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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3691/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - I COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3691 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, C.F. , nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Piazza Crati n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Anna Pannunzi e Mario De
Vergottini, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , nata a [...], il [...] ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Benevento alla via A. Meomartini n.30 presso lo Studio dell'Avv.
Cosimo Lepore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
CONCLUSIONI: come da richieste rassegnate all'udienza del 10.04.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 06.12.2024, ha dedotto di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio civile a RE (BN) in data 23.08.2014, come risulta dall'estratto dell'atto di
[...] matrimonio anno 2014 n. 3, parte I Serie Ufficio 1 e che dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del rapporto, giacché il matrimonio, dopo qualche anno di serena convivenza, era entrato in profonda ed irreversibile crisi al punto che i coniugi, di comune accordo, vivevano da tempo separati.
Si è costituita in giudizio con memoria depositata il 07.03.2025, la quale non si è CP_1 opposta alla richiesta di separazione e scioglimento del matrimonio proposta da , Parte_1 pur avanzando richiesta di assegnazione della casa familiare nonché di attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 10/4/2025, le parti sono comparse personalmente e hanno rilevato di aver raggiunto un accordo (cfr. nota del 9.04.25) alle condizioni di seguito riportate:
“Art.
1 - Trasformazione della Separazione e Richiesta Congiunta di Divorzio
I IGg.ri e con il presente atto, manifestano la loro concorde Parte_1 CP_1 volontà di trasformare il procedimento di separazione giudiziale pendente presso il Tribunale di
Benevento (R.G. n. 3691/2024, udienza del 10 aprile 2025, giudice Dott.ssa Protano) in separazione consensuale. Contestualmente, essi si impegnano irrevocabilmente a presentare congiuntamente domanda di divorzio, depositando il presente accordo presso il Tribunale competente.
Art.
2 - Regolamentazione patrimoniale in Sede di Divorzio
Viene stabilito concordemente che qualora l'immobile sito in RE (BN), Via Vincenzo della
Valle, n. 21, venga venduto a un acquirente che offra un prezzo pari o superiore ad Euro
160.000,00 (centosessantamila/00), il IGnor si impegna a versare alla IG , in sede Pt_1 CP_1 di divorzio e a titolo di dazione una tantum, una somma pari al 20% (venti per cento) del prezzo di vendita effettivamente incassato.
Tale somma sarà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla IG.ra
entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di compravendita. CP_1
A) Reciproca Rinuncia al Mantenimento: Entrambi i coniugi dichiarano e convengono di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento o contributo economico, sia durante il periodo di separazione che successivamente al divorzio. B) Concessione in Locazione dell'Immobile: Il IG. concede in locazione alla IG.ra , Pt_1 CP_1 che accetta, l'immobile sito in RE (BN), Via Vincenzo della Valle, n. 21.
Il contratto di locazione, che dovrà essere stipulato per iscritto entro 20 (venti) giorni dall'eventuale provvedimento di omologazione del presente accordo, sarà regolato dalle seguenti condizioni:
c.1 Durata: 3 (tre) anni, rinnovabili per ulteriori 2 (due) anni, conformemente alla normativa vigente in materia di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (3+2). Il contratto avrà decorrenza dalla data di omologazione del presente accordo o da data successiva da concordarsi tra le parti nell'atto di locazione.
c.2 Canone di Locazione: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal IG. . Pt_1
c.3 Aggiornamento del Canone: Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalla legge e dagli accordi territoriali vigenti per i contratti di locazione a canone concordato, a decorrere dalla seconda annualità.
c.4 Oneri Accessori: Le spese condominiali ordinarie, le utenze (acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, smaltimento rifiuti, ecc.) e la tassa sui rifiuti saranno interamente a carico della
IG.ra . Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile resteranno a carico del IG. CP_1
. Pt_1
Art.
3 - Permanenza in Locazione Fino alla Vendita
Le parti convengono che, qualora l'immobile non venga venduto alle condizioni di cui al precedente articolo, la IG.ra continuerà ad occuparlo in forza del contratto di locazione di CP_1 cui all'articolo 2 del presente accordo, alle medesime condizioni ivi previste.
Art.
4 - Assenza di Ulteriori Pretese Economiche
I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente indipendenti e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. A tal fine, si ribadiscono le attuali condizioni economiche:
Il IG. percepisce un reddito mensile di circa Euro 2.000,00 (duemila/00). Pt_1
La IG.ra percepisce un reddito mensile di circa Euro 300,00 (trecento/00). CP_1
In considerazione di ciò, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa di natura economica, a titolo di mantenimento, alimenti o altro, sia durante il periodo di separazione che successivamente allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Art.
5 - Sostituzione delle Condizioni della Separazione Giudiziale Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare integralmente a tutte le altre condizioni e statuizioni contenute nel procedimento di separazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Benevento (R.G. n. 3691/2024), le quali si intendono integralmente sostituite dal presente accordo.
Art.
6 - Natura Essenziale dell'Accordo
Le parti dichiarano che l'accordo raggiunto e le condizioni di separazione e divorzio qui concordate costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione completa e definitiva della crisi coniugale.
Art.
7 - Spese Legali
Le spese legali sostenute da ciascuna parte rimangono a loro esclusivo carico, rinunciando i rispettivi difensori al vincolo di solidarietà passiva nei confronti della controparte. chiedendo, quindi, la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la decisione della causa”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c.
Il Tribunale, valutato che, come dichiarato dalle parti, dall'unione dei coniugi non sono nati figli e che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite e che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni interamente concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Considerato che con il suddetto accordo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affiche le parti facciano pervenire la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e vengano confermate le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio precisa che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (n. a Milazzo l'11.4.70) Parte_1
e (n. a IE il 10/03/1969), uniti in matrimonio a RE (BN) in CP_1 data 23.08.2014 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio anno 2014 n. 3, parte I Serie
Ufficio 1), alle condizioni di cui all'accordo;
2) ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di RE (BN);
3) provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali rinviate alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.04.25
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - I COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3691 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, C.F. , nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Piazza Crati n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Anna Pannunzi e Mario De
Vergottini, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , nata a [...], il [...] ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Benevento alla via A. Meomartini n.30 presso lo Studio dell'Avv.
Cosimo Lepore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
CONCLUSIONI: come da richieste rassegnate all'udienza del 10.04.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 06.12.2024, ha dedotto di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio civile a RE (BN) in data 23.08.2014, come risulta dall'estratto dell'atto di
[...] matrimonio anno 2014 n. 3, parte I Serie Ufficio 1 e che dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del rapporto, giacché il matrimonio, dopo qualche anno di serena convivenza, era entrato in profonda ed irreversibile crisi al punto che i coniugi, di comune accordo, vivevano da tempo separati.
Si è costituita in giudizio con memoria depositata il 07.03.2025, la quale non si è CP_1 opposta alla richiesta di separazione e scioglimento del matrimonio proposta da , Parte_1 pur avanzando richiesta di assegnazione della casa familiare nonché di attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 10/4/2025, le parti sono comparse personalmente e hanno rilevato di aver raggiunto un accordo (cfr. nota del 9.04.25) alle condizioni di seguito riportate:
“Art.
1 - Trasformazione della Separazione e Richiesta Congiunta di Divorzio
I IGg.ri e con il presente atto, manifestano la loro concorde Parte_1 CP_1 volontà di trasformare il procedimento di separazione giudiziale pendente presso il Tribunale di
Benevento (R.G. n. 3691/2024, udienza del 10 aprile 2025, giudice Dott.ssa Protano) in separazione consensuale. Contestualmente, essi si impegnano irrevocabilmente a presentare congiuntamente domanda di divorzio, depositando il presente accordo presso il Tribunale competente.
Art.
2 - Regolamentazione patrimoniale in Sede di Divorzio
Viene stabilito concordemente che qualora l'immobile sito in RE (BN), Via Vincenzo della
Valle, n. 21, venga venduto a un acquirente che offra un prezzo pari o superiore ad Euro
160.000,00 (centosessantamila/00), il IGnor si impegna a versare alla IG , in sede Pt_1 CP_1 di divorzio e a titolo di dazione una tantum, una somma pari al 20% (venti per cento) del prezzo di vendita effettivamente incassato.
Tale somma sarà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla IG.ra
entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di compravendita. CP_1
A) Reciproca Rinuncia al Mantenimento: Entrambi i coniugi dichiarano e convengono di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento o contributo economico, sia durante il periodo di separazione che successivamente al divorzio. B) Concessione in Locazione dell'Immobile: Il IG. concede in locazione alla IG.ra , Pt_1 CP_1 che accetta, l'immobile sito in RE (BN), Via Vincenzo della Valle, n. 21.
Il contratto di locazione, che dovrà essere stipulato per iscritto entro 20 (venti) giorni dall'eventuale provvedimento di omologazione del presente accordo, sarà regolato dalle seguenti condizioni:
c.1 Durata: 3 (tre) anni, rinnovabili per ulteriori 2 (due) anni, conformemente alla normativa vigente in materia di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (3+2). Il contratto avrà decorrenza dalla data di omologazione del presente accordo o da data successiva da concordarsi tra le parti nell'atto di locazione.
c.2 Canone di Locazione: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal IG. . Pt_1
c.3 Aggiornamento del Canone: Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalla legge e dagli accordi territoriali vigenti per i contratti di locazione a canone concordato, a decorrere dalla seconda annualità.
c.4 Oneri Accessori: Le spese condominiali ordinarie, le utenze (acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, smaltimento rifiuti, ecc.) e la tassa sui rifiuti saranno interamente a carico della
IG.ra . Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile resteranno a carico del IG. CP_1
. Pt_1
Art.
3 - Permanenza in Locazione Fino alla Vendita
Le parti convengono che, qualora l'immobile non venga venduto alle condizioni di cui al precedente articolo, la IG.ra continuerà ad occuparlo in forza del contratto di locazione di CP_1 cui all'articolo 2 del presente accordo, alle medesime condizioni ivi previste.
Art.
4 - Assenza di Ulteriori Pretese Economiche
I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente indipendenti e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. A tal fine, si ribadiscono le attuali condizioni economiche:
Il IG. percepisce un reddito mensile di circa Euro 2.000,00 (duemila/00). Pt_1
La IG.ra percepisce un reddito mensile di circa Euro 300,00 (trecento/00). CP_1
In considerazione di ciò, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa di natura economica, a titolo di mantenimento, alimenti o altro, sia durante il periodo di separazione che successivamente allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Art.
5 - Sostituzione delle Condizioni della Separazione Giudiziale Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare integralmente a tutte le altre condizioni e statuizioni contenute nel procedimento di separazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Benevento (R.G. n. 3691/2024), le quali si intendono integralmente sostituite dal presente accordo.
Art.
6 - Natura Essenziale dell'Accordo
Le parti dichiarano che l'accordo raggiunto e le condizioni di separazione e divorzio qui concordate costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione completa e definitiva della crisi coniugale.
Art.
7 - Spese Legali
Le spese legali sostenute da ciascuna parte rimangono a loro esclusivo carico, rinunciando i rispettivi difensori al vincolo di solidarietà passiva nei confronti della controparte. chiedendo, quindi, la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la decisione della causa”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c.
Il Tribunale, valutato che, come dichiarato dalle parti, dall'unione dei coniugi non sono nati figli e che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite e che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni interamente concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Considerato che con il suddetto accordo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affiche le parti facciano pervenire la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e vengano confermate le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio precisa che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (n. a Milazzo l'11.4.70) Parte_1
e (n. a IE il 10/03/1969), uniti in matrimonio a RE (BN) in CP_1 data 23.08.2014 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio anno 2014 n. 3, parte I Serie
Ufficio 1), alle condizioni di cui all'accordo;
2) ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di RE (BN);
3) provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali rinviate alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 10.04.25
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano