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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1845/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18193/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICHIESTA PAGAM n. Z29202540004694479 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1767/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato tributario n.
Z2920250004694479 per insufficiente pagamento del contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo dell'appello RGA 4629/25 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania.
Eccepiva il ricorrente l'errata determinazione del valore della lite.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania eccependo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
Il ricorrente, nel giudizio d'appello, aveva quantificato il contributo sulla base del valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado, dichiarando erroneamente tale importo quale valore della lite in appello.
Il processo tributario cui si riferisce il contributo unificato ha un valore indeterminabile trattandosi di spese di lite. Infatti, non riguardando tale controversia né tributi né sanzioni tributarie, il suo valore non poteva essere determinato secondo quanto disposto dall'art. 12, co. 2, del d.lgs. 546/1992, ma doveva essere considerato indeterminabile, con la conseguenza che l'importo del relativo contributo unificato doveva essere calcolato in 120,00 euro come stabilito dall'art. 13, co.
6-quater, del d.P.R. 115/2002 per le « controversie di valore indeterminabile» innanzi ai giudici tributari.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18193/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICHIESTA PAGAM n. Z29202540004694479 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1767/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato tributario n.
Z2920250004694479 per insufficiente pagamento del contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo dell'appello RGA 4629/25 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania.
Eccepiva il ricorrente l'errata determinazione del valore della lite.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania eccependo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
Il ricorrente, nel giudizio d'appello, aveva quantificato il contributo sulla base del valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado, dichiarando erroneamente tale importo quale valore della lite in appello.
Il processo tributario cui si riferisce il contributo unificato ha un valore indeterminabile trattandosi di spese di lite. Infatti, non riguardando tale controversia né tributi né sanzioni tributarie, il suo valore non poteva essere determinato secondo quanto disposto dall'art. 12, co. 2, del d.lgs. 546/1992, ma doveva essere considerato indeterminabile, con la conseguenza che l'importo del relativo contributo unificato doveva essere calcolato in 120,00 euro come stabilito dall'art. 13, co.
6-quater, del d.P.R. 115/2002 per le « controversie di valore indeterminabile» innanzi ai giudici tributari.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente.