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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2242/2023 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del
15.12.2016 in materia di protezione internazionalee vertente
[...]
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso come da mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Alessandro Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._1
domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30; ricorrente in riassunzione - già appellante
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: P.IVA_1
, presso i cui uffici in Napoli, alla via Diaz n. 11, domicilia ope legis (p.e.c.: P.IVA_2
; Email_1
resistente in riassunzione - già appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte allegate agli atti, riportandosi all'atto introduttivo. Il Procuratore Generale ha concluso per l'integrazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 15.12.2016, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione proposto da avverso il diniego della in merito al Parte_1 CP_1 Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con sentenza n. 1073, resa pubblica il 05.03.2018, questa Corte - non ritenendo attendibile quanto narrato dal in sede di audizione amministrativa - rigettava il gravame, reputando non Pt_1
sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione cd. maggiori nonché della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza il richiedente proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con ordinanza n. 13083/2019, la quale disponeva il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.
Riassunto il procedimento, questa Corte, con sentenza n. 196 del 20.01.2022, ritenuto nel complesso credibile quanto narrato dal richiedente in sede di audizione amministrativa, riconosceva in favore dello stesso il solo diritto alla protezione sussidiaria, osservando che il pur avendo Pt_1
raccontato che nel suo Paese di origine era stato introdotto dallo zio in un giro di prostituzione a beneficio di soggetti di sesso maschile, non aveva in realtà tendenze omosessuali, avendo accettato di prostituirsi con uomini solo per ottenere facili guadagni.
Avverso detta sentenza il proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, affidandosi ad un Pt_1
unico motivo e segnatamente l'omessa attivazione, da parte della Corte di appello, dei poteri officiosi volti a verificare se il ricorrente - al di là delle percezioni personali in relazione al suo orientamento sessuale - fosse effettivamente percepito come omosessuale dalla comunità di appartenenza e quale fosse il trattamento allo stesso riservato in caso di rimpatrio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8897 depositata il 29.03.2023, accoglieva il ricorso e cassava, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto il Godstime con atto di citazione notificato alla controparte il
10.05.2023 e depositato in pari data;
in particolare, egli ha chiesto che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Suprema Corte che ha cassato la sentenza n. 196/2022 emessa da questa Corte in sede di gravame, accolga la domanda, concedendo al ricorrente lo status di rifugiato.
Il si è costituito in giudizio il 29.05.2023 ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il P.G. ha concluso per un supplemento dell'attività istruttoria quanto all'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal richiedente sul territorio nonché all'esistenza di eventuali precedenti di polizia a suo carico.
Con ordinanza del 15.01.2025 la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Il giudice di legittimità ha accolto il primo ed unico motivo di ricorso ed ha rilevato, in particolare, che questa Corte, nella sentenza impugnata, non aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo attivato i poteri istruttori volti a verificare se la condizione di omosessualità possa dare luogo a persecuzione nel Paese di origine.
Ne consegue che il presente giudizio è relativo alla sola domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non sono più in discussione le ulteriori forme di protezione cd. minori.
Ebbene, il richiedente asilo riferiva in sede amministrativa di essere nato ad Uromi, in Edo State, e di essere cresciuto lì, di aver lasciato la scuola nel dicembre del 2011 e di essersi trasferito nel febbraio
2012 ad Abuja presso lo zio;
aggiungeva che quest'ultimo lo aveva dapprima introdotto alla prostituzione omosessuale e poi a tanto costretto, che aveva frequentato diversi locali dove avvenivano incontri fra uomini, che prostituendosi aveva guadagnato molto denaro e che gli era capitato di avere un rapporto con il fratello di un parlamentare dell'Edo State, tale Friday Itula.
Precisava di non sentirsi gay, ma di aver praticato la prostituzione omosessuale per gioco e per guadagno. Il richiedente concludeva di avere dovuto lasciare la Nigeria per il timore di essere ucciso, tenuto conto che in quel Paese l'omosessualità è considerata un grave reato e che si era sparsa la voce rispetto al rapporto omosessuale intrattenuto con il fratello del parlamentare dell'Edo State.
Opina la Corte che nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D. L.vo 19.11.2007, n. 251, lo stato di "rifugiato" compete al “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure all'apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In Nigeria - come emerge dalle fonti consultate - l'omosessualità è effettivamente considerata un reato ed è punita con la pena di morte nelle aree a predominanza musulmana o comunque con la detenzione carceraria nelle aree a prevalenza cristiana (Rapporto Amnesty International Nigeria 2022 -
https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/nigeria-2022).
Nella fonte succitata si legge che “nel giugno 2022 tre omosessuali, e Persona_1 Persona_2 Per_3
sono stati arrestati ai sensi della legge sul matrimonio omosessuale [proibizione] del
[...]
2013 e successivamente condannati a morte davanti ad un Tribunale della Sharia a (Stato di Pt_2
Bauchi).”
Tale circostanza è confermata anche dal Report Country Focus EUAA 2024 (cfr. https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf)
Contr nonché dall'ultimo Rapporto pubblicato da quanto alla tutela dei diritti umani in Nigeria, in cui si legge: “la legge nigeriana criminalizza la condotta omosessuale, i matrimoni omosessuali e la
registrazione di organizzazioni LGBT. Le condanne includono una pena massima di 14 anni di reclusione.
A livello statale, le attività sessuali omosessuali sono criminalizzate attraverso varie leggi, tra cui la legge della Sharia, con la pena massima di morte per lapidazione.” (cfr. - Controparte_3
Rapporto mondiale 2025 - Nigeria).
A tanto si aggiunga che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo status di rifugiato va riconosciuto a favore di chi abbia avuto esperienze omosessuali giudicate credibili e ciò che rileva non
è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente
(cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9595 del 12.04.2021).
Ebbene, tenuto conto di quanto già argomentato e ritenuta credibile la vicenda narrata dall'odierno appellante, deve considerarsi come del tutto fondato sia il timore del Godstime di essere sottoposto a persecuzione in caso di rimpatrio, in quanto oggettivamente riconosciuto come omosessuale dalla comunità di appartenenza.
Da tanto discende l'integrale accoglimento dell'appello ed il riconoscimento, nel caso in esame, della richiesta protezione maggiore, atteso che il rientro del richiedente nel suo Paese comporterebbe un grave pericolo per la sua incolumità fisica e - del resto - la stessa rilevanza penale che quell'ordinamento attribuisce all'omosessualità evidenzia come al sarebbe negato Pt_1
l'esercizio di diritti fondamentali della personalità costituzionalmente garantiti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese dei giudizi di appello e legittimità tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per l'attività svolta nell'interesse della parte nel giudizio di legittimità ed in quelli conseguenti alla riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 15.12.2016, così provvede:
a) accoglie il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a o status Parte_1 di rifugiato politico;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità e appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott. Stefano Risolo
Il Presidente
dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2242/2023 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del
15.12.2016 in materia di protezione internazionalee vertente
[...]
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso come da mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Alessandro Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._1
domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30; ricorrente in riassunzione - già appellante
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: P.IVA_1
, presso i cui uffici in Napoli, alla via Diaz n. 11, domicilia ope legis (p.e.c.: P.IVA_2
; Email_1
resistente in riassunzione - già appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte allegate agli atti, riportandosi all'atto introduttivo. Il Procuratore Generale ha concluso per l'integrazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 15.12.2016, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione proposto da avverso il diniego della in merito al Parte_1 CP_1 Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con sentenza n. 1073, resa pubblica il 05.03.2018, questa Corte - non ritenendo attendibile quanto narrato dal in sede di audizione amministrativa - rigettava il gravame, reputando non Pt_1
sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione cd. maggiori nonché della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza il richiedente proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con ordinanza n. 13083/2019, la quale disponeva il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.
Riassunto il procedimento, questa Corte, con sentenza n. 196 del 20.01.2022, ritenuto nel complesso credibile quanto narrato dal richiedente in sede di audizione amministrativa, riconosceva in favore dello stesso il solo diritto alla protezione sussidiaria, osservando che il pur avendo Pt_1
raccontato che nel suo Paese di origine era stato introdotto dallo zio in un giro di prostituzione a beneficio di soggetti di sesso maschile, non aveva in realtà tendenze omosessuali, avendo accettato di prostituirsi con uomini solo per ottenere facili guadagni.
Avverso detta sentenza il proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, affidandosi ad un Pt_1
unico motivo e segnatamente l'omessa attivazione, da parte della Corte di appello, dei poteri officiosi volti a verificare se il ricorrente - al di là delle percezioni personali in relazione al suo orientamento sessuale - fosse effettivamente percepito come omosessuale dalla comunità di appartenenza e quale fosse il trattamento allo stesso riservato in caso di rimpatrio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8897 depositata il 29.03.2023, accoglieva il ricorso e cassava, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto il Godstime con atto di citazione notificato alla controparte il
10.05.2023 e depositato in pari data;
in particolare, egli ha chiesto che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Suprema Corte che ha cassato la sentenza n. 196/2022 emessa da questa Corte in sede di gravame, accolga la domanda, concedendo al ricorrente lo status di rifugiato.
Il si è costituito in giudizio il 29.05.2023 ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il P.G. ha concluso per un supplemento dell'attività istruttoria quanto all'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal richiedente sul territorio nonché all'esistenza di eventuali precedenti di polizia a suo carico.
Con ordinanza del 15.01.2025 la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Il giudice di legittimità ha accolto il primo ed unico motivo di ricorso ed ha rilevato, in particolare, che questa Corte, nella sentenza impugnata, non aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo attivato i poteri istruttori volti a verificare se la condizione di omosessualità possa dare luogo a persecuzione nel Paese di origine.
Ne consegue che il presente giudizio è relativo alla sola domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non sono più in discussione le ulteriori forme di protezione cd. minori.
Ebbene, il richiedente asilo riferiva in sede amministrativa di essere nato ad Uromi, in Edo State, e di essere cresciuto lì, di aver lasciato la scuola nel dicembre del 2011 e di essersi trasferito nel febbraio
2012 ad Abuja presso lo zio;
aggiungeva che quest'ultimo lo aveva dapprima introdotto alla prostituzione omosessuale e poi a tanto costretto, che aveva frequentato diversi locali dove avvenivano incontri fra uomini, che prostituendosi aveva guadagnato molto denaro e che gli era capitato di avere un rapporto con il fratello di un parlamentare dell'Edo State, tale Friday Itula.
Precisava di non sentirsi gay, ma di aver praticato la prostituzione omosessuale per gioco e per guadagno. Il richiedente concludeva di avere dovuto lasciare la Nigeria per il timore di essere ucciso, tenuto conto che in quel Paese l'omosessualità è considerata un grave reato e che si era sparsa la voce rispetto al rapporto omosessuale intrattenuto con il fratello del parlamentare dell'Edo State.
Opina la Corte che nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D. L.vo 19.11.2007, n. 251, lo stato di "rifugiato" compete al “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure all'apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
In Nigeria - come emerge dalle fonti consultate - l'omosessualità è effettivamente considerata un reato ed è punita con la pena di morte nelle aree a predominanza musulmana o comunque con la detenzione carceraria nelle aree a prevalenza cristiana (Rapporto Amnesty International Nigeria 2022 -
https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/nigeria-2022).
Nella fonte succitata si legge che “nel giugno 2022 tre omosessuali, e Persona_1 Persona_2 Per_3
sono stati arrestati ai sensi della legge sul matrimonio omosessuale [proibizione] del
[...]
2013 e successivamente condannati a morte davanti ad un Tribunale della Sharia a (Stato di Pt_2
Bauchi).”
Tale circostanza è confermata anche dal Report Country Focus EUAA 2024 (cfr. https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf)
Contr nonché dall'ultimo Rapporto pubblicato da quanto alla tutela dei diritti umani in Nigeria, in cui si legge: “la legge nigeriana criminalizza la condotta omosessuale, i matrimoni omosessuali e la
registrazione di organizzazioni LGBT. Le condanne includono una pena massima di 14 anni di reclusione.
A livello statale, le attività sessuali omosessuali sono criminalizzate attraverso varie leggi, tra cui la legge della Sharia, con la pena massima di morte per lapidazione.” (cfr. - Controparte_3
Rapporto mondiale 2025 - Nigeria).
A tanto si aggiunga che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo status di rifugiato va riconosciuto a favore di chi abbia avuto esperienze omosessuali giudicate credibili e ciò che rileva non
è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente
(cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9595 del 12.04.2021).
Ebbene, tenuto conto di quanto già argomentato e ritenuta credibile la vicenda narrata dall'odierno appellante, deve considerarsi come del tutto fondato sia il timore del Godstime di essere sottoposto a persecuzione in caso di rimpatrio, in quanto oggettivamente riconosciuto come omosessuale dalla comunità di appartenenza.
Da tanto discende l'integrale accoglimento dell'appello ed il riconoscimento, nel caso in esame, della richiesta protezione maggiore, atteso che il rientro del richiedente nel suo Paese comporterebbe un grave pericolo per la sua incolumità fisica e - del resto - la stessa rilevanza penale che quell'ordinamento attribuisce all'omosessualità evidenzia come al sarebbe negato Pt_1
l'esercizio di diritti fondamentali della personalità costituzionalmente garantiti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese dei giudizi di appello e legittimità tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per l'attività svolta nell'interesse della parte nel giudizio di legittimità ed in quelli conseguenti alla riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 15.12.2016, così provvede:
a) accoglie il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a o status Parte_1 di rifugiato politico;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità e appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott. Stefano Risolo
Il Presidente
dott.ssa Efisia Gaviano