Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/05/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1735/2022, vertente tra
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Russo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
appellato contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 28.02.2022 e comunicata il 1 marzo 2022 1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig nato in [...] il Parte_1
01.01.1990, alla protezione internazionale ovvero alla protezione sussidiaria per le motivazioni sopraesposte e, per l'effetto, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno a tale titolo, ovvero in estremo subordine confermare l'ordinanza impugnata. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, riferite a tutti i gradi di giudizio.”
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Con atto di citazione del 24.3.2022 proponeva impugnazione avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma del 2.3.2022 con la quale gli veniva riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3. d. l.vo 25/2008, come modificato dal d.l. 130/2020, che gli era stato negato dalla Questura di Roma, con provvedimento del 25.9.2020.
L'appellante ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato lamentando che il giudice di primo grado aveva totalmente omesso qualunque motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, nonostante che la situazione generale del suo paese di provenienza, il Mali, fosse tale da esporre il ricorrente, in caso di suo rimpatrio, ad una minaccia grave ed individuale alla sua vita
“derivante da violenza indiscriminata”.
Ha pertanto chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria.
Il , a cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato in data Controparte_1
24.3.2022, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 20.11.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
L'appellante ha impugnato avanti a questa Corte un'ordinanza pronunciata, in composizione collegiale, dalla sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale di
Roma ai sensi dell'art. 19 - ter d. lgs. n. 150 del 2011, con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli era stato riconosciuto il diritto al rilascio della protezione speciale, lamentando il mancato riconoscimento da parte del tribunale di una delle due protezioni maggiori. Ora, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 ter sopra citato, tali ordinanze non sono appellabili, essendo per le stesse ammesso solo il ricorso per cassazione . La norma, in vigore dal 17 agosto 2017, è pienamente applicabile “ratione temporis” al caso di specie,
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considerato che
il ricorso avverso il diniego della Questura del rinnovo del permesso per ragioni umanitarie era stato depositato il 9.11.2020.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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