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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI AJ nella causa civile iscritta al n° 11223/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
EL MA FA e FA FA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
[...]
Controparte_1
, in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario DANIELA BRUNO
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.9.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere iscritta nella GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) della Provincia di
1 , per le classi di concorso A018, e ADSS, scuola secondaria di II grado e di CP_1
svolgere la prestazione di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dall'anno 2017, sia per conto del Comune di Palermo, sia per conto della all'uopo Parte_2
dedicata, deduceva che in GPS le era stato riconosciuto il punteggio di 34,00 su CC
A018 e di 25,00 su ADSS e lamentava che non era stato valutato, ai fini del detto punteggio, il servizio effettivo reso come personale , concretandosi così Pt_3
una disparità di trattamento rispetto alla figura dell'educatore professionale, nonché una violazione della normativa europea e comunitaria.
Domandava “Previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio maturato: 30 punti ASACOM, nella graduatoria GPS di riferimento A018 e ADSS cui è utilmente inserita la ricorrente. Per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ove la ricorrente risulta effettivamente inserita, disapplicato ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente, compresa la tabella di valutazione dei titoli, riconoscere punti 48 per la prestazione
, ovvero il punteggio minore o maggiore valutato di giustizia. Pt_3
- Conseguentemente ordinare alla Pubblica Amministrazione scolastica convenuta la rettifica della posizione della ricorrente nella graduatoria GPS A018 e in graduatoria ADSS di riferimento in virtù del punteggio riconosciuto da questo Tribunale, punteggio complessivo
( ) pari a 64 per A018 GPS Palermo e di 55 per ADSS Palermo”. Pt_3
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo rilevata la infondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute.
Deve infatti osservarsi come, per un verso, la ricorrente chieda accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del punteggio, previa disapplicazione degli atti amministrativi reputati illegittimi, senza avanzare alcuna domanda di annullamento di quest'ultimi (sul punto cfr. SS.UU. n. 10538/2023: “la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
2 petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione”), e come, per altro verso, la giurisprudenza abbia chiarito che l'accertamento del diritto del docente all'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui all'o.m. n. 60 del
2020-che disciplina la materia in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022- scaturisca dalla norma e, potendo essere disapplicato l'atto amministrativo che preclude l'accertamento all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 24/11/2021 , n. 1017; cfr. anche T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 29/10/2021 , n. 1919:
“Le graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati;
al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi a concorso da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio;
dunque, la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario”).
Nella specie, la ricorrente fonda il proprio diritto sulle norme indicate in ricorso, in quanto censura l'operato dell'amministrazione, deducendo che quest'ultima non avrebbe fatto corretta applicazione delle stesse, le quali imporrebbero il riconoscimento, all' , del medesimo punteggio Pt_3
3 riconosciuto al servizio di educatore professionale, in base alla pretesa equiparazione fra le dette figure e al principio di non discriminazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato come risulti pacifico che nelle tabelle allegate all'.O.M. 112/22 e all' O.M. 88/2024 non sia previsto il servizio prestato in qualità di tra quelli valutabili ai fini del punteggio da assegnare nell'ambito delle Pt_3
GPS.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi come non risulti espressamente previsto da alcuna normativa la valutazione del servizio prestato come ai fini Pt_3
dell'inclusione nelle GPS e dell'assegnazione del relativo punteggio.
Non può, d'altro canto, rilevare la circostanza secondo cui vi sarebbe una proposta di legge volta a garantire la piena inclusione del personale Pt_3
nell'organico scolastico, atteso che la stessa finchè non si tramuta in legge ed entra in vigore, non può produrre effetti.
Neppure può invocarsi una disparità di trattamento rispetto all'educatore professionale, il quale è definito in questi termini dal D.M. 520/98: “l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta'.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita' professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarieriabilitative e socio educative, in modo coordinato
4 integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita';
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
e) partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
La legge 205 del 2017 prevede, inoltre, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ( cfr. art. 1 comma 594), mentre la legge 55/2024 a sua volta prevede che “Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono necessari:
a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi”.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione
( ) è prevista, invece, nell'art. 13 c. 3 della Legge 104/1992, secondo il Pt_3
quale “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”.
5 Non si rinviene una sua definizione nella normativa primaria, e viene però definita dal parere reso dall'Ufficio legale del , giusta nota Controparte_1
prot. n. 1340 del 6 aprile 2020, richiamata nella produzione in atti, come l'operatore
“che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-sociosanitari, in vista di progetti di intervento”.
Trattasi dunque di una figura cui si accede, come visto, in forza di incarichi conferiti dagli enti locali, e per poter svolgere il relativo servizio non è richiesto una laurea in scienze dell'educazione né un tirocinio, essendo sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma professionale.
Ebbene, la diversità di funzioni – considerato che l'educatore professionale interviene, a differenza dell' , nella didattica e nella formazione dello Pt_3
studente, anche sulla base del titolo di studio posseduto- e ancor più di accesso alle due figure, le rende non sovrapponibili, così da rendere non censurabile la disparità di trattamento tra le stesse nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi nelle GPS.
Quanto alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 recante linee guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabili, la stessa si limita a prevedere per il futuro che “L'Assessorato, al fine di favorire
l'autonomia e la comunicazione allo studente con disabilità, attribuisce tale compito all'assistente specializzato e assicura l'effettivoinserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche, secondo unprogetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi delPEI (Piano educativo individuale) e del profilo di funzionamento, allorquando quest'ultimo entrerà in vigore, atteso che alla data di adozione delle presenti linee guida non è stato adottato il decreto Interministeriale di attuazione previsto dall'art.
5 comma 6 del d. lgs 66/2017, come modificato dal d. lgs n. 96 del 7 agosto
2019”, con delle norme dunque di natura programmatica e che comunque nulla dicono circa l'equiparazione dell' all'educatore professionale. Pt_3
6 Del tutto indimostrata è rimasta poi la circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui la ricorrente avrebbe “sostituito” il docente.
In ogni caso, va rilevato come la diversità di funzioni tra il docente di sostegno e l' renda le due figure non sovrapponibili, e le relative mansioni non Pt_3
interscambiabili, poiché il primo, diversamente dall' , è assunto dal Pt_3
a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione Controparte_1
delle competenze didattiche ed ha per l'appunto competenze didattiche.
Non si rinviene, infine, alcuna disposizione comunitaria ed europea in contrasto col detto quadro normativo, né la stessa risulta in alcun modo specificata in ricorso.
Per le motivazioni su esposte, il ricorso va respinto, mentre la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
VI AJ
7
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI AJ nella causa civile iscritta al n° 11223/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
EL MA FA e FA FA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
[...]
Controparte_1
, in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario DANIELA BRUNO
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.9.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere iscritta nella GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) della Provincia di
1 , per le classi di concorso A018, e ADSS, scuola secondaria di II grado e di CP_1
svolgere la prestazione di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dall'anno 2017, sia per conto del Comune di Palermo, sia per conto della all'uopo Parte_2
dedicata, deduceva che in GPS le era stato riconosciuto il punteggio di 34,00 su CC
A018 e di 25,00 su ADSS e lamentava che non era stato valutato, ai fini del detto punteggio, il servizio effettivo reso come personale , concretandosi così Pt_3
una disparità di trattamento rispetto alla figura dell'educatore professionale, nonché una violazione della normativa europea e comunitaria.
Domandava “Previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio maturato: 30 punti ASACOM, nella graduatoria GPS di riferimento A018 e ADSS cui è utilmente inserita la ricorrente. Per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ove la ricorrente risulta effettivamente inserita, disapplicato ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente, compresa la tabella di valutazione dei titoli, riconoscere punti 48 per la prestazione
, ovvero il punteggio minore o maggiore valutato di giustizia. Pt_3
- Conseguentemente ordinare alla Pubblica Amministrazione scolastica convenuta la rettifica della posizione della ricorrente nella graduatoria GPS A018 e in graduatoria ADSS di riferimento in virtù del punteggio riconosciuto da questo Tribunale, punteggio complessivo
( ) pari a 64 per A018 GPS Palermo e di 55 per ADSS Palermo”. Pt_3
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo rilevata la infondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute.
Deve infatti osservarsi come, per un verso, la ricorrente chieda accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del punteggio, previa disapplicazione degli atti amministrativi reputati illegittimi, senza avanzare alcuna domanda di annullamento di quest'ultimi (sul punto cfr. SS.UU. n. 10538/2023: “la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
2 petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione”), e come, per altro verso, la giurisprudenza abbia chiarito che l'accertamento del diritto del docente all'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui all'o.m. n. 60 del
2020-che disciplina la materia in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022- scaturisca dalla norma e, potendo essere disapplicato l'atto amministrativo che preclude l'accertamento all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 24/11/2021 , n. 1017; cfr. anche T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 29/10/2021 , n. 1919:
“Le graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati;
al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi a concorso da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio;
dunque, la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario”).
Nella specie, la ricorrente fonda il proprio diritto sulle norme indicate in ricorso, in quanto censura l'operato dell'amministrazione, deducendo che quest'ultima non avrebbe fatto corretta applicazione delle stesse, le quali imporrebbero il riconoscimento, all' , del medesimo punteggio Pt_3
3 riconosciuto al servizio di educatore professionale, in base alla pretesa equiparazione fra le dette figure e al principio di non discriminazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato come risulti pacifico che nelle tabelle allegate all'.O.M. 112/22 e all' O.M. 88/2024 non sia previsto il servizio prestato in qualità di tra quelli valutabili ai fini del punteggio da assegnare nell'ambito delle Pt_3
GPS.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi come non risulti espressamente previsto da alcuna normativa la valutazione del servizio prestato come ai fini Pt_3
dell'inclusione nelle GPS e dell'assegnazione del relativo punteggio.
Non può, d'altro canto, rilevare la circostanza secondo cui vi sarebbe una proposta di legge volta a garantire la piena inclusione del personale Pt_3
nell'organico scolastico, atteso che la stessa finchè non si tramuta in legge ed entra in vigore, non può produrre effetti.
Neppure può invocarsi una disparità di trattamento rispetto all'educatore professionale, il quale è definito in questi termini dal D.M. 520/98: “l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta'.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita' professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarieriabilitative e socio educative, in modo coordinato
4 integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita';
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
e) partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
La legge 205 del 2017 prevede, inoltre, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ( cfr. art. 1 comma 594), mentre la legge 55/2024 a sua volta prevede che “Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono necessari:
a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi”.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione
( ) è prevista, invece, nell'art. 13 c. 3 della Legge 104/1992, secondo il Pt_3
quale “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”.
5 Non si rinviene una sua definizione nella normativa primaria, e viene però definita dal parere reso dall'Ufficio legale del , giusta nota Controparte_1
prot. n. 1340 del 6 aprile 2020, richiamata nella produzione in atti, come l'operatore
“che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-sociosanitari, in vista di progetti di intervento”.
Trattasi dunque di una figura cui si accede, come visto, in forza di incarichi conferiti dagli enti locali, e per poter svolgere il relativo servizio non è richiesto una laurea in scienze dell'educazione né un tirocinio, essendo sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma professionale.
Ebbene, la diversità di funzioni – considerato che l'educatore professionale interviene, a differenza dell' , nella didattica e nella formazione dello Pt_3
studente, anche sulla base del titolo di studio posseduto- e ancor più di accesso alle due figure, le rende non sovrapponibili, così da rendere non censurabile la disparità di trattamento tra le stesse nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi nelle GPS.
Quanto alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 recante linee guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabili, la stessa si limita a prevedere per il futuro che “L'Assessorato, al fine di favorire
l'autonomia e la comunicazione allo studente con disabilità, attribuisce tale compito all'assistente specializzato e assicura l'effettivoinserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche, secondo unprogetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi delPEI (Piano educativo individuale) e del profilo di funzionamento, allorquando quest'ultimo entrerà in vigore, atteso che alla data di adozione delle presenti linee guida non è stato adottato il decreto Interministeriale di attuazione previsto dall'art.
5 comma 6 del d. lgs 66/2017, come modificato dal d. lgs n. 96 del 7 agosto
2019”, con delle norme dunque di natura programmatica e che comunque nulla dicono circa l'equiparazione dell' all'educatore professionale. Pt_3
6 Del tutto indimostrata è rimasta poi la circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui la ricorrente avrebbe “sostituito” il docente.
In ogni caso, va rilevato come la diversità di funzioni tra il docente di sostegno e l' renda le due figure non sovrapponibili, e le relative mansioni non Pt_3
interscambiabili, poiché il primo, diversamente dall' , è assunto dal Pt_3
a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione Controparte_1
delle competenze didattiche ed ha per l'appunto competenze didattiche.
Non si rinviene, infine, alcuna disposizione comunitaria ed europea in contrasto col detto quadro normativo, né la stessa risulta in alcun modo specificata in ricorso.
Per le motivazioni su esposte, il ricorso va respinto, mentre la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
VI AJ
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