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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2671/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2671 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 250/2021 (R.G. 808/2021)
TRA
(C.F. ), nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], Giuseppe ET, (C.F.
), in proprio, nato il [...] ad [...] ed ivi resi- C.F._2
dente in via Onofrio Marchione n. 8; Controparte_1
liquidazione, (p. iva , con sede in Salerno in Piazza Sedile di Porta- P.IVA_1
nova n.19, in persona del liquidatore p.t. Giuseppe ET, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo Romano (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
elettivamente domiciliati, unitamente al difen- Email_1
sore, presso lo studio dell'avv. Stefania Palescandolo in Gragnano (NA) in via
Roma n. 13,
1 -opponenti-
E
Controparte_2
(p. iva ), con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Ema- P.IVA_2
nuele n. 98 ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_3
sentata e difesa dall'avv. Leopoldo Palomba (C.F. - PEC C.F._4
presso il quale elettivamente domicilia in OL al vico Email_2
Lungo Gelso n. 53/A;
- opposta –
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 250/2021 emesso da Questo Tribunale il 20.02.2021 e pubblicato in data 08.03.2021 veniva ingiunto:
CP_ in danno della (L.F.C.) in liquidazione (di seguito Controparte_1
anche solo e di e Giuseppe ET (garanti avallanti) - in CP_1 Parte_1
solido tra loro - il pagamento, in favore di Controparte_4
(di seguito anche solo Banca o istituto bancario) della somma
[...]
di €.10.997,91 oltre interessi convenzionali;
in danno di e di e Parte_2 Parte_1 CP_5
quieto (garanti avallanti) in solido tra loro, il pagamento in favore dell'istituto ban-
cario della somma di €. € 34.909,32 oltre interessi convenzionali. Il tutto oltre spese e competenze della procedura.
Secondo la prospettazione evincibile dal ricorso in monitorio, promosso dalla
Banca, il credito di cui alla procedura traeva origine da due rapporti di mutuo a medio termine: il primo, concesso alla soc. in data 30.09.2014, della durata CP_1
2 di cinque anni, di originari €. 30.000,00, estinguibile in n. 61 rate mensili dall'1.10.2014 al 01.10.2019; il secondo, concesso ad in data Parte_2
31.03.2015, della durata di cinque anni, di originari €. 40.000,00, estinguibile in n.
60 rate mensili dell'importo di €. 801,52 dal 30.04.2015 al 31.03.2020.
Entrambi i finanziamenti sarebbero stati garantiti da rispettivi effetti cambiari sot-
toscritti per avallo da Giuseppe ET e Parte_1
Stante l'inadempimento delle società finanziate, rispettivamente per €.10.997,91 (€.
9.063,01 per rate insolute, € 1.934,90 per interessi di mora) e per €. 23.912,16 (€.
20.398,67 per rate insolute, € 3.513,49 per interessi di mora), l'istituto bancario invitava, senza esito, i debitori e gli avallanti al pagamento per poi procedere con il giudizio monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato Giuseppe ET e la Parte_1
L.F.C. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato per i seguenti motivi:
A) riguardo i garanti, incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata
in favore di quella per territorio inderogabile del Tribunale di OL OR (foro esclusivo ed inderogabile del consumatore) avuto riguardo alla residenza di Pt_1
e Giuseppe ET;
[...]
B) improcedibilità delle domande monitorie per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
C) nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge per la sua emissione;
D) ancora per gli opponenti garanti avallanti, cessazione della garanzia per interve-
nuta prescrizione dell'azione cartolare;
3 E) in via gradata, ancora per i garanti avallanti, decadenza ex art. 1957 c.c., dell'op-
posta, dalla garanzia azionata con conseguente estinzione della medesima;
F) ancora in via gradata, violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. e conseguente nullità ex art. 1418 c.c. delle clausole dei due contratti di mutuo (posti a base dell'in-
giunzione impugnata) in relazione alla determinazione degli interessi;
G) in via ancora più gradata, infondatezza delle domande di credito e/o di garanzia non essendo debitori delle somme rispettivamente loro ingiunte.
Si costituiva, tardivamente, la contestando la domanda degli opponenti. CP_2
Rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale dei garanti, la deduceva CP_2
l'inammissibilità per omessa indicazione di tutti gli altri fori alternativi e, comun-
que, poiché la competenza del Tribunale di Torre Annunziata sarebbe stata oggetto di espressa pattuizione contrattuale (art. 18 del contratto di mutuo).
In relazione all'eccezione di improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento del tentativo di mediazione, deduceva l'infondatezza della stessa in quanto per il procedimento monitorio l'obbligo della mediazione non era condizione di procedi-
bilità dell'azione.
Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, avanzate dai garanti, eccepiva l'infon-
datezza delle stesse per non essere i garanti fideiussori delle debitrici principali, ma coobbligati in solido, in ragione della posizione di avallanti dei titoli cambiari e per aver sottoscritto, unitamente ai debitori principali, i due contratti di concessione dei mutui. Come era evincibile dall'art. 17 dei contratti di mutuo oggetto di causa, si sarebbe configurato, quanto ai garanti, un rapporto di garanzia c.d. “autonoma” e non fideiussoria con conseguente preclusione dal proporre le eccezioni spettanti ai debitori principali in deroga agli artt. 1945 e 1941 c.c..
4 In ordine all'insufficienza della documentazione depositata in sede monitoria, rile-
vava che nei rapporti di mutuo non sussisteva l'obbligo di depositare l'estratto conto certificato ex art. 50 L.B. ma solo quello di depositare il contratto ed il piano di ammortamento.
In corso di causa veniva concesso il termine per l'esperimento del tentativo obbli-
gatorio di mediazione;
poi i termini ex art. 183 c.p.c., infine ammessa la CTU per l'accertamento del credito ingiunto.
All'udienza del 16 dicembre 2024, svoltasi in modalità scritta, precisate le conclu-
sioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, in rito, deve vagliarsi la procedibilità della domanda della Banca
in relazione al tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ante causam e ri-
levato con eccezione degli opponenti fin dall'atto di citazione in opposizione.
La questione, che attiene alla procedibilità della domanda, assume rilevo prioritario poiché non riguarda il merito dell'azione ma la corretta instaurazione del processo in termini di procedibilità della domanda dal punto di vista delle regole processuali dettate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.
Deve osservarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a con-
troversie soggette a mediazione obbligatoria, quale quella in esame, una volta de-
cise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del de-
creto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. È questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596.
5 Riguardo la ritualità del procedimento di mediazione, occorre ricordare che la Corte
di Cassazione con sentenza n. 8473/2019 ha affermato che ai sensi del D.lgs. n.
28/2010 la ratio sottesa a tale normativa è quella di favorire il dialogo effettivo tra le parti in un'ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale.
A tal fine non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura so-
stanziale, avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di me-
diazione e non essendo, a tal fine, idonea la procura alle liti rilasciata al difensore.
Deve, altresì, ricordarsi che è pressoché conforme, nella giurisprudenza di merito,
il principio secondo il quale la necessaria partecipazione della parte personalmente o di procuratore munito di apposita procura, risponde all'esigenza ed alla ratio della norma in relazione al preliminare obiettivo di deflazione dei processi ed è raggiun-
gibile attraverso “l'effettività” del tentativo di mediazione, che non può ritenersi soddisfatto allorquando risulti che all'incontro di mediazione non abbia partecipato la parte personalmente, né un procuratore munito di procura sostanziale.
Dal tenore letterale della l'art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010 si evince, infatti, che:
“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le
parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”. Da ciò si ricava, da un lato, che la presenza dell'avvocato è richiesta quale assistenza in ragione del gene-
rale principio di difesa “in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24 Cost),
dall'altro che, a differenza di quanto avviene in sede contenziosa, la necessità che dinanzi al mediatore la parte, titolare del diritto controverso, presenzi personal-
mente, costituisce requisito imprescindibile dal momento che la mera procura alle
6 liti non conferisce al difensore anche la rappresentanza sostanziale nel diritto con-
troverso ma solo quella processuale.
Il procedimento di mediazione è inteso e ha senso se promuove un contatto diretto ed un dialogo effettivo tra le parti sotto la guida del mediatore professionale, al dichiarato scopo di attenuare la conflittualità ed addivenire ad una composizione dei reciproci interessi.
Per quanto sopra detto, la delega alla partecipazione alla mediazione deve essere conferita ad un soggetto munito dell'effettivo potere di disporre del diritto
contro
-
verso, a mezzo procura speciale sostanziale, avente quale specifico oggetto la par-
tecipazione alla mediazione: detta procura può essere conferita anche al difensore,
a latere però di quella ad litem.
Nel caso in esame, come eccepito dagli opponenti anche in comparsa conclusionale ed evincibile dal verbale di mediazione depositato in atti il 20.09.2022, all'incontro di mediazione per l'istituto bancario era presente il solo procuratore costituito in giudizio e lo stesso non era munito di procura speciale sostanziale per partecipare al procedimento (non rinvenibile, peraltro, neanche dal contenuto della procura alle liti prodotta in atti).
In definitiva, quindi, deve ritenersi che non può considerarsi effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della do-
manda dell'opposta.
L'onere di attivare la mediazione e le relative conseguenze in relazione alla regola-
rità ed effettività del procedimento, infatti, cedono a carico dell'attore in senso so-
stanziale che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si identifica con l'op-
posto.
7 La domanda dell'opposto, pertanto, è improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti. L'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità assorbe ogni altra questione.
Riguardo le spese e competenze di lite di lite sussistono, nel caso in esame, gravi motivi per disporne la compensazione, individuabili nei mutamenti giurispruden-
ziali, ad eccezione delle spese di CTU che vanno invece poste a carico della soc-
combente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla Parte_3
nei confronti di Giuseppe ET e
[...] Parte_1 [...]
, il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_6
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio, ad ecce- zione di quelle di CTU che pone definitivamente a carico della
[...]
Parte_3
Così deciso in Torre Annunziata il 31.03.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8