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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AN D'Onofrio - Presidente -
Dott. Emanuele Alcidi - Giudice relatore-
Dott. Diego Dinardo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 8752/2021, avente ad oggetto: “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Mirra (C.F.
[...]
e dall'avv. Andrea Ferraro (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio C.F._5 legale sito in Santa RI Capua Vetere alla via Melorio n . 21;
Attrici
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso dall'Avv. Giuseppe Auriemma (C.F. – P.IVA C.F._7
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo P.IVA_1 studio sito in Santa RI Capua Vetere alla Via Gallozzi n. 16;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, e RI chiedevano di ac certare la Parte_1 Parte_2 simulazione relativa dell'atto di permuta indicato e dissimulante donazione, nonché di accertare la donazione simulata, disponendo il reintegro della quota di legittima mediante riduzione. Chiedevano, altresì, di ricostruire e accertare, previa reintegra, il valore dell'intero patrimonio dei de cuius, con conseguente scioglimento della comunione.
chiedeva il rigetto delle domande attoree. Solo con la Controparte_1 seconda memoria istruttoria domandava anche di disporre che le somme corrisposte dalla de cuius alle figlie , Persona_1 Pt_1
e RI siano versate/restituite sul conto corrente Parte_2 intestato al genitore;
accertare che l'immobile è stato legittimamente acquistato e non in conseguenza di atto dissimulante una donazione;
ordinare la cancellazione della trascrizione.
Disposta CTU, all'udienza del 10.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
In fatto
, e premettono che in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 28.08.1965 e contraevano Parte_4 Persona_1 matrimonio e che dalla loro unione nascevano i figli, , Parte_1
, RI e , non ché AN, deceduto il Parte_2 CP_1
23.07.1976. Premettono, altresì, che con atto di permuta del
28.03.2013 (rep. n. 2657 e racc. n. 1818), rogato presso lo studio del notaio (genitore) trasferiva al proprio Persona_2 Parte_4 figlio e convivente (loro germano) la proprietà Controparte_1 dell'intero fabbricato, con annessa corte di pertinenza, sito nel comune di Santa RI Capua Vetere alla via Benedetto Croce n. 9 e riceveva, quale controprestazione, la piena proprietà sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato “ ”, sito nel Controparte_2 comune di Santa RI Capua Vetere alla via Mastrantuono snc, entrambi come più specificatamente descritti in citazione.
Rappresentano che con il medesimo atto di permuta le parti dichiaravano che il valore di entrambi i diritti immobiliari erano pari a
2 € 200.000,00 e che, pertanto, non davano luogo al pagamento di alcun conguaglio. Rappresentano, altresì, che deced eva ab Parte_4 intestato, in Santa RI Capua Vetere il 24.02.2019 e che in data
07.06.2020 decedeva, ab intestato, in Santa RI Capua Vetere Fratta
RI, lasciando quali suoi e redi esse e il convenuto. Riferiscono che con perizie tecniche estimative del 06.09.2019 e del 02.10.2019, il
Geom. determinava il valore dell'immobile sito alla Via Persona_3
Mastrantuono n. 13 (dato in permuta ad , in € Parte_4
80.000,00 e il valore dell'immobile sito alla via Benedetto Croce n. 9
(dato in permuta ad ) in € 400.000,00. Si soffermano Controparte_1 sui beni relitti. Riferiscono, altresì, che hanno accettato con benefi cio di inventario le eredità di entramb i i defunti genitori ( Parte_4
e ). Affermano che intendono proporre un'azione di Persona_1 simulazione relativa volta ad accertare la natura simulata dell'atto di permuta in quanto teso ad occultare una donazione dissimulata, preordinata dalle parti contraenti per ledere le quote di legittima spettanti alla loro madre (nella misura di 1/4 in qualità di coniuge) e ad esse stesse (nella misura di 2/4 in qualità di figlie) e che tale azione
è posta al fine, una volta accertata la donazione, di chiede rne la riduzione. Si soffermano, altresì, sulla sproporzione del valore tra i due immobili, come da perizie svolte. Ritengono di aver subito un evidente e grave pregiudizio in quanto l'atto di permuta avrebbe ridotto l'asse ereditario del de cuius e, di conseguenza, le quote di legittima loro spettanti, sia in proprio che nella qualità di eredi di . Persona_1
Evidenziano come, a comprova della simulazione, vi sia la sproporzione del valore, il legame di parentela, la convivenza, il mancato pagamento del prezzo. Aggiungono che era anche titolare di conto Parte_4 corrente e che questo, al momento del decesso, presentava un saldo attivo di soli € 2.284,04.
Astuto premette che l'incedere della senescenza e del CP_1 progressivo aggravarsi delle patologie dei genitori induceva i medesimi a decidere, concordemente, di alienare l'intero fabbricato, attesa la vetustà dello stesso anche al fine di ricercare una sistemazione abitativa più comoda per le loro esigenze a causa dall'impossibilità di
3 salire e scendere quotidianamente le scale che portavano all'appartamento e per il bisogno di maggiori comodità come il riscaldamento a gas metano e l'aria climatizzata. Premette, altresì, che prima di procedere alla vendita dell'immobile, Parte_4 informava le figlie , e RI, proponendole di Pt_1 Parte_2 acquistare l'intero fabbricato ma nessuna manifestava tale intenzione , nonché che si rivolgeva all'agenzia immobiliare Immobil Persona_1
Group S.r.L. affinché procedesse alla stima del fabbricato di Via
Benedetto Croce n. 9 che veniva valutato in € 200.000,00. Riferisce che, non avendo ottenuto alcuna offerta di acquisto, si stipulava l'atto di permuta richiamato. Riferisce, altresì, che il legame affettivo tra i genitori si logorava e si sviluppavano comportamenti vessatori da parte della nei confronti del marito per cui quest'ultimo, nel maggio Per_1
2014, si trasferiva presso l'immobile acquistato. Afferma che in data
28.07.2014 le attrici contestavano di aver dato seguito ad un atto simulato. Afferma, altresì, che le attrici abbandonarono l'anziano padre e che i rari contatti avvenivano unicamente attraverso telefonate piene di minacce e finalizzate a ottenere la stipula di atti dispositivi vo lti al sostanziale annullamento della permuta. Evidenzia che, al fine di tentare di rasserenare gli animi, il de cuius presentava Parte_4
ATP deducendo che, avendo interesse a promuovere un giudizio per la corresponsione della somma dovuta per la differenza di valore dei beni, aveva urgenza di fare accertare, prima del giudizio, il valore degli immobili stante il ritenuto valore maggiore dell'immobile dato in permuta. Evidenzia, altresì, che il conseguente nominato CTU concludeva stimando il valore dell'immobile alienato da Parte_4 in € 182.000,00 e di quello acquistato in € 152.000,00. Nega l'esistenza di accordo preordinato e simulato. Si sofferma sulle controversie familiari, sull'invocata convivenza e sulla mediazione. Contesta la perizia svolta da parte attorea. Ritiene che le attr ici non possono essere considerate come “terzi” rispetto al negozio.
In diritto
In punto di diritto occorre premettere che le attrici presentano tre domande: in primis quella di accertamento della simulazione relativa;
4 in secondo luogo, conseguentemente, q uella di riduzione;
in ultimo di divisione.
Ebbene, la domanda di simulazione va rigettata.
A risultare carente, invero, è la prova certa dell'animus donandi.
Se, infatti, dagli esiti peritali è emers a una differenza economica tra i due immobili, ove quello acquistato da è risultato Controparte_1 avente un valore maggiore, detto aspetto , ancorché in aggiunta agli altri invocati, non può risultare sufficiente al fine di potersi ritenere dimostrato che vi era, nel de cuius, la volontà di stipulare un contratto di permuta misto a donazione, in virtù degli elementi contrari che risultano dagli atti di causa.
In primis non può non darsi rilievo alla circostanza che , per quanto sia stata riscontrata la richiamata differenza di valore, questa è nettamente inferiore rispetto a quella indicata dagli attori . Il CTU, infatti, in relazione all'immobile alienato dal de cuius, ha riferito che
“Il più probabile valore di mercato dei beni in oggetto all'epoca della stipula dell'atto di permuta, di cui al “primo trasferimento” è pari ad €
214.404,40, in cifra tonda € 214.400,00” mentre, in riferimento a quello acquistato, ha evidenziato che “il più probabile valore di mercato dei beni in oggetto all'epoca della stipula dell'atto di permuta, di cui al
“secondo trasferimento” è pari ad € 128.852,73, in cifra tonda
€ 128.850,00”. Certo vi è, si ribadisca, una differenza economica, ma questa è molto più ridotta rispetto a quella, particolarmente sproporzionata, indicata dagli attori (pari a € 320.000,00, a fronte di quella di € 85.550,00 indicata dal CTU).
A ciò si aggiunga che tale divergenza economica risulta ancora ulteriormente attenuata nell'elaborato peritale svolto in sede di ATP. Il tecnico, in tal caso, conferisce all'immobile sito in Via Benedetto Croce un valore pari a € 182.000,00 e a quello in Via Mastantuono un valore di € 152.000,00 (con una differenza di appena € 30.000,00). In relazione a detto documento, seppur è vero che esso non può avere una valenza probatoria come una CTU svolta in contraddittorio, trattandosi comunque di perizia svolta da un soggetto terzo e in sede
5 giurisdizionale non può neppure ritenersi avente quel minimo rilievo che la giurisprudenza conferisce alle consulenze di parte.
A quanto sopra si aggiungano le seguenti ulterio ri valutazioni.
In primis non può non darsi rilievo alle serie e forti difformità urbanistiche riscontrate dal CTU e riguardanti l'immobile acquistato dal convenuto. In proposito, infatti, l'ausiliario, anche in risposta alle osservazioni, ha evidenziato come “le difformità rilevate sia al piano terra che al piano primo (pagg. 41, 42, 43, 44, 45 della rel azione), non sono di modesta entità, ma comportano una sostanziale alterazione della volumetria e della configurazione dell'intero fabbricato ”, giungendo alla conclusione che, addirittura, “per alcuni interventi sia necessaria la demolizione e la rimessa in pristino dello stato luoghi, per riportare
l'immobile nella sua condizione legittima dal punto di vista urbanistico”.
Il tecnico, inoltre, ha anche constatato che vi sono parti del fabbricato caratterizzate da totale assenza del titolo edilizio legittimante con conseguente “natura abusiva di buona parte del fabbricato”. E' vero che detto accertamento ha influito anche sul valore accertato (con una rilevante riduzione economica) ma è anche altrettanto vero che esso non può non avere anche una ulteriore valenza autonoma e che ben avrebbe potuto influire sugli aspetti (soggettivi e non oggettivi) a sostegno della scelta di procedersi con la permuta, specie in virtù della circostanza che, seppur anche l'altro immobile presenta delle difformità, queste, come si evince dall'elaborato agli atti, risultano molto più mitigate e riferite principalmente ad aspetti più che urbanistici, di carattere catastale e, dunque, pi ù agevolmente risolvibili rispetto a quelli urbanistici (che potrebbero anche non essere rimediabili).
Sempre in quest'ottica, ma a maggior ragione (coinvolgendo , seppur indirettamente, il bene indisponibile e fondamentale della salute), non può non conferirsi un'autonoma valenza (incidente non solo dal punto di vista oggettivo-economico, con la riduzione evidenziata dal CTU, ma anche soggettivo) alla circostanza che, come rilevato dall'ausiliario, “La copertura dell'edificio è composta da falde inclinate con soprastante manto di tegole, in parte realizzata con lastre di cemento amianto”, con
6 conseguente necessità, da parte del proprietario, di farsi carico delle
“problematiche legate alla gestione dei materiali di risulta, incluse le operazioni di bonifica delle coperture in cemento-amianto, nonché le spese tecniche professionali e legali correlate”. La circostanza che l'immobile sito in via Benedetto Croce avesse lastre realizzate in amianto, invero, è elemento che non può valutarsi solo dal punto di vista freddo, astratto e oggettivo quale influente nel mero coefficiente di riduzione ma anche dal punto di vista soggettivo. Considerando, infatti, le gravi possibili ripercussioni che le fibre di amianto, ove inalate, possono comportare sulla salute, è ben possibile pensare che il proprietario viva in maniera particolarmente non serena la presenza dell'amianto nel proprio stabile e sia indotto ad accettare, in un'ottica di alienazione, una riduzione ulteriore del valore, anche maggiore rispetto a quello oggettivo e collegato ai soli costi previsti per gli interventi di bonifica.
Si valuti, ancora, la circostanza che, seppur l'immobile in via Benedetto
Croce ha un valore complessivo maggiore, è anche altrettanto vero che,
a metro quadro, quello acquistato dal de cuius risulta più prestigioso
(1.200,00 €/mq a fronte di 750,00 €/mq). In proposito, invero, il CTU ha chiarito come “il valore di 1.200 €/mq attribuito all'immobile di Via
Mastrantuono è pienamente giustificato dalle peculiarità del contesto urbano e dalle caratteristiche d ell'area residenziale”, nonché che
“l'immobile – Appartamento per civile abitazione di Cat. A/2 + Box Auto di Cat. C/6 - si trova in un'area residenziale di recente sviluppo, che al momento della stipula dell'Atto di (età del fabbricato circa Per_4
10/12 anni) godeva di un contesto infrastrutturale moderno e di buon livello qualitativo”,
Particolarmente rilevante, nella presente analisi, però, è lo stato degli immobili dove quello alienato dal de cuius, a differenza di quello acquistato, risulta avere forti criticità anche di carattere strutturale
(in proposito il tecnico riferisce addirittura di “condizioni di instabilità
e pericolosità dei solai e delle coperture”, di “ampie macchie di umidità”, di “degrado delle strutture orizzontali e delle coperture”, di immobile
“disabitato da molti anni e privo di allacciamenti alle utenze” che “versa
7 in uno stato di abbandono”), sicché è maggiormente plausibile quanto affermato dal convenuto, ossia che la scelta del de cuius era mossa dalla volontà di andare ad abitare in un appartamento avente maggiori comodità (non a caso, d'altronde, in data 12.05.2014 Parte_4 si è trasferito presso l'immobile in via Mastantuono, come da certificato di residenza storico).
L'accertato contesto infrastrutturale moderno e di buon livello qualitativo, in aggiunta alle condizioni statiche e strutturali dell'immobile in via Mastrantuono rispetto a quello in via Benedetto
Croce, in altri termini, sono circostanze che ben plausibilmente possono aver spinto ad acquistare e andare a vivere in Parte_4 un immobile caratterizzato da elementi sia intri nsechi che estrinsechi che offrono una superiore qualità di vita e maggior comodità; aspetti, questi, che, inoltre, hanno un indubbio peso ponderale maggiore in persone di età avanzata (quale l'Astuto al momento della Pt_4 permuta) rispetto ad altre più giovani. E' lecito sostenere, in altri termini, che una persona anziana scelga di vivere in un immobile in condizioni statiche e strutturali quantomeno più confortevoli e sito in un contesto ambientale migliore anche senza dare rilievo alla divergenza economica tra i due beni (non così eclatante come sostenuto dalle attrici).
A risultare dirimente, infine, è la condotta successiva al contratto tenuta da che, plausibilmente mosso da insorte Parte_4 perplessità, ha instaurato un giudizio per ATP proprio al fine di vagliare il valore degli immobili. Ebbene, proprio detta condotta posta in essere da è indice tale da indurre a ritenere che ciò che ha Parte_4 spinto il medesimo alla siano state valutazioni avulse da Per_4 ragioni di liberalità e che, anzi, una volta che nel medesimo si è affacciata l'ipotesi che gli immobili potessero avere un valore nettamente divergente, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti che il codice di rito propone per le verifiche imparziali del caso.
Orbene, tutto quanto sinora esposto, dunque, comporta quale conseguenza che non può dirsi provato l'elemento necessario e caratterizzante la donazione (tra l'altro riferita solo a quella parte di
8 differenza di valore tra i due immobili e non alla totalità), ossia l'animus donandi, sicché la domanda di accertamento della simulazione va disattesa.
Non potendosi accogliere la simulazione per le ragion i esposte, va rigettata anche la domanda di riduzione per assenza del presupposto indicato dalle attrici: l'atto di liberalità.
Va dichiarata inammissibile, invece, la domanda di scioglimento della comunione in quanto sono stesso le attrici ad aver subordinato la medesima al “previo accoglimento delle prefate legittime domande giudiziali” (così come la ricostruzione del valore dei patrimoni, preliminare alla domanda di divisione, subordinata alla previa declaratoria di reintegrazione della quota di legittima ).
Per quanto riguarda , come anticipato, seppur in sede Controparte_1 di comparsa si era limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree, con la seconda memoria istruttoria ha chiesto di “Disporre affinché le somme documentalmente corrisposte in vita dalla de cuius Persona_1 alle figlie , e RI siano versate/restituite mediante Pt_1 Parte_2 bonifico sul cc intestato al genitore, così come indicato in comparsa di costituizione”; di “Accertare e dichiarare che l'immobile de quo è stato legittimamente acquistato dal convenuto sig. e non, Controparte_1 come artatamente palesato da parte attrice, in conseguenza di at to dissimulante una donazione” e di “Ordinare al competente Conservatore la cancellazione della trascritta annotazione relativa alla domanda giudiziale”.
Orbene, quest'ultima istanza va accolta in forza di quanto disposto dall'art. 2668 comma 2 c.c.
Vanno dichiarate inammissibili, invece, le altre domande proposte in quanto tardive.
Sulle spese
Stante l'inammissibilità delle domande di parte convenuta, si situa in ipotesi di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese.
Le spese di CTU vanno conseguentemente poste su lle parti in solido tra di loro.
9 Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Va rigettata l'istanza ex art. 96 c.p.c. in quanto non risultano provati la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta la domanda di simulazione;
• Rigetta la domanda di riduzione;
• Dichiara inammissibili le altre domande attoree;
• Dichiara inammissibili le domande di parte convenuta;
• Ordina alla conservatoria di procedere con la cancellazione della trascrizione della domanda attorea;
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
• Pone definitivamente le spese di CTU su tutte le parti in solido.
Così deciso, S. RI C.V. 15.04.2025.
Il Presidente dott. AN D'Onofrio
Il giudice relatore dott. Emanuele Alcidi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AN D'Onofrio - Presidente -
Dott. Emanuele Alcidi - Giudice relatore-
Dott. Diego Dinardo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 8752/2021, avente ad oggetto: “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Mirra (C.F.
[...]
e dall'avv. Andrea Ferraro (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio C.F._5 legale sito in Santa RI Capua Vetere alla via Melorio n . 21;
Attrici
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso dall'Avv. Giuseppe Auriemma (C.F. – P.IVA C.F._7
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo P.IVA_1 studio sito in Santa RI Capua Vetere alla Via Gallozzi n. 16;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, e RI chiedevano di ac certare la Parte_1 Parte_2 simulazione relativa dell'atto di permuta indicato e dissimulante donazione, nonché di accertare la donazione simulata, disponendo il reintegro della quota di legittima mediante riduzione. Chiedevano, altresì, di ricostruire e accertare, previa reintegra, il valore dell'intero patrimonio dei de cuius, con conseguente scioglimento della comunione.
chiedeva il rigetto delle domande attoree. Solo con la Controparte_1 seconda memoria istruttoria domandava anche di disporre che le somme corrisposte dalla de cuius alle figlie , Persona_1 Pt_1
e RI siano versate/restituite sul conto corrente Parte_2 intestato al genitore;
accertare che l'immobile è stato legittimamente acquistato e non in conseguenza di atto dissimulante una donazione;
ordinare la cancellazione della trascrizione.
Disposta CTU, all'udienza del 10.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
In fatto
, e premettono che in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 28.08.1965 e contraevano Parte_4 Persona_1 matrimonio e che dalla loro unione nascevano i figli, , Parte_1
, RI e , non ché AN, deceduto il Parte_2 CP_1
23.07.1976. Premettono, altresì, che con atto di permuta del
28.03.2013 (rep. n. 2657 e racc. n. 1818), rogato presso lo studio del notaio (genitore) trasferiva al proprio Persona_2 Parte_4 figlio e convivente (loro germano) la proprietà Controparte_1 dell'intero fabbricato, con annessa corte di pertinenza, sito nel comune di Santa RI Capua Vetere alla via Benedetto Croce n. 9 e riceveva, quale controprestazione, la piena proprietà sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato “ ”, sito nel Controparte_2 comune di Santa RI Capua Vetere alla via Mastrantuono snc, entrambi come più specificatamente descritti in citazione.
Rappresentano che con il medesimo atto di permuta le parti dichiaravano che il valore di entrambi i diritti immobiliari erano pari a
2 € 200.000,00 e che, pertanto, non davano luogo al pagamento di alcun conguaglio. Rappresentano, altresì, che deced eva ab Parte_4 intestato, in Santa RI Capua Vetere il 24.02.2019 e che in data
07.06.2020 decedeva, ab intestato, in Santa RI Capua Vetere Fratta
RI, lasciando quali suoi e redi esse e il convenuto. Riferiscono che con perizie tecniche estimative del 06.09.2019 e del 02.10.2019, il
Geom. determinava il valore dell'immobile sito alla Via Persona_3
Mastrantuono n. 13 (dato in permuta ad , in € Parte_4
80.000,00 e il valore dell'immobile sito alla via Benedetto Croce n. 9
(dato in permuta ad ) in € 400.000,00. Si soffermano Controparte_1 sui beni relitti. Riferiscono, altresì, che hanno accettato con benefi cio di inventario le eredità di entramb i i defunti genitori ( Parte_4
e ). Affermano che intendono proporre un'azione di Persona_1 simulazione relativa volta ad accertare la natura simulata dell'atto di permuta in quanto teso ad occultare una donazione dissimulata, preordinata dalle parti contraenti per ledere le quote di legittima spettanti alla loro madre (nella misura di 1/4 in qualità di coniuge) e ad esse stesse (nella misura di 2/4 in qualità di figlie) e che tale azione
è posta al fine, una volta accertata la donazione, di chiede rne la riduzione. Si soffermano, altresì, sulla sproporzione del valore tra i due immobili, come da perizie svolte. Ritengono di aver subito un evidente e grave pregiudizio in quanto l'atto di permuta avrebbe ridotto l'asse ereditario del de cuius e, di conseguenza, le quote di legittima loro spettanti, sia in proprio che nella qualità di eredi di . Persona_1
Evidenziano come, a comprova della simulazione, vi sia la sproporzione del valore, il legame di parentela, la convivenza, il mancato pagamento del prezzo. Aggiungono che era anche titolare di conto Parte_4 corrente e che questo, al momento del decesso, presentava un saldo attivo di soli € 2.284,04.
Astuto premette che l'incedere della senescenza e del CP_1 progressivo aggravarsi delle patologie dei genitori induceva i medesimi a decidere, concordemente, di alienare l'intero fabbricato, attesa la vetustà dello stesso anche al fine di ricercare una sistemazione abitativa più comoda per le loro esigenze a causa dall'impossibilità di
3 salire e scendere quotidianamente le scale che portavano all'appartamento e per il bisogno di maggiori comodità come il riscaldamento a gas metano e l'aria climatizzata. Premette, altresì, che prima di procedere alla vendita dell'immobile, Parte_4 informava le figlie , e RI, proponendole di Pt_1 Parte_2 acquistare l'intero fabbricato ma nessuna manifestava tale intenzione , nonché che si rivolgeva all'agenzia immobiliare Immobil Persona_1
Group S.r.L. affinché procedesse alla stima del fabbricato di Via
Benedetto Croce n. 9 che veniva valutato in € 200.000,00. Riferisce che, non avendo ottenuto alcuna offerta di acquisto, si stipulava l'atto di permuta richiamato. Riferisce, altresì, che il legame affettivo tra i genitori si logorava e si sviluppavano comportamenti vessatori da parte della nei confronti del marito per cui quest'ultimo, nel maggio Per_1
2014, si trasferiva presso l'immobile acquistato. Afferma che in data
28.07.2014 le attrici contestavano di aver dato seguito ad un atto simulato. Afferma, altresì, che le attrici abbandonarono l'anziano padre e che i rari contatti avvenivano unicamente attraverso telefonate piene di minacce e finalizzate a ottenere la stipula di atti dispositivi vo lti al sostanziale annullamento della permuta. Evidenzia che, al fine di tentare di rasserenare gli animi, il de cuius presentava Parte_4
ATP deducendo che, avendo interesse a promuovere un giudizio per la corresponsione della somma dovuta per la differenza di valore dei beni, aveva urgenza di fare accertare, prima del giudizio, il valore degli immobili stante il ritenuto valore maggiore dell'immobile dato in permuta. Evidenzia, altresì, che il conseguente nominato CTU concludeva stimando il valore dell'immobile alienato da Parte_4 in € 182.000,00 e di quello acquistato in € 152.000,00. Nega l'esistenza di accordo preordinato e simulato. Si sofferma sulle controversie familiari, sull'invocata convivenza e sulla mediazione. Contesta la perizia svolta da parte attorea. Ritiene che le attr ici non possono essere considerate come “terzi” rispetto al negozio.
In diritto
In punto di diritto occorre premettere che le attrici presentano tre domande: in primis quella di accertamento della simulazione relativa;
4 in secondo luogo, conseguentemente, q uella di riduzione;
in ultimo di divisione.
Ebbene, la domanda di simulazione va rigettata.
A risultare carente, invero, è la prova certa dell'animus donandi.
Se, infatti, dagli esiti peritali è emers a una differenza economica tra i due immobili, ove quello acquistato da è risultato Controparte_1 avente un valore maggiore, detto aspetto , ancorché in aggiunta agli altri invocati, non può risultare sufficiente al fine di potersi ritenere dimostrato che vi era, nel de cuius, la volontà di stipulare un contratto di permuta misto a donazione, in virtù degli elementi contrari che risultano dagli atti di causa.
In primis non può non darsi rilievo alla circostanza che , per quanto sia stata riscontrata la richiamata differenza di valore, questa è nettamente inferiore rispetto a quella indicata dagli attori . Il CTU, infatti, in relazione all'immobile alienato dal de cuius, ha riferito che
“Il più probabile valore di mercato dei beni in oggetto all'epoca della stipula dell'atto di permuta, di cui al “primo trasferimento” è pari ad €
214.404,40, in cifra tonda € 214.400,00” mentre, in riferimento a quello acquistato, ha evidenziato che “il più probabile valore di mercato dei beni in oggetto all'epoca della stipula dell'atto di permuta, di cui al
“secondo trasferimento” è pari ad € 128.852,73, in cifra tonda
€ 128.850,00”. Certo vi è, si ribadisca, una differenza economica, ma questa è molto più ridotta rispetto a quella, particolarmente sproporzionata, indicata dagli attori (pari a € 320.000,00, a fronte di quella di € 85.550,00 indicata dal CTU).
A ciò si aggiunga che tale divergenza economica risulta ancora ulteriormente attenuata nell'elaborato peritale svolto in sede di ATP. Il tecnico, in tal caso, conferisce all'immobile sito in Via Benedetto Croce un valore pari a € 182.000,00 e a quello in Via Mastantuono un valore di € 152.000,00 (con una differenza di appena € 30.000,00). In relazione a detto documento, seppur è vero che esso non può avere una valenza probatoria come una CTU svolta in contraddittorio, trattandosi comunque di perizia svolta da un soggetto terzo e in sede
5 giurisdizionale non può neppure ritenersi avente quel minimo rilievo che la giurisprudenza conferisce alle consulenze di parte.
A quanto sopra si aggiungano le seguenti ulterio ri valutazioni.
In primis non può non darsi rilievo alle serie e forti difformità urbanistiche riscontrate dal CTU e riguardanti l'immobile acquistato dal convenuto. In proposito, infatti, l'ausiliario, anche in risposta alle osservazioni, ha evidenziato come “le difformità rilevate sia al piano terra che al piano primo (pagg. 41, 42, 43, 44, 45 della rel azione), non sono di modesta entità, ma comportano una sostanziale alterazione della volumetria e della configurazione dell'intero fabbricato ”, giungendo alla conclusione che, addirittura, “per alcuni interventi sia necessaria la demolizione e la rimessa in pristino dello stato luoghi, per riportare
l'immobile nella sua condizione legittima dal punto di vista urbanistico”.
Il tecnico, inoltre, ha anche constatato che vi sono parti del fabbricato caratterizzate da totale assenza del titolo edilizio legittimante con conseguente “natura abusiva di buona parte del fabbricato”. E' vero che detto accertamento ha influito anche sul valore accertato (con una rilevante riduzione economica) ma è anche altrettanto vero che esso non può non avere anche una ulteriore valenza autonoma e che ben avrebbe potuto influire sugli aspetti (soggettivi e non oggettivi) a sostegno della scelta di procedersi con la permuta, specie in virtù della circostanza che, seppur anche l'altro immobile presenta delle difformità, queste, come si evince dall'elaborato agli atti, risultano molto più mitigate e riferite principalmente ad aspetti più che urbanistici, di carattere catastale e, dunque, pi ù agevolmente risolvibili rispetto a quelli urbanistici (che potrebbero anche non essere rimediabili).
Sempre in quest'ottica, ma a maggior ragione (coinvolgendo , seppur indirettamente, il bene indisponibile e fondamentale della salute), non può non conferirsi un'autonoma valenza (incidente non solo dal punto di vista oggettivo-economico, con la riduzione evidenziata dal CTU, ma anche soggettivo) alla circostanza che, come rilevato dall'ausiliario, “La copertura dell'edificio è composta da falde inclinate con soprastante manto di tegole, in parte realizzata con lastre di cemento amianto”, con
6 conseguente necessità, da parte del proprietario, di farsi carico delle
“problematiche legate alla gestione dei materiali di risulta, incluse le operazioni di bonifica delle coperture in cemento-amianto, nonché le spese tecniche professionali e legali correlate”. La circostanza che l'immobile sito in via Benedetto Croce avesse lastre realizzate in amianto, invero, è elemento che non può valutarsi solo dal punto di vista freddo, astratto e oggettivo quale influente nel mero coefficiente di riduzione ma anche dal punto di vista soggettivo. Considerando, infatti, le gravi possibili ripercussioni che le fibre di amianto, ove inalate, possono comportare sulla salute, è ben possibile pensare che il proprietario viva in maniera particolarmente non serena la presenza dell'amianto nel proprio stabile e sia indotto ad accettare, in un'ottica di alienazione, una riduzione ulteriore del valore, anche maggiore rispetto a quello oggettivo e collegato ai soli costi previsti per gli interventi di bonifica.
Si valuti, ancora, la circostanza che, seppur l'immobile in via Benedetto
Croce ha un valore complessivo maggiore, è anche altrettanto vero che,
a metro quadro, quello acquistato dal de cuius risulta più prestigioso
(1.200,00 €/mq a fronte di 750,00 €/mq). In proposito, invero, il CTU ha chiarito come “il valore di 1.200 €/mq attribuito all'immobile di Via
Mastrantuono è pienamente giustificato dalle peculiarità del contesto urbano e dalle caratteristiche d ell'area residenziale”, nonché che
“l'immobile – Appartamento per civile abitazione di Cat. A/2 + Box Auto di Cat. C/6 - si trova in un'area residenziale di recente sviluppo, che al momento della stipula dell'Atto di (età del fabbricato circa Per_4
10/12 anni) godeva di un contesto infrastrutturale moderno e di buon livello qualitativo”,
Particolarmente rilevante, nella presente analisi, però, è lo stato degli immobili dove quello alienato dal de cuius, a differenza di quello acquistato, risulta avere forti criticità anche di carattere strutturale
(in proposito il tecnico riferisce addirittura di “condizioni di instabilità
e pericolosità dei solai e delle coperture”, di “ampie macchie di umidità”, di “degrado delle strutture orizzontali e delle coperture”, di immobile
“disabitato da molti anni e privo di allacciamenti alle utenze” che “versa
7 in uno stato di abbandono”), sicché è maggiormente plausibile quanto affermato dal convenuto, ossia che la scelta del de cuius era mossa dalla volontà di andare ad abitare in un appartamento avente maggiori comodità (non a caso, d'altronde, in data 12.05.2014 Parte_4 si è trasferito presso l'immobile in via Mastantuono, come da certificato di residenza storico).
L'accertato contesto infrastrutturale moderno e di buon livello qualitativo, in aggiunta alle condizioni statiche e strutturali dell'immobile in via Mastrantuono rispetto a quello in via Benedetto
Croce, in altri termini, sono circostanze che ben plausibilmente possono aver spinto ad acquistare e andare a vivere in Parte_4 un immobile caratterizzato da elementi sia intri nsechi che estrinsechi che offrono una superiore qualità di vita e maggior comodità; aspetti, questi, che, inoltre, hanno un indubbio peso ponderale maggiore in persone di età avanzata (quale l'Astuto al momento della Pt_4 permuta) rispetto ad altre più giovani. E' lecito sostenere, in altri termini, che una persona anziana scelga di vivere in un immobile in condizioni statiche e strutturali quantomeno più confortevoli e sito in un contesto ambientale migliore anche senza dare rilievo alla divergenza economica tra i due beni (non così eclatante come sostenuto dalle attrici).
A risultare dirimente, infine, è la condotta successiva al contratto tenuta da che, plausibilmente mosso da insorte Parte_4 perplessità, ha instaurato un giudizio per ATP proprio al fine di vagliare il valore degli immobili. Ebbene, proprio detta condotta posta in essere da è indice tale da indurre a ritenere che ciò che ha Parte_4 spinto il medesimo alla siano state valutazioni avulse da Per_4 ragioni di liberalità e che, anzi, una volta che nel medesimo si è affacciata l'ipotesi che gli immobili potessero avere un valore nettamente divergente, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti che il codice di rito propone per le verifiche imparziali del caso.
Orbene, tutto quanto sinora esposto, dunque, comporta quale conseguenza che non può dirsi provato l'elemento necessario e caratterizzante la donazione (tra l'altro riferita solo a quella parte di
8 differenza di valore tra i due immobili e non alla totalità), ossia l'animus donandi, sicché la domanda di accertamento della simulazione va disattesa.
Non potendosi accogliere la simulazione per le ragion i esposte, va rigettata anche la domanda di riduzione per assenza del presupposto indicato dalle attrici: l'atto di liberalità.
Va dichiarata inammissibile, invece, la domanda di scioglimento della comunione in quanto sono stesso le attrici ad aver subordinato la medesima al “previo accoglimento delle prefate legittime domande giudiziali” (così come la ricostruzione del valore dei patrimoni, preliminare alla domanda di divisione, subordinata alla previa declaratoria di reintegrazione della quota di legittima ).
Per quanto riguarda , come anticipato, seppur in sede Controparte_1 di comparsa si era limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree, con la seconda memoria istruttoria ha chiesto di “Disporre affinché le somme documentalmente corrisposte in vita dalla de cuius Persona_1 alle figlie , e RI siano versate/restituite mediante Pt_1 Parte_2 bonifico sul cc intestato al genitore, così come indicato in comparsa di costituizione”; di “Accertare e dichiarare che l'immobile de quo è stato legittimamente acquistato dal convenuto sig. e non, Controparte_1 come artatamente palesato da parte attrice, in conseguenza di at to dissimulante una donazione” e di “Ordinare al competente Conservatore la cancellazione della trascritta annotazione relativa alla domanda giudiziale”.
Orbene, quest'ultima istanza va accolta in forza di quanto disposto dall'art. 2668 comma 2 c.c.
Vanno dichiarate inammissibili, invece, le altre domande proposte in quanto tardive.
Sulle spese
Stante l'inammissibilità delle domande di parte convenuta, si situa in ipotesi di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese.
Le spese di CTU vanno conseguentemente poste su lle parti in solido tra di loro.
9 Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Va rigettata l'istanza ex art. 96 c.p.c. in quanto non risultano provati la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta la domanda di simulazione;
• Rigetta la domanda di riduzione;
• Dichiara inammissibili le altre domande attoree;
• Dichiara inammissibili le domande di parte convenuta;
• Ordina alla conservatoria di procedere con la cancellazione della trascrizione della domanda attorea;
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
• Pone definitivamente le spese di CTU su tutte le parti in solido.
Così deciso, S. RI C.V. 15.04.2025.
Il Presidente dott. AN D'Onofrio
Il giudice relatore dott. Emanuele Alcidi
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