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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG nr. 05/2022, VERTENTE
TRA denominazione assunta da (CF-PI: Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, all'esito di atto di P.IVA_1 fusione autenticato nella firma con atto per Notaio di Milano in data 01 Persona_1 marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c., (Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 1.1, in persona del P.IVA_3 procuratore Dott. , munito di potere rappresentativo della Società, giusta Controparte_2 procura conferitagli dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, Dott. con scrittura privata autenticata nella firma per atto Notaio Controparte_3 di Milano, in data 10.02.2021, rep. 24.920, racc. Persona_2 10360, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, alla Via Antonio Stoppani 1.
ATTRICE
E
(CF: , in persona del Sindaco pro- Parte_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Torre Cajetani (FR), Via Circonvallazione Cerano, n.
3 - PEC
estratto dall'indicePA (Indice dei Domicili digitali della Email_1
Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi – www.indicepa.gov.it) in ossequio a quanto previsto dell'art. 28, lett. c, D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, non avendo il provveduto a comunicare al Ministero della Giustizia il proprio Parte_3 indirizzo PEC, che, pertanto, non è presente nel Registro P.P.A.A.
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO domanda di condanna al pagamento della somma di € 74.774,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3 più gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, ed oltre ulteriori accessori come in citazione indicati e richiesti.
CONCLUSIONI:
-Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.02.2025 (• si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza; • precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
• chiede l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e di replica), giusta il decreto dell'11 maggio 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 03 marzo 2025 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc di giorni venti per conclusionali più giorni 20 per eventuali repliche). convenuta è invece rimasta contumace (si veda l'ordinanza del 01.12.2022). CP_4
Pag. 1 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte
già (anche solo conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
Parte_3
Indi, premettendo di essere divenuta titolare, in virtù degli allegati contratti di cessione pro soluto, di alcuni crediti vantati dalle società Telecom IA S.p.a. e EN EN S.p.a., nei confronti del ivi convenuto (in particolare trattasi di quelli descritti negli allegati Pt_3 ai contratti di cessione, autenticati, rispettivamente, nelle firme, per quanto riguarda i crediti ceduti da EN, il 22 settembre 2021 dal Notaio di Roma, per Persona_3 complessivi € 74.237,59, e, per quanto riguarda i crediti ceduti da OM, il 30 luglio 2021 dal Notaio che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di Persona_4
Telecom e dal Notaio che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di Persona_5 Parte
per complessivi € 536,80, e così in totale) per complessivi € 74.774,39 per sorte capitale, ha domandato all'adito Tribunale di condannare quest'ultimo Ente, in persona del
Sindaco p.t., al pagamento:
-della suddetta somma di € 74.774,39, per sorte capitale, pari all'importo portato dalle fatture emesse dalle due società cedenti (Telecom ed EN EN) e riepilogate nell'elenco allegato (sub doc. 3), oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e indi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (come riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3: colonna
“Scadenza”), sino al saldo (che ammontavano, alla data del 23 dicembre 2021, ad € 8.681,97);
-degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale (che, alla data di notifica dell'atto di citazione, siano scaduti da oltre sei mesi) ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-di € 266,82 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati, di cui alle NOTE di DEBITO prodotte sub doc. 4 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
A fondamento della domanda ha DEDOTTO:
-che il credito vantato si fondava sulle fatture allegate, emesse da EN EN e
OM per prestazioni rese/erogate in favore del ivi convenuto;
Pt_3
-che tutti i predetti crediti erano stati ceduti dalle predette Società alla deducente mediante gli allegati contratti di cessione, come sopra autenticati, registrati, rispettivamente: per quanto riguarda i crediti ceduti da EN in data 30.09.2021, e, per quanto riguarda i crediti ceduti da OM, in data 02.08.2021, entrambi regolarmente notificati al (l'uno in data 06 ottobre 2021 e l'altro in data 06 agosto 2021, come si evince Pt_3 dalle PEC allegate sub 6) e MAI opposti (contratti aventi ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti i relativi accessori, ivi compresi i frutti frattanto maturati, oltre a quelli maturandi);
-che le intimazioni di pagamento non avevano sortito effetto alcuno.
Pag. 2 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Ha dedotto -in ordine alla fondatezza della pretesa- che non era stato mai contestato né l'ammontare dei crediti né la regolare esecuzione dei contratti a monte.
Poiché, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il ne è Pt_3 stata dichiarata la contumacia (cfr. il provvedimento del 01 dicembre 2022).
Istruita sulla base della sola produzione documentale, all'udienza (cartolare) del
03.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti (cfr. il provvedimento in pari data nonché quello dell'11.05.2024 con cui era stata disposta la trattazione cartolare, entrambi regolarmente e tempestivamente comunicati).
Tanto premesso in fatto, va subito rilevato come le domande proposte dall'attrice siano (in parte) fondate.
Parte ha agito in giudizio assumendo in primo luogo di vantare nei confronti dell'Ente convenuto un credito in linea capitale di complessivi € 74.774,39, derivante dai suddetti contratti di cessione.
Ebbene, circa gli oneri probatori incombenti al riguardo sull'attore, va, subito, rilevato come la contumacia del convenuto non possa sollevare il medesimo dall'onere della prova, non costituendo un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma cpc, per trarne argomenti in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass. 13.06.2013 n. 14860).
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte attrice appare, però, come anticipato, almeno in parte, idonea all'accoglimento della domanda.
L'assunto attoreo, infatti, risulta comprovato dalla documentazione in atti, e, in particolare: dagli atti di cessione (debitamente registrati e immediatamente notificati al e Pt_3 dalle relative fatture.
Peraltro, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017,
n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib. Napoli,
05.11.2012, n. 27275).
Per quanto attiene all'intervenuta cessione del/i credito/i, in relazione all'onere della prova afferente alla sua qualità di cessionaria, parte attrice peraltro come detto, ha allegato copia dei contratti di cessione, entrambi stipulati per scrittura privata autenticata, regolarmente registrati e notificati al debitore ceduto (e, come noto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 applicabile ratione temporis alla cessione in esame, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste
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non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
Nella fattispecie in esame, risulta attestato e documentato (e invero non contestato: vedi le sentenze di merito di cui sopra): -che le suddette cessioni siano state debitamente notificate al mediante PEC (vedi sopra); -che alcuna contestazione o rilievo in ordine a tali Pt_3 cessioni sia stata formulata dal Pt_3
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun profilo di illegittimità si rinviene nella cessione del credito in esame: il trasferimento del credito si concludeva mediante atto redatti in forma di scrittura privata autenticata;
in secondo luogo, lo stesso era tempestivamente e ritualmente notificato al infine, alcuna contestazione o rilievo Pt_3 in ordine alla cessione sono stati mossi, stando a quanto consta agli atti di causa.
A fronte della prova dell'esistenza dei crediti in questione, secondo i principi generali in tema d'onere della prova, competeva alla convenuta allegare e dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di non aver potuto far ciò per ragioni a essa non è imputabili.
Essendo il rimasto contumace, deve ritenersi che i debiti in questione non siano Pt_3 stati soddisfatti.
Pertanto, nulla quaestio circa la debenza del suddetto importo per sorte capitale, pari ad € 74.774,39.
Riguardo alle ulteriori domande deve osservarsi quanto segue.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del d.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora può ivi trovare accoglimento.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D.lgs. 231/2002, in relazione al rapporto intercorso con EN e OM (di cui sopra), che sono dovuti i predetti interessi con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va indi precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.– in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda.
Ne discende che -trattandosi di interessi dovuti almeno per sei mesi- all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 24/12/2021, epoca di notifica
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dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui sopra ossia da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231.).
