Articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 2223. Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 2. ((Fino all'anno 2016)) , se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2016
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