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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7233/2021
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 10/4/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 7233 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 10/4/2025 vertente t r a nato ad [...], il [...] (C. F.: , ed ivi residente a[...] C.F._1
Santa Lucia, n. 9, rapp.to e difeso nella presente procedura dall'avv. Giuseppe Aristide Varone e con questo elettivamente domicilia presso il di lui studio legale alla Via Cervinia, 162 - 84012, ANGRI (SA;
- Attore -
e in pers del l.r. C.F. e P.I. , nella qualità d'Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Tuccillo e domiciliata come da procura in atti.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver premesso che: Parte_2
- in data 30/08/2018 alle ore 17:00 circa, alla giuda della propria autovettura Fiat Palio, targata BJ
218 WX, transitava nel territorio di Montecorvino Rovella (Sa), su via Pezze con direzione di marcia verso
Battipaglia e proveniente da Acerno, quando, giunto in prossimità di una curva, nei pressi del terreno di pagina 1 di 7 proprietà del sig. , sopravveniva un autocarro che proveniente dal senso opposto di Controparte_2 marcia invadeva la corsia di pertinenza dell'auto condotta dallo stesso che veniva urtata nella parte laterale destra;
- che a seguito dell'urto, il perdeva il controllo dell'auto e usciva fuori strada finendo la Pt_1 propria corsa contro un albero all'interno del terreno del sig. ; Controparte_2
- che l'autocarro, sul modello di un Fiat Iveco, era di colore bianco con retrostante cassone scoperto grigio;
- che il veicolo ignoto, proveniente dal senso di marcia opposto, proprio a causa della sua velocità sostenuta, sbandava in curva andando ad invadere il senso di marcia opposto laddove transitava regolarmente l'auto Fiat Palio, targata BJ 218 WX, urtandola;
- che il conducente dell'autocarro tamponante si allontanava senza fermarsi a prestare soccorsi;
- che all'interno dell'auto del si trovavano quali passeggeri trasportati altre persone;
Pt_1
- che dato l'avvenimento verificatosi in tale concitata circostanza, nessuno degli occupanti dell'auto riusciva ad identificare il motocarro o a prenderne il numero di targa;
- che e gli altri occupanti l'auto riportavano lesioni personali, e chiamavano il Parte_1 servizio 118, il quale rispondeva che non vi erano autoambulanze disponibili dato che in quel momento erano tutte impegnate su altri sinistri;
- che la sera stessa, il si faceva accompagnare dalla propria figlia presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
Civile di Nocera Inf., ove dalla radiografia fattagli emergeva frattura scomposta dell'avanbraccio e polso sinistro e il 31 agosto 2018 veniva ricoverato presso lo stesso nosocomio ove subiva intervento chirurgico il 04/09/2018 e poi dimesso il 06/09/2018, come da documentazione ospedaliera allegata;
- che l'istante non aveva potuto evitare l'impatto a causa della condotta di guida dell'autovettura antagonista;
- che, a seguito del sinistro de quo in data 18/09/2018 il sporgeva presso la Stazione CC di Pt_1
Angri formale querela;
- che le richieste di risarcimento dei danni e l'invito alla negoziazione assistita formulate alla risultavano senza esito;
Controparte_1 tanto premesso il conveniva in giudizio la quale FGVS per sentir accogliere le Pt_1 CP_1 seguenti conclusioni: accertare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa, c.d. pirata della strada;
condannare la “ Parte_3
, in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Regione
[...]
Campania- in persona del l.r.p.t., “ut supra”, al pagamento, in favore dell'istante e per le lesioni e per i danni a cose occorsogli , della somma di € 46.083,00 a titolo di risarcimento non patrimoniali per le lesioni subite in seguito al sinistro;
e/o di quella somma, maggiore e/o minore, che il Giudicante, in Sua Giustizia, pagina 2 di 7 anche all'esito di idonea CTU e CTP riterrà doversi corrispondere a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'evento “de quo”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la eccependo la improcedibilità dell'azione per mancato adempimento delle CP_1 prescrizioni ex art. 148, D.lgs. 07.09.2005 n° 209; l'infondatezza della domanda nel merito, adducendo che la inverosimiglianza della dinamica dell'evento così descritto poiché, “già per la sola ubicazione dei danni, una invasione di corsia di tal fatta quale quella dedotta nell'atto introduttivo;
una simile dinamica sarebbe compatibile con un urto subìto nella parte opposta o, al più, nella parte anteriore (seppur sempre sinistra e non certo destra), risultando intrinsecamente inconciliabile con la riferita dinamica dell'incidente”. Allo stesso modo, eccepiva che il danneggiato avesse omesso di fornire elementi utili all'identificazione del conducente del veicolo rimasto ignoto;
contestava poi il quantum ritenendo sproporzionata la stima dei danni patiti e richiesti dall'attore, sia per l'ottimo consolidamento della frattura subìta, sia per la circostanza che l'attore, destrimane, ha subìto la lesione al polso sinistro dell'arto certamente non dominante, per cui concludeva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante esame di un testimone e CTU e rinviata all'udienza odierna del
10/4/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc cui non aderiva la compagnia assicurativa.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art 145 – 148 Cod Ass
Priv. in quanto l'attore con la lettera di messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita ha rappresentato le circostanze in cui si è verificato il sinistro stradale ed indicato le lesioni patrimoniali e personali subite mettendo così in condizione la Compagnia di formulare un'offerta a titolo di risarcimento dei CP_1 danni.
Passando al merito della controversia, la Compagnia convenuta, che è stata evocata in giudizio quale FGVS, perché l'incidente stradale è stato causato da un veicolo “pirata”, parte attrice ha dimostrato con documentazione sanitaria di aver realmente patito lesioni personali il giorno indicato in citazione. Ha poi presentato una denuncia querela contro ignoti, ed ha citato un teste che sotto giuramento, consapevole del rischio di subire un procedimento penale per falsa testimonianza, ha confermato la dinamica del sinistro, per cui non sussistono ragioni preconcette per dubitare della sua attendibilità.
In dettaglio, il teste escusso, testimone oculare, dichiarava che nel luogo e giorno Tes_1 del sinistro, “ alla giuda della propria autovettura Fiat Palio, targata BJ 218 WX, trovavasi a transitare Parte_1 in agro di Montecorvino Rovella (Sa), per via Pezze con direzione di marcia verso Battipaglia e proveniente da Acerno, quando giunto in una curva destrosa nei pressi del terreno di proprietà del sig. si vedeva spuntare da detta Controparte_2 curva, un autocarro che proveniente dal senso opposto aveva invaso la corsia di pertinenza della e urtata nella parte Pt_4 pagina 3 di 7 laterale destra”. “Che a seguito dell'urto, il sig. perdeva il controllo dell'auto e usciva fuori strada finendo la propria Pt_1 corsa contro un albero all'interno del terreno del sig. Che l'autocarro, sul modello di un Fiat Iveco, era di Controparte_2 colore bianco con retrostante cassone scoperto grigio”
Precisava che il fatto avveniva mentre la stessa “era intenta a fare jogging e mi trovavo a circa 15 metri di distanza” […] “il camion avendo urtato la parte laterale destra dell'autovettura immettendosi su strada è potuto fuggire.
Anche se il teste ha confermato genericamente con la risposta “vero” tutte le circostanze descritte nei capitoli di prova che gli sono stati letti durante l'esame testimoniale, la sostanza della sua testimonianza
è data dalle dichiarazioni specifiche e circostanziate sopra riportate, che corrispondono effettivamente al suo ricordo dell'accaduto.
Dalle predette dichiarazioni ritiene lo scrivente Tribunale che non sia stata superata la presunzione di pari corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nell'incidente stradale. A tal proposito si richiamano le seguenti pronunce della giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
23431 del 04/11/2014 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”; Cass sentenza del 28 novembre 2022, n. 34895 “In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Il teste non ha specificato che il avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno;
Tes_1 Pt_1 non ha specificato la velocità presumibile di guida del ha riferito che il veicolo pirata aveva Pt_1 pagina 4 di 7 leggermente sbandato (condividendo invero la ricostruzione di parte attrice) e ciò non esclude che il Pt_1 stesse percorrendo la strada a ridosso del margine della carreggiata da lui occupata.