Parte In favore della non può invece riconoscersi l'ulteriore importo di € 266,82 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati, di cui alle NOTE di DEBITO prodotte sub doc. 4 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5. Nel caso di specie, dalla disamina degli atti di cessione e degli acclusi elenchi dei crediti trasferiti, pur ad includervi ivi quelli “futuri”, non risulta il trasferimento all'attrice anche dei suddetti interessi ovvero degli interessi precedentemente maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati.
La cessione del credito, oltretutto, non comprende tali (diversi) interessi a meno che ciò non sia stato pattuito in maniera esplicita (sul punto, si veda, ad esempio: Cass. 16/02/2016, n.2978). Oltretutto parte attrice ha prodotto solo meri elenchi/note di debito, di Part formazione squisitamente unilaterale, provenienti dalla stessa e pertanto di alcun effettivo valore, se non meramente indiziario. L'infondatezza della domanda relativa agli interessi moratori richiesti determina, altresì, conseguentemente, l'infondatezza delle ulteriori domande accessorie (interessi anatocistici e spese per il recupero del credito).
L'accoglimento delle domande nella misura indicata in motivazione e la correlativa soccombenza del convenuto, implica che quest'ultimo debba farsi carico delle spese di lite, che si quantificano, tenuto conto (in base allo scaglione di riferimento: il V) dell'assenza di una vera e propria attività istruttoria, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, in uno alla contumacia, in complessivi € 7.052,00, pari ai minimi tariffari, oltre ad € 786,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice monocratico all'uopo designato, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, Parte eccezione e difesa respinta, circa le domande proposte da nei confronti del
[...] così provvede: Parte_3
-condanna il al pagamento dell'importo di € 74.774,39, oltre agli interessi di Pt_3 mora ex art. 2 e 5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4
D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con capitalizzazione anatocistica decorrente dal 24/12/2021 come da motivazione, sino al saldo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il alla rifusione delle spese processuali, che si quantificano in Pt_3 complessivi € 7.052,00, oltre a € 786,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Frosinone, addì, 21 aprile 2025.
Il giudice designato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG nr. 05/2022, VERTENTE
TRA denominazione assunta da (CF-PI: Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, all'esito di atto di P.IVA_1 fusione autenticato nella firma con atto per Notaio di Milano in data 01 Persona_1 marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c., (Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 1.1, in persona del P.IVA_3 procuratore Dott. , munito di potere rappresentativo della Società, giusta Controparte_2 procura conferitagli dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, Dott. con scrittura privata autenticata nella firma per atto Notaio Controparte_3 di Milano, in data 10.02.2021, rep. 24.920, racc. Persona_2 10360, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, alla Via Antonio Stoppani 1.
ATTRICE
E
(CF: , in persona del Sindaco pro- Parte_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Torre Cajetani (FR), Via Circonvallazione Cerano, n.
3 - PEC
estratto dall'indicePA (Indice dei Domicili digitali della Email_1
Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi – www.indicepa.gov.it) in ossequio a quanto previsto dell'art. 28, lett. c, D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, non avendo il provveduto a comunicare al Ministero della Giustizia il proprio Parte_3 indirizzo PEC, che, pertanto, non è presente nel Registro P.P.A.A.
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO domanda di condanna al pagamento della somma di € 74.774,39 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3 più gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, ed oltre ulteriori accessori come in citazione indicati e richiesti.
CONCLUSIONI:
-Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.02.2025 (• si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza; • precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
• chiede l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e di replica), giusta il decreto dell'11 maggio 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 03 marzo 2025 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc di giorni venti per conclusionali più giorni 20 per eventuali repliche). convenuta è invece rimasta contumace (si veda l'ordinanza del 01.12.2022). CP_4
Pag. 1 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte
già (anche solo conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
Parte_3
Indi, premettendo di essere divenuta titolare, in virtù degli allegati contratti di cessione pro soluto, di alcuni crediti vantati dalle società Telecom IA S.p.a. e EN EN S.p.a., nei confronti del ivi convenuto (in particolare trattasi di quelli descritti negli allegati Pt_3 ai contratti di cessione, autenticati, rispettivamente, nelle firme, per quanto riguarda i crediti ceduti da EN, il 22 settembre 2021 dal Notaio di Roma, per Persona_3 complessivi € 74.237,59, e, per quanto riguarda i crediti ceduti da OM, il 30 luglio 2021 dal Notaio che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di Persona_4
Telecom e dal Notaio che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di Persona_5 Parte
per complessivi € 536,80, e così in totale) per complessivi € 74.774,39 per sorte capitale, ha domandato all'adito Tribunale di condannare quest'ultimo Ente, in persona del
Sindaco p.t., al pagamento:
-della suddetta somma di € 74.774,39, per sorte capitale, pari all'importo portato dalle fatture emesse dalle due società cedenti (Telecom ed EN EN) e riepilogate nell'elenco allegato (sub doc. 3), oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e indi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (come riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3: colonna
“Scadenza”), sino al saldo (che ammontavano, alla data del 23 dicembre 2021, ad € 8.681,97);
-degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale (che, alla data di notifica dell'atto di citazione, siano scaduti da oltre sei mesi) ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-di € 266,82 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati, di cui alle NOTE di DEBITO prodotte sub doc. 4 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
A fondamento della domanda ha DEDOTTO:
-che il credito vantato si fondava sulle fatture allegate, emesse da EN EN e
OM per prestazioni rese/erogate in favore del ivi convenuto;
Pt_3
-che tutti i predetti crediti erano stati ceduti dalle predette Società alla deducente mediante gli allegati contratti di cessione, come sopra autenticati, registrati, rispettivamente: per quanto riguarda i crediti ceduti da EN in data 30.09.2021, e, per quanto riguarda i crediti ceduti da OM, in data 02.08.2021, entrambi regolarmente notificati al (l'uno in data 06 ottobre 2021 e l'altro in data 06 agosto 2021, come si evince Pt_3 dalle PEC allegate sub 6) e MAI opposti (contratti aventi ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti i relativi accessori, ivi compresi i frutti frattanto maturati, oltre a quelli maturandi);
-che le intimazioni di pagamento non avevano sortito effetto alcuno.
Pag. 2 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Ha dedotto -in ordine alla fondatezza della pretesa- che non era stato mai contestato né l'ammontare dei crediti né la regolare esecuzione dei contratti a monte.
Poiché, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il ne è Pt_3 stata dichiarata la contumacia (cfr. il provvedimento del 01 dicembre 2022).
Istruita sulla base della sola produzione documentale, all'udienza (cartolare) del
03.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti (cfr. il provvedimento in pari data nonché quello dell'11.05.2024 con cui era stata disposta la trattazione cartolare, entrambi regolarmente e tempestivamente comunicati).
Tanto premesso in fatto, va subito rilevato come le domande proposte dall'attrice siano (in parte) fondate.
Parte ha agito in giudizio assumendo in primo luogo di vantare nei confronti dell'Ente convenuto un credito in linea capitale di complessivi € 74.774,39, derivante dai suddetti contratti di cessione.
Ebbene, circa gli oneri probatori incombenti al riguardo sull'attore, va, subito, rilevato come la contumacia del convenuto non possa sollevare il medesimo dall'onere della prova, non costituendo un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma cpc, per trarne argomenti in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass. 13.06.2013 n. 14860).
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte attrice appare, però, come anticipato, almeno in parte, idonea all'accoglimento della domanda.
L'assunto attoreo, infatti, risulta comprovato dalla documentazione in atti, e, in particolare: dagli atti di cessione (debitamente registrati e immediatamente notificati al e Pt_3 dalle relative fatture.
Peraltro, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017,
n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib. Napoli,
05.11.2012, n. 27275).
