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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2402/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI MARIO;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BERTELLI PATRIZIA;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 16/10/1999 tra
[...]
e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1 Ostiglia (MN) al n. 6 parte I serie = anno 1999, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostiglia (MN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunziano a qualunque pretesa di natura economica;
3. Con l'adempimento delle pattuizioni che precedono, i coniugi dichiarano di considerare risolta tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo;
4. Spese legali integralmente compensate;
5. Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza, in particolare Parte_1 dichiara di aderirvi immediatamente una volta accolte le precedenti conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione CP_1 dalla quale non nascevano figli.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dando atto di come le parti avessero raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno dunque precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe.
***
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile avanti al quale è intervenuto l'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 D.L. 132/2014 e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti, che non appaiono contrari alla legge o a norme di carattere imperativo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese pagina 2 di 3 di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 16/10/1999 in
OSTIGLIA (MN) tra e , iscritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 6, parte II, ufficio 1, anno 1999;
2. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSTIGLIA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, in data 22/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2402/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI MARIO;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BERTELLI PATRIZIA;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 16/10/1999 tra
[...]
e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1 Ostiglia (MN) al n. 6 parte I serie = anno 1999, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostiglia (MN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunziano a qualunque pretesa di natura economica;
3. Con l'adempimento delle pattuizioni che precedono, i coniugi dichiarano di considerare risolta tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo;
4. Spese legali integralmente compensate;
5. Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza, in particolare Parte_1 dichiara di aderirvi immediatamente una volta accolte le precedenti conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione CP_1 dalla quale non nascevano figli.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dando atto di come le parti avessero raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno dunque precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe.
***
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile avanti al quale è intervenuto l'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 D.L. 132/2014 e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti, che non appaiono contrari alla legge o a norme di carattere imperativo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese pagina 2 di 3 di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 16/10/1999 in
OSTIGLIA (MN) tra e , iscritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 6, parte II, ufficio 1, anno 1999;
2. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSTIGLIA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, in data 22/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3