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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14524/2024
TRA
nato a [...] il [...], nata Parte_1 Parte_2
il 25.05.1952 a Cusano Mutri (BN), nato a [...] il [...] Parte_3
e nato a [...] il [...], nella qualità di eredi di Parte_4
, nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
13.08.2023, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giampiero e Fabrizio Rossi, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti ricorrenti
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Roberto
Iovine, domiciliato come in atti
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.11.2024, gli istanti in epigrafe deducevano quanto segue:
1 - che in data 07.07.2022 il de cuius, presentava domanda Persona_1
all' per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, all'esito della CP_1
quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età (100%), ma senza diritto al beneficio assistenziale predetto;
- che il de cuius proponeva, quindi, in data 27.06.2023 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, n. 8141/2023 R.G.;
- che in data 13.08.2023 il sig. decedeva e gli istanti, quali eredi Persona_1
dello stesso, intervenivano nel procedimento predetto insistendo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e sino al decesso;
- che, pertanto, il Magistrato effettuava la nomina del c.t.u., dott. Per_2
il quale, benché la perizia dovesse chiaramente svolgersi sugli atti di causa e
[...]
non fosse necessaria la presenza degli eredi alle operazioni peritali, inspiegabilmente in data 26.02.2024 comunicava l'assenza a visita di questi ultimi;
- che il Magistrato, di conseguenza, con provvedimento del 05.03.2024, definiva il giudizio rigettando l'istanza di a.t.p. stante il mancato espletamento della c.t.u. per assenza a visita;
- che sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo successivamente presentata dai ricorrenti in data 06.03.2024, il Magistrato disponeva non luogo a provvedere per non avere più alcun potere decisionale sul procedimento ormai definito;
- che risulta evidente l'errore commesso dal Magistrato e dal c.t.u., non potendosi trattare di assenza a visita stante il decesso del de cuius e la non necessarietà della presenza degli eredi alla visita peritale.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano dichiararsi nullo il provvedimento di rigetto del
05.03.2024 e, stante la disposizione di cui all'art. 445 bis co. 2 c.p.c., assegnare termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
2 Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
27.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Con ordinanza del 23.01.2024 resa all'esito dell'udienza del 18.01.2024 nell'ambito del giudizio di a.t.p. n. 8141/2023 R.G., il giudice aveva conferito incarico al c.t.u. nonché fissato per l'accesso peritale la data del 14.02.2024.
Il c.t.u., con nota del 24.02.2024, aveva restituito gli atti rappresentando l'assenza dei ricorrenti nel luogo e nella data fissati per l'espletamento delle operazioni di consulenza e come gli stessi avessero deciso di non presentarsi trattandosi di consulenza sugli atti.
In seguito questo giudice, non essendo pervenuta alcuna istanza da parte dei ricorrenti per la fissazione di un nuovo accesso peritale, con ordinanza del 05.03.2024, aveva rigettato l'istanza di a.t.p. per la seguente motivazione: “rilevato che alla data odierna non sono pervenute giustificazioni alla predetta assenza da parte degli istanti;
rilevato che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale […] comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass. n. 19577 del 2013; n.
29906 del 2011; Cass. n. 12721 del 2017, tutte richiamate da Cass. n. 2361 del 2019); rilevato che nel caso di specie gli istanti non hanno ottemperato all'onere di collaborazione predetto e non hanno in alcun modo giustificato tale inottemperanza;
[…] Rigetta l'istanza di atp”.
Ciò in ossequio a quanto chiaramente indicato nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, ove non solo era stato stabilito che le operazioni peritali, quand'anche sugli atti, dovessero svolgersi in data 14.02.2024 nel luogo e nella data ivi indicati, ma con altrettanta chiarezza era stato dato avviso che “il decorso del termine di 15 gg dalla visita deserta senza la presentazione di istanze di secondo accesso ovvero di istanze non
3 documentalmente giustificate sarà valutato ai fini della carenza di interesse ad agire del periziando alla prosecuzione del giudizio”.
Il rigetto della domanda di a.t.p. è stato, quindi, chiaramente determinato, nel caso di specie, dall'inerzia di parte ricorrente, che non ha allegato né provato l'esistenza di circostanze idonee a determinare l'impossibilità a comparire all'accesso fissato nell'ordinanza del 23.01.2024.
Appare, anzi, chiaro dal tenore del ricorso in esame e, prima ancora, dell'istanza di rimessione sul ruolo del procedimento per a.t.p. n. 8141/2023 R.G., che non vi sia stata alcuna impossibilità per i ricorrenti di comparire all'accesso peritale, ma che gli stessi abbiano ritenuto di non dovervi partecipare, deliberatamente sottraendosi a quando stabilito da questo giudice nell'ordinanza suddetta.
Alla luce delle considerazioni esposte, rilevato che anche nel presente giudizio – il quale non può essere diretto a svolgere l'accertamento in elusione delle regole riguardanti le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali relativi alla fase obbligatoria di a.t.p.
– non è stata giustificata l'assenza degli istanti all'accesso peritale, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 1.865,00,00, oltre accessori come per legge;
Si comunichi.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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