Articolo 2 della Legge 10 gennaio 2004, n. 22
Articolo 1Articolo 3
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3 febbraio 2004
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004