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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1545/2022 vertente
TRA
avv. C.F. , quale legale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante dello , Controparte_1 rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato, presso lo studio legale, sito in Paola (CS), Piazza Del Popolo n. 5.
ATTORE
e
, P.IVA e CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142, elettivamente domiciliata in
Napoli, via Rione Sirignano,6, presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Maggio, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 03420210019152541000.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 26.11.2022, l'avv. Pt_1
agiva in giudizio, in qualità di legale rappresentante dello
[...] [...]
, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella Controparte_1 di pagamento n. 034 2021 0019152541000, avente ad oggetto il controllo modello IVA
2016 e le relative sanzioni, dell'importo complessivo di € 20.358,59 e la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato. Eccepiva, in particolare, a sostegno della summenzionata richiesta la nullità degli atti opposti, per mancata prova della corrispondenza degli importi indicati nell'intimazione con quelle indicati nelle cartelle richiamate;
l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, della cartella opposta rilevabile per tabulas dallo stesso atto opposto;
l'intervenuta decadenza della notifica della cartella di pagamento (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972).
Si costituiva in giudizio l , che, in via preliminare, Controparte_3 eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ragione della natura tributaria del credito posto alla base dell'atto impugnato, la carenza di legittimazione passiva dell' per le eccezioni relative alla fondatezza della pretesa, alla Controparte_4 regolarità della formazione del titolo o dei titoli e della notifica degli avvisi prodromici e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda stante la correttezza del procedimento di notificazione della cartella di pagamento e la non intervenuta prescrizione, evidenziando, sul punto, che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES,
IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non già nel più breve termine quinquennale.
Nel corso del giudizio, l'attore, a mezzo memoria istruttoria ex art 183 VI° comma n. 3 c.p.c., depositava comunicazione delle somme dovute all a seguito dell'adesione CP_5 alla definizione agevolata (rottamazione quater) nel cui prospetto veniva riportata la cartella oggetto della presente impugnazione. Non veniva svolta attività istruttoria e la causa era rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025.
2. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia agli atti formulata dalla parte attrice non risulta accettata dalla parte convenuta. Fatte queste premesse, si ritiene che, alla luce delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, essendo in contestazione il diritto dell ad agire esecutivamente Controparte_6 per il recupero dei crediti che si sarebbero estinti a seguito del decorso del termine pagina 2 di 4 prescrizionale prima della notifica della cartella, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, sia fondata.
Invero, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Le Sezioni Unite, previo richiamo del quadro normativo di riferimento costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario la controversia sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
Nella sopra indicata pronuncia si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza.
L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente,
Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e n.
8465/2022).
pagina 3 di 4 Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite hanno osservato che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465/2022).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice eccepisce la prescrizione dei crediti sottesi alla cartella per decorso del termine quinquennale maturato prima della notifica della cartella.
Ad analoga conclusione può pervenirsi quanto all'eccepita intervenuta decadenza della notifica della cartella di pagamento, trattandosi di fatto incidente sulla pretesa fiscale verificatosi fino alla notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, relativamente alla cartella di pagamento, oggetto della presente impugnazione, n. 034 2021 0019152541000 ed il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della predetta causa.
3. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate in fatto e in diritto e del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del
Giudice tributario;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 18.04.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione) pagina 4 di 4