Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di arbitrato, se, in generale, il riferimento del lodo al collegio arbitrale nel suo insieme è assicurato dalla sottoscrizione da parte di tutti i suoi componenti, non può escludersi che, ferma restando la collegialità della decisione, il lodo possa essere sottoscritto anche dal solo presidente, salvo che, nel caso concreto, il collegio arbitrale si sia dato la regola delle necessaria sottoscrizione del lodo da parte di tutti i componenti del collegio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2004, n. 23283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23283 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - (già FERROVIE DELLO STATO SpA SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18817/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/05/02 - R.G.N. 5530/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/10/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12/6/97 la Ferrovie dello Stato spa adiva il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso che con lodo arbitrale reso in data 12/6/96 ai sensi dell'art. 87 del CCNL del 1990 era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato il 19/10/95 al dipendente AV BE, deduceva la nullità di tale atto per violazione dell'art. 823 c.p.c., in quanto sottoscritto e firmato dal solo Presidente e non anche dagli arbitri di parte;
deduceva, inoltre, la legittimità del provvedimento espulsivo, attesa la gravità della condotta posta in essere dal dipendente, concretatasi nel dichiarare, contrariamente al vero, nella domanda di partecipazione al corso di formazione per il passaggio all'area 5^, di essere in possesso di diploma di maturità magistrale e, quindi, nel produrre fotocopia di tale titolo di studio contraffatta, in quanto mai conseguito;
deduceva, infine, "la carenza e la erroneità della motivazione" del lodo, atteso che, pur essendosi dato atto della tardività della eccezione di illegittimità del licenziamento in tronco, in quanto non preceduto da valida contestazione (essendosi quest'ultima ridotta "ad un mero simulacro, ad una mera formalità, risultando in concreto del tutto inutile la fase della difesa e del contraddittorio, avendo la società già maturato la volontà di licenziare il lavoratore"), tale eccezione era stata poi accolta e ritenuta del tutto erroneamente giuridicamente condivisibile.
Costituitosi il AV eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Giudice del lavoro e l'inammissibilità dell'impugnativa giudiziale del lodo in quanto proposta oltre il termine di decadenza di sei mesi fissato dall'art. 5, comma 3, della legge 533 del 1973; contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie di qualsiasi vizio atto a rendere invalido il lodo in questione, attesa la natura negoziale dello stesso.
Con sentenza resa all'udienza del 9/6/98 il Pretore adito, ritenuta la competenza del giudice del lavoro e la natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'art. 87 del CCNL del 1990, applicabile al rapporto, dichiarava la inammissibilità dell'impugnazione giudiziale del lodo, atteso il decorso del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 2113 c.c.. Avverso tale pronuncia, depositata il 10/6/98 e non notificata, ha proposto tempestivo appello la F.S. S.P.A., affidato a due motivi. Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame.
Acquisita presso l'ex Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma la documentazione relativa alla procedura arbitrale in questione, il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2001 - 13 maggio 2002, notificata il 5 luglio 2002, ha rigettato il gravame proposto dalla società appellante.
Per la cassazione di tale pronunzia ricorre la Rete Ferroviaria S.p.A. con tre motivi di impugnazione illustrati anche da memoria difensiva.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1374 c.c. in relazione agli artt. 823 e 829 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87 del CCNL 1990/1992, nonché degli artt. 827 e ss. c.p.c.; ed infine la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare secondo la ricorrente ^ erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 823, 828 e 829 c.p.c. e segnatamente dell'art. 823 c.p.c. quanto alla necessaria sottoscrizione del lodo da parte di tutti gli arbitri, nella specie mancante.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 novembre 2000 n. 15070), in caso di arbitrato irrituale, è
legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione, va considerato, quanto in particolare al procedimento e alla forma, che - come già affermato da Cass. 27 settembre 1993 n. 9727 - l'arbitrato libero non postula necessariamente che la composizione della lite abbia natura transattiva con reciproche concessioni, atteso che l'intento delle parti può essere quello di eliminare l'incertezza in ordine alle contestazioni fra loro insorte, attribuendo agli arbitri il compito di determinare l'esistenza o l'inesistenza, il contenuto o i limiti di un determinato rapporto giuridico, mediante un negozio di accertamento riconducibile ai mandanti e vincolante per i medesimi;
pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella specie, secondo la valutazione dei giudici di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto sufficientemente e non contraddittoriamente motivata - si sia al di fuori dello schema della transazione, non è applicabile la disposizione dell'art. 1350 c.c. circa la necessità della forma scritta, con la conseguenza che è irrilevante il difetto di sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri, sempre che egli abbia partecipato alla redazione dell'atto. In senso conforme sul punto si sono anche espresse Cass. 15 maggio 2003 n. 7516 (che ha ribadito che deve ritenersi irrilevante la mancata sottoscrizione del lodo irrituale da parte di uno degli arbitri, sempre che egli abbia partecipato alla redazione dell'atto) e Cass. 25 agosto 1998 n. 8417 (quanto alla non necessità della forma scritta ad substantiam). In particolare quest'ultima pronuncia ha affermato che la forma scritta a pena di nullità è richiesta, a norma dell'art. 807 c.p.c., unicamente per l'arbitrato rituale, mentre, per quello irrituale, detta forma è richiesta solo se esso concerne rapporti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., e tale non è il rapporto di lavoro;
conf. Cass. 7 luglio 1999
n. 7048. Nè occorre la motivazione della decisione del collegio arbitrale. In proposito Cass. 12 marzo 1983 n. 1852 ha affermato, con riguardo alla clausola del contratto collettivo di lavoro che devolva ad arbitri determinate controversie su diritti disponibili, che la ricorrenza di un arbitrato irrituale o libero comporta che è demandato agli arbitri una manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alle parti, con conseguente non sindacabilità del lodo in sede giudiziaria in ordine alle vantazioni di merito affidate alla discrezionalità degli arbitri medesimi.
2.2. Quindi è necessario e sufficiente che il lodo dell'arbitrato irrituale sia riferibile al collegio. Ossia è necessario che esso esprima la volontà del collegio arbitrale formatosi, nel rispetto della regola della maggioranza ove manchi l'unanimità dei suoi membri;
talché, solo ove all'opposto il lodo arbitrale fosse l'espressione della volontà (non già del collegio, ma) del Presidente dello stesso, estensore del lodo, quest'ultimo sarebbe radicalmente nullo. Nel rispetto di questo principio può allora affermarsi che, se in generale il riferimento del lodo al collegio arbitrale nel suo insieme è assicurato dalla sottoscrizione del lodo da parte di tutti i suoi componenti, non può escludersi che, ferma restando la collegialità della decisione, il lodo posso essere sottoscritto anche solo dal Presidente. Nella specie è pacifico che la decisione sia stata presa dal collegio a maggioranza. Emerge infatti dalla sentenza impugnata che dal c.d. verbale di decisione (del 7 maggio 1996) risulta che la decisione del collegio arbitrale è stata adottata in presenza di tutti i componenti del collegio stesso a maggioranza (con il voto contrario dell'arbitro avv. Storti) e che la ratio decidendi è consistita nell'assenza di una valida preventiva contestazione degli addebiti posti a fondamento del licenziamento disciplinare del dipendente;
tale documento - si legge nella sentenza impugnata - risulta sottoscritto da tutti e tre i membri del Collegio.
È quindi assicurata la riferibilità della decisione arbitrale all'intero Collegio e non già al solo suo Presidente che poi ha steso il lodo provvedendo egli solo a sottoscriverlo. Nè la difesa della ricorrente ha dedotto che nel caso concreto il Collegio si fosse data la regola della necessaria sottoscrizione del lodo (rectius: della motivazione della decisione) da parte di tutti i componenti del Collegio stesso, regola che in ipotesi il Presidente avrebbe violato.
3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 20,00 oltre euro duemila ( 2.000) per onorario d'avvocato, ed oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2004