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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025; nella causa civile iscritta al n. 1236/2023 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, via Due Giugno n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino che lo rappresenta e difende, attore, contro
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Carmen Trimarchi, che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: contratto di assicurazione;
viste le note scritte depositate dalle parti in data 27 gennaio e 5 febbraio 2025,
Il Giudice pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13 ottobre 2023, Pt_1
ha premesso: di avere stipulato una polizza con
[...] [...]
n. 63385 con efficacia dal 18 settembre Controparte_1
2006 al 18 settembre 2016, avente ad oggetto l'assicurazione contro i danni derivanti da infortunio in ambito professionale ed extraprofessionale;
che in data 30 giugno 2012, era stato aggredito con un coltello da tale che gli aveva cagionato un Persona_1 “trauma da arma bianca, condizionante perforazione del cieco e pneumotorace sinistro”, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano del 6 luglio 2012; che aveva proceduto a trasmettere tempestivo avviso dell'aggressione alla convenuta la quale, tuttavia, dopo avere aperto la pratica per il sinistro, non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo ovvero ad eseguire gli adempimenti necessari per l'eventuale erogazione;
che il consulente tecnico di parte aveva refertato un'invalidità permanente parziale in misura tra l'8% ed il 24%. Tanto premesso, l'attore ha chiesto di dichiarare il suo diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in virtù della polizza di assicurazione contro i danni del 18 settembre 2006 e di avere subito un'invalidità permanente parziale in misura tra l'8% ed il 24%, nonché di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo per il danno subito a causa del sinistro del 30 giugno 2012, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la Controparte_1
la quale, contestando quanto dedotto ed eccepito
[...] dall'attore, ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare prescritto di diritto dell'attore per decorso del termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c.; nel merito, di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa ed il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Preliminarmente, la ha eccepito Controparte_1 la prescrizione del diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione decorrente dal 18 settembre 2006. L'eccezione è fondata. In primo luogo, si precisa che l'eccezione è stata proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in atti (la citazione era per il 26 febbraio 2024, e la costituzione pag. 2/8 doveva avvenire secondo il nuovo art. 166 c.p.c. entro il 18 dicembre 2024).
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Il contratto di assicurazione contro i danni, tipizzato in seno agli artt. 1904 e ss. c.c., ha lo scopo di tutelare l'assicurato dal danno ad esso prodotto a causa di un infortunio od un sinistro, così prevedendo il trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore alla stregua di una logica di distribuzione dei rischi derivanti dal contratto.
Oggetto del contratto è la prestazione indennitaria, nei limiti dei massimali pattuiti dalle parti con l'accettazione delle condizioni generali, avente una mera funzione riparatoria rispetto al danno subito dall'assicurato. La funzione del contratto si sostanzia, pertanto, nell'eventualità dell'indennizzo che deve essere caratterizzato da un certo grado di aleatorietà, sicché la controprestazione dell'assicurato (id est: il pagamento del premio) non deve avere i caratteri dell'equivalenza (né tantomeno dell'equipollenza) alla stregua di un qualsivoglia contratto sinallagmatico.
Le prestazioni del contratto di assicurazione non devono per natura essere correlate da un equilibrio economico-giuridico, sicché una prestazione trova la propria causa nell'adempimento della controprestazione in un'ottica di giustizia distributiva del contratto, bensì il rischio economico dell'aggravio di una prestazione rispetto all'altra deve assurgere ad elemento essenziale del contratto aleatorio di assicurazione (sul punto, Cass., n. 14595/2020, a mente della quale: “In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché
è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di
pag. 3/8 rischi omogenei;
la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”). Tanto premesso, il legislatore, nell'ottica di garantire una maggiore certezza del diritto, ha previsto un termine di prescrizione breve per il diritto all'indennizzo dell'assicurato: l'applicazione del termine di prescrizione ordinario comporterebbe l'incertezza del diritto all'indennizzo in pregiudizio del mercato assicurativo. L'art. 2952, secondo comma, c.c. individua nel termine di due anni dall'evento di danno il termine utile a prescrivere il diritto all'indennizzo; ne discende l'onere dell'assicurato non solo di denunciare il sinistro entro il termine, bensì anche di esperire le relative tutele utili ad esercitare il proprio diritto ed interrompere o sospendere la decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass., n.
19112/2020 secondo cui: “In materia di contratti di assicurazione la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto (o del decesso del contraente nel caso di assicurazioni sulla vita) ovvero, quando le parti abbiano previsto una proceduta arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusone di
pag. 4/8 tale procedura, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia”). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui sì è verificato il fatto generatore di danno (Cass., n. 8674/2009; nello stesso senso, Cass., n.
3961/2012; Cass., n. 1428/2015; Cass., n. 8973/2020).
Nel caso di specie, se, da una parte, l'attore ha denunciato il sinistro entro l'anno dalla verificazione dell'evento (cfr. denuncia di sinistro del 18 dicembre 2012, allegato 1 comparsa di costituzione), per altro verso, da tale momento non si rinviene alcun ulteriore atto interruttivo. Né può essere condivisa la tesi dell'attore in ordine alla sospensione del termine di prescrizione in attesa della preventiva perizia medica.
La polizza in esame non prevede l'obbligo di una perizia medica quale presupposto dell'erogazione dell'indennizzo, bensì essa è intesa, alla stregua dell'esegesi complessiva del regolamento, quale meramente facoltativa.
Nel dettaglio, il paragrafo 14.1(A) della polizza, nella sezione Assistenza, prevede: “Per attivare la garanzia l' deve Parte_3 contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre: (…) …sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa” (cfr. p. 37 delle condizioni generali della polizza, allegato 9 alla comparsa di costituzione); nonché il paragrafo 4.3, nella sezione Infortuni, prevede che “l'assicurato deve consentire alla visita dei medici di ed a qualsiasi CP_1 indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo
pag. 5/8 dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso” (cfr. p. 16 medesima polizza), ove, pertanto, non vi è espressa menzione di sottoporsi ad una perizia medica per l'accertamento dell'indennizzo da liquidare, ma un mero obbligo di consentire una visita medica che, tuttavia, non è mai stata richiesta dalla convenuta.
Né rileva, quale accertamento medico idoneo a sospendere la decorrenza del termine di prescrizione, una consulenza tecnica di parte, come, invero, quella prodotta dall'attore nel caso di specie. In buona sostanza, in conformità alla volontà comune delle parti tipizzata in seno alla polizza, la perizia medica non assurge a condizione di efficacia dell'obbligo di indennizzo. In ogni caso, non risulta che l'assicurazione abbia invitato l'attore a sottoporsi alla perizia, la sola ipotesi che possa comportare una sospensione della prescrizione.
Pertanto, il condivisibile principio di diritto sopra menzionato, che correla, nel caso di assicurazioni contro i danni che demandino ad una perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni, la sospensione del termine breve di prescrizione alla denuncia entro un anno dal fatto, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Ne deriva che il decorso del termine utile a prescrivere non è stato sospeso per effetto della denuncia avvenuta entro un anno dal sinistro.
Si ribadisce che, nel caso in esame, non è emerso alcun atto interruttivo della prescrizione.
Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942 c.c.), la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c. non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la prescrizione pag. 6/8 comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (e cioè dal giorno in cui si è verificato il danno coperto da assicurazione;
cfr., sul punto, Cass.,
n. 5630/2020). Pertanto, il procedimento penale a carico dell'aggressore dell'attore non può rilevare quale atto di esercizio del diritto idoneo ad interrompere il termine utile a prescrivere ex art. 2943 c.c..
Né tantomeno le comunicazioni che sono state trasmesse dall'attore alla convenuta (ed allegate in atti) possono considerarsi atti tipici interruttivi della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c.: l'attore, invero, non ha prodotto alcun atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. o comunicazione attestante la volontà di agire dinanzi ad un Arbitro in virtù di un eventuale clausola compromissoria dedotta in polizza.
Alla luce di siffatte considerazioni discende che il diritto all'indennizzo dell'attore, in virtù della polizza n. 63385 con efficacia dal 18 settembre 2006 al 18 settembre 2016 stipulata con la convenuta, si è prescritto decorsi due anni dal sinistro avvenuto in data 30 giugno 2012, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta allorché il diritto si era già estinto per intervenuta prescrizione.
Peraltro, anche a voler considerare come termine ultimo per la manifestazione dello stato di invalidità (anche se ciò, per quanto esposto, appare irrilevante) la relazione medica di parte, a firma del dott. , è datata 17 febbraio 2016, mentre l'ultima Persona_2 richiesta di parte attrice è, come sopra detto, del 12 novembre 2018, intervenuta, dunque, ben oltre il termine dei due anni previsto dall'art. 2952, 2° comma, c.c. e successivamente, comunque, non vi sono stati altri atti interruttivi. Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, discende l'assorbimento delle ulteriori domande o eccezioni formulate dalle parti.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità
pag. 7/8 delle questioni trattate e la definizione della causa secondo l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito;
con attività istruttoria;
di valore indeterminabile), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1236/2023 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, accerta e dichiara prescritto il diritto all'indennizzo dell'attore derivante dalla polizza n. 63385 stipulata con
[...]
Controparte_1
- per l'effetto, rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 8/8
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025; nella causa civile iscritta al n. 1236/2023 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, via Due Giugno n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino che lo rappresenta e difende, attore, contro
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Carmen Trimarchi, che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: contratto di assicurazione;
viste le note scritte depositate dalle parti in data 27 gennaio e 5 febbraio 2025,
Il Giudice pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13 ottobre 2023, Pt_1
ha premesso: di avere stipulato una polizza con
[...] [...]
n. 63385 con efficacia dal 18 settembre Controparte_1
2006 al 18 settembre 2016, avente ad oggetto l'assicurazione contro i danni derivanti da infortunio in ambito professionale ed extraprofessionale;
che in data 30 giugno 2012, era stato aggredito con un coltello da tale che gli aveva cagionato un Persona_1 “trauma da arma bianca, condizionante perforazione del cieco e pneumotorace sinistro”, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano del 6 luglio 2012; che aveva proceduto a trasmettere tempestivo avviso dell'aggressione alla convenuta la quale, tuttavia, dopo avere aperto la pratica per il sinistro, non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo ovvero ad eseguire gli adempimenti necessari per l'eventuale erogazione;
che il consulente tecnico di parte aveva refertato un'invalidità permanente parziale in misura tra l'8% ed il 24%. Tanto premesso, l'attore ha chiesto di dichiarare il suo diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in virtù della polizza di assicurazione contro i danni del 18 settembre 2006 e di avere subito un'invalidità permanente parziale in misura tra l'8% ed il 24%, nonché di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo per il danno subito a causa del sinistro del 30 giugno 2012, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la Controparte_1
la quale, contestando quanto dedotto ed eccepito
[...] dall'attore, ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare prescritto di diritto dell'attore per decorso del termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c.; nel merito, di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa ed il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Preliminarmente, la ha eccepito Controparte_1 la prescrizione del diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione decorrente dal 18 settembre 2006. L'eccezione è fondata. In primo luogo, si precisa che l'eccezione è stata proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in atti (la citazione era per il 26 febbraio 2024, e la costituzione pag. 2/8 doveva avvenire secondo il nuovo art. 166 c.p.c. entro il 18 dicembre 2024).
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Il contratto di assicurazione contro i danni, tipizzato in seno agli artt. 1904 e ss. c.c., ha lo scopo di tutelare l'assicurato dal danno ad esso prodotto a causa di un infortunio od un sinistro, così prevedendo il trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore alla stregua di una logica di distribuzione dei rischi derivanti dal contratto.
Oggetto del contratto è la prestazione indennitaria, nei limiti dei massimali pattuiti dalle parti con l'accettazione delle condizioni generali, avente una mera funzione riparatoria rispetto al danno subito dall'assicurato. La funzione del contratto si sostanzia, pertanto, nell'eventualità dell'indennizzo che deve essere caratterizzato da un certo grado di aleatorietà, sicché la controprestazione dell'assicurato (id est: il pagamento del premio) non deve avere i caratteri dell'equivalenza (né tantomeno dell'equipollenza) alla stregua di un qualsivoglia contratto sinallagmatico.
Le prestazioni del contratto di assicurazione non devono per natura essere correlate da un equilibrio economico-giuridico, sicché una prestazione trova la propria causa nell'adempimento della controprestazione in un'ottica di giustizia distributiva del contratto, bensì il rischio economico dell'aggravio di una prestazione rispetto all'altra deve assurgere ad elemento essenziale del contratto aleatorio di assicurazione (sul punto, Cass., n. 14595/2020, a mente della quale: “In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché
è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di
pag. 3/8 rischi omogenei;
la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”). Tanto premesso, il legislatore, nell'ottica di garantire una maggiore certezza del diritto, ha previsto un termine di prescrizione breve per il diritto all'indennizzo dell'assicurato: l'applicazione del termine di prescrizione ordinario comporterebbe l'incertezza del diritto all'indennizzo in pregiudizio del mercato assicurativo. L'art. 2952, secondo comma, c.c. individua nel termine di due anni dall'evento di danno il termine utile a prescrivere il diritto all'indennizzo; ne discende l'onere dell'assicurato non solo di denunciare il sinistro entro il termine, bensì anche di esperire le relative tutele utili ad esercitare il proprio diritto ed interrompere o sospendere la decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass., n.
19112/2020 secondo cui: “In materia di contratti di assicurazione la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto (o del decesso del contraente nel caso di assicurazioni sulla vita) ovvero, quando le parti abbiano previsto una proceduta arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusone di
pag. 4/8 tale procedura, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia”). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui sì è verificato il fatto generatore di danno (Cass., n. 8674/2009; nello stesso senso, Cass., n.
3961/2012; Cass., n. 1428/2015; Cass., n. 8973/2020).
Nel caso di specie, se, da una parte, l'attore ha denunciato il sinistro entro l'anno dalla verificazione dell'evento (cfr. denuncia di sinistro del 18 dicembre 2012, allegato 1 comparsa di costituzione), per altro verso, da tale momento non si rinviene alcun ulteriore atto interruttivo. Né può essere condivisa la tesi dell'attore in ordine alla sospensione del termine di prescrizione in attesa della preventiva perizia medica.
La polizza in esame non prevede l'obbligo di una perizia medica quale presupposto dell'erogazione dell'indennizzo, bensì essa è intesa, alla stregua dell'esegesi complessiva del regolamento, quale meramente facoltativa.
Nel dettaglio, il paragrafo 14.1(A) della polizza, nella sezione Assistenza, prevede: “Per attivare la garanzia l' deve Parte_3 contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre: (…) …sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa” (cfr. p. 37 delle condizioni generali della polizza, allegato 9 alla comparsa di costituzione); nonché il paragrafo 4.3, nella sezione Infortuni, prevede che “l'assicurato deve consentire alla visita dei medici di ed a qualsiasi CP_1 indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo
pag. 5/8 dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso” (cfr. p. 16 medesima polizza), ove, pertanto, non vi è espressa menzione di sottoporsi ad una perizia medica per l'accertamento dell'indennizzo da liquidare, ma un mero obbligo di consentire una visita medica che, tuttavia, non è mai stata richiesta dalla convenuta.
Né rileva, quale accertamento medico idoneo a sospendere la decorrenza del termine di prescrizione, una consulenza tecnica di parte, come, invero, quella prodotta dall'attore nel caso di specie. In buona sostanza, in conformità alla volontà comune delle parti tipizzata in seno alla polizza, la perizia medica non assurge a condizione di efficacia dell'obbligo di indennizzo. In ogni caso, non risulta che l'assicurazione abbia invitato l'attore a sottoporsi alla perizia, la sola ipotesi che possa comportare una sospensione della prescrizione.
Pertanto, il condivisibile principio di diritto sopra menzionato, che correla, nel caso di assicurazioni contro i danni che demandino ad una perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni, la sospensione del termine breve di prescrizione alla denuncia entro un anno dal fatto, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Ne deriva che il decorso del termine utile a prescrivere non è stato sospeso per effetto della denuncia avvenuta entro un anno dal sinistro.
Si ribadisce che, nel caso in esame, non è emerso alcun atto interruttivo della prescrizione.
Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942 c.c.), la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c. non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la prescrizione pag. 6/8 comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (e cioè dal giorno in cui si è verificato il danno coperto da assicurazione;
cfr., sul punto, Cass.,
n. 5630/2020). Pertanto, il procedimento penale a carico dell'aggressore dell'attore non può rilevare quale atto di esercizio del diritto idoneo ad interrompere il termine utile a prescrivere ex art. 2943 c.c..
Né tantomeno le comunicazioni che sono state trasmesse dall'attore alla convenuta (ed allegate in atti) possono considerarsi atti tipici interruttivi della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c.: l'attore, invero, non ha prodotto alcun atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. o comunicazione attestante la volontà di agire dinanzi ad un Arbitro in virtù di un eventuale clausola compromissoria dedotta in polizza.
Alla luce di siffatte considerazioni discende che il diritto all'indennizzo dell'attore, in virtù della polizza n. 63385 con efficacia dal 18 settembre 2006 al 18 settembre 2016 stipulata con la convenuta, si è prescritto decorsi due anni dal sinistro avvenuto in data 30 giugno 2012, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta allorché il diritto si era già estinto per intervenuta prescrizione.
Peraltro, anche a voler considerare come termine ultimo per la manifestazione dello stato di invalidità (anche se ciò, per quanto esposto, appare irrilevante) la relazione medica di parte, a firma del dott. , è datata 17 febbraio 2016, mentre l'ultima Persona_2 richiesta di parte attrice è, come sopra detto, del 12 novembre 2018, intervenuta, dunque, ben oltre il termine dei due anni previsto dall'art. 2952, 2° comma, c.c. e successivamente, comunque, non vi sono stati altri atti interruttivi. Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, discende l'assorbimento delle ulteriori domande o eccezioni formulate dalle parti.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità
pag. 7/8 delle questioni trattate e la definizione della causa secondo l'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito;
con attività istruttoria;
di valore indeterminabile), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1236/2023 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, accerta e dichiara prescritto il diritto all'indennizzo dell'attore derivante dalla polizza n. 63385 stipulata con
[...]
Controparte_1
- per l'effetto, rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 8/8