbligo di autorizzarne per iscritto l'eventuale viaggio al richiedente (es.: via e-mail ecc…) entro 2 giorni dalla suddetta comunicazione, con l'intesa che, in caso di mancata risposta per allora, varrà il silenzio assenso tra le parti.
DISPONE l'obbligo di contribuzione mensile del padre, tenuto conto che è gravato da mutuo e spese di locazione, al mantenimento della figlia minore mediante il pagamento di € 300,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 13 di ogni mese e per dodici mensilità a far data dal giorno del deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO della rinuncia ufficiale del Sig. alla percezione della propria quota Controparte_1 del 50% dell'assegno unico mensile per la prole in favore della Sig.a da comunicarsi Parte_2 all'Ente entro e non oltre 8 giorni dal deposito del ricorso, con la conseguenza che la Sig.a
[...] percepirà l'assegno unico per la prole al 100% da allora in avanti. Pt_2
DISPONE l'obbligo di contribuzione del padre, a far data dal giorno del deposito del presente ricorso, nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e di quelle scolastiche sostenute dalla madre nell'interesse della minore, nonché delle spese per le attività ludico-sportive e ricreative della medesima, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino del 15.03.2016, con rimborso della propria quota alla madre della minore tramite bonifico bancario entro e non oltre la fine del mese in cui le spese sono sostenute qualora la madre dovesse per motivi d'urgenza anticiparle tutte di tasca propria.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle suddette pattuizioni, le parti dichiarano di aver prima d'ora regolato e definito ogni precedente rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente al riguardo.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.