Per quanto attiene all'intervenuta cessione del/i credito/i, in relazione all'onere della prova afferente alla sua qualità di cessionaria, parte attrice peraltro come detto, ha allegato copia dei contratti di cessione, entrambi stipulati per scrittura privata autenticata, regolarmente registrati e notificati al debitore ceduto (e, come noto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 applicabile ratione temporis alla cessione in esame, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste
Pag. 3 a 5 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
Nella fattispecie in esame, risulta attestato e documentato (e invero non contestato: vedi le sentenze di merito di cui sopra): -che le suddette cessioni siano state debitamente notificate al mediante PEC (vedi sopra); -che alcuna contestazione o rilievo in ordine a tali Pt_3 cessioni sia stata formulata dal Pt_3
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun profilo di illegittimità si rinviene nella cessione del credito in esame: il trasferimento del credito si concludeva mediante atto redatti in forma di scrittura privata autenticata;
in secondo luogo, lo stesso era tempestivamente e ritualmente notificato al infine, alcuna contestazione o rilievo Pt_3 in ordine alla cessione sono stati mossi, stando a quanto consta agli atti di causa.
A fronte della prova dell'esistenza dei crediti in questione, secondo i principi generali in tema d'onere della prova, competeva alla convenuta allegare e dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di non aver potuto far ciò per ragioni a essa non è imputabili.
Essendo il rimasto contumace, deve ritenersi che i debiti in questione non siano Pt_3 stati soddisfatti.
Pertanto, nulla quaestio circa la debenza del suddetto importo per sorte capitale, pari ad € 74.774,39.
Riguardo alle ulteriori domande deve osservarsi quanto segue.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del d.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora può ivi trovare accoglimento.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D.lgs. 231/2002, in relazione al rapporto intercorso con EN e OM (di cui sopra), che sono dovuti i predetti interessi con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va indi precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.– in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda.
Ne discende che -trattandosi di interessi dovuti almeno per sei mesi- all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 24/12/2021, epoca di notifica
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dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui sopra ossia da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231.).
Parte In favore della non può invece riconoscersi l'ulteriore importo di € 266,82 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati, di cui alle NOTE di DEBITO prodotte sub doc. 4 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5. Nel caso di specie, dalla disamina degli atti di cessione e degli acclusi elenchi dei crediti trasferiti, pur ad includervi ivi quelli “futuri”, non risulta il trasferimento all'attrice anche dei suddetti interessi ovvero degli interessi precedentemente maturati per il ritardato pagamento delle fatture/crediti diversi da quelli sopra indicati.
La cessione del credito, oltretutto, non comprende tali (diversi) interessi a meno che ciò non sia stato pattuito in maniera esplicita (sul punto, si veda, ad esempio: Cass. 16/02/2016, n.2978). Oltretutto parte attrice ha prodotto solo meri elenchi/note di debito, di Part formazione squisitamente unilaterale, provenienti dalla stessa e pertanto di alcun effettivo valore, se non meramente indiziario. L'infondatezza della domanda relativa agli interessi moratori richiesti determina, altresì, conseguentemente, l'infondatezza delle ulteriori domande accessorie (interessi anatocistici e spese per il recupero del credito).
L'accoglimento delle domande nella misura indicata in motivazione e la correlativa soccombenza del convenuto, implica che quest'ultimo debba farsi carico delle spese di lite, che si quantificano, tenuto conto (in base allo scaglione di riferimento: il V) dell'assenza di una vera e propria attività istruttoria, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, in uno alla contumacia, in complessivi € 7.052,00, pari ai minimi tariffari, oltre ad € 786,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice monocratico all'uopo designato, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, Parte eccezione e difesa respinta, circa le domande proposte da nei confronti del
[...] così provvede: Parte_3
-condanna il al pagamento dell'importo di € 74.774,39, oltre agli interessi di Pt_3 mora ex art. 2 e 5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4
D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con capitalizzazione anatocistica decorrente dal 24/12/2021 come da motivazione, sino al saldo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il alla rifusione delle spese processuali, che si quantificano in Pt_3 complessivi € 7.052,00, oltre a € 786,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Frosinone, addì, 21 aprile 2025.
Il giudice designato
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