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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1004/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Milano, Galleria Parte_1 P.IVA_1 del Corso n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Craveia del foro di Como, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Email_1 in Busto Arsizio, piazza Garibaldi n. 1
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. e P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_2
OL (VB), via Valle Antigorio n. 16, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Lorenzo Rotolo del foro di
Verbania, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Email_2 in Verbania, viale Azari n. 4
- APPELLATO -
1 E NEI CONFRONTI DI
C.F. CO P.IVA_3 con sede in Milano, Galleria del Corso n. 1
- APPELLATO CONTUMACE -
E
[...]
C.F. , nato a [...], il Controparte_3 C.F._1
25 gennaio 1941
- APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 226/2022, emessa in Parte_1
data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e notificata il 13 giugno 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“1. Accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, costituisce la Controparte_1 servitù coattiva pedonale e carraia in favore del fondo identificato in Catasto Terreni del Comune di
, al foglio 7 mappale 140, su cui insiste la cava di Rencio, lungo tutto il percorso e CP_1 tutta l'ampiezza di metri 6,00 della strada esistente, che si diparte dalla Via Valle Antigorio, comprensiva del piazzale di manovra a confine con la proprietà attorea, con l'ulteriore prosecuzione fino a raggiungere la sommità della proprietà attorea, con il percorso della servitù come evidenziata nella planimetria generale, allegato B della CTU Ing. del 11.08.2020, in colore rosso, Per_1 escluso il tratto iniziale ivi indicato con la lettera H, gravandosi in vece di quest'ultimo il tratto iniziale ivi indicato in colore blu e lettera L e M, quale accesso già esistente dalla pubblica via e, pertanto, con la costituzione di servitù come sopra descritta e richiesta sui seguenti fondi serventi dei convenuti:
- Comune di , Catasto Terreni, foglio n.5 mappale 750, di proprietà di CP_1 CP_2
[...]
- Comune di , Catasto Terreni, foglio n.5 mappali 135, 71, 68, 64, 39, 37, 38, 36, CP_1
13, 12, 11, 59, 85, 35, 140, 141, 108, 109 e 7 di proprietà di Parte_1
- Comune di Catasto Terreni, Foglio 96, mappale 179, di proprietà di;
CP_2 Controparte_3
- Comune di Catasto Terreni, foglio 96 mappale 172, di proprietà di CP_2 Parte_1
[...
2. Condanna il al pagamento dell'indennità in favore dei convenuti che Controparte_1 liquida in € 5.419,60 in favore del € 61.137,44 in favore della CO
2 ed € 175,00 in favore di . Parte_1 Controparte_3
3. Condanna il e alla refusione delle CO Parte_1 spese di lite in favore del , che liquida in complessivi € 587,78 per spese Controparte_1 vive ed € 18.455,95 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed Iva come per legge.
4. Condanna il alla refusione delle Controparte_4 spese di lite in favore di , che liquida in complessivi € 2.767,00 per compensi Controparte_3 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed Iva come per legge.
5. Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico del
[...]
e in via solidale. CO Parte_1
6. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
Parte Appellante e parte Appellata si sono Controparte_1
regolarmente costituiti in giudizio, nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Verificata la regolarità dell'impugnazione nei loro confronti, non essendosi costituiti in giudizio, il e CO
sono stati dichiarati contumaci. Controparte_3
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere in riforma della sentenza n.226/2022, rg.1410/2016, emessa dal Tribunale di Verbania, del 19 maggio 2022 e notificata in data 13 giugno 2022
Nel merito, in via principale:
1) Riconosciuta la servitù di passo come meglio indicato nella sentenza n.226/2022, rg.1410/2016,
Tribunale di Verbania, in favore del , condanna il Controparte_1 [...]
al pagamento della indennità in favore della società CP_1 Parte_1 quantificata in euro 911.137,44=;
2) Condanna il alla refusione delle spese di lite di primo grado in Controparte_1 favore della che liquida in complessivi euro 587,78= per spese vive ed euro Parte_1
18.455,95= per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso,
c.p.a. ed iva come per legge, delle spese di lite di primo grado in favore del signor
[...]
che liquida in complessivi euro 2.767,00= per compensi professionali oltre ad euro CP_3 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed iva come per legge, e pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico del , o in Controparte_1 via subordinata, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprese le spese di CTU già liquidate in corso di causa.
3) con condanna al pagamento dei compensi professionali ex DM55/14, maggiorati delle spese generali nella misura del 15%, oltre anticipazioni e cpa ed iva (se dovuta) del secondo grado.
4) in via istruttoria: si richiamano tutti i documenti prodotti e si insiste sull'accoglimento di tutte le
3 istanze istruttorie formulate da in primo grado”. Parte_1 Parte_1
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Respingere l'appello. Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di controparte. Favore di spese, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il ha agito in giudizio avverso Controparte_1
(poi, a seguito di Parte_1 CO
fallimento in corso di causa, CO
) e allegando e sostenendo quanto segue:
[...] Controparte_3
- di essere proprietario di una vasta area in località Rencio, destinata in parte a coltivazione di cava di pietre ornamentali, identificata al Catasto Terreni del
Comune di al Foglio 7 mappale 140 (cosiddetta “Cava di CP_1
Rencio”), oggetto in passato di concessioni a privati per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- che l'area occupata dalla Cava di Rencio risultava essere totalmente interclusa, in quanto priva di un accesso alla via pubblica, con impossibilità di procurarsi un accesso alternativo su altri fondi di proprietà del se non con un CP_1
eccessivo dispendio di risorse e di disagio, essendo necessaria la realizzazione di una galleria di oltre 100 metri, il superamento di un intervallo altimetrico di
380-610 metri e la costruzione di una strada con punte di pendenza massima pari al 15,5%;
4 - di aver affidato, in passato, la concessione per lo sfruttamento della Cava alla la quale vi accedeva utilizzando una strada carraia CO
esistente sui propri terreni;
- che, scaduta la concessione, la non si era resa CO
disponibile a costituire una servitù volontaria sui propri fondi, così ostacolando l'accesso alla Cava di Rencio e, in particolare, l'assegnazione della concessione per la coltivazione del sito e generando ingenti danni, consistenti nella perdita dei canoni di concessione;
- che il percorso della strada in ordine al quale domandava costituirsi servitù
coattiva insisteva su terreni di attuale proprietà, oltre che della
[...]
della di CP_2 Parte_1 Controparte_3
[...]
Su queste basi, il ha domandato la Controparte_1
costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio in favore del proprio fondo, indicato nel Catasto Terreni, al Foglio 7 mappale 140, e gravante sui terreni di proprietà dei convenuti così risultanti a catasto:
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio n. 5, mappale 750 di CP_1
proprietà della CO
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio n. 5 mappali 71, 68, 64, 39, CP_1
37, 38, 36, 13, 12, 11, 10, 59, 85, 35, 140, 141, 108, 109 e 7, di proprietà di
Parte_1
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio 96, mappale 179 di proprietà di CP_2
Controparte_3
→ Catasto Terreni Comune di Foglio 96 mappale 172 di proprietà di CP_2
Parte_1
chiedendo di costituire la servitù sulla strada e sul percorso già esistenti, con determinazione dell'indennizzo di legge a favore dei fondi serventi, o comunque di indicare, previa consulenza tecnica, il percorso più idoneo a consentire l'accesso; in
5 via subordinata, ha domandato la costituzione di una servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c.,
“sussistendo le esigenze di coltivazione della cava lapidea”.
Le società e CO Parte_1
costituitesi in giudizio con un'unica comparsa, hanno chiesto in via di principalità il rigetto di tali domande, contestando, in particolare, l'invocata interclusione, totale o relativa, del fondo su cui si trova la Cava di Rencio, a fronte in specie delle risultanze della relazione geologico-tecnica del 28 settembre 2005, costituente parte integrante del bando di gara per la coltivazione della cava del 27 gennaio 2006, e del progetto di accesso alla pubblica via realizzato dall'aggiudicatario del succitato bando, ossia la società approvato dalla Provincia di Verbania Cusio Parte_2
Ossola con determina n. 114 del 14 marzo 2008; in subordine, di individuare le modalità di esercizio del diritto di passaggio in modo da contemperarle con le esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa delle convenute.
costituitosi in giudizio, non si è invece opposto alla Controparte_3
costituzione di una servitù, volontaria o coattiva, sul proprio fondo a favore di quello attoreo, previa determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c..
Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la domanda formulata in via principale dal e, conseguentemente, ha costituito una servitù Controparte_1
coattiva, di passaggio e carraio, sui fondi delle Parti convenute, in favore del fondo attoreo, condannando il al pagamento di Controparte_1
indennità pari a euro 5.419,60 in favore della di euro CO
61.137,44 in favore della e di euro 175,00 in favore Parte_1
di condannando invece la e la Controparte_3 CO
al pagamento delle spese di CTU, nonché al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore sia del , Controparte_1
che di Controparte_3
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, in ordine ai punti relativi alla determinazione dell'indennità a sé
6 spettante e alla liquidazione delle spese di CTU e di lite, e ha presentato due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “sull'errata ed insufficiente valutazione dell'indennizzo in favore del fondo servente”;
- “sulla condanna alle spese di lite”.
Nelle presentate conclusioni l'Appellante ha altresì riproposto delle istanze istruttorie, senza peraltro altro argomentare in proposito e senza avanzare alcun rilievo critico avverso il provvedimento del giudice di prime cure, neppure richiamato, con il quale le stesse non hanno trovato accoglimento. Ove dovesse intendersi tale richiesta quale un distinto motivo di gravame è da ritenersi manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso l'impugnato rigetto di tali istanze in primo grado, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva.
2. ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI SERVITÙ -
INFONDATEZZA
Con un primo motivo di gravame l'Appellante si duole della quantificazione dell'indennizzo in favore del fondo di sua proprietà, determinato dal Tribunale in euro
61.137,44, disattendendo, al riguardo, le risultanze della CTU, computandovi un importo di euro 56.137,44 in corrispondenza al valore dei terreni del fondo servente su cui insiste il percorso della costituita servitù e di euro 5.000,00 relativamente alla necessità di predisporre procedure idonee per l'utilizzo della strada e del piazzale sommitale e per l'adeguamento del Piano di Sicurezza Aziendale per l'utilizzo della strada, non invece un importo correlato al costo di realizzazione della strada già
presente sul fondo servente, parametro di cui, secondo il Tribunale, non doveva tenersi conto ai fini della liquidazione dell'indennizzo, né il suo mancato riconoscimento poteva costituire forma di indebito arricchimento del
[...]
. CP_1
7 L'Appellante nota che il CTU, invece, stimato in euro 1.700.000,00 il costo sostenuto per la realizzazione della strada, diminuito tale importo del 42,85% per la vetustà del manufatto, aveva ritenuto che il 50% di tale differenza dovesse essere conteggiato come parte dell'indennizzo dovuto, e a tale conclusione si riporta, criticando peraltro la riduzione del 42,85% per l'asserita vetustà della strada, osservando che, come rilevato dal suo C.T.P. nelle osservazioni alla C.T.U., sebbene non di recente costruzione, la strada è “funzionale e stabile, non presentando alcun segno di cedimento o degrado, anche in considerazione del fatto che la proprietaria ha eseguito la manutenzione ordinaria lungo tutto il percorso”, domandando quindi una maggiorazione dell'indennizzo in misura pari a euro 850.000,00.
L'Appellante, poi, pur non impugnando specificamente il rigetto da parte del
Tribunale delle “considerazioni” sull'allegato ingiustificato arricchimento del
, ha evidenziato nuovamente che, se la Controparte_1
controparte non venisse condannata alla rifusione parziale del costo per la realizzazione della strada, ne trarrebbe un ingiustificato vantaggio, dato dall'utilizzo di un bene di proprietà altrui, “avendo corrisposto una indennità non parametrata sul valore di realizzazione della strada, ma solo sul valore dei terreni come se tali non fossero dotati della strada (asfaltata) e su cui possono viaggiare anche autoarticolati”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
La costituzione di una servitù di passaggio coattiva comporta, ai sensi dell'art. 1053
c.c., che il proprietario del fondo dominante debba corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità “proporzionata al danno cagionato dal passaggio” e che, al più, “qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili ... una parte del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve ... pagare il valore della zona predetta”, nella misura stabilita dall'art. 1038 c.c..
Il Tribunale ha riconosciuto, in conformità a tale disposto normativo, un'indennità pari a euro 56.137,44 in corrispondenza al valore dei terreni del fondo servente su cui insiste il percorso della costituita servitù, come già occupato stabilmente da una strada necessaria per attuare il passaggio, maggiorando detto importo di euro 5.000,00, a
8 titolo di indennizzo del danno, relativamente alla necessità di predisporre procedure idonee per l'utilizzo della strada e del piazzale sommitale e per l'adeguamento del
Piano di Sicurezza Aziendale per l'utilizzo della strada.
La strada non deve essere realizzata ex novo, nel qual caso il costo sarebbe sì da addebitarsi alla parte Attrice, ma era già stata compiutamente realizzata anni prima, per l'esclusivo interesse dei proprietari dei fondi su cui insisteva, e l'indennità ex art. 1053 c.c. va computata in correlazione al momento in cui la servitù viene costituita,
poiché è solo in quel momento che il fondo servente viene gravato di un peso ed è solo da quel momento che il proprietario del fondo servente subisce un pregiudizio, ed è
stato computato nella misura predetta.
L'Appellante non ha allegato, tantomeno ha provato la sussistenza di altri danni a lei derivanti dalla costituzione di servitù coattiva.
La Suprema Corte ha avuto modo di specificare, in un caso analogo al presente, che
“l'indennità dovuta dal proprietario del fondo a cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un pregiudizio causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale” (così C. Cass., sez. II, ordinanza n. 27719 del 22 settembre 2022; nello stesso senso C. Cass., sez. II, ordinanza n. 21866/2020; C. Cass., sez. II, sentenza n. 23078/2022).
Né ha rilievo la considerazione, che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto essere estranea alle disposizioni inerenti il computo dell'indennità, che in questo modo il proprietario del fondo dominante ne tragga un vantaggio, asseritamente ingiusto.
9 3. ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - FONDATEZZA
Con il restante motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole che il Tribunale abbia posto integralmente a suo carico le spese del giudizio di primo grado, doglianza avanzata sotto due diversi profili: per averla condannata, in solido con il a rifondere le spese di CO
lite a soggetto con il quale Controparte_3 Parte_1
non vi era stato “alcun contraddittorio”; per averla considerata integralmente soccombente nei confronti del , senza Controparte_1
considerare che parte Attrice nemmeno avrebbe mai manifestato “alcuna volontà di riconoscere un'adeguata indennità”.
Questo motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato, nei seguenti termini.
Fra non si è instaurato Parte_1 Controparte_3
alcun rapporto processuale, nessuna domanda avendo avanzato l'una nei confronti dell'altro e viceversa. Né rileva il fatto che non si sia Controparte_3
opposto alla domanda, avanzata nei suoi confronti dal solo
[...]
, il che, semmai, aveva rilievo nei rapporti fra tali parti. CP_1
Va pertanto revocata la condanna di l pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_3
Per inciso va notato che il CO
è stato a sua volta condannato, in solido con
[...] Parte_1
al pagamento di tali spese: a fronte della mancata impugnazione da parte del
[...]
nei confronti di tale CO
parte, invece, la predetta statuizione di condanna risulta passata in giudicato.
Quanto, poi, al rapporto processuale fra e Controparte_1
se non può parlarsi di soccombenza reciproca, in Parte_1
quanto il non aveva negato la debenza di un Controparte_1
indennizzo a favore della controparte, pur ritenendolo dovuto in misura minore di quella poi comunque riconosciuta, va tenuto conto che la CTU, le spese per la quale costituiscono anch'esse parte delle spese di lite, è stata disposta anche su richiesta
10 della stessa parte Attrice, e che sussistono, considerata una parziale soccombenza anche della parte Attrice in punto commisurazione della predetta indennità, ragioni qualificabili come gravi ed eccezionali, nel senso ritenuto dalla nota sentenza della
Corte Costituzionale in ordine al disposto dell'art. 92 c.p.c., per ritenere, in parziale compensazione fra le parti, che tali spese, come già liquidate dal Tribunale in corso di giudizio, vadano poste a carico di in misura limitata Parte_1
al 50% delle stesse.
Più precisamente, anche al riguardo va tenuto conto che le spese di CTU in primo grado sono state poste integralmente a carico, oltre che di Parte_1
del in solido fra
[...] CO
loro, e che, per quanto concerne il CO
, tale pronuncia è passata in giudicato.
[...]
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
[...]
va condannata al pagamento del 50% delle spese di CTU, su tale Parte_1
percentuale in solido con il CO
, senz'altro doversi aggiungere.
[...]
Per il resto, non vi sono ragioni sufficienti per compensare maggiormente fra le parti le spese del giudizio di primo grado, la cui imputazione e la cui liquidazione va confermata.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste, in applicazione del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., in capo a risultata Parte_1
prevalentemente soccombente.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto, per ciascuna fase, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (dalle parti ritenuto come indeterminabile), dei risultati conseguiti, del
11 numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.550,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 6.450,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza appellata:
- revoca la condanna di alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
C.T.U. nella sola misura del 50% delle stesse, in solido con il esclusivamente CO
nella predetta misura.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, , liquidate nella misura di euro Controparte_1
6.450,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente del Collegio
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
12
R.G. 1004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1004/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Milano, Galleria Parte_1 P.IVA_1 del Corso n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Craveia del foro di Como, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Email_1 in Busto Arsizio, piazza Garibaldi n. 1
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. e P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_2
OL (VB), via Valle Antigorio n. 16, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Lorenzo Rotolo del foro di
Verbania, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Email_2 in Verbania, viale Azari n. 4
- APPELLATO -
1 E NEI CONFRONTI DI
C.F. CO P.IVA_3 con sede in Milano, Galleria del Corso n. 1
- APPELLATO CONTUMACE -
E
[...]
C.F. , nato a [...], il Controparte_3 C.F._1
25 gennaio 1941
- APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 226/2022, emessa in Parte_1
data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e notificata il 13 giugno 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“1. Accoglie la domanda proposta dal e, per l'effetto, costituisce la Controparte_1 servitù coattiva pedonale e carraia in favore del fondo identificato in Catasto Terreni del Comune di
, al foglio 7 mappale 140, su cui insiste la cava di Rencio, lungo tutto il percorso e CP_1 tutta l'ampiezza di metri 6,00 della strada esistente, che si diparte dalla Via Valle Antigorio, comprensiva del piazzale di manovra a confine con la proprietà attorea, con l'ulteriore prosecuzione fino a raggiungere la sommità della proprietà attorea, con il percorso della servitù come evidenziata nella planimetria generale, allegato B della CTU Ing. del 11.08.2020, in colore rosso, Per_1 escluso il tratto iniziale ivi indicato con la lettera H, gravandosi in vece di quest'ultimo il tratto iniziale ivi indicato in colore blu e lettera L e M, quale accesso già esistente dalla pubblica via e, pertanto, con la costituzione di servitù come sopra descritta e richiesta sui seguenti fondi serventi dei convenuti:
- Comune di , Catasto Terreni, foglio n.5 mappale 750, di proprietà di CP_1 CP_2
[...]
- Comune di , Catasto Terreni, foglio n.5 mappali 135, 71, 68, 64, 39, 37, 38, 36, CP_1
13, 12, 11, 59, 85, 35, 140, 141, 108, 109 e 7 di proprietà di Parte_1
- Comune di Catasto Terreni, Foglio 96, mappale 179, di proprietà di;
CP_2 Controparte_3
- Comune di Catasto Terreni, foglio 96 mappale 172, di proprietà di CP_2 Parte_1
[...
2. Condanna il al pagamento dell'indennità in favore dei convenuti che Controparte_1 liquida in € 5.419,60 in favore del € 61.137,44 in favore della CO
2 ed € 175,00 in favore di . Parte_1 Controparte_3
3. Condanna il e alla refusione delle CO Parte_1 spese di lite in favore del , che liquida in complessivi € 587,78 per spese Controparte_1 vive ed € 18.455,95 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed Iva come per legge.
4. Condanna il alla refusione delle Controparte_4 spese di lite in favore di , che liquida in complessivi € 2.767,00 per compensi Controparte_3 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed Iva come per legge.
5. Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico del
[...]
e in via solidale. CO Parte_1
6. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
Parte Appellante e parte Appellata si sono Controparte_1
regolarmente costituiti in giudizio, nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Verificata la regolarità dell'impugnazione nei loro confronti, non essendosi costituiti in giudizio, il e CO
sono stati dichiarati contumaci. Controparte_3
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere in riforma della sentenza n.226/2022, rg.1410/2016, emessa dal Tribunale di Verbania, del 19 maggio 2022 e notificata in data 13 giugno 2022
Nel merito, in via principale:
1) Riconosciuta la servitù di passo come meglio indicato nella sentenza n.226/2022, rg.1410/2016,
Tribunale di Verbania, in favore del , condanna il Controparte_1 [...]
al pagamento della indennità in favore della società CP_1 Parte_1 quantificata in euro 911.137,44=;
2) Condanna il alla refusione delle spese di lite di primo grado in Controparte_1 favore della che liquida in complessivi euro 587,78= per spese vive ed euro Parte_1
18.455,95= per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso,
c.p.a. ed iva come per legge, delle spese di lite di primo grado in favore del signor
[...]
che liquida in complessivi euro 2.767,00= per compensi professionali oltre ad euro CP_3 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed iva come per legge, e pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico del , o in Controparte_1 via subordinata, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprese le spese di CTU già liquidate in corso di causa.
3) con condanna al pagamento dei compensi professionali ex DM55/14, maggiorati delle spese generali nella misura del 15%, oltre anticipazioni e cpa ed iva (se dovuta) del secondo grado.
4) in via istruttoria: si richiamano tutti i documenti prodotti e si insiste sull'accoglimento di tutte le
3 istanze istruttorie formulate da in primo grado”. Parte_1 Parte_1
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Respingere l'appello. Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di controparte. Favore di spese, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il ha agito in giudizio avverso Controparte_1
(poi, a seguito di Parte_1 CO
fallimento in corso di causa, CO
) e allegando e sostenendo quanto segue:
[...] Controparte_3
- di essere proprietario di una vasta area in località Rencio, destinata in parte a coltivazione di cava di pietre ornamentali, identificata al Catasto Terreni del
Comune di al Foglio 7 mappale 140 (cosiddetta “Cava di CP_1
Rencio”), oggetto in passato di concessioni a privati per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- che l'area occupata dalla Cava di Rencio risultava essere totalmente interclusa, in quanto priva di un accesso alla via pubblica, con impossibilità di procurarsi un accesso alternativo su altri fondi di proprietà del se non con un CP_1
eccessivo dispendio di risorse e di disagio, essendo necessaria la realizzazione di una galleria di oltre 100 metri, il superamento di un intervallo altimetrico di
380-610 metri e la costruzione di una strada con punte di pendenza massima pari al 15,5%;
4 - di aver affidato, in passato, la concessione per lo sfruttamento della Cava alla la quale vi accedeva utilizzando una strada carraia CO
esistente sui propri terreni;
- che, scaduta la concessione, la non si era resa CO
disponibile a costituire una servitù volontaria sui propri fondi, così ostacolando l'accesso alla Cava di Rencio e, in particolare, l'assegnazione della concessione per la coltivazione del sito e generando ingenti danni, consistenti nella perdita dei canoni di concessione;
- che il percorso della strada in ordine al quale domandava costituirsi servitù
coattiva insisteva su terreni di attuale proprietà, oltre che della
[...]
della di CP_2 Parte_1 Controparte_3
[...]
Su queste basi, il ha domandato la Controparte_1
costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio in favore del proprio fondo, indicato nel Catasto Terreni, al Foglio 7 mappale 140, e gravante sui terreni di proprietà dei convenuti così risultanti a catasto:
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio n. 5, mappale 750 di CP_1
proprietà della CO
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio n. 5 mappali 71, 68, 64, 39, CP_1
37, 38, 36, 13, 12, 11, 10, 59, 85, 35, 140, 141, 108, 109 e 7, di proprietà di
Parte_1
→ Catasto Terreni Comune di , Foglio 96, mappale 179 di proprietà di CP_2
Controparte_3
→ Catasto Terreni Comune di Foglio 96 mappale 172 di proprietà di CP_2
Parte_1
chiedendo di costituire la servitù sulla strada e sul percorso già esistenti, con determinazione dell'indennizzo di legge a favore dei fondi serventi, o comunque di indicare, previa consulenza tecnica, il percorso più idoneo a consentire l'accesso; in
5 via subordinata, ha domandato la costituzione di una servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c.,
“sussistendo le esigenze di coltivazione della cava lapidea”.
Le società e CO Parte_1
costituitesi in giudizio con un'unica comparsa, hanno chiesto in via di principalità il rigetto di tali domande, contestando, in particolare, l'invocata interclusione, totale o relativa, del fondo su cui si trova la Cava di Rencio, a fronte in specie delle risultanze della relazione geologico-tecnica del 28 settembre 2005, costituente parte integrante del bando di gara per la coltivazione della cava del 27 gennaio 2006, e del progetto di accesso alla pubblica via realizzato dall'aggiudicatario del succitato bando, ossia la società approvato dalla Provincia di Verbania Cusio Parte_2
Ossola con determina n. 114 del 14 marzo 2008; in subordine, di individuare le modalità di esercizio del diritto di passaggio in modo da contemperarle con le esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa delle convenute.
costituitosi in giudizio, non si è invece opposto alla Controparte_3
costituzione di una servitù, volontaria o coattiva, sul proprio fondo a favore di quello attoreo, previa determinazione dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c..
Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la domanda formulata in via principale dal e, conseguentemente, ha costituito una servitù Controparte_1
coattiva, di passaggio e carraio, sui fondi delle Parti convenute, in favore del fondo attoreo, condannando il al pagamento di Controparte_1
indennità pari a euro 5.419,60 in favore della di euro CO
61.137,44 in favore della e di euro 175,00 in favore Parte_1
di condannando invece la e la Controparte_3 CO
al pagamento delle spese di CTU, nonché al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore sia del , Controparte_1
che di Controparte_3
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, in ordine ai punti relativi alla determinazione dell'indennità a sé
6 spettante e alla liquidazione delle spese di CTU e di lite, e ha presentato due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “sull'errata ed insufficiente valutazione dell'indennizzo in favore del fondo servente”;
- “sulla condanna alle spese di lite”.
Nelle presentate conclusioni l'Appellante ha altresì riproposto delle istanze istruttorie, senza peraltro altro argomentare in proposito e senza avanzare alcun rilievo critico avverso il provvedimento del giudice di prime cure, neppure richiamato, con il quale le stesse non hanno trovato accoglimento. Ove dovesse intendersi tale richiesta quale un distinto motivo di gravame è da ritenersi manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso l'impugnato rigetto di tali istanze in primo grado, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva.
2. ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI SERVITÙ -
INFONDATEZZA
Con un primo motivo di gravame l'Appellante si duole della quantificazione dell'indennizzo in favore del fondo di sua proprietà, determinato dal Tribunale in euro
61.137,44, disattendendo, al riguardo, le risultanze della CTU, computandovi un importo di euro 56.137,44 in corrispondenza al valore dei terreni del fondo servente su cui insiste il percorso della costituita servitù e di euro 5.000,00 relativamente alla necessità di predisporre procedure idonee per l'utilizzo della strada e del piazzale sommitale e per l'adeguamento del Piano di Sicurezza Aziendale per l'utilizzo della strada, non invece un importo correlato al costo di realizzazione della strada già
presente sul fondo servente, parametro di cui, secondo il Tribunale, non doveva tenersi conto ai fini della liquidazione dell'indennizzo, né il suo mancato riconoscimento poteva costituire forma di indebito arricchimento del
[...]
. CP_1
7 L'Appellante nota che il CTU, invece, stimato in euro 1.700.000,00 il costo sostenuto per la realizzazione della strada, diminuito tale importo del 42,85% per la vetustà del manufatto, aveva ritenuto che il 50% di tale differenza dovesse essere conteggiato come parte dell'indennizzo dovuto, e a tale conclusione si riporta, criticando peraltro la riduzione del 42,85% per l'asserita vetustà della strada, osservando che, come rilevato dal suo C.T.P. nelle osservazioni alla C.T.U., sebbene non di recente costruzione, la strada è “funzionale e stabile, non presentando alcun segno di cedimento o degrado, anche in considerazione del fatto che la proprietaria ha eseguito la manutenzione ordinaria lungo tutto il percorso”, domandando quindi una maggiorazione dell'indennizzo in misura pari a euro 850.000,00.
L'Appellante, poi, pur non impugnando specificamente il rigetto da parte del
Tribunale delle “considerazioni” sull'allegato ingiustificato arricchimento del
, ha evidenziato nuovamente che, se la Controparte_1
controparte non venisse condannata alla rifusione parziale del costo per la realizzazione della strada, ne trarrebbe un ingiustificato vantaggio, dato dall'utilizzo di un bene di proprietà altrui, “avendo corrisposto una indennità non parametrata sul valore di realizzazione della strada, ma solo sul valore dei terreni come se tali non fossero dotati della strada (asfaltata) e su cui possono viaggiare anche autoarticolati”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
La costituzione di una servitù di passaggio coattiva comporta, ai sensi dell'art. 1053
c.c., che il proprietario del fondo dominante debba corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità “proporzionata al danno cagionato dal passaggio” e che, al più, “qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili ... una parte del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve ... pagare il valore della zona predetta”, nella misura stabilita dall'art. 1038 c.c..
Il Tribunale ha riconosciuto, in conformità a tale disposto normativo, un'indennità pari a euro 56.137,44 in corrispondenza al valore dei terreni del fondo servente su cui insiste il percorso della costituita servitù, come già occupato stabilmente da una strada necessaria per attuare il passaggio, maggiorando detto importo di euro 5.000,00, a
8 titolo di indennizzo del danno, relativamente alla necessità di predisporre procedure idonee per l'utilizzo della strada e del piazzale sommitale e per l'adeguamento del
Piano di Sicurezza Aziendale per l'utilizzo della strada.
La strada non deve essere realizzata ex novo, nel qual caso il costo sarebbe sì da addebitarsi alla parte Attrice, ma era già stata compiutamente realizzata anni prima, per l'esclusivo interesse dei proprietari dei fondi su cui insisteva, e l'indennità ex art. 1053 c.c. va computata in correlazione al momento in cui la servitù viene costituita,
poiché è solo in quel momento che il fondo servente viene gravato di un peso ed è solo da quel momento che il proprietario del fondo servente subisce un pregiudizio, ed è
stato computato nella misura predetta.
L'Appellante non ha allegato, tantomeno ha provato la sussistenza di altri danni a lei derivanti dalla costituzione di servitù coattiva.
La Suprema Corte ha avuto modo di specificare, in un caso analogo al presente, che
“l'indennità dovuta dal proprietario del fondo a cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un pregiudizio causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale” (così C. Cass., sez. II, ordinanza n. 27719 del 22 settembre 2022; nello stesso senso C. Cass., sez. II, ordinanza n. 21866/2020; C. Cass., sez. II, sentenza n. 23078/2022).
Né ha rilievo la considerazione, che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto essere estranea alle disposizioni inerenti il computo dell'indennità, che in questo modo il proprietario del fondo dominante ne tragga un vantaggio, asseritamente ingiusto.
9 3. ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - FONDATEZZA
Con il restante motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole che il Tribunale abbia posto integralmente a suo carico le spese del giudizio di primo grado, doglianza avanzata sotto due diversi profili: per averla condannata, in solido con il a rifondere le spese di CO
lite a soggetto con il quale Controparte_3 Parte_1
non vi era stato “alcun contraddittorio”; per averla considerata integralmente soccombente nei confronti del , senza Controparte_1
considerare che parte Attrice nemmeno avrebbe mai manifestato “alcuna volontà di riconoscere un'adeguata indennità”.
Questo motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato, nei seguenti termini.
Fra non si è instaurato Parte_1 Controparte_3
alcun rapporto processuale, nessuna domanda avendo avanzato l'una nei confronti dell'altro e viceversa. Né rileva il fatto che non si sia Controparte_3
opposto alla domanda, avanzata nei suoi confronti dal solo
[...]
, il che, semmai, aveva rilievo nei rapporti fra tali parti. CP_1
Va pertanto revocata la condanna di l pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_3
Per inciso va notato che il CO
è stato a sua volta condannato, in solido con
[...] Parte_1
al pagamento di tali spese: a fronte della mancata impugnazione da parte del
[...]
nei confronti di tale CO
parte, invece, la predetta statuizione di condanna risulta passata in giudicato.
Quanto, poi, al rapporto processuale fra e Controparte_1
se non può parlarsi di soccombenza reciproca, in Parte_1
quanto il non aveva negato la debenza di un Controparte_1
indennizzo a favore della controparte, pur ritenendolo dovuto in misura minore di quella poi comunque riconosciuta, va tenuto conto che la CTU, le spese per la quale costituiscono anch'esse parte delle spese di lite, è stata disposta anche su richiesta
10 della stessa parte Attrice, e che sussistono, considerata una parziale soccombenza anche della parte Attrice in punto commisurazione della predetta indennità, ragioni qualificabili come gravi ed eccezionali, nel senso ritenuto dalla nota sentenza della
Corte Costituzionale in ordine al disposto dell'art. 92 c.p.c., per ritenere, in parziale compensazione fra le parti, che tali spese, come già liquidate dal Tribunale in corso di giudizio, vadano poste a carico di in misura limitata Parte_1
al 50% delle stesse.
Più precisamente, anche al riguardo va tenuto conto che le spese di CTU in primo grado sono state poste integralmente a carico, oltre che di Parte_1
del in solido fra
[...] CO
loro, e che, per quanto concerne il CO
, tale pronuncia è passata in giudicato.
[...]
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
[...]
va condannata al pagamento del 50% delle spese di CTU, su tale Parte_1
percentuale in solido con il CO
, senz'altro doversi aggiungere.
[...]
Per il resto, non vi sono ragioni sufficienti per compensare maggiormente fra le parti le spese del giudizio di primo grado, la cui imputazione e la cui liquidazione va confermata.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste, in applicazione del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., in capo a risultata Parte_1
prevalentemente soccombente.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto, per ciascuna fase, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (dalle parti ritenuto come indeterminabile), dei risultati conseguiti, del
11 numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.550,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 6.450,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza appellata:
- revoca la condanna di alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
C.T.U. nella sola misura del 50% delle stesse, in solido con il esclusivamente CO
nella predetta misura.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, , liquidate nella misura di euro Controparte_1
6.450,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente del Collegio
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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