Art. 2223. Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 2. ((Fino all'anno 2016)) , se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.
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9 ottobre 2010
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28 febbraio 2012
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1 gennaio 2013
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26 febbraio 2014
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27 febbraio 2016
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Commentari • 4
- 1. Legge stabilità 2013 - Pag. 5Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 737Provvedimento: […] A prescindere dalla circostanza di fatto che l'Amministrazione, con nota del 4 dicembre 2015, ha comunicato preventivamente l'elenco del personale interessato al collocamento in aspettativa per riduzione quadri, deve rilevarsi che, stante il presupposto meramente numerico richiesto ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 2223 comma 2 codice dell'ordinamento militare, la partecipazione al procedimento del ricorrente non avrebbe potuto fornire alcun apporto che potesse essere valutato dall'Amministrazione.Leggi di più...
- domanda di risarcimento del danno·
- collocamento in aspettativa per riduzione quadri·
- art. 907, 908, 909 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare)·
- improcedibilità della domanda risarcitoria·
- tutela dei dati personali·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di giudizio·
- motivazione degli atti amministrativi·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione