Art. 2094. Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera 1. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato che omettono di notificare il cambiamento della propria residenza e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,00 a euro 372,00. 2. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione. 3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia dell'omissione.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Intervista a Paolo TosiDi : Marina Brollo · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 8 novembre 2022
Testo integrale in PDF Una vita dedicata al diritto del lavoro, da giovane studioso, da accademico e da avvocato. Partiamo da qui, allora: perché, tra i tanti rami del diritto, il diritto del lavoro? Da studente di giurisprudenza, allievo del Collegio Ghislieri di Pavia, seguii con particolare interesse e attiva partecipazione le lezioni di Rodolfo Sacco, notoriamente uno dei maggiori civilisti della seconda metà del novecento. Quelle di diritto privato e di diritto civile ed altresì quelle di diritto del lavoro, materia che insegnò collateralmente. Non fu però grazie alle sue lezioni che scelsi di dedicarmi al diritto del lavoro. Sacco non lo amava e il suo corso, incentrato sulla …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2977Provvedimento: R.G. n. 10450 /2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE LAVORO In nome del popolo italiano Il giudice dott.ssa UD NZ, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10450/2024 del Registro Generale e promossa da Parte_1 , con il procuratore avv. …Leggi di più...
- licenziamento illegittimo·
- indennità risarcitoria·
- tutele crescenti·
- giustificato motivo oggettivo·
- art. 5 D.Lgs. n. 61/2000·
- recesso ritorsivo·
- trasformazione contratto tempo pieno a tempo parziale·
- contratto di apprendistato·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova