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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823 /2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PULIDORI STEFANO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Giovanni Pascoli n. 8, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANINI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Don Minzoni n. 27, Carrara con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza dell'8 aprile 2025 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con le precisazioni di cui al verbale udienza.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 27 febbraio 2023, allegava di aver contratto il Parte_1
24 febbraio 2002 in San Giuliano Terme (PI) matrimonio con , dall'unione col quale Parte_2
nascevano due figli, e . Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, dando atto del fatto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva anche lasciato la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. Deduceva di lavorare come dirigente medico e di percepire un reddito mensile di circa 3.600,00 netti, mentre il resistente rivestiva la qualifica di responsabile presso la medesima struttura ospedaliera e percepiva un reddito superiore rispetto a sé ricorrente. Precisava, peraltro, come lei stessa avesse sostenuto spese ben maggiori rispetto alla controparte per il mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa familiare a sé e nella previsione di un congruo contributo di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17 maggio 2023, alla quale compariva la sola ricorrente, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, assegnata la casa coniugale alla signora per ivi abitarvi assieme ai figli, nonché posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
In data 27 settembre 2023, si costituiva in giudizio , rilevando, preliminarmente, Persona_3
l'irregolarità della notifica effettuata nei suoi confronti, tanto che il resistente era venuto a conoscenza della pendenza del giudizio soltanto dopo l'udienza presidenziale. Contestava, nel merito, il contenuto del ricorso avversario, deducendo di essersi sempre occupato del mantenimento dei figli anche oltre il pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale e rilevando come i redditi percepiti dal resistente fossero inferiori rispetto a quelli dedotti da controparte.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti assunti in fase presidenziale e dividersi tra le parti le somme presenti sui c/c alla data del 17 maggio 2023.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, resa col n. 1427/2023, e la remissione della causa sul ruolo con contestuale assegnazione dei termini per memorie istruttorie, nonché all'esito della modifica dei provvedimenti presidenziali con l'aumento del contributo di mantenimento posto mensilmente a carico del resistente ed in favore dei figli sino ad € 1.300,00 mensili (€ 650,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, il Giudice avanzava proposta conciliativa che le parti accettavano all'udienza dell'8 aprile 2025 con talune precisazioni.
Il Giudice, a questo punto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. -.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 1427/2023 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti su proposta conciliativa del Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale ritiene, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 1427/2023, pubblicata il 15 novembre 2023, di separazione personale tra le parti – uniti in matrimonio con rito civile il 24 Parte_1 Persona_3
febbraio 2002 in San Giuliano Terme (PI); atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 7, parte I, anno 2002 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che la casa coniugale sita in via Grieco Ruggero n. 1 a San Giuliano Terme località
Pugnano è assegnata alla ricorrente che ivi vi continuerà ad abitare unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei Persona_3 figli, la somma complessiva mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre, entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, a decorrere da maggio (compreso) 2023.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 60%, il padre, e del 40%, la madre, alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa,
l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% e del 40% ha decorrenza dal 29 gennaio 2025 (vale a dire dall'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali).
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/04/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823 /2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PULIDORI STEFANO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Giovanni Pascoli n. 8, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANINI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Don Minzoni n. 27, Carrara con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza dell'8 aprile 2025 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con le precisazioni di cui al verbale udienza.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 27 febbraio 2023, allegava di aver contratto il Parte_1
24 febbraio 2002 in San Giuliano Terme (PI) matrimonio con , dall'unione col quale Parte_2
nascevano due figli, e . Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, dando atto del fatto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale e aveva anche lasciato la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. Deduceva di lavorare come dirigente medico e di percepire un reddito mensile di circa 3.600,00 netti, mentre il resistente rivestiva la qualifica di responsabile presso la medesima struttura ospedaliera e percepiva un reddito superiore rispetto a sé ricorrente. Precisava, peraltro, come lei stessa avesse sostenuto spese ben maggiori rispetto alla controparte per il mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa familiare a sé e nella previsione di un congruo contributo di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17 maggio 2023, alla quale compariva la sola ricorrente, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, assegnata la casa coniugale alla signora per ivi abitarvi assieme ai figli, nonché posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
In data 27 settembre 2023, si costituiva in giudizio , rilevando, preliminarmente, Persona_3
l'irregolarità della notifica effettuata nei suoi confronti, tanto che il resistente era venuto a conoscenza della pendenza del giudizio soltanto dopo l'udienza presidenziale. Contestava, nel merito, il contenuto del ricorso avversario, deducendo di essersi sempre occupato del mantenimento dei figli anche oltre il pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale e rilevando come i redditi percepiti dal resistente fossero inferiori rispetto a quelli dedotti da controparte.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti assunti in fase presidenziale e dividersi tra le parti le somme presenti sui c/c alla data del 17 maggio 2023.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, resa col n. 1427/2023, e la remissione della causa sul ruolo con contestuale assegnazione dei termini per memorie istruttorie, nonché all'esito della modifica dei provvedimenti presidenziali con l'aumento del contributo di mantenimento posto mensilmente a carico del resistente ed in favore dei figli sino ad € 1.300,00 mensili (€ 650,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, il Giudice avanzava proposta conciliativa che le parti accettavano all'udienza dell'8 aprile 2025 con talune precisazioni.
Il Giudice, a questo punto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. -.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 1427/2023 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti su proposta conciliativa del Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale ritiene, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 1427/2023, pubblicata il 15 novembre 2023, di separazione personale tra le parti – uniti in matrimonio con rito civile il 24 Parte_1 Persona_3
febbraio 2002 in San Giuliano Terme (PI); atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 7, parte I, anno 2002 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che la casa coniugale sita in via Grieco Ruggero n. 1 a San Giuliano Terme località
Pugnano è assegnata alla ricorrente che ivi vi continuerà ad abitare unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei Persona_3 figli, la somma complessiva mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre, entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, a decorrere da maggio (compreso) 2023.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 60%, il padre, e del 40%, la madre, alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa,
l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% e del 40% ha decorrenza dal 29 gennaio 2025 (vale a dire dall'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali).
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/04/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina