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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2988/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 2988/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2988 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie, arric- chimento senza causa, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
RA e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
non costituito;
Controparte_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 30.09.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 Controparte_3 CP_
adducendo:
1. che nella prima metà dell'anno 2009, un ex agente
[...]
, reperiti i codici POD e PRESA dei punti di prelievo intestati al
[...] CP_5
[... di attivò sul portale che gestisce i flussi di informazione tra CP_2 venditore e distributore una serie di forniture a decorrere dal 1 maggio 2009;
2. che inseriti nel sistema i dati relativi alla fornitura, si avviò la procedura
2
telematica tra il venditore ed il distributore localmente competente, CP_1
Enel Distribuzione, per l'abbinamento al nuovo fornitore e, in se- CP_1 guito allo switching si avviò quindi automaticamente la fornitura da parte di dei punti di prelievo/POD intestati al indicati con i rispet- CP_1 CP_2 tivi indirizzi, dati di consumo (in kWh) somministrati all'ente ed i relativi pe- riodi di fornitura, nonché l'indicazione di tutte le voci di costo inserite poi nelle fatture emesse (documento 1) prodotto in atti;
3. che il sistema di fat- turazione emise - fino a che si ebbe contezza dell'accaduto e si CP_1 provvide a ripristinare la fornitura con altro venditore - nei confronti del
Comune fatture per un totale di € 148.831,87 in linea capitale;
4. che il Co- mune ha pacificamente ricevuto l'energia elettrica, e non l'ha pagata né al precedente fornitore né a;
5. che i numerosi tentativi di definire CP_1 stragiudizialmente la vicenda, però, sono risultati vani, così come da ultimo
è risultato vano l'invito a comporre la controversia con una negoziazione assistita ai sensi di legge;
6. che i punti di fornitura oggetto di causa sono re- lativi a siti di pubblica utilità, non sono stati attivati ex novo da , ma CP_1 sono stati oggetto di voltura da precedente fornitore, inoltre, in seguito alla cessazione delle forniture, tali prese non sono state disattivate, ma hanno continuato a funzionare;
7. che l'entità dei consumi, per complessivi kWh
898.324,000, è stata riconosciuta dallo stesso ente ed è stata registrata sui punti di fornitura di cui è causa dal soggetto a ciò competente ex lege, cioè il distributore locale Enel Distribuzione;
8. che di tale prestazione CP_1 chiede pertanto la restituzione ai sensi degli articoli 2033 c.c. e/o 2037 c.c., per equivalente, in misura pari al valore dell'energia stessa;
9. che in subor- dine sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., per richiedere il paga- mento di una somma pari alla diminuzione patrimoniale subita da , e CP_1 nei limiti dell'arricchimento del a titolo di indennizzo;
10. che il co- CP_2 sto vivo della “materia prima” energia elettrica è stato pari ad € 53.750,34, escluso il margine di guadagno, € 5.046,99 per servizi di “Dispacciamento”,
€ 38.279,76 per servizi di “Distribuzione e uso delle reti”, € 2.784,74 + €
10.206,68 per “Imposte” il tutto per un totale di €.110.068,51oltre IVA
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accer- tare e dichiarare che il ha usufruito della somministrazio- Controparte_2 ne di energia elettrica per i periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in narrativa e nei documenti prodotti, nonché che ha fornito al le CP_1 Controparte_2
3
quantità di energia elettrica per i periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in nar- rativa;
accertare e dichiarare che il non ha pagato nulla in Controparte_2 relazione alle forniture ricevute, e per l'effetto condannare il Controparte_6 se al pagamento dell'importo di € 110.068,51 oltre IVA, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in seguito alla esperenda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, e ciò per le causali di cui in narrativa da intendersi in via subordinata e cioè a titolo di ripe- dell'indebito per equivalente, ed in via sussidiaria a titolo di indebito arricchimento CP_7 ai sensi degli artt. 2041 ss c.c. o ad altro titolo identificando in forza del principio jura novit curia. In ogni caso con il favore delle spese.
Con ordinanza del 04.02.2021, il Giudice verificata la regolarità della cita- zione in giudizio, dichiarava la contumacia del convenuto CP_8
[...]
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In prelimine occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della do- manda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il pagamento di una somma pari alla diminuzione patrimoniale subita per la fornitura di energia elettrica effettuata, in assenza di contratto, in favore del Controparte_9
e nei limiti dell'arricchimento da questi ottenuto. Nello spe-
[...] cifico, il petitum richiesto dall'attrice consiste nel rimborso del costo vivo dell'energia erogata in favore del delle somme pagate al Distribu- CP_2 tore di zona per il relativo dispacciamento e per l'uso delle reti, oltre che le relative imposte erariali.
Orbene, tale fattispecie non può ricondursi alla disciplina della restituzione di indebito, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e/o 2037 c.c., non trattandosi di un eseguito pagamento non dovuto bensì di un bene determinato nel genere e destinato fisiologicamente a perire con l'uso, il quale legittima il titolare ad ottenere il rimborso della diminuzione patrimoniale sofferta, nei limiti dell'altrui arricchimento.
Pertanto, la domanda va inquadrata nell'ambito dell'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., sussistendone in astratto i presupposti ap- plicativi, ovvero: a) arricchimento senza causa di un soggetto;
b) ingiustifica- to depauperamento di un altro;
c) rapporto di causalità diretta e immediata
4
tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) sussidiarietà dell'azione.
Nel caso di specie, è infatti provato il fatto oggettivo dell'arricchimento dell'Ente a scapito della conseguente alla fornitura di Controparte_1 energia elettrica.
È altresì provato che la fornitura sia avvenuta in assenza di un valido con- tratto avente forma scritta, secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato
(Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n.
142).
Sussiste, infine, il requisito della sussidiarietà dell'azione avendo la parte al- legato che la fornitura oggetto di causa risulta essere stata attivata all'insaputa del destinatario con conseguente impossibilità per parte attrice di esperire l'azione di cui all'art. 191, comma 4, TUEL alla stregua del quale ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi contabili indicati nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato forni- tore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “In tema di fornitura
e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.
342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art.
2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debito- re, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemen- te dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le pro- prie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal ca- so, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in corre- lazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il man- cato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. Sez. 1, Sen-
5
tenza n. 5665 del 02/03/2021).
Nel merito la domanda è infondata.
Mette conto evidenziare che a fronte di un pregresso orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al ri- conoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Se- zioni Unite con la sentenza n. 10798/2015, hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato ricono- scimento dello stesso (Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio de- pauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazio- ne), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", affinché "il diritto fondamentale di azione del depauperato" possa "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, al- trettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, af- fidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevo- lezza" (Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 14735 del 27/05/2024; Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015). La giu- risprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di prova- re il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la con- siderazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. tro- vano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", po- tendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove
l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevo- le dell'"eventum utilitatis" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019).
Discorrendo del caso in esame si rileva che la stessa parte attrice ha allegato la sussistenza di un “arricchimento imposto”, circostanza questa che esclude il diritto all'indennizzo.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la fornitura oggetto di causa risulta essere stata attivata contro la volontà dell'ente comunale addi-
6
rittura all'insaputa del convenuto;
alle pagg. 3 e 4 è dato leggere: CP_2
“Nella prima metà dell'anno 2009, un ex agente , reperiti i codici POD e CP_1
PRESA dei punti di prelievo intestati al attivò sul por- Controparte_2 tale che gestisce i flussi di informazione tra venditore e distributore, descritto al paragrafo
1, una serie di forniture a nome di a decorrere dal 1 maggio 2009. Una volta in-
CP_1 seriti nel sistema i dati relativi alla fornitura, si avviò la procedura telematica tra il vendi- tore ed il distributore localmente competente, nel caso di specie Enel Distribuzio-
CP_1 ne, per il menzionato switching, cioè per l'abbinamento al nuovo fornitore di ogni
CP_1 punto di fornitura del inserito nel sistema. In seguito allo switching si avviò CP_2 quindi automaticamente la fornitura da parte di dei punti di prelievo/POD inte-
CP_1 stati al (…) In sostanza, in relazione ai suddetti POD e periodi, il ha CP_2 CP_2 ricevuto l'energia elettrica da , nella misura registrata dal distributore locale a sua
CP_1 volta emetteva fattura a per il pagamento delle prestazioni di trasporto e distribu-
CP_1 zione. La fornitura, si badi, è stata erogata senza soluzione di continuità e senza pertan- to alcuna sospensione o interruzione nel passaggio (switching) dal precedente fornitore a
. In esecuzione di quanto sopra descritto, il sistema di fatturazione emise - CP_1 CP_1 fino a che si ebbe contezza dell'accaduto e si provvide a ripristinare la fornitura con altro venditore - nei confronti del Comune fatture per un totale di € 148.831,87 in linea capi- tale”.
Ciò posto la domanda è infondata.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto esime dal liquidare in suo favore le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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n. 2988/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 2988/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2988 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie, arric- chimento senza causa, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
RA e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
non costituito;
Controparte_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 30.09.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 Controparte_3 CP_
adducendo:
1. che nella prima metà dell'anno 2009, un ex agente
[...]
, reperiti i codici POD e PRESA dei punti di prelievo intestati al
[...] CP_5
[... di attivò sul portale che gestisce i flussi di informazione tra CP_2 venditore e distributore una serie di forniture a decorrere dal 1 maggio 2009;
2. che inseriti nel sistema i dati relativi alla fornitura, si avviò la procedura
2
telematica tra il venditore ed il distributore localmente competente, CP_1
Enel Distribuzione, per l'abbinamento al nuovo fornitore e, in se- CP_1 guito allo switching si avviò quindi automaticamente la fornitura da parte di dei punti di prelievo/POD intestati al indicati con i rispet- CP_1 CP_2 tivi indirizzi, dati di consumo (in kWh) somministrati all'ente ed i relativi pe- riodi di fornitura, nonché l'indicazione di tutte le voci di costo inserite poi nelle fatture emesse (documento 1) prodotto in atti;
3. che il sistema di fat- turazione emise - fino a che si ebbe contezza dell'accaduto e si CP_1 provvide a ripristinare la fornitura con altro venditore - nei confronti del
Comune fatture per un totale di € 148.831,87 in linea capitale;
4. che il Co- mune ha pacificamente ricevuto l'energia elettrica, e non l'ha pagata né al precedente fornitore né a;
5. che i numerosi tentativi di definire CP_1 stragiudizialmente la vicenda, però, sono risultati vani, così come da ultimo
è risultato vano l'invito a comporre la controversia con una negoziazione assistita ai sensi di legge;
6. che i punti di fornitura oggetto di causa sono re- lativi a siti di pubblica utilità, non sono stati attivati ex novo da , ma CP_1 sono stati oggetto di voltura da precedente fornitore, inoltre, in seguito alla cessazione delle forniture, tali prese non sono state disattivate, ma hanno continuato a funzionare;
7. che l'entità dei consumi, per complessivi kWh
898.324,000, è stata riconosciuta dallo stesso ente ed è stata registrata sui punti di fornitura di cui è causa dal soggetto a ciò competente ex lege, cioè il distributore locale Enel Distribuzione;
8. che di tale prestazione CP_1 chiede pertanto la restituzione ai sensi degli articoli 2033 c.c. e/o 2037 c.c., per equivalente, in misura pari al valore dell'energia stessa;
9. che in subor- dine sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., per richiedere il paga- mento di una somma pari alla diminuzione patrimoniale subita da , e CP_1 nei limiti dell'arricchimento del a titolo di indennizzo;
10. che il co- CP_2 sto vivo della “materia prima” energia elettrica è stato pari ad € 53.750,34, escluso il margine di guadagno, € 5.046,99 per servizi di “Dispacciamento”,
€ 38.279,76 per servizi di “Distribuzione e uso delle reti”, € 2.784,74 + €
10.206,68 per “Imposte” il tutto per un totale di €.110.068,51oltre IVA
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accer- tare e dichiarare che il ha usufruito della somministrazio- Controparte_2 ne di energia elettrica per i periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in narrativa e nei documenti prodotti, nonché che ha fornito al le CP_1 Controparte_2
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quantità di energia elettrica per i periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in nar- rativa;
accertare e dichiarare che il non ha pagato nulla in Controparte_2 relazione alle forniture ricevute, e per l'effetto condannare il Controparte_6 se al pagamento dell'importo di € 110.068,51 oltre IVA, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in seguito alla esperenda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, e ciò per le causali di cui in narrativa da intendersi in via subordinata e cioè a titolo di ripe- dell'indebito per equivalente, ed in via sussidiaria a titolo di indebito arricchimento CP_7 ai sensi degli artt. 2041 ss c.c. o ad altro titolo identificando in forza del principio jura novit curia. In ogni caso con il favore delle spese.
Con ordinanza del 04.02.2021, il Giudice verificata la regolarità della cita- zione in giudizio, dichiarava la contumacia del convenuto CP_8
[...]
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In prelimine occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della do- manda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il pagamento di una somma pari alla diminuzione patrimoniale subita per la fornitura di energia elettrica effettuata, in assenza di contratto, in favore del Controparte_9
e nei limiti dell'arricchimento da questi ottenuto. Nello spe-
[...] cifico, il petitum richiesto dall'attrice consiste nel rimborso del costo vivo dell'energia erogata in favore del delle somme pagate al Distribu- CP_2 tore di zona per il relativo dispacciamento e per l'uso delle reti, oltre che le relative imposte erariali.
Orbene, tale fattispecie non può ricondursi alla disciplina della restituzione di indebito, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e/o 2037 c.c., non trattandosi di un eseguito pagamento non dovuto bensì di un bene determinato nel genere e destinato fisiologicamente a perire con l'uso, il quale legittima il titolare ad ottenere il rimborso della diminuzione patrimoniale sofferta, nei limiti dell'altrui arricchimento.
Pertanto, la domanda va inquadrata nell'ambito dell'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., sussistendone in astratto i presupposti ap- plicativi, ovvero: a) arricchimento senza causa di un soggetto;
b) ingiustifica- to depauperamento di un altro;
c) rapporto di causalità diretta e immediata
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tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) sussidiarietà dell'azione.
Nel caso di specie, è infatti provato il fatto oggettivo dell'arricchimento dell'Ente a scapito della conseguente alla fornitura di Controparte_1 energia elettrica.
È altresì provato che la fornitura sia avvenuta in assenza di un valido con- tratto avente forma scritta, secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato
(Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n.
142).
Sussiste, infine, il requisito della sussidiarietà dell'azione avendo la parte al- legato che la fornitura oggetto di causa risulta essere stata attivata all'insaputa del destinatario con conseguente impossibilità per parte attrice di esperire l'azione di cui all'art. 191, comma 4, TUEL alla stregua del quale ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi contabili indicati nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato forni- tore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “In tema di fornitura
e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.
342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art.
2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debito- re, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemen- te dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le pro- prie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal ca- so, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in corre- lazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il man- cato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. Sez. 1, Sen-
5
tenza n. 5665 del 02/03/2021).
Nel merito la domanda è infondata.
Mette conto evidenziare che a fronte di un pregresso orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al ri- conoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Se- zioni Unite con la sentenza n. 10798/2015, hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato ricono- scimento dello stesso (Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio de- pauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazio- ne), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", affinché "il diritto fondamentale di azione del depauperato" possa "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, al- trettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, af- fidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevo- lezza" (Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 14735 del 27/05/2024; Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015). La giu- risprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di prova- re il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la con- siderazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. tro- vano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", po- tendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove
l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevo- le dell'"eventum utilitatis" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019).
Discorrendo del caso in esame si rileva che la stessa parte attrice ha allegato la sussistenza di un “arricchimento imposto”, circostanza questa che esclude il diritto all'indennizzo.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la fornitura oggetto di causa risulta essere stata attivata contro la volontà dell'ente comunale addi-
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rittura all'insaputa del convenuto;
alle pagg. 3 e 4 è dato leggere: CP_2
“Nella prima metà dell'anno 2009, un ex agente , reperiti i codici POD e CP_1
PRESA dei punti di prelievo intestati al attivò sul por- Controparte_2 tale che gestisce i flussi di informazione tra venditore e distributore, descritto al paragrafo
1, una serie di forniture a nome di a decorrere dal 1 maggio 2009. Una volta in-
CP_1 seriti nel sistema i dati relativi alla fornitura, si avviò la procedura telematica tra il vendi- tore ed il distributore localmente competente, nel caso di specie Enel Distribuzio-
CP_1 ne, per il menzionato switching, cioè per l'abbinamento al nuovo fornitore di ogni
CP_1 punto di fornitura del inserito nel sistema. In seguito allo switching si avviò CP_2 quindi automaticamente la fornitura da parte di dei punti di prelievo/POD inte-
CP_1 stati al (…) In sostanza, in relazione ai suddetti POD e periodi, il ha CP_2 CP_2 ricevuto l'energia elettrica da , nella misura registrata dal distributore locale a sua
CP_1 volta emetteva fattura a per il pagamento delle prestazioni di trasporto e distribu-
CP_1 zione. La fornitura, si badi, è stata erogata senza soluzione di continuità e senza pertan- to alcuna sospensione o interruzione nel passaggio (switching) dal precedente fornitore a
. In esecuzione di quanto sopra descritto, il sistema di fatturazione emise - CP_1 CP_1 fino a che si ebbe contezza dell'accaduto e si provvide a ripristinare la fornitura con altro venditore - nei confronti del Comune fatture per un totale di € 148.831,87 in linea capi- tale”.
Ciò posto la domanda è infondata.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto esime dal liquidare in suo favore le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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