Si ritiene pertanto che non sia emersa con certezza la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato e ciò determina l'applicazione del principio di presunzione di pari corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c. da ripartirsi in misura del 60% a carico del conducente del veicolo pirata e 40% a carico del Pt_1
Passando quindi alla liquidazione, il ctu nominato in corso di giudizio ha accertato che a seguito del sinistro del 30 agosto 2018 ha riportato: “n trauma del polso sinistro con la frattura scomposta ed Parte_1 angolata epifisaria distale del radio, ad irradiazione articolare e con diastasi dei frammenti, e la frattura dell'apofisi stiloide dell'ulna trattate con applicazione di fissatore esterno seguito da un congruo periodo di riabilitazione”; lesioni che gli hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale (I.T.T.), di otto giorni (8 gg), un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 75%, di sessanta giorni (60 gg) un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 50%, di sessanta giorni (60 gg) e un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 25%, di trenta giorni (30 gg). In considerazione della percentuale del danno biologico riconosciuta dal CTU, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella per le lesioni micropermanenti secondo il seguente prospetto
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.901,53
Invalidità temporanea totale € 441,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20
pagina 5 di 7 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 4.999,22
Danno morale (33,33%) € 5.299,72
Spese mediche € 35,00
TOTALE GENERALE: € 21.235,47
In considerazione della ripartizione delle responsabilità la liquidazione del danno viene definitivamente fissata in € 12.741,28 pari al 60% dell'importo sopra indicato.
La somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (30.08.2018) ed annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Spese di giudizio e di ctu a carico di parte convenuta secondo soccombenza ma con liquidazione sulla base del decisum senza alcun incremento per il rifiuto della compagnia di aderire alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc venendo nella presente sentenza riconosciuto un danno di importo inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della quale FGVS, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, Controparte_1 così definitivamente provvede:
1) Previo riconoscimento della corresponsabilità del sinistro stradale descritto in citazione ripartita in misura del 60% a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato e del 40% a carico dell'attore, accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale pagina 6 di 7 condannando la nella qualità di FGVS al pagamento, in favore dell'istante della somma Controparte_1 di € 12.741,28, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre esborsi, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
10.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 10/4/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 7233 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 10/4/2025 vertente t r a nato ad [...], il [...] (C. F.: , ed ivi residente a[...] C.F._1
Santa Lucia, n. 9, rapp.to e difeso nella presente procedura dall'avv. Giuseppe Aristide Varone e con questo elettivamente domicilia presso il di lui studio legale alla Via Cervinia, 162 - 84012, ANGRI (SA;
- Attore -
e in pers del l.r. C.F. e P.I. , nella qualità d'Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Tuccillo e domiciliata come da procura in atti.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver premesso che: Parte_2
- in data 30/08/2018 alle ore 17:00 circa, alla giuda della propria autovettura Fiat Palio, targata BJ
218 WX, transitava nel territorio di Montecorvino Rovella (Sa), su via Pezze con direzione di marcia verso
Battipaglia e proveniente da Acerno, quando, giunto in prossimità di una curva, nei pressi del terreno di pagina 1 di 7 proprietà del sig. , sopravveniva un autocarro che proveniente dal senso opposto di Controparte_2 marcia invadeva la corsia di pertinenza dell'auto condotta dallo stesso che veniva urtata nella parte laterale destra;
- che a seguito dell'urto, il perdeva il controllo dell'auto e usciva fuori strada finendo la Pt_1 propria corsa contro un albero all'interno del terreno del sig. ; Controparte_2
- che l'autocarro, sul modello di un Fiat Iveco, era di colore bianco con retrostante cassone scoperto grigio;
- che il veicolo ignoto, proveniente dal senso di marcia opposto, proprio a causa della sua velocità sostenuta, sbandava in curva andando ad invadere il senso di marcia opposto laddove transitava regolarmente l'auto Fiat Palio, targata BJ 218 WX, urtandola;
- che il conducente dell'autocarro tamponante si allontanava senza fermarsi a prestare soccorsi;
- che all'interno dell'auto del si trovavano quali passeggeri trasportati altre persone;
Pt_1
- che dato l'avvenimento verificatosi in tale concitata circostanza, nessuno degli occupanti dell'auto riusciva ad identificare il motocarro o a prenderne il numero di targa;
- che e gli altri occupanti l'auto riportavano lesioni personali, e chiamavano il Parte_1 servizio 118, il quale rispondeva che non vi erano autoambulanze disponibili dato che in quel momento erano tutte impegnate su altri sinistri;
- che la sera stessa, il si faceva accompagnare dalla propria figlia presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
Civile di Nocera Inf., ove dalla radiografia fattagli emergeva frattura scomposta dell'avanbraccio e polso sinistro e il 31 agosto 2018 veniva ricoverato presso lo stesso nosocomio ove subiva intervento chirurgico il 04/09/2018 e poi dimesso il 06/09/2018, come da documentazione ospedaliera allegata;
- che l'istante non aveva potuto evitare l'impatto a causa della condotta di guida dell'autovettura antagonista;
- che, a seguito del sinistro de quo in data 18/09/2018 il sporgeva presso la Stazione CC di Pt_1
Angri formale querela;
- che le richieste di risarcimento dei danni e l'invito alla negoziazione assistita formulate alla risultavano senza esito;
Controparte_1 tanto premesso il conveniva in giudizio la quale FGVS per sentir accogliere le Pt_1 CP_1 seguenti conclusioni: accertare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa, c.d. pirata della strada;
condannare la “ Parte_3
, in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Regione
[...]
Campania- in persona del l.r.p.t., “ut supra”, al pagamento, in favore dell'istante e per le lesioni e per i danni a cose occorsogli , della somma di € 46.083,00 a titolo di risarcimento non patrimoniali per le lesioni subite in seguito al sinistro;
e/o di quella somma, maggiore e/o minore, che il Giudicante, in Sua Giustizia, pagina 2 di 7 anche all'esito di idonea CTU e CTP riterrà doversi corrispondere a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'evento “de quo”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la eccependo la improcedibilità dell'azione per mancato adempimento delle CP_1 prescrizioni ex art. 148, D.lgs. 07.09.2005 n° 209; l'infondatezza della domanda nel merito, adducendo che la inverosimiglianza della dinamica dell'evento così descritto poiché, “già per la sola ubicazione dei danni, una invasione di corsia di tal fatta quale quella dedotta nell'atto introduttivo;
una simile dinamica sarebbe compatibile con un urto subìto nella parte opposta o, al più, nella parte anteriore (seppur sempre sinistra e non certo destra), risultando intrinsecamente inconciliabile con la riferita dinamica dell'incidente”. Allo stesso modo, eccepiva che il danneggiato avesse omesso di fornire elementi utili all'identificazione del conducente del veicolo rimasto ignoto;
contestava poi il quantum ritenendo sproporzionata la stima dei danni patiti e richiesti dall'attore, sia per l'ottimo consolidamento della frattura subìta, sia per la circostanza che l'attore, destrimane, ha subìto la lesione al polso sinistro dell'arto certamente non dominante, per cui concludeva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante esame di un testimone e CTU e rinviata all'udienza odierna del
10/4/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, lo scrivente formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc cui non aderiva la compagnia assicurativa.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art 145 – 148 Cod Ass
Priv. in quanto l'attore con la lettera di messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita ha rappresentato le circostanze in cui si è verificato il sinistro stradale ed indicato le lesioni patrimoniali e personali subite mettendo così in condizione la Compagnia di formulare un'offerta a titolo di risarcimento dei CP_1 danni.
Passando al merito della controversia, la Compagnia convenuta, che è stata evocata in giudizio quale FGVS, perché l'incidente stradale è stato causato da un veicolo “pirata”, parte attrice ha dimostrato con documentazione sanitaria di aver realmente patito lesioni personali il giorno indicato in citazione. Ha poi presentato una denuncia querela contro ignoti, ed ha citato un teste che sotto giuramento, consapevole del rischio di subire un procedimento penale per falsa testimonianza, ha confermato la dinamica del sinistro, per cui non sussistono ragioni preconcette per dubitare della sua attendibilità.
In dettaglio, il teste escusso, testimone oculare, dichiarava che nel luogo e giorno Tes_1 del sinistro, “ alla giuda della propria autovettura Fiat Palio, targata BJ 218 WX, trovavasi a transitare Parte_1 in agro di Montecorvino Rovella (Sa), per via Pezze con direzione di marcia verso Battipaglia e proveniente da Acerno, quando giunto in una curva destrosa nei pressi del terreno di proprietà del sig. si vedeva spuntare da detta Controparte_2 curva, un autocarro che proveniente dal senso opposto aveva invaso la corsia di pertinenza della e urtata nella parte Pt_4 pagina 3 di 7 laterale destra”. “Che a seguito dell'urto, il sig. perdeva il controllo dell'auto e usciva fuori strada finendo la propria Pt_1 corsa contro un albero all'interno del terreno del sig. Che l'autocarro, sul modello di un Fiat Iveco, era di Controparte_2 colore bianco con retrostante cassone scoperto grigio”
Precisava che il fatto avveniva mentre la stessa “era intenta a fare jogging e mi trovavo a circa 15 metri di distanza” […] “il camion avendo urtato la parte laterale destra dell'autovettura immettendosi su strada è potuto fuggire.
Anche se il teste ha confermato genericamente con la risposta “vero” tutte le circostanze descritte nei capitoli di prova che gli sono stati letti durante l'esame testimoniale, la sostanza della sua testimonianza
è data dalle dichiarazioni specifiche e circostanziate sopra riportate, che corrispondono effettivamente al suo ricordo dell'accaduto.
Dalle predette dichiarazioni ritiene lo scrivente Tribunale che non sia stata superata la presunzione di pari corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nell'incidente stradale. A tal proposito si richiamano le seguenti pronunce della giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
23431 del 04/11/2014 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”; Cass sentenza del 28 novembre 2022, n. 34895 “In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Il teste non ha specificato che il avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno;
Tes_1 Pt_1 non ha specificato la velocità presumibile di guida del ha riferito che il veicolo pirata aveva Pt_1 pagina 4 di 7 leggermente sbandato (condividendo invero la ricostruzione di parte attrice) e ciò non esclude che il Pt_1 stesse percorrendo la strada a ridosso del margine della carreggiata da lui occupata.
Si ritiene pertanto che non sia emersa con certezza la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato e ciò determina l'applicazione del principio di presunzione di pari corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c. da ripartirsi in misura del 60% a carico del conducente del veicolo pirata e 40% a carico del Pt_1
Passando quindi alla liquidazione, il ctu nominato in corso di giudizio ha accertato che a seguito del sinistro del 30 agosto 2018 ha riportato: “n trauma del polso sinistro con la frattura scomposta ed Parte_1 angolata epifisaria distale del radio, ad irradiazione articolare e con diastasi dei frammenti, e la frattura dell'apofisi stiloide dell'ulna trattate con applicazione di fissatore esterno seguito da un congruo periodo di riabilitazione”; lesioni che gli hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale (I.T.T.), di otto giorni (8 gg), un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 75%, di sessanta giorni (60 gg) un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 50%, di sessanta giorni (60 gg) e un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 25%, di trenta giorni (30 gg). In considerazione della percentuale del danno biologico riconosciuta dal CTU, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella per le lesioni micropermanenti secondo il seguente prospetto
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.901,53
Invalidità temporanea totale € 441,92
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20
pagina 5 di 7 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 4.999,22
Danno morale (33,33%) € 5.299,72
Spese mediche € 35,00
TOTALE GENERALE: € 21.235,47
In considerazione della ripartizione delle responsabilità la liquidazione del danno viene definitivamente fissata in € 12.741,28 pari al 60% dell'importo sopra indicato.
La somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (30.08.2018) ed annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Spese di giudizio e di ctu a carico di parte convenuta secondo soccombenza ma con liquidazione sulla base del decisum senza alcun incremento per il rifiuto della compagnia di aderire alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc venendo nella presente sentenza riconosciuto un danno di importo inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della quale FGVS, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, Controparte_1 così definitivamente provvede:
1) Previo riconoscimento della corresponsabilità del sinistro stradale descritto in citazione ripartita in misura del 60% a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato e del 40% a carico dell'attore, accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale pagina 6 di 7 condannando la nella qualità di FGVS al pagamento, in favore dell'istante della somma Controparte_1 di € 12.741,28, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre esborsi, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
10.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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