Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
L'esaurimento dell'istruttoria costituisce il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.; pertanto, l'invito del giudice istruttore, che ha esaurito l'istruttoria e ritenuto la causa matura per la decisione, a precisare le conclusioni segna il momento a decorrere dal quale può essere proposta l'istanza; questa può essere presentata sia all'udienza in cui detto invito è formulato sia nella successiva udienza eventualmente fissata per la precisazione delle conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE AU, UO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANFILO CASTALDI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SBARRA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
D'NI NZ, D'NI RO, D'NI UR, D'NI MA DI, D'IO LI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO TORTORICI, difesi dall'avvocato MICHELE PROVERBIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3050/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 1/10/1999, depositata il 21/10/99;
RG.2451/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16.6.1994, NZ, RO, RO e RI CA D'IB e NA D'AV convenivano davanti al Tribunale di LL RO VA ed RC LU, rispettivamente conducente e proprietaria dell'auto targata AP 261399, per sentirli condannare in solido al risarcimento danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 17.2.1990, nel quale aveva perso la vita la congiunta CA D'IB, investita dall'autovettura mentre stava attraversando, in ora notturna, la Via Nettunense.
I convenuti resistevano.
Con ordinanza emessa, su istanza degli attori, ai sensi dell'art. 186- quater c.p.c., il giudice istruttore dichiarava l'esclusiva responsabilità del VA e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni.
I convenuti rinunciavano alla pronuncia della sentenza e proponevano appello avverso l'ordinanza.
Gli appellati resistevano.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21.10.1999, rigettava l'appello. Considerava che l'istanza di adozione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. era stata tempestivamente formulata prima della formulazione delle conclusioni;
che correttamente il primo giudice aveva accertato la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella produzione del sinistro;
che del pari corretta era la liquidazione equitativa dell'entità del risarcimento.
Avverso la sentenza il VA e la RC hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Hanno resistito, con controricorso, i D'IB e la D'AV. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 606 c.p.c. in relazione all'art. 445, comma 1, c.p.c., i ricorrenti deducono che erroneamente la corte d'appello avrebbe posto a fondamento della decisione la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e gli atti del procedimento penale.
1.1. Il motivo non è fondato.
A parte l'inesatta enunciazione delle norme che si pretendono violate (da riferire al c.p.p. e non al c.p.c.), ed alla non pertinenza, comunque, del richiamo all'art. 606 (anche se riferito al c.p.p.), in quanto concernente il ricorso per cassazione, la censura muove da un erroneo presupposto.
La corte territoriale (come già il giudice di primo grado), ha invero tenuto conto, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, del rapporto della polizia stradale. E non vi è dubbio che di tali atti, anche se in precedenza acquisiti ad un procedimento penale, il giudice civile possa avvalersi per trarne elementi di prova.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 245 c.p.c., i ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare il comportamento della vittima dell'incidente, ai fini dell'eventuale accertamento del concorso di colpa.
2.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello, dopo aver rilevato che il comportamento del conducente dell'auto investitrice era stato improntato a grave imprudenza e negligenza, per avere percorso la Via Nettunense a velocità non moderata (tanto che la vettura si era arrestata trentadue metri dopo il punto di impatto), in ora notturna, senza alcuna valutazione dello stato della strada, che si presentava bagnata, e della presenza della curva a visuale non libera, ha considerato che una condotta siffatta era tale da determinare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa della vittima. E tale valutazione, basata su un accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, si sottrae a censura in questa sede.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 186-quater c.p.c., i ricorrenti deducono che erroneamente la corte avrebbe ritenuto ammissibile la richiesta di adozione dell'ordinanza di condanna al pagamento e legittima l'adozione del provvedimento da parte del giudice istruttore.
Sostengono, in primo luogo, che la richiesta doveva ritenersi tardiva, in quanto, ad istruttoria conclusa, le parti erano state invitate alla precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio, e che pertanto il giudice istruttore non era più legittimato a decidere monocraticamente.
Affermano, inoltre, che il giudice istruttore non poteva emettere l'ordinanza di condanna, poiché il materiale probatorio acquisito non consentiva una certezza in ordine al diritto azionato.
3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
3.1.1. L'art. 186-quater c.p.c. (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione) dispone quanto segue:
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto la domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
Il primo profilo di censura pone la questione dell'individuazione del termine per la proposizione dell'istanza di cui al comma 1. Ora, dal chiaro tenore della norma suddetta risulta che può farsi luogo all'inserimento, nel giudizio ordinario di cognizione, del subprocedimento disciplinato dall'art. 186-quater nel concorso di due requisiti.
Il primo requisito è costituito dal compimento della fase processuale deputata all'istruzione, compimento che si realizza con la chiusura dell'istruzione - e ciò avviene, nel giudizio di cognizione secondo il vigente rito, davanti al tribunale, quando l'istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni da sottoporre al collegio (art. 189, comma 1, c.p.c., anche in riferimento all'art. 187, comma 1), o allo stesso istruttore in funzione di giudice unico (art. 281-quinquies c.p.c.). È in tale momento, infatti, che deve ritenersi acquisito, secondo la valutazione del giudice istruttore, materiale sufficiente per ritenere la causa "matura per la decisione", eventualmente anche nella forma semplificata dell'ordinanza postistruttoria. Il secondo requisito è costituito dalla istanza della parte che ha proposto la domanda di condanna, la quale, avuta cognizione della valutazione del giudice istruttore sull'esaurimento dell'istruzione (valutazione che precede cronologicamente l'istanza, come emerge anche dalla formulazione letterale della norma che esordisce con l'espressione "Esaurita l'istruzione" e solo successivamente menziona l'istanza di parte), e tenuto conto dell'esito dell'istruzione, è posta in grado di valutare l'opportunità di esercitare o meno la facoltà di richiedere al giudice istruttore di provvedere con ordinanza sulla domanda, così determinando l'innesto nel procedimento ordinario di cognizione del subprocedimento in questione ed aprendo la via all'applicazione della relativa disciplina.
L'invito che il giudice istruttore - il quale abbia ritenuto esaurita l'istruzione o comunque valutato che la causa è matura per la decisione - rivolge alle parti affinché precisino le rispettive conclusioni non segna quindi il termine oltre il quale la formulazione dell'istanza di ordinanza ex art. 186-quater è preclusa, come sostenuto dai ricorrenti, ma, al contrario, segna il momento, emergente dalla formulazione letterale della norma e coerente con le finalità del subprocedimento in esame, a decorrere dal quale l'istanza può essere proposta (solo di tale aspetto deve occuparsi il Collegio, esulando dal tema del presente giudizio la diversa questione dell'individuazione del termine oltre il quale l'istanza non è più proponibile).
Va precisato che l'istanza può essere presentata, a seguito dell'invito dell'istruttore che abbia ritenuto esaurita l'istruzione a precisare le conclusioni, sia immediatamente, nella stessa udienza in cui l'invito è formulato, sia nella successiva udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. In tal modo viene evitata la rimessione della causa al collegio o l'assunzione in decisione da parte dell'istruttore quale giudice unico, e si consente al giudice istruttore l'esplicazione sollecita di funzioni decisorie (evitando l'attesa, di norma non breve, tra esaurimento dell'istruzione e inizio della fase decisoria ordinaria), mediante l'adozione di un provvedimento di natura provvisoria (in quanto l'ordinanza, costituente titolo esecutivo, è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio: art. 186-quater, comma 2), reso in forma semplificata (in quanto l'ordinanza deve essere succintamente motivata: art. 134, comma 1, c.p.c.), potenzialmente sostitutivo della sentenza definitiva (se si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 186-quater).
Nel caso in esame, l'istanza è stata appunto correttamente formulata dopo l'invito del giudice istruttore alle parti a precisare le conclusioni e prima della precisazione di queste.
3.1.2. La censura incentrata sulla incompletezza del materiale probatorio acquisito, asseritamente ostativa all'adozione dell'ordinanza, è inammissibile, in quanto, avendo l'ordinanza, a seguito della rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza, acquistato efficacia di sentenza soggetta ad appello, la doglianza risulta indirizzata avverso la sentenza di primo grado, e non già, come necessario, avverso la sentenza di appello, che, d'altra parte, della questione non è stata investita.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £ 180.000 (EURO 92,96) oltre £ 3.000.000 (tre milioni pari ad euro 1.549,37) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2002