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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 13.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 326/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Savastano Bernardo e Parte_1 Parte_2
Striano M. Annunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Savastano Striano, sito in
Santa Maria Capua Vetere via Irlanda P.co Anfiteatro, scala F.
APPELLANTE e appellato incidentale
E rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Foglia, presso il cui studio, sito in CP_1
Marcianise (CE) alla Via F. Evangelista n. 135, è elettivamente domiciliata
APPELLATO e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22.04.2020 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1 esponeva di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dal 29.06.2016 al 14.09.2018, “in
[...]
mancanza di un regolare contratto di lavoro e, quindi, senza la obbligatoria copertura assicurativa
e previdenziale”, alle dipendenze dei signori e prestando Parte_2 Parte_1 attività di lavoro domestico presso l'abitazione degli anziani genitori di quest'ultima – i signori e – sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Antonino Parte_3 Parte_4
Pio, 10.
La ricorrente deduceva, inoltre, che, “dopo aver lavorato nel solo mese di luglio 2016 per l'intera giornata in regime di convivenza”, per tutto il prosieguo del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di assistenza notturna agli anziani coniugi non autosufficienti, osservando l'orario dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, mentre durante le ore diurne lavorava . CP_2
Precisava la che per l'intero periodo di lavoro aveva sempre osservato le indicazioni CP_1
operative e/o gestionali che le venivano impartite da e dal marito Parte_1 Pt_2
, con i quali concordava ogni aspetto relativo all'organizzazione del lavoro e ai quali
[...]
comunicava preventivamente eventuali assenze.
La ricorrente specificava le mansioni svolte e la paga percepita, sottolineando di non aver mai ricevuto la 13.ma mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati, l'indennità di vitto e alloggio, né, al termine del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto maturato.
Per tale ragione, dunque, l'istante affermava di essere creditrice nei confronti dei signori e di una somma pari ad euro 25.568,94. Parte_1 Pt_2
Deduceva infine la che il rapporto di lavoro era cessato di fatto il 14.09.2018 in seguito ad CP_1 un infortunio occorsole presso l'abitazione dei signori e , ove era intenta a Parte_1 Pt_2
svolgere la prestazione di lavoro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “
1. accertare e dichiarare che tra la sig.ra CP_1
ed i signori e è intercorso un rapporto di CP_1 Parte_2 Parte_1
lavoro avente natura subordinata per il periodo 29.06.2016 al 14.09.2018; 2. accertata la natura subordinata, dichiarare il diritto della sig.ra al trattamento retributivo previsto per CP_1
il livello 3-Super dal ccnl Domestico – non convivente e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 25.568,94 come meglio specificato al punto “B.” della premessa in diritto del presente atto e nei conteggi allegati ovvero nella misura, maggiore o minore, che sarà accertata in sede istruttoria anche limitatamente al minor periodo di lavoro che sarà accertato e/o per le singole voci di credito;
3. accertare che la sig.ra
è stata vittima di un infortunio sul lavoro verificatosi il 14.09.2018 e, per l'effetto, CP_1
condannare i resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente quantificato nella somma complessiva di € 67.367,54 come meglio specificato al capo “C.” della premessa in diritto del presente atto ovvero nella misura, maggiore o minore, che sarà accertata in sede istruttoria anche a mezzo consulenza tecnica medico legale;
4. in via subordinata al punto 3, nell'ipotesi di riconoscimento dell'indennizzo , ridurre l'ammontare del risarcimento del CP_3 danno riconoscendo la residua somma in via differenziale…”
Con sentenza n. 2377/23 il GL preliminarmente dichiarava la contumacia delle resistenti che “…pur raggiunte da regolare notifica, non si costituivano, rimanendo contumaci.”, quanto al merito concludeva affermando che l'istruttoria svolta aveva consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione e il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive e del TFR, al contrario non aveva provato la spettanza delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva di ferie, a titolo di indennità sostitutiva di permessi e a titolo di indennità di vitto e alloggio, in mancanza di prova del relativo fatto costitutivo”.
Il Giudice di prime cure rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno derivante dal denunciato infortunio sul lavoro, mancando la prova dello stesso.
Con il dispositivo il G.L. così provvedeva: “accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna i resistenti al pagamento di euro 19.720,17, di cui euro 2.166,22 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo...”
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 proponevano appello e Parte_1 Pt_2
eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata quanto al CP_1
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e alla condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, ma proponeva appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 14.9.2018.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello e eccepivano che solo con la Parte_1 Parte_2
notifica della sentenza n. 2377 del 2023 erano venuti a conoscenza del fatto che si fosse svolto un giudizio dove erano stati dichiarati contumaci e che si era concluso con la sentenza impugnata. Invero, osservavano, le notifiche del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con annesso decreto di fissazione di udienza - dopo un primo tentativo di notifica a mani andato deserto, in quanto a detta dell'ufficiale giudiziario non avrebbe trovato il civico 18, corrispondente alla loro residenza, ma senza dar contezza nella relata di alcuna ulteriore indagine volta a verificare se effettivamente fossero o meno residenti in quella strada – erano state effettuate dall'ufficiale ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Orbene una tale procedura era assolutamente invalida dal momento che essi abitavano ed avevano sempre abitato presso l'indirizzo indicato nel certificato di residenza, tant'è che la notifica della sentenza, fatta a mezzo posta, era stata consegnata loro regolarmente.
In secondo luogo , eccepivano i coniugi , l'art. 143 c.p.c. disciplinava la notifica a persone la Pt_2
cui residenza, dimora e domicilio erano sconosciuti, prevedendo che, in tal caso, la notifica si eseguiva mediante il deposito di copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ovvero, se questa era sconosciuta, in quella del luogo di nascita del destinatario ma solo dopo aver effettuato ricerche (non solo anagrafiche ma anche sul luogo) dei destinatari e di tali ricerche l'Ufficiale doveva dare atto nella relata di notifica, dove andavano indicati i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario (con l'indicazione dei soggetti alle quali erano state richieste).
Con un secondo motivo di appello i coniugi eccepivano che non erano stati rispettati né il termine entro cui notificare l'atto, né il termine di 30 giorni liberi previsto dall'art. 145 c.p.c. che dovevano intercorrere tra la data della notifica e la data dell'udienza. Infatti, l'ufficiale giudiziario in data
12.02.2023 aveva proceduto con la notifica ex art. 143 c.p.c., depositando gli atti presso la casa comunale, ma considerato che tale notifica si perfezionava decorsi 20 giorni dall'espletamento delle formalità (nel caso in esame quindi il 4.03.2021) e che l'udienza di discussione era fissata per il
16.03.2021, era chiaro che tra queste due date non era intercorso il termine di 30 giorni liberi previsti dall'art 415 c.p.c.. di qui l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che comportava la nullità del ricorso stesso e di tutti gli atti conseguenziali e il diritto di essi resistenti di essere rimessi in termini ex art. 294 c.p.c..
Nel merito gli appellanti contestavano la ricostruzione della e chiedevano prova per testi. CP_1
… … …
Il primo motivo di appello principale proposto da e è fondato. Parte_1 Pt_2
L'art. 143 c.p.c. prevede al comma 1: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”
La Corte di Cassazione (vedi 40467/21) intervenendo in merito alla portata di detta previsione normativa ha evidenziato che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vale quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).”
La sentenza è chiarissima nel ricostruire gli adempimenti che l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere prima di accedere alla procedura disciplinata dall'art. 143 c.p.c..
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e relativa notifica) risulta che l'ufficiale giudiziario in data 10.2.2021 ha tentato la notifica del ricorso a e a ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ossia presso l'indirizzo di Parte_1 Parte_2
residenza, Santa Maria Capua Vetere via FARIAS n. 18, come indicato dal ricorrente richiedente la notifica e come risultante dai due certificati anagrafici acquisiti e datati 8.2.2021. La relata di notifica riporta la seguente indicazione “anzi non rinvengo il civico”.
Senza effettuare alcuna delle ricerche previste dalla normativa in materia, come interpretata dalla
Corte di Cassazione, volte ad acquisire, al di là della certificazione anagrafica, “notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione”, ricerche di cui avrebbe dovuto dar conto nella relata, l'ufficiale depositava il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza presso la casa comunale del comune di residenza. Tanto è sufficiente a determinare la nullità della notifica.
Si osserva, inoltre, che nel caso di specie le ricerche avrebbero certamente consentito all'ufficiale giudiziario di rinvenire il civico n. 18 di via FARIAS, che esiste ed è il luogo ove vivono i due appellanti, tanto che ivi veniva regolarmente notificata la successiva sentenza emessa dal giudice del
Tribunale di S.M.C.V.
La notifica è quindi nulla poiché è stata attivata una procedura senza il previo esperimento delle ricerche disposte dalla norma. Tale nullità avrebbe potuto essere sanata dalla costituzione dei resistenti, oggi appellanti, o dalla rinnovazione della notifica, ma nessuna delle due cose è avvenute, pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (“Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo… … pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”) va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la causa va rimessa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro. La Corte assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione.
Le spese di presente grado, considerata la peculiarità della vicenda e la circostanza che la nullità è derivata da un errore dell'Ufficiale giudiziario, vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c. così provvede: dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro;
assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
Napoli 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 13.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 326/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Savastano Bernardo e Parte_1 Parte_2
Striano M. Annunziata, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Savastano Striano, sito in
Santa Maria Capua Vetere via Irlanda P.co Anfiteatro, scala F.
APPELLANTE e appellato incidentale
E rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Foglia, presso il cui studio, sito in CP_1
Marcianise (CE) alla Via F. Evangelista n. 135, è elettivamente domiciliata
APPELLATO e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22.04.2020 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1 esponeva di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dal 29.06.2016 al 14.09.2018, “in
[...]
mancanza di un regolare contratto di lavoro e, quindi, senza la obbligatoria copertura assicurativa
e previdenziale”, alle dipendenze dei signori e prestando Parte_2 Parte_1 attività di lavoro domestico presso l'abitazione degli anziani genitori di quest'ultima – i signori e – sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Antonino Parte_3 Parte_4
Pio, 10.
La ricorrente deduceva, inoltre, che, “dopo aver lavorato nel solo mese di luglio 2016 per l'intera giornata in regime di convivenza”, per tutto il prosieguo del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di assistenza notturna agli anziani coniugi non autosufficienti, osservando l'orario dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, mentre durante le ore diurne lavorava . CP_2
Precisava la che per l'intero periodo di lavoro aveva sempre osservato le indicazioni CP_1
operative e/o gestionali che le venivano impartite da e dal marito Parte_1 Pt_2
, con i quali concordava ogni aspetto relativo all'organizzazione del lavoro e ai quali
[...]
comunicava preventivamente eventuali assenze.
La ricorrente specificava le mansioni svolte e la paga percepita, sottolineando di non aver mai ricevuto la 13.ma mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati, l'indennità di vitto e alloggio, né, al termine del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto maturato.
Per tale ragione, dunque, l'istante affermava di essere creditrice nei confronti dei signori e di una somma pari ad euro 25.568,94. Parte_1 Pt_2
Deduceva infine la che il rapporto di lavoro era cessato di fatto il 14.09.2018 in seguito ad CP_1 un infortunio occorsole presso l'abitazione dei signori e , ove era intenta a Parte_1 Pt_2
svolgere la prestazione di lavoro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “
1. accertare e dichiarare che tra la sig.ra CP_1
ed i signori e è intercorso un rapporto di CP_1 Parte_2 Parte_1
lavoro avente natura subordinata per il periodo 29.06.2016 al 14.09.2018; 2. accertata la natura subordinata, dichiarare il diritto della sig.ra al trattamento retributivo previsto per CP_1
il livello 3-Super dal ccnl Domestico – non convivente e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 25.568,94 come meglio specificato al punto “B.” della premessa in diritto del presente atto e nei conteggi allegati ovvero nella misura, maggiore o minore, che sarà accertata in sede istruttoria anche limitatamente al minor periodo di lavoro che sarà accertato e/o per le singole voci di credito;
3. accertare che la sig.ra
è stata vittima di un infortunio sul lavoro verificatosi il 14.09.2018 e, per l'effetto, CP_1
condannare i resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente quantificato nella somma complessiva di € 67.367,54 come meglio specificato al capo “C.” della premessa in diritto del presente atto ovvero nella misura, maggiore o minore, che sarà accertata in sede istruttoria anche a mezzo consulenza tecnica medico legale;
4. in via subordinata al punto 3, nell'ipotesi di riconoscimento dell'indennizzo , ridurre l'ammontare del risarcimento del CP_3 danno riconoscendo la residua somma in via differenziale…”
Con sentenza n. 2377/23 il GL preliminarmente dichiarava la contumacia delle resistenti che “…pur raggiunte da regolare notifica, non si costituivano, rimanendo contumaci.”, quanto al merito concludeva affermando che l'istruttoria svolta aveva consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione e il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive e del TFR, al contrario non aveva provato la spettanza delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva di ferie, a titolo di indennità sostitutiva di permessi e a titolo di indennità di vitto e alloggio, in mancanza di prova del relativo fatto costitutivo”.
Il Giudice di prime cure rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno derivante dal denunciato infortunio sul lavoro, mancando la prova dello stesso.
Con il dispositivo il G.L. così provvedeva: “accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna i resistenti al pagamento di euro 19.720,17, di cui euro 2.166,22 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo...”
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 proponevano appello e Parte_1 Pt_2
eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata quanto al CP_1
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e alla condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, ma proponeva appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 14.9.2018.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello e eccepivano che solo con la Parte_1 Parte_2
notifica della sentenza n. 2377 del 2023 erano venuti a conoscenza del fatto che si fosse svolto un giudizio dove erano stati dichiarati contumaci e che si era concluso con la sentenza impugnata. Invero, osservavano, le notifiche del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con annesso decreto di fissazione di udienza - dopo un primo tentativo di notifica a mani andato deserto, in quanto a detta dell'ufficiale giudiziario non avrebbe trovato il civico 18, corrispondente alla loro residenza, ma senza dar contezza nella relata di alcuna ulteriore indagine volta a verificare se effettivamente fossero o meno residenti in quella strada – erano state effettuate dall'ufficiale ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Orbene una tale procedura era assolutamente invalida dal momento che essi abitavano ed avevano sempre abitato presso l'indirizzo indicato nel certificato di residenza, tant'è che la notifica della sentenza, fatta a mezzo posta, era stata consegnata loro regolarmente.
In secondo luogo , eccepivano i coniugi , l'art. 143 c.p.c. disciplinava la notifica a persone la Pt_2
cui residenza, dimora e domicilio erano sconosciuti, prevedendo che, in tal caso, la notifica si eseguiva mediante il deposito di copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ovvero, se questa era sconosciuta, in quella del luogo di nascita del destinatario ma solo dopo aver effettuato ricerche (non solo anagrafiche ma anche sul luogo) dei destinatari e di tali ricerche l'Ufficiale doveva dare atto nella relata di notifica, dove andavano indicati i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario (con l'indicazione dei soggetti alle quali erano state richieste).
Con un secondo motivo di appello i coniugi eccepivano che non erano stati rispettati né il termine entro cui notificare l'atto, né il termine di 30 giorni liberi previsto dall'art. 145 c.p.c. che dovevano intercorrere tra la data della notifica e la data dell'udienza. Infatti, l'ufficiale giudiziario in data
12.02.2023 aveva proceduto con la notifica ex art. 143 c.p.c., depositando gli atti presso la casa comunale, ma considerato che tale notifica si perfezionava decorsi 20 giorni dall'espletamento delle formalità (nel caso in esame quindi il 4.03.2021) e che l'udienza di discussione era fissata per il
16.03.2021, era chiaro che tra queste due date non era intercorso il termine di 30 giorni liberi previsti dall'art 415 c.p.c.. di qui l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che comportava la nullità del ricorso stesso e di tutti gli atti conseguenziali e il diritto di essi resistenti di essere rimessi in termini ex art. 294 c.p.c..
Nel merito gli appellanti contestavano la ricostruzione della e chiedevano prova per testi. CP_1
… … …
Il primo motivo di appello principale proposto da e è fondato. Parte_1 Pt_2
L'art. 143 c.p.c. prevede al comma 1: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”
La Corte di Cassazione (vedi 40467/21) intervenendo in merito alla portata di detta previsione normativa ha evidenziato che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vale quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).”
La sentenza è chiarissima nel ricostruire gli adempimenti che l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere prima di accedere alla procedura disciplinata dall'art. 143 c.p.c..
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e relativa notifica) risulta che l'ufficiale giudiziario in data 10.2.2021 ha tentato la notifica del ricorso a e a ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ossia presso l'indirizzo di Parte_1 Parte_2
residenza, Santa Maria Capua Vetere via FARIAS n. 18, come indicato dal ricorrente richiedente la notifica e come risultante dai due certificati anagrafici acquisiti e datati 8.2.2021. La relata di notifica riporta la seguente indicazione “anzi non rinvengo il civico”.
Senza effettuare alcuna delle ricerche previste dalla normativa in materia, come interpretata dalla
Corte di Cassazione, volte ad acquisire, al di là della certificazione anagrafica, “notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione”, ricerche di cui avrebbe dovuto dar conto nella relata, l'ufficiale depositava il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza presso la casa comunale del comune di residenza. Tanto è sufficiente a determinare la nullità della notifica.
Si osserva, inoltre, che nel caso di specie le ricerche avrebbero certamente consentito all'ufficiale giudiziario di rinvenire il civico n. 18 di via FARIAS, che esiste ed è il luogo ove vivono i due appellanti, tanto che ivi veniva regolarmente notificata la successiva sentenza emessa dal giudice del
Tribunale di S.M.C.V.
La notifica è quindi nulla poiché è stata attivata una procedura senza il previo esperimento delle ricerche disposte dalla norma. Tale nullità avrebbe potuto essere sanata dalla costituzione dei resistenti, oggi appellanti, o dalla rinnovazione della notifica, ma nessuna delle due cose è avvenute, pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (“Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo… … pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”) va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la causa va rimessa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro. La Corte assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione.
Le spese di presente grado, considerata la peculiarità della vicenda e la circostanza che la nullità è derivata da un errore dell'Ufficiale giudiziario, vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c. così provvede: dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro;
assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
Napoli 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa