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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3996 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 2260/2019, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data 28.2.2019,
TRA
(c.f.: ), costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
generale Dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e CP_1
trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 co. 3 c.p.c., dagli avv.ti Annalisa Intorcia
(c.f. e Francesco Lembo (c.f. ) C.F._1 C.F._2
Appellante
E
Controparte_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2 [...]
incorporante la giusta atto di fusione per Notar Controparte_3 Controparte_4
di Milano del 05.07.2021 Rep. 13510 Racc. 8869 Registrato a Milano Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano Direzione Provinciale n. 2 il 12.07.2021 al n.
74458 Serie T1 a sua volta società incorporante il Controparte_5 giusta atto di fusione per incorporazione per Notar
[...] Per_2
di del 27.12.2017 Rep n. 31195 Racc. n. 19830 registrato in presso
[...] Pt_1 Pt_1
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 2 il 29.12.2017 al n. 17609 Pt_1
Serie 1T, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa dall'avv. Mario
Italiano (c.f.: ) e presso di lui domiciliata in alla Via C.F._3 Pt_1
Francesco Caracciolo n. 10.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il
20.5.2015, la società appellata, in qualità di centro accreditato con il S.S.N. per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di laboratorio eseguite negli anni 2011 e 2012,
Part nell'ambito territoriale dell'Asl di Napoli 1 Centro, chiedeva ingiungersi alla stessa il pagamento della somma di € 13.701,78, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n.
231 del 9.10.2002 dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni, rese in virtù dei contratti stipulati il
6.10.2011 per l'anno 2011 ed il 10.8.2012 per l'anno 2012 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture allegate.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3193/2015 il Tribunale di Napoli ingiungeva all'
[...]
di pagare l'importo complessivo di € 13.707,78, quale corrispettivo Parte_1
delle prestazioni erogate negli anni 2011 e 2012, oltre interessi e spese nonché spese di procedura.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
- mancata prova del rapporto di convenzionamento,
- mancanza della dichiarazione del centro di accettare il sistema di remunerazione a prestazione del nuovo sistema tariffario,
- omessa prova del mancato superamento della COM e del tetto di spesa: in particolare allegava che dalla nota a firma del direttore responsabile del distretto sanitario n.
1197/2015 del 19.06.2015 con relativi allegati risulta un addebito per RTU di euro
442,35 per i mesi di settembre e ottobre 2011 e novembre 2012,
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 2
Parte_3 - inesigibilità dell'importo di euro 12.413,09 per doverosa applicabilità dello sconto tariffario ex art. 2 della legge 296/2006.
4. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la che si è difesa Controparte_5
Parte deducendo che l' nella propria produzione documentale aveva esibito una dichiarazione emessa dal servizio finanziario in cui si riconosceva l'esistenza del debito nei riguardi del per le prestazioni diagnostiche fornite al SSN, che esso opposto, Pt_1
Parte contrariamente a quanto affermato in sede di opposizione dall' in sede di sottoscrizione del contratto, aveva accettato il sistema di remunerazione delle prestazioni così come previsto dalla vigente normativa, infine che il rispetto della COM era già stato verificato dal Tribunale in sede di procedimento monitorio.
5. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondato il primo motivo di opposizione della Parte sulla mancata prova del rapporto di convenzionamento, risultando depositati da parte opposta, già nella fase monitoria, la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio, ovvero i contratti ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulati il 6/10/11, per l'anno 2011, e in data 10/8/12, per l'anno 2012; ha poi rilevato che la non ha contestato le prestazioni rese, che non aveva Parte_1
dimostrato che il centro non avesse accettato l'adeguamento tariffario, inoltre che non aveva provato, come era suo onere, il superamento del tetto di spesa, avendo depositato a tale riguardo una mera nota interna, ma senza documentare lo svolgimento del tavolo tecnico e senza depositare alcuna delibera.
Infine ha valorizzato il contenuto della “comunicazione inviata dal Dipartimento Parte Amministrativo UOC Gestione Economica Finanziaria Informatizzata dell' sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Dott. , in cui espressamente Controparte_6 viene dichiarato: In riferimento all'oggetto, ad oggi, è stato possibile riscontrare con la collaborazione dell'ufficio competente che il totale del residuo su contabilizzato è di euro 9.354,62 anno 2011 e 4.045,66 anno 2012 per un totale di euro 13.440,28 invece di euro 13.701,78 (valore riportato nel D.I.) per una differenza di euro 261,50>”.
Questa comunicazione, secondo il tribunale, “esclude eventuali ulteriori addebiti sul fatturato del centro, negli anni 2011 e 2012, come eccepiti in questa sede”.
6. La ha impugnato la sentenza assumendo che vi stato un errore Parte_1
del giudice nel ritenere che essa opponente non aveva contestato le prestazioni,
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 3
Parte_3 affermando la vincolatività dell'applicazione dello sconto tariffario anche perchè recepito dal contratto, deducendo il superamento del tetto di spesa, da provarsi da parte del . Pt_1
Parte La ha concluso perché, in accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, venga revocato il decerto ingiuntivo n. 3915/2015 con condanna del centro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
6.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in appello la società che ha Controparte_5
evidenziato, in primis, che costituisce un riconoscimento del debito da parte dell'appellante la comunicazione inviata dal Dipartimento Amministrativo UOC Parte Gestione Economica Finanziaria Informatizzata dell' sottoscritta dal Direttore del
Dipartimento Dott. in cui espressamente viene dichiarato: “In Controparte_6 riferimento all'oggetto, ad oggi, è stato possibile riscontrare con la collaborazione dell'ufficio competente che il totale del residuo su contabilizzato è di euro 9.354,62 anno 2011 e 4.045,66 anno 2012 per un totale di euro 13.440,28 invece di euro
13.701,78 (valore riportato nel D.I.) per una differenza di euro 261,50”.
Ha poi allegato di aver provato il mancato superamento della COM, deducendo che, di
Parte contro, la non ha dimostrato il superamento del tetto di spesa;
infine ha dedotto la Part responsabilità aggravata della di cui ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc, avendo
Part la per un verso, riconosciuto il suo debito e, per altro verso, agito in giudizio.
6.2. In data 19.03.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 30+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
7.1. Con il primo motivo la deduce che avrebbe errato il giudice a Parte_1
ritenere provate le prestazioni, e afferma che trattandosi di prestazioni regolate da contratto, non è sufficiente che siano state eseguite, ma è necessario che vengano
_______________________________________________________________________________________
R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 4
Parte_4
[...]
[...] conformità al contratto stesso, inoltre che parte ricorrente non ha fornito
[...]
alcuna prova di non aver superato il tetto di spesa.
Il motivo è inammisibile nella prima parte, perchè nessuna censura contiene alla statuizione del giudice che le prestazioni non siano state contestate;
è, poi, infondato
Parte nella seconda parte, perchè è onere dell' provare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure (che nessun errore ha commesso circa l'applicazione dei criteri di riparto dell'onus probandi) - ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore Parte (cfr. in tal senso ex multis Cass., ord. 29474/2024 est. Pellecchia, Cass., ord.
10182/2021, est. Abete, Cass. 5661/2021; ma, ancor prima del presente appello, Cass.
Ord. n. 3403/2018, est. Frasca).
Dunque è priva di pregio, attualmente, il richiamo di precedenti merito favorevoli alla
Parte in tema di riparto dell'onere probatorio riguardo al superamento dei tetti di spesa, in quanto le decisioni che l'appellante menziona a sostegno delle sue tesi sono smentite dai successi sviluppi della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Parte Sostiene, poi, la di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la nota 1197 del 2015 sulla RTU e deduce che risultano analiticamente indicate nelle note di addebito tutte le contestazioni effettuate sulle fatture del centro.
In questa ultima parte il motivo è assolutamente generico perché non indica quali contestazioni specifiche avverso le fatture emesse per chiedere il pagamento sono state fatte con la nota, né se le stesse sono state dedotte in modo puntuale in primo grado.
Ad ogni modo, il motivo è altresì assolutamente infondato nella parte in cui richiama la nota 1197/2015, che non riguarda affatto al RTU ma è un elenco di somme dovute per le prestazioni eseguite dal centro, con accanto le correlative somme trattenute a titolo di sconto tariffario per il 2011 e per il 2012; la stessa nota seppur indica tre importi che
Parte sarebbero un credito della di complessivo importo pari ad euro 442,35, non ne indica affatto la causale.
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 5
Parte_1 Parte_3 Parte Infine, la sul punto della prova del superamento dei tetti di spesa allega che era stata inviata la circolare aziendale che fissava i tetti di spesa per l'anno 2011 e 2012 e che, di contro, il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver impugnato gli atti regionali o i contratti che per gli anni in questione hanno dettato disposizioni in tema di tetti di spesa.
In parte qua il motivo è infondato. Le note richiamate sono in atti, ma non rappresentano affatto provvedimenti applicativi di RTU ritualmente comunicati al
Centro accreditato.
Si tratta, invece, di comunicazioni interne all'azienda sanitaria, riferite, in generale, ai tetti di spesa che, tuttavia, non offrono alcun apporto utile al thema decidendum e non risultano riferibili ai fatti di causa.
Infine, nella parte conclusiva dell'appello, dopo aver sviluppato altri argomenti, senza Parte articolare un formale, distinto motivo, la torna, poi, a discutere del tetto di spesa
(cf pagine 28 e ss. dell'atto di appello), riferendo, in generale, che tutto quanto deciso nel tavolo tecnico va rispettato e che non può il ritardo nella comunicazione del monitoraggio consentire lo sforamento del tetto di spesa, che nel caso in esame è stato superato, rispettivamente, il 13.10.2011 per l'anno 2011, ed il 29.11.2012 per l'anno
2012.
Aggiunge che i dati sul superamento del tetto di spesa sono stati regolarmente visionati dalle associazioni di categoria e discussi nelle riunioni del tavolo tecnico.
In parte qua l'appello è inammissibile, limitandosi ad una disamina generale sulla tematica del tetto di spesa di branca, ma senza censura alla puntuale motivazione del giudice di prime cure che non vi sia affatto prova del superamento del tetto di spesa – per mancato deposito di delibere e di documentazione del tavolo tecnico – e, inoltre, senza che si alleghino e nemmeno richiamino provvedimenti generali che attestino Parte l'eventuale superamento e i rimedi approntati dalla
7.2. Con un secondo motivo l'asl impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile lo sconto tariffario, puntualizzando che lo sconto era già inserito nelle fatture e che era indicato nelle note di addebito con i calcoli esatti, aggiunge che lo sconto è inserito nel contratto e che il centro appellato si era impegnato a non includere nel calcolo del dovuto la parte imputabile a sconto, come risulta anche dalle fatture emesse.
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 6
Parte_1 Parte_3 Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, - qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006 (vds. in particolare il comma 2 dell'art. 5).
Appare evidente, dalla piana lettura del contratto, come il richiamo allo sconto ai sensi della legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
8. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri di cui al DM
147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro
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Parte_3 25.001,00 ad euro 52.000,00, con riferimento alle sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Non sussistono, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, i presupposti di responsabilità aggravata dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso avverso la sentenza n. 2260/2019, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data 28.2.2019, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata società, delle Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 8
Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3996 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 2260/2019, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data 28.2.2019,
TRA
(c.f.: ), costituitasi in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
generale Dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e CP_1
trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 co. 3 c.p.c., dagli avv.ti Annalisa Intorcia
(c.f. e Francesco Lembo (c.f. ) C.F._1 C.F._2
Appellante
E
Controparte_2
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2 [...]
incorporante la giusta atto di fusione per Notar Controparte_3 Controparte_4
di Milano del 05.07.2021 Rep. 13510 Racc. 8869 Registrato a Milano Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano Direzione Provinciale n. 2 il 12.07.2021 al n.
74458 Serie T1 a sua volta società incorporante il Controparte_5 giusta atto di fusione per incorporazione per Notar
[...] Per_2
di del 27.12.2017 Rep n. 31195 Racc. n. 19830 registrato in presso
[...] Pt_1 Pt_1
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 2 il 29.12.2017 al n. 17609 Pt_1
Serie 1T, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa dall'avv. Mario
Italiano (c.f.: ) e presso di lui domiciliata in alla Via C.F._3 Pt_1
Francesco Caracciolo n. 10.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il
20.5.2015, la società appellata, in qualità di centro accreditato con il S.S.N. per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di laboratorio eseguite negli anni 2011 e 2012,
Part nell'ambito territoriale dell'Asl di Napoli 1 Centro, chiedeva ingiungersi alla stessa il pagamento della somma di € 13.701,78, oltre interessi moratori ai sensi del d. lg.vo n.
231 del 9.10.2002 dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, a titolo di saldo, non ancora pagato, per le prestazioni, rese in virtù dei contratti stipulati il
6.10.2011 per l'anno 2011 ed il 10.8.2012 per l'anno 2012 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture allegate.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3193/2015 il Tribunale di Napoli ingiungeva all'
[...]
di pagare l'importo complessivo di € 13.707,78, quale corrispettivo Parte_1
delle prestazioni erogate negli anni 2011 e 2012, oltre interessi e spese nonché spese di procedura.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
- mancata prova del rapporto di convenzionamento,
- mancanza della dichiarazione del centro di accettare il sistema di remunerazione a prestazione del nuovo sistema tariffario,
- omessa prova del mancato superamento della COM e del tetto di spesa: in particolare allegava che dalla nota a firma del direttore responsabile del distretto sanitario n.
1197/2015 del 19.06.2015 con relativi allegati risulta un addebito per RTU di euro
442,35 per i mesi di settembre e ottobre 2011 e novembre 2012,
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 2
Parte_3 - inesigibilità dell'importo di euro 12.413,09 per doverosa applicabilità dello sconto tariffario ex art. 2 della legge 296/2006.
4. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la che si è difesa Controparte_5
Parte deducendo che l' nella propria produzione documentale aveva esibito una dichiarazione emessa dal servizio finanziario in cui si riconosceva l'esistenza del debito nei riguardi del per le prestazioni diagnostiche fornite al SSN, che esso opposto, Pt_1
Parte contrariamente a quanto affermato in sede di opposizione dall' in sede di sottoscrizione del contratto, aveva accettato il sistema di remunerazione delle prestazioni così come previsto dalla vigente normativa, infine che il rispetto della COM era già stato verificato dal Tribunale in sede di procedimento monitorio.
5. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondato il primo motivo di opposizione della Parte sulla mancata prova del rapporto di convenzionamento, risultando depositati da parte opposta, già nella fase monitoria, la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio, ovvero i contratti ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulati il 6/10/11, per l'anno 2011, e in data 10/8/12, per l'anno 2012; ha poi rilevato che la non ha contestato le prestazioni rese, che non aveva Parte_1
dimostrato che il centro non avesse accettato l'adeguamento tariffario, inoltre che non aveva provato, come era suo onere, il superamento del tetto di spesa, avendo depositato a tale riguardo una mera nota interna, ma senza documentare lo svolgimento del tavolo tecnico e senza depositare alcuna delibera.
Infine ha valorizzato il contenuto della “comunicazione inviata dal Dipartimento Parte Amministrativo UOC Gestione Economica Finanziaria Informatizzata dell' sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Dott. , in cui espressamente Controparte_6 viene dichiarato: In riferimento all'oggetto, ad oggi, è stato possibile riscontrare con la collaborazione dell'ufficio competente che il totale del residuo su contabilizzato è di euro 9.354,62 anno 2011 e 4.045,66 anno 2012 per un totale di euro 13.440,28 invece di euro 13.701,78 (valore riportato nel D.I.) per una differenza di euro 261,50>”.
Questa comunicazione, secondo il tribunale, “esclude eventuali ulteriori addebiti sul fatturato del centro, negli anni 2011 e 2012, come eccepiti in questa sede”.
6. La ha impugnato la sentenza assumendo che vi stato un errore Parte_1
del giudice nel ritenere che essa opponente non aveva contestato le prestazioni,
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 3
Parte_3 affermando la vincolatività dell'applicazione dello sconto tariffario anche perchè recepito dal contratto, deducendo il superamento del tetto di spesa, da provarsi da parte del . Pt_1
Parte La ha concluso perché, in accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, venga revocato il decerto ingiuntivo n. 3915/2015 con condanna del centro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
6.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in appello la società che ha Controparte_5
evidenziato, in primis, che costituisce un riconoscimento del debito da parte dell'appellante la comunicazione inviata dal Dipartimento Amministrativo UOC Parte Gestione Economica Finanziaria Informatizzata dell' sottoscritta dal Direttore del
Dipartimento Dott. in cui espressamente viene dichiarato: “In Controparte_6 riferimento all'oggetto, ad oggi, è stato possibile riscontrare con la collaborazione dell'ufficio competente che il totale del residuo su contabilizzato è di euro 9.354,62 anno 2011 e 4.045,66 anno 2012 per un totale di euro 13.440,28 invece di euro
13.701,78 (valore riportato nel D.I.) per una differenza di euro 261,50”.
Ha poi allegato di aver provato il mancato superamento della COM, deducendo che, di
Parte contro, la non ha dimostrato il superamento del tetto di spesa;
infine ha dedotto la Part responsabilità aggravata della di cui ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc, avendo
Part la per un verso, riconosciuto il suo debito e, per altro verso, agito in giudizio.
6.2. In data 19.03.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 30+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
7.1. Con il primo motivo la deduce che avrebbe errato il giudice a Parte_1
ritenere provate le prestazioni, e afferma che trattandosi di prestazioni regolate da contratto, non è sufficiente che siano state eseguite, ma è necessario che vengano
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 4
Parte_4
[...]
[...] conformità al contratto stesso, inoltre che parte ricorrente non ha fornito
[...]
alcuna prova di non aver superato il tetto di spesa.
Il motivo è inammisibile nella prima parte, perchè nessuna censura contiene alla statuizione del giudice che le prestazioni non siano state contestate;
è, poi, infondato
Parte nella seconda parte, perchè è onere dell' provare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure (che nessun errore ha commesso circa l'applicazione dei criteri di riparto dell'onus probandi) - ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato, da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata, bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore Parte (cfr. in tal senso ex multis Cass., ord. 29474/2024 est. Pellecchia, Cass., ord.
10182/2021, est. Abete, Cass. 5661/2021; ma, ancor prima del presente appello, Cass.
Ord. n. 3403/2018, est. Frasca).
Dunque è priva di pregio, attualmente, il richiamo di precedenti merito favorevoli alla
Parte in tema di riparto dell'onere probatorio riguardo al superamento dei tetti di spesa, in quanto le decisioni che l'appellante menziona a sostegno delle sue tesi sono smentite dai successi sviluppi della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Parte Sostiene, poi, la di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la nota 1197 del 2015 sulla RTU e deduce che risultano analiticamente indicate nelle note di addebito tutte le contestazioni effettuate sulle fatture del centro.
In questa ultima parte il motivo è assolutamente generico perché non indica quali contestazioni specifiche avverso le fatture emesse per chiedere il pagamento sono state fatte con la nota, né se le stesse sono state dedotte in modo puntuale in primo grado.
Ad ogni modo, il motivo è altresì assolutamente infondato nella parte in cui richiama la nota 1197/2015, che non riguarda affatto al RTU ma è un elenco di somme dovute per le prestazioni eseguite dal centro, con accanto le correlative somme trattenute a titolo di sconto tariffario per il 2011 e per il 2012; la stessa nota seppur indica tre importi che
Parte sarebbero un credito della di complessivo importo pari ad euro 442,35, non ne indica affatto la causale.
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 5
Parte_1 Parte_3 Parte Infine, la sul punto della prova del superamento dei tetti di spesa allega che era stata inviata la circolare aziendale che fissava i tetti di spesa per l'anno 2011 e 2012 e che, di contro, il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver impugnato gli atti regionali o i contratti che per gli anni in questione hanno dettato disposizioni in tema di tetti di spesa.
In parte qua il motivo è infondato. Le note richiamate sono in atti, ma non rappresentano affatto provvedimenti applicativi di RTU ritualmente comunicati al
Centro accreditato.
Si tratta, invece, di comunicazioni interne all'azienda sanitaria, riferite, in generale, ai tetti di spesa che, tuttavia, non offrono alcun apporto utile al thema decidendum e non risultano riferibili ai fatti di causa.
Infine, nella parte conclusiva dell'appello, dopo aver sviluppato altri argomenti, senza Parte articolare un formale, distinto motivo, la torna, poi, a discutere del tetto di spesa
(cf pagine 28 e ss. dell'atto di appello), riferendo, in generale, che tutto quanto deciso nel tavolo tecnico va rispettato e che non può il ritardo nella comunicazione del monitoraggio consentire lo sforamento del tetto di spesa, che nel caso in esame è stato superato, rispettivamente, il 13.10.2011 per l'anno 2011, ed il 29.11.2012 per l'anno
2012.
Aggiunge che i dati sul superamento del tetto di spesa sono stati regolarmente visionati dalle associazioni di categoria e discussi nelle riunioni del tavolo tecnico.
In parte qua l'appello è inammissibile, limitandosi ad una disamina generale sulla tematica del tetto di spesa di branca, ma senza censura alla puntuale motivazione del giudice di prime cure che non vi sia affatto prova del superamento del tetto di spesa – per mancato deposito di delibere e di documentazione del tavolo tecnico – e, inoltre, senza che si alleghino e nemmeno richiamino provvedimenti generali che attestino Parte l'eventuale superamento e i rimedi approntati dalla
7.2. Con un secondo motivo l'asl impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile lo sconto tariffario, puntualizzando che lo sconto era già inserito nelle fatture e che era indicato nelle note di addebito con i calcoli esatti, aggiunge che lo sconto è inserito nel contratto e che il centro appellato si era impegnato a non includere nel calcolo del dovuto la parte imputabile a sconto, come risulta anche dalle fatture emesse.
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 6
Parte_1 Parte_3 Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, - qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006 (vds. in particolare il comma 2 dell'art. 5).
Appare evidente, dalla piana lettura del contratto, come il richiamo allo sconto ai sensi della legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
8. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri di cui al DM
147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro
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R.G. n. 3996/2019 Sentenza Pagina 7
Parte_3 25.001,00 ad euro 52.000,00, con riferimento alle sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Non sussistono, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, i presupposti di responsabilità aggravata dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso avverso la sentenza n. 2260/2019, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data 28.2.2019, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata società, delle Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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Parte